[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 DICEMBRE 1965, N.6451

OBBLIGATORIA IN TUTTI I COMUNI L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

Con circolare n.1401, in data 3-3-1958, diretta a tutti i signori prefetti della Repubblica, fu prospettata la inderogabile necessità che i comuni fossero dotati di regolamenti edilizi, ai sensi della vigente legge urbanistica.
Risulta tuttavia, che solo una piccola parte delle amministrazioni comunali ha ottemperato a tale obbligo di legge.
Al riguardo, si rammenta, come fu già precisato con la citata circolare, che l'inerzia delle amministrazioni comunali in questo settore è assai pregiudizievole per la vita e lo sviluppo dei centri abitati, in quanto il regolamento edilizio è insieme col piano regolatore un dispositivo essenziale per la disciplina urbanistica edilizia e, ove mancano i piani regolatori, uno strumento ancor più necessario, giacché assicura, attraverso il programma di fabbricazione, quella imprescindibile se pur sommaria disciplina urbanistica di cui nessun comune può fare a meno.
E' evidente, inoltre, che l'aggiornamento dei vecchi regolamenti edilizi si impone con tutta urgenza, in quanto essi non contengono di massima norme idonee a regolare la crescente espansione edilizia, non sempre facile a controllare per le manifestazioni che essa spesso assume sotto la spinta di interessi speculativi, e non sempre permettono di evitare quelle costruzioni che turbano le caratteristiche ambientali e paesistiche delle varie città.
Inoltre, come sopra si è detto, l'adozione dei regolamenti edilizi costituisce per i comuni, a termini degli artt. 33, comma 1 e 35 della legge urbanistica (legge 17-8-1942, n.1150), un preciso obbligo; per cui in caso di persistente inerzia da parte dei comuni, l'adozione potrà essere imposta con la procedura di cui all'art.19, terzultimo comma della legge comunale e provinciale, mentre in determinