PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE.
Alcuni comuni, allo scopo di coordinare lo studio del
proprio programma di fabbricazione con quelli dei comuni
contermini, e per risolvere problemi che, per dimensione
ed importanza, eccedono l'ambito del territorio comunale,
hanno raggiunto l'accordo per la formazione di programmi
di fabbricazione <<intercomunali>>, cioè
redatti da un unico studio professionale con criteri,
direttive e tipologia unitaria. Una metodologia di
questo tipo è stata suggerita e favorita - nell'ambito
dei comprensori turistici definiti dal piano di coordinamento
per gli interventi pubblici nel Mezzogiorno - dalla
Cassa per il Mezzogiorno, la quale concede contributi
finanziari per la redazione degli strumenti urbanistici
comunali, e dall'istituto per l'assistenza allo sviluppo
del Mezzogiorno, nel quadro dell'assistenza tecnica
alle amministrazioni locali, prevista dal piano suddetto.
Da parte di qualche organo di controllo, però,
sono stati avanzati dubbi sulla possibilità
giuridica di iniziative del genere, perché la
vigente legge urbanistica non prevede lo strumento
del programma di fabbricazione <<intercomunale>>.
Sembra necessario chiarire, in proposito, che se la
legge non prevede uno strumento del tipo sopradescritto,
non esclude però la possibilità di accordi
intercomunali per raggiungere gli scopi di cui sopra:
è evidente, anzi, che questa metodologia va
favorita ed incoraggiata, perché potrà
condurre alla soluzione di molti problemi che, altrimenti,
non potrebbero essere risolti.
Si ritiene che al riguardo possa essere suggerita ai
comuni che si trovino in tale situazione la seguente
linea di condotta;
1) studio generale e coordinato dei comuni interessati
dei problemi relativi all'intero territorio intercomunale,
mediante la redazione di una planimetria generale,
ad esempio in scala 1:10.000, nella quale sia indicata
la rete delle principali vie di comunicazione, l'ubicazione
degli edifici e delle principali aree di interesse
pubblico, o da proporre per l'imposizione di speciali
vincoli, nonché le zone da destinare alla espansione
dei singoli abitati e ad eventuali nuovi insediamenti;
2) studio concordato del regolamento edilizio e delle
tipologia edilizia;
3) redazione di una relazione illustrativa dei criteri
in base ai quali sono stati redatti gli elaborati di
cui sopra;
4) enucleazione, dagli studi di cui sopra, dei singoli
regolamenti edilizi comunali con annessi programmi
di fabbricazione da redigere secondo le norme vigenti.
Naturalmente i singoli regolamenti edilizi e le relative
tabelle dei tipi edilizi saranno ricavati dall'elaborato
di cui al punto 2, mentre le singole relazioni potranno
fare riferimento alla relazione generale di cui al
punto 3.
I singoli programmi di fabbricazione saranno adottati
singolarmente dai rispettivi comuni, e presentati all'approvazione
dei provveditorati - ove possibile - contemporaneamente,
corredando ciascun programma, a titolo di quadro di
riferimento, degli elaborati di cui ai punti 1, 2,
3.
Appare opportuno precisare che i comuni inclusi nei
comprensori suddetti e che siano obbligati alla formazione
del piano regolatore generale - piano che non può
essere sostituito per i comuni stessi dal programma
di fabbricazione - dovranno uniformarsi nella redazione
di detto piano alle direttive di carattere generale
di cui agli elaborati indicati nei punti 1, 2 e 3.
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