NORME PER ASSICURARE LA UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SOCIALI DA PARTE DEI MINORATI FISICI E PER MIGLIORARNE LA GODIBILITÀ GENERALE.
Questo Ministero ha da tempo soffermato la propria attenzione
sui problemi connessi con la agibilità più
completa e diffusa delle attrezzature e degli edifici
pubblici o di uso pubblico e degli edifici per abitazione.
In proposito, già con circolare n.425 del 20
gennaio 1967 si richiamò l'attenzione degli
uffici dipendenti sulla necessità di eliminare
<<barriere architettoniche>> nel settore
dell'edilizia residenziale, essendo ormai accertato
che tali barriere interessano circa 8 milioni di cittadini
pari al 15 per cento della popolazione italiana.
Questo Ministero ha ora approntato con la collaborazione
dell'istituto sviluppo edilizia sociale e degli enti
e Ministeri interessati una serie di norme tendenti
a migliorare la godibilità generale e ad assicurare
la piena utilizzazione degli edifici sociali da parte
dei minorati fisici, attraverso l'eliminazione di questi
ostacoli fisici che sinteticamente vengono indicati
come <<barriere architettoniche>>.
Le norme anzidette, che sono state oggetto di esame
e di parere favorevole da parte del consiglio superiore
dei lavori pubblici nell'assemblea generale del 15
maggio 1968, sono state recepite a cura del servizio
tecnico centrale nella presente circolare sia per la
loro applicazione, sia per le sollecitazioni progettuali
che potranno provocare, al fine di dar luogo ad una
edilizia che sia, oltreché funzionalmente adatta,
anche socialmente ed umanamente aperta.
Le norme hanno come presupposto la generalizzazione
dei vantaggi derivanti dalla eliminazione delle barriere
architettoniche e dovranno trovare applicazione in
tutti gli edifici di uso pubblico di nuova costruzione
o esistenti, nel caso che questi ultimi siano sottoposti
a ristrutturazione.
Come chiarito dall'assemblea generale del consiglio
superiore le norme hanno valore integrativo e non sostitutivo
delle altre vigenti regolamentazioni.
E' altresì evidente che le norme idonee non escludono
soluzioni più avanzate che potranno pertanto
essere esaminate ed approvate dai competenti uffici.
1 GENERALITA'
1.1 SCOPI.
Le presenti norme devono considerarsi il primo strumento
predisposto per assicurare l'utilizzazione degli edifici
sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne
la godibilità generale.
Tale assunto viene realizzato attraverso l'eliminazione
di quegli ostacoli, sinteticamente indicati come <<barriere
architettoniche>>, che possono presentarsi negli
edifici stessi. Conseguentemente a ciò tali
norme devono essere considerate anche come un idoneo
mezzo atto a favorire il processo di reinserimento
del minorato fisico nella società.
Le presenti norme tendono inoltre a promuovere un processo
di sensibilizzazione degli organi interessati e, più
largamente, dell'opinione pubblica, e conseguentemente
determinare un preciso impegno di tutti i settori,
la cui attività si svolge in favore dei minorati
fisici.
L'eliminazione delle barriere architettoniche, che solo
attraverso una operante normativa può trovare
pratica attuazione, non rappresenta infatti la soluzione
definitiva del problema del reinserimento dei minorati
fisici, a causa delle complessità e delle numerose
implicazioni che il problema stesso presenta.
Le barriere, infatti, sono molteplici e di natura diversa;
oltre quelle architettoniche, le barriere psicologiche
e le stesse minorazioni rappresentano altrettanti gravi
impedimenti, richiedenti un altrettanto valido impegno
da parte dei settori interessati.
Risulta evidente pertanto, che solo inquadrando la strumentazione
fornita al settore dell'edilizia nell'ambito più
vasto di una operante ricerca interdisciplinare, potrà
attuarsi il tanto auspicato reinserimento del minorato
fisico nella struttura sociale a tutti i possibili
livelli.
1.2 CAMPO DI APPLICABILITA' DELLE NORME.
Le presenti norme si riferiscono a strutture edilizie
a carattere collettivo, con particolare riguardo al
settore dell'edilizia sociale, sia per le nuove costruzioni
che per le costruzioni già esistenti, nel caso
che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.
Le norme stesse, peraltro, non si limitano evidentemente
al problema delle barriere architettoniche relativo
al solo settore dell'edilizia sociale, ma forniscono
anche precise indicazioni all'edilizia collettiva in
generale, ed alla edilizia residenziale.
