[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 20 GENNAIO 1968, N.616

PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE.

Alcuni comuni, allo scopo di coordinare lo studio del proprio programma di fabbricazione con quelli dei comuni contermini, e per risolvere problemi che, per dimensione ed importanza, eccedono l'ambito del territorio comunale, hanno raggiunto l'accordo per la formazione di programmi di fabbricazione <<intercomunali>>, cioè redatti da un unico studio professionale con criteri, direttive e tipologia unitaria. Una metodologia di questo tipo è stata suggerita e favorita - nell'ambito dei comprensori turistici definiti dal piano di coordinamento per gli interventi pubblici nel Mezzogiorno - dalla Cassa per il Mezzogiorno, la quale concede contributi finanziari per la redazione degli strumenti urbanistici comunali, e dall'istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, nel quadro dell'assistenza tecnica alle amministrazioni locali, prevista dal piano suddetto.
Da parte di qualche organo di controllo, però, sono stati avanzati dubbi sulla possibilità giuridica di iniziative del genere, perché la vigente legge urbanistica non prevede lo strumento del programma di fabbricazione <<intercomunale>>.
Sembra necessario chiarire, in proposito, che se la legge non prevede uno strumento del tipo sopradescritto, non esclude però la possibilità di accordi intercomunali per raggiungere gli scopi di cui sopra: è evidente, anzi, che questa metodologia va favorita ed incoraggiata, perché potrà condurre alla soluzione di molti problemi che, altrimenti, non potrebbero essere risolti.
Si ritiene che al riguardo possa essere suggerita ai comuni che si trovino in tale situazione la seguente linea di condotta;
1) studio generale e coordinato dei comuni interessati dei problemi relativi all'intero territorio intercomunale, mediante la redazione di una planimetria generale, ad esempio in scala 1:10.000, nella quale sia indicata la rete delle principali vie di comunicazione, l'ubicazione degli edifici e delle principali aree di interesse pubblico, o da proporre per l'imposizione di speciali vincoli, nonché le zone da destinare alla espansione dei singoli abitati e ad eventuali nuovi insediamenti;
2) studio concordato del regolamento edilizio e delle tipologia edilizia;
3) redazione di una relazione illustrativa dei criteri in base ai quali sono stati redatti gli elaborati di cui sopra;
4) enucleazione, dagli studi di cui sopra, dei singoli regolamenti edilizi comunali con annessi programmi di fabbricazione da redigere secondo le norme vigenti.
Naturalmente i singoli regolamenti edilizi e le relative tabelle dei tipi edilizi saranno ricavati dall'elaborato di cui al punto 2, mentre le singole relazioni potranno fare riferimento alla relazione generale di cui al punto 3.
I singoli programmi di fabbricazione saranno adottati singolarmente dai rispettivi comuni, e presentati all'approvazione dei provveditorati - ove possibile - contemporaneamente, corredando ciascun programma, a titolo di quadro di riferimento, degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3.
Appare opportuno precisare che i comuni inclusi nei comprensori suddetti e che siano obbligati alla formazione del piano regolatore generale - piano che non può essere sostituito per i comuni stessi dal programma di fabbricazione - dovranno uniformarsi nella redazione di detto piano alle direttive di carattere generale di cui agli elaborati indicati nei punti 1, 2 e 3.




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