DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI AD ELEMENTI MODULARI PREFABBRICATI
Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche,
con legge 26-1-1962, n.17, fu autorizzato sul bilancio
del ministero della pubblica istruzione, in aumento
a quello di lire 1.400 milioni disposto con legge 15-2-1961,
n.53, uno stanziamento di lire 20.000 milioni per la
costruzione di scuole dell'obbligo con sistemi di prefabbricazione,
rimanendo a solo carico dei comuni le forniture delle
aree idonee per le costruzioni.
Sempre allo stesso fine, con legge 18-12-1964, n.1358,
all'art. 7, è stata stanziata una ulteriore
spesa di lire 4.600 milioni.
Si dà, ora, frequente il caso che enti assegnatari
del contributo statale ai sensi della legge 9-8-1954,
n.645 e successive modificazioni ed integrazioni, chiedano
di utilizzare le somme ammesse a contributo per la
costruzione di edifici scolastici ad elementi modulari
prefabbricati anziché con i sistemi tradizionali.
E' ben vero che l'adozione di strutture prefabbricate
nel settore dell'edilizia scolastica per far fronte
ad impellenti necessità di aule per le scuole
d'obbligo è di data recente e che la relativa
<<sperimentazione>> è stata assunta
a totale carico dello Stato, ma è altresì
vero che siffatti sistemi di costruzioni sono ormai
da considerarsi alla stregua di quelli tradizionali.
Infatti, l'art. 1 della legge 5-11-1964, n.1224, che
ha integrato la legge 25-11-1962, n.1684, concernente
provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni
per le zone sismiche, ha espressamente ammesso per
gli edifici pubblici e privati anche con sette e più
piani, entro e fuori terra, oltre alle ossature portanti
in cemento armato e metalliche previste dall'art.3
della citata legge n.1684, "particolari strutture
portanti", purché di provata idoneità,
da dichiararsi dal presidente del consiglio superiore
dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso
consiglio.
Si ritiene, quindi, che non vi siano ostacoli per l'impiego
di strutture realizzate mediante l'associazione di
elementi prefabbricati nella costruzione degli edifici
scolastici.
L'ammissione dei nuovi sistemi costruttivi è
subordinata ovviamente, non soltanto alla osservanza
delle norme che regolano la progettazione degli edifici
scolastici (regolamento 1-12-1956, n.1688) (sostituita
dal decreto ministeriale 18-12-1975) ma anche di quelle
recentemente emanate dal consiglio superiore dei lavori
pubblici con circolare 6-2-1965 n.1422, per la disciplina
delle materie di progettazione, calcolo e collaudo,
di strutture prefabbricate nelle costruzioni edilizie
in zone non sismiche.
Data la novità della materia, si ritiene opportuno
che sulle domande degli enti, intese ad utilizzare
il contributo statale per la realizzazione di edifici
scolastici da costruire col sistema della prefabbricazione
in sostituzione di quelli tradizionali esprima parere
oltre che il provveditorato agli studi anche l'ufficio
del genio civile per quanto riguarda l'aspetto tecnico
ed economico.
In considerazione, poi, che trattasi di particolari
sistemi costruttivi che richiedono conoscenza ed esperienza
profonda degli stessi, specie nella messa a punto di
tutti i dettagli inerenti al processo di fabbricazione,
trasporto e montaggio degli elementi, si ritiene che
per l'appalto dei lavori debba senz'altro procedersi
mediante appalto-concorso.
I comuni e le province dovranno, quindi, procedere in
siffatti casi ai sensi dell'art.226 del Regio decreto
3-3-1934, n.383 (testo unico della legge comunale e
provinciale), e con l'osservanza delle modalità
stabilite dalla legge sulla contabilità generale
dello Stato e del relativo regolamento, sulla base
di un progetto di massima conforme, si ripete, alle
norme che regolano la progettazione di edifici scolastici.
Alla gara di appalto-concorso potranno essere invitate
soltanto le ditte qualificate.
Per quanto riguarda il parere degli organi tecnici consultivi
sui progetti di massima e relativi bandi, si richiama
la circolare appalti-concorso numero 17/64, n.16500.2.42.47,
prot. 6800 in data 7-7-1964, del Ministero dell'interno,
Direzione generale amministrazione civile (di seguito
riportiamo la circolare:
<<Il Ministero dei lavori pubblici, in occasione
di appalti concorso esperiti da comuni per la realizzazione
di opere ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 25-3-1959,
n.125, e con l'osservanza delle modalità stabilite
dalla legge sulla contabilità generale dello
Stato e del relativo regolamento, nonché dall'art.286
del testo unico della legge comunale e provinciale
3-3-1934, n.383, ha avuto modo di rilevare che vengono
talora formulate raccomandazioni, suggerimenti ed integrazioni
di natura tecnico-amministrativa.
Tale circostanza oltre a causare notevole perdita di
tempo, rende spesso più difficoltoso l'espletamento
del successivo iter delle pratiche di cui trattasi.
Per evitare siffatto inconveniente lo stesso Ministero
dei lavori pubblici ha prospettato la opportunità
che le amministrazioni comunali, "per casi che
rientrano nella specie" provvedano a richiedere
il parere degli organi tecnici-consultivi dell'amministrazione
dei lavori pubblici prima ancora di adottare le deliberazioni
con le quali viene bandito l'appalto-concorso per l'aggiudicazione
dei lavori.
Una siffatta procedura risulterebbe, ad avviso del dicastero
medesimo, più aderente al principio di una compiuta
ed obiettiva valutazione tecnica della specie proposta,
nonché conforme ad un logico sindacato dei criteri
di merito che, per taluni lavori, ed in relazione alla
natura e all'importo degli stessi, possono far ricorrere
ad un tipo di gara anziché ad altra>>).
Per la composizione delle commissioni giudicatrici degli
appalti-concorso in parola dovrà richiamarsi
l'attenzione degli enti interessati sulla opportunità
che siano chiamati a far parte di esse qualificati
esperti, in analogia a quanto disposto dall'art.3 della
legge 26-1-1962, n.17, così come modificato
ed integrato dall'art.8 della legge 18-12-1964, n.1358,
per la commissione giudicatrice degli appalti-concorso
di competenza del ministero della pubblica istruzione.
Una volta prescelto il progetto, e ciò dovrà
risultare anche nel bando di appalto-concorso, esso
sarà inoltrato al competente ufficio del genio
civile, che sottoporrà quelli di importo fino
a 100 milioni all'esame ed approvazione della commissione
provinciale per l'edilizia scolastica, istituita a
termini dell'art.2 della legge 26-1-1962, n. 17. Quelli
di importo superiore saranno trasmessi dall'ufficio
del genio civile al provveditorato regionale alle opere
pubbliche che adotterà, nella propria competenza,
i conseguenti provvedimenti.
Con l'occasione, si richiamano i termini posti dall'art.
4 della legge 18-12-1964, n.1358, per l'approvazione
dei progetti.
Come già detto, gli uffici dipendenti per l'istruttoria
ed i controlli di loro competenza dovranno attenersi
anche alle norme della circolare 6-2-1965, n.1422 (compendiata
nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n.6090
dell'11-8-1969), del servizio tecnico centrale dei
lavori pubblici.
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