Si deve inoltre precisare che le barriere architettoniche
che ostacolano in senso specifico il minorato, si presentano
sistematicamente sia nelle strutture edilizie, sia
nelle relazioni tra queste e le reti di comunicazione,
sia nell'arredo urbano e sia nei mezzi di pubblico
trasporto.
Agli altri livelli di progettazione - disegno urbano
e pianificazione territoriale - le barriere architettoniche
perdono evidentemente la caratteristica di specializzazione
relativa alle singole minorazioni, investendo invece
la intera struttura sociale.
Peraltro, individuando il campo di applicabilità,
delle norme al livello di progettazione edilizia, anche
gli altri livelli di progettazione ne risultano logicamente
arricchiti da suggerimenti che forniscono un ulteriore
stimolo alle progettazioni stesse; così come
la obbligatorietà delle norme non risulta coercitiva
neanche al livello delle scelte.
1.3 OBBLIGATORIETÀ DELLE NORME.
Le presenti norme hanno valore integrativo e non sostitutivo
di altre vigenti regolamentazioni, ed in modo specifico
di quelle relative alla progettazione ed esecuzione
di opere ed edifici costruiti dallo Stato e da enti
pubblici.
Inoltre, quanto contenuto nelle presenti norme di obbligatorio
rispetto nelle opere ed edifici realizzati a totale
o parziale finanziamento dello Stato, non esclude soluzioni
più avanzate, ma anzi deve essere inteso come
stimolo di ulteriori progettazioni e realizzazioni
di mezzi ed accorgimenti di più elevato grado
di efficienza e contenuto tecnico.
Pertanto agli organi preposti al controllo della applicazione
delle presenti norme compete l'esame e la approvazione
delle eventuali proposte di mezzi ed accorgimenti,
anche se realizzati in difformità a quanto di
seguito prescritto.
2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI.
2.1 SISTEMAZIONI ESTERNE.
2.1.1. - PARCHEGGI.
Generalità. - Al fine di agevolare il trasferimento
dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi
agli accessi degli edifici, è necessario prevedere
il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale,
avente comunicazione non interrotta con gli accessi
medesimi.
Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio
devono essere o complanari, o su piani diversi con
un dislivello massimo di cm.2,5.
Le due zone comunque, devono essere differenziate mediante
un'adeguata variazione di colore.
La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve
superare il 5%.
In particolare è necessario che lo schema distributivo
del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione
massima di 30o.
Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio
libero, atto a garantire la completa apertura della
portiera destra o sinistra anteriore verso le zone
pedonali del parcheggio.
In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare
il parcheggio secondo lo schema sopra specificato,
deve sempre prevedersi una adeguata percentuale di
aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle
esigenze specifiche delle autovetture dei minorati
fisici e ad esse riservate.
a) Caratteristiche. - L'area di parcheggio riservata
ad una vettura adibita al trasporto di minorati fisici
deve avere una larghezza minima di m.3,00.
Tale area infatti, si suddivide in due zone di utilizzazione:
- la prima, di larghezza minima di m.1,70, relativa
all'ingombro dell'autovettura;
- la seconda, di larghezza minima di m.1,30, necessaria
al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.
La zona relativa all'ingombro dell' autovettura, e la
connessa zona di libero movimento, devono essere o
complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo
di cm.2,5.
b) Specificazioni. - La zona relativa all'ingombro dell'autovettura
del minorato, e la connessa zona di libero movimento
devono essere differenziate mediante una adeguata variazione
di colore, ovvero la zona di libero movimento deve
essere caratterizzata da strisce trasversali bianche
(zebre).
Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre
raccordate mediante rampa (vedi 2.1.2./a) con i percorsi
pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello
superiore a cm.2,5 con il piano carrabile.
2.1.2. - PERCORSI PEDONALI.
Generalità. - Al fine di assicurare il collegamento
degli accessi principali dell'edificio con la rete
viaria esterna, e con le aree di parcheggio, ed agevolare
l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare
un andamento quanto più possibile semplice,
in relazione alle principali direttrici di accesso.
a) Caratteristiche. - La larghezza minima del percorso
pedonale deve essere di m.1,50.
Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale
e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso
adiacenti, è di cm.2,5; esso comunque non deve
superare i cm.15.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale
si raccorda con il livello stradale o è interrotto
da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe
di larghezza pari a quella del percorso pedonale e
di pendenza non superiore al 15%.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare
il 5%.
Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo
dell'8% solo quando siano previsti:
- un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m.1,50,
ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;
- un cordolo sopraelevato di cm.10 da entrambi i lati
del percorso pedonale;
- un corrimano posto ad un'altezza di m.0,80, e prolungato
per m.0,50 nelle zone in piano, lungo un lato del percorso
pedonale.
b) Specificazioni.
- Pavimentazione. La pavimentazione del percorso pedonale
deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata
da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente
deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare
impedimento o fastidio al moto.
- Cigli. I cigli del percorso pedonale, ove previsti,
devono essere realizzati con materiale atto ad assicurarne
la immediata percezione visiva ed acustica.
Tale materiale pertanto, deve presentare una colorazione
notevolmente diversa da quella della pavimentazione
e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione
con mazzuolo di legno, diverse da quelle della pavimentazione.
2.2 STRUTTURA EDILIZIA.
2.2.1. - ACCESSI.
Generalità. - Al fine di agevolare l'accesso
all'interno della struttura edilizia è necessario
prevedere varchi e porte esterne (per varco si intende
un accesso privo di infissi, mentre per porta esterna
si intende un accesso dotato di infissi e di elementi
di chiusura) allo stesso livello dei percorsi pedonali
o con essi raccordati mediante rampe secondo quanto
precisato nel punto 2.2.3.
a) Caratteristiche. - Gli accessi devono avere una luce
netta minima di m.1,50.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere
in piano e allo stesso livello, ed estendersi, rispettivamente
per ciascuna zona, per una profondità di m.1,50.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il
dislivello massimo non deve superare i cm.2,5.
La zona antistante gli accessi deve essere protetta
dagli agenti atmosferici per una profondità
minima di m.2,00.
b) Specificazioni. - Negli accessi provvisti di soglia,
questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale
avente caratteristiche indicate nel punto 2.1.2./b
(cigli).
Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire
la libera visuale fra interno ed esterno (per quanto
riguarda le caratteristiche degli infissi, vedi 2.2.6).
2.2.2. - PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE
Generalità. - Al fine di agevolare lo spostamento
all'interno della struttura edilizia, il passaggio
dai percorsi principali verticali deve essere mediato
attraverso piattaforme di distribuzione (che possono
identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani
di arrivo ai diversi livelli), dalle quali sia possibile
accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.
a) Caratteristiche. - La superficie minima della piattaforma
di distribuzione deve essere di mq.6,00 con il lato
minore non inferiore a m.2,00.
b) Specificazioni. - Alla piattaforma di distribuzione
deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi
verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano
scala deve esserne separato mediante un infisso, o
deve essere disposto in modo da evitare la possibilità
di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli
ascensori.
Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata
di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti
da essa raggiungibili.
2.2.3. - RAMPE
Generalità. - Le rampe rappresentano la più
semplice alternativa alle scale per il superamento
di dislivelli. E' pertanto opportuno che le rampe vengano
usate come un appropriato strumento di salita, e non
solo come un raddoppio delle scale ad uso specifico
dei minorati fisici.
a) Caratteristiche. - La larghezza minima di una rampa
deve essere di m.1,50.
La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8
per cento.
Ogni 10 metri di sviluppo lineare la rampa deve presentare
un ripiano di lunghezza minima di m.1,50.
b) Specificazioni.
- Corrimano. Vedi punto 2.2.4./a-b (corrimano).
- Pavimentazione.
La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con
materiale antisdrucciolevole.
- Porte sulla rampa.
E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte
o elementi di chiusura solo se questi rispondono ai
requisiti di cui al punto 2.2.6 e se preceduti e seguiti
da ripiani di lunghezza minima di m.1,50 ciascuno.
2.2.4. - SCALE
Generalità. - Al fine di facilitare l'utilizzazione
delle scale, queste devono presentare un andamento
regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.
Ove questo non risulti possibile è necessario
mediare ogni variazione nell'andamento delle scale,
per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e le rampe devono preferibilmente
avere la lunghezza uguale, ovvero, contenere lo stesso
numero di gradini.
Il vano scala deve essere immediatamente individuabile
dalle piattaforme di distribuzione, pur con gli accorgimenti
precisati al punto 2.2.2./b.
a) Caratteristiche:
- Gradini. Pedata minima cm.30, alzata massima cm.16.
- Corrimano. Il corrimano deve essere posto ad una altezza
di m.0,90.
Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini
è necessario prevedere un secondo corrimano,
posto ad un'altezza proporzionata all'età media
degli utenti.
Le rampe di scala di larghezza superiore a m.1,80 devono
essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano
appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo
e l'ultimo gradino di almeno 30 centimetri.
- Parapetto. La difesa posta verso il vuoto deve avere
una altezza minima di m.1,00.
b) Specificazioni:
- Gradino. Il profilo del gradino deve preferibilmente
presentare un disegno continuo a spigoli arrotondati,
con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante
con esso un angolo di circa 75-80o.
In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto
al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di
cm.2 e un massimo di cm.2,5.
- Pavimentazione. La pavimentazione delle scale deve
essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere
realizzata con materiali idonei o deve essere dotata
di adeguati accorgimenti.
- Corrimano. Il corrimano deve essere di sezione adeguata
atta ad assicurare la prensibilità.
Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare
soluzioni di continuità nel passaggio tra una
rampa di scala e la successiva.
2.2.5. - CORRIDOI E PASSAGGI
Generalità. - Al fine di agevolare la circolazione
interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi
e passaggi aventi andamento quanto più possibile
continuo o con ben determinate variazioni di direzione.
a) Caratteristiche. - La larghezza minima dei corridoi
e dei passaggi deve essere di m.1,50.
b) Specificazioni. - I corridoi o i passaggi non devono
presentare variazioni di livello; in caso contrario
queste devono essere superate esclusivamente mediante
rampe secondo quanto specificato nel punto 2.2.3.
La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere
antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata
con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati
accorgimenti.
2.2.6. - PORTE
Generalità. - Al fine di rendere agevole l'uso
delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità
anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità
fisiche.
a) Caratteristiche. - Le porte, comprese quelle dei
gabinetti, devono avere una luce netta minima di m.0,85,
con dimensione media di m.0,90.
Nel caso di porte a due o più battenti, deve
essere sempre garantito un passaggio con luce netta
minima di m.0,85 realizzato con unico battente o con
due battenti a manovra unica.
In caso di porte successive deve essere assicurato uno
spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno
m.1,10, oltre quello eventualmente interessato dalle
ante in apertura.
b) Specificazioni:
- Materiali. I materiali con cui sono realizzate le
porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto
e all'usura specialmente per le parti comprese entro
un'altezza di m.0,40 dal pavimento. Le porte interamente
realizzate con materiali trasparenti devono presentare
accorgimenti atti ad assicurarne la immediata percezione.
- Risalti. Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici
sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno
in caso di urto.
- Apertura e chiusura. L'apertura e la chiusura delle
porte deve avvenire mediante una leggera pressione,
e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature
per il ritardo della chiusura stessa.
Le maniglie delle porte devono consentire una facile
manovra; in genere è preferibile l'uso di maniglie
a leva.
La maniglia deve essere posta ad una altezza massima
di m.0,90.
Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre
o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi
devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurarne
la prensilità.
2.2.7. - PAVIMENTI
Generalità. - I pavimenti all'interno della struttura
edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una
chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale
distinzione dei vari ambienti di uso, mediante una
adeguata variazione nel materiale e nel colore.
a) Caratteristiche. - I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli;
essi pertanto devono essere eseguiti con materiali
idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.
Inoltre, al fine di evitare possibili incidenti, devono
essere evitate variazioni anche minime di livello,
quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati,
guide in risalto, ecc.
b) Specificazioni. - Nei percorsi aventi caratteristiche
di continuità, la qualità dei materiali
impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo
al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti
a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.
Inoltre deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta
planarità del pavimento, scegliendo materiali
che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature,
sconnessioni, o fessurazioni.
2.3 LOCALI SPECIALI
2.3.1. - SALE PER RIUNIONI O SPETTACOLI
Generalità. - Al fine di consentire la più
ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa
e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti
parte di edifici sociali, o esse stesse rappresentanti
edifici sociali, almeno una zona delle sale deve essere
utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite
capacità motorie e auditive.
a) Caratteristiche. - Per le persone a ridotte o impedite
capacità motorie, la zona della sala da esse
utilizzabile deve:
- essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso
continuo o raccordato con rampe, e, in via eccezionale,
mediante ascensore in alternativa ad un percorso con
scale;
- contenere almeno 1/4 dei posti di capienza totale;
- essere dotata di un congruo numero di stalli liberi
di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone
e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone a ridotte capacità auditive, la
zona della sala da esse utilizzabile, deve essere dotata
di un congruo numero di poltrone predisposte per l'uso
di apparecchi acustici per minorati dell'udito.
b) Specificazioni. - Per le persone utilizzanti sedie
a rotelle gli stalli liberi ad esse riservati devono
essere in numero pari a 1 posto per ogni trecento o
frazioni di trecento posti normali e comunque in numero
non inferiore a 4.
Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:
- lunghezza m.1,20/1,40;
- larghezza m.1,10;
- spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra
di uscita, di lunghezza pari a quella dello stallo
e di larghezza minima di m.1,00;
- deve essere circoscritto, singolarmente o nel complesso
degli stalli su tre lati, da una protezione di altezza
minima di m.0,80 dal pavimento;
- il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.
Per le persone a ridotte capacità auditive, la
zona della sala da esse utilizzabile, deve contenere
un numero di poltrone, predisposte per l'ascolto con
apparecchi acustici, in numero pari a 1 posto per ogni
trecento o frazioni di trecento posti normali e comunque
in numero non inferiore a 4.
2.3.2. - LOCALI DI UFFICIO ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Generalità. - Al fine di consentire la più
ampia fruibilità dei locali per ufficio accessibili
al pubblico, presenti in un edificio sociale, deve
essere resa possibile la piena utilizzazione di tali
locali anche da parte di persone a ridotte o impedite
capacità motorie.
a) Caratteristiche. - I locali per ufficio accessibili
al pubblico, presenti negli edifici sociali, devono
essere raggiungibili esclusivamente o in alternativa
ad un percorso con scale, mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe, o mediante ascensore.
I locali per ufficio accessibili al pubblico sono suddivisi,
in ragione del tipo di contatto con il pubblico stesso
in:
- uffici nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante tavoli o scrivanie; questi uffici sono generalmente
caratterizzati da una scarsa affluenza di pubblico;
- uffici nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante sportelli su bancone continuo o su parete;
questi uffici sono generalmente caratterizzati da una
notevole affluenza di pubblico.
b) Specificazioni. - Negli uffici, nei quali il contatto
con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie,
deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente
in ambiente separato ove possa svolgersi un'ordinata
attesa, nel quale inoltre possano disporsi un numero
di posti a sedere (preferibilmente sedie separate)
pari al 20 per cento del numero totale di affluenze
giornaliere prevedibili.
In tali uffici, la distanza libera anteriormente ad
ogni tavolo, deve essere di almeno m.1,50, e lateralmente
di almeno m.1,20, al fine di consentire un agevole
passaggio fra i tavoli o le scrivanie.
Negli uffici, nei quali il contatto con il pubblico
avviene mediante sportelli su bancone continuo o su
parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile
dalla generalità del pubblico, al fine di evitare
l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo
e di stanchezza.
In tali uffici deve pertanto essere previsto un adeguato
spazio libero, eventualmente in ambiente separato,
ove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale
inoltre possano disporsi un numero di posti a sedere
(preferibilmente sedie separate) pari al 5 per cento
del numero totale di affluenze giornaliere prevedibili.
Negli uffici dove risulti necessario, in funzione di
particolari affluenze di pubblico, prevedere transenne
guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari
a quella della coda di persone che viene considerata
la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile
minima di m.0,70.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento
allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta
ad una distanza di m.1,20 dal limite di ingombro del
bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello
a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere
una lunghezza superiore a m.4,00, presupponendo che
in caso di eccezionali affluenze di pubblico (tali
da rendere insufficiente questa lunghezza massima),
sia stata logicamente prevista la possibilità
di aumentare il numero degli sportelli al servizio
del pubblico stesso.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente
fissate al pavimento ed avere una altezza al livello
del corrimano, di m.0,90.
Il piano di lavoro dello sportello, su bancone continuo
o su parete, deve avere una altezza minima pari a m.0,80
dal pavimento.
Inoltre il vano libero dello sportello deve interessare
una zona compresa fra m.1,10 e m.1,80 di altezza dal
pavimento.
2.3.3. - LOCALI IGIENICI
Generalità. - Al fine di consentire l'utilizzazione
dei locali igienici negli edifici sociali, anche da
parte di persone adulte a ridotte o impedite capacità
motorie, deve prevedersi la possibilità, da
valutare in sede appropriata, di dotare gli edifici
stessi di locali igienici particolarmente dimensionati
ed attrezzati.
a) Caratteristiche. - Il locale igienico, utilizzabile
da persone a ridotte o impedite capacità motorie,
deve essere accessibile mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe.
La porta di accesso deve avere una luce netta minima
di m.0,85 (vedi 2.2.6) e deve essere sempre apribile
verso l'esterno.
Le dimensioni minime del locale igienico devono essere
di m.1,80 per m.1,80.
Il locale igienico deve essere attrezzato con:
- tazza wc e accessori;
- lavabo;
- specchio;
- corrimani orizzontali e verticali;
- campanello elettrico di segnalazione.
b) Specificazioni. - Posizionamento e caratteristiche
degli apparecchi e degli accessori:
- Tazza wc. La tazza wc deve essere situata nella parete
opposta all'accesso.
La sua posizione deve garantire da un lato (sinistro
per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento
e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro,
una distanza tale da consentire a chi usa il wc un
agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale
(destra per chi entra).
Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad
una distanza minima di m.1,40 dalla parete laterale
sinistra e a una distanza minima di m.0,40 dalla parete
laterale destra.
La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e
la parete posteriore deve essere di almeno m.0,80.
L'altezza del piano superiore della tazza deve essere
di m.0,50 dal pavimento.
Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della
tazza wc, porta carta igienica) devono essere sistemati
in modo da renderne l'uso agevole ed immediato.
- Lavabo. Il lavabo deve essere posto preferibilmente
nella parete opposta a quella cui è fissata
la tazza wc, lateralmente all'accesso.
Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad una
altezza di m.0,80 dal pavimento.
Il lavabo deve essere del tipo a mensola (il tipo a
colonnina non consente infatti un adeguato avvicinamento
con sedia a rotelle).
E' necessario prevedere sotto traccia le tubazioni di
adduzione e di scarico ed evitare inoltre ogni possibile
ingombro sotto il lavabo.
La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando
a leva.
- Specchio. Lo specchio deve essere fissato alla parete,
superiormente al lavabo, interessando una zona compresa
fra m.0,90 e m.1,70 di altezza dal pavimento.
- Corrimani (orizzontali). E' necessario prevedere un
corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero
perimetro del locale igienico (ad eccezione dello spazio
interessato dal lavabo e dalla porta), ad un'altezza
di m.0,80 dal pavimento e a una distanza di cm.5 dalla
parete. E' necessario inoltre prevedere un corrimano,
anch'esso alla altezza di m.0,80, fissato nella faccia
interna della porta, in modo da consentire l'apertura
a spinta verso l'esterno.
- Corrimani (verticali). E' necessario prevedere due
corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto
ed opportunamente controventati alle pareti.
Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra
(per chi entra) della tazza wc ad una distanza dall'asse
wc di cm.40 e dalla parete posteriore di cm.15, in
modo da essere solidamente afferrato con la mano destra
da parte di chi usa la tazza wc.
Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla
destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza
di cm.30 dal bordo anteriore della tazza e di cm.15
dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente
afferrato con la mano sinistra da parte di chi usa
la tazza wc.
I corrimani, orizzontali e verticali, devono essere
realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito
o verniciato con materiali plastici antiusura.
- Campanello elettrico di segnalazione. E' necessario
prevedere un campanello elettrico di segnalazione del
tipo a cordone, posto in prossimità della tazza
wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato, al fine
di consentire la immediata percezione della eventuale
richiesta di assistenza.
2.4 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
2.4.1. - ASCENSORI
Generalità. - L'ascensore è il principale
mezzo di traslazione verticale all'interno della struttura
edilizia, pertanto ne deve essere prevista l'installazione
negli edifici sociali con più di un piano fuori
terra, ogni qualvolta la generalità del pubblico
debba accedere ai piani in elevazione.
a) Caratteristiche. - L'ascensore, per essere utilizzabile
dalla generalità del pubblico deve:
- avere una cabina di dimensioni minime di m.1,50 di
lunghezza e di m.1,20 di larghezza;
- avere la porta della cabina di luce libera minima
pari a m.0,90;
- avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente
alla porta della cabina, di almeno m.2,00 (vedi 2.2.2);
- avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento
del pavimento della cabina con quello del piano di
fermata o, in assenza di tale caratteristica, essere
sottoposto, oltre che alla manutenzione di uso, anche
ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
- avere le porte, interne ed esterne, a scorrimento
laterale automatico.
b) Specificazioni. - Il sistema di apertura delle porte
deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto
e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula
fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione
del vano porta.
Le porte di un ascensore automatico devono rimanere
aperte per almeno 8 secondi, e il tempo di chiusura
non deve essere inferiore a 4 secondi.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve
avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere
il bottone più alto ad un'altezza massima di
m.1,20 dal pavimento.
Nell'interno della cabina, oltre il campanello allarme,
deve essere posto il citofono ad un'altezza massima
di m.1,20.
2.4.2. - IMPIANTI TELEFONICI PUBBLICI
Generalità. - Al fine di consentire l'uso di
impianti telefonici pubblici da parte anche di persone
a ridotte o impedite capacità motorie, deve
prevedersi la possibilità, da valutare in sede
appropriata, di dotare gli edifici sociali di cabine
telefoniche particolarmente dimensionate e attrezzate,
o di apparecchi telefonici a parete per i quali deve
essere applicato quanto di seguito specificato circa
la posizione dell'apparecchio e degli accessori.
a) Caratteristiche. - La cabina telefonica, utilizzabile
da persone a ridotte o impedite capacità motorie,
deve essere accessibile mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe.
Il dislivello massimo fra il pavimento interno della
cabina telefonica e il pavimento esterno non deve superare
i cm.2,5.
La porta di accesso deve avere una luce netta minima
di m.0,85 (vedi 2.2.6) e deve essere sempre apribile
verso l'esterno.
Le dimensioni minime della cabina telefonica devono
essere di m.1,20 per m.1,20.
b) Specificazioni. - L'apparecchio telefonico deve essere
situato nella parete opposta all'accesso ad un'altezza
massima di m.0,90 dal pavimento.
Sulla stessa parete deve prevedersi un sedile ribaltabile
a scomparsa, avente piano di appoggio ad un'altezza
di m.0,45.
La mensola porta elenchi deve essere posta ad un'altezza
di m.0,80.
La porta di accesso deve consentire la libera visuale
fra interno ed esterno, e deve essere dotata di apposito
corrimano orizzontale, posto ad una altezza di m.0,80
dal pavimento, per l'apertura a spinta.
Deve essere sempre garantita un'adeguata ventilazione
della cabina, eventualmente integrata da apparecchiature
elettriche di aspirazione.
L'impianto di illuminazione può essere previsto
con interruttore a piattaforma, solo quando questo
non determini dislivelli tra il pavimento esterno ed
interno superiori a cm.2,5.
2.4.3. - APPARECCHI ELETTRICI DI COMANDO E DI SEGNALAZIONE
Generalità.
- Apparecchi elettrici di comando. Negli edifici sociali
tutti gli ambienti accessibili da parte della generalità
del pubblico, devono essere dotati di apparecchi elettrici
di comando situati in modo da non richiederne la manovra
da parte del pubblico stesso.
In tutti quei casi ove risulta indispensabile la manovra
degli apparecchi elettrici di comando da parte del
pubblico, devono essere seguite le prescrizioni di
seguito riportate.
- Apparecchi elettrici di segnalazione. Negli edifici
sociali, tutti gli ambienti accessibili da parte della
generalità del pubblico, devono essere dotati
di idonei apparecchi di segnalazione visiva e acustica,
al fine di fornire immediate e sintetiche informazioni
al pubblico stesso.
a) Caratteristiche.
- Apparecchi elettrici di comando. Tutti gli apparecchi
elettrici di comando (interruttori, campanelli di allarme,
ecc.), manovrabili da parte della generalità
del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima
di m.0,90 dal pavimento.
Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili
anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti
fluorescenti, ecc.).
- Apparecchi elettrici di segnalazione. Gli apparecchi
elettrici di segnalazione ottica devono essere posti
ad una altezza compresa fra i m.2,50 e i m.3,00 dal
pavimento.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono
essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale
da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.
b) Specificazioni.
- Apparecchi elettrici di comando. Gli apparecchi elettrici
di comando devono essere preferibilmente azionabili
mediante leggera pressione.
- Apparecchi elettrici di segnalazione. Gli apparecchi
elettrici di segnalazione devono fornire contemporaneamente
informazioni visive e sonore.
(c) 1996 Note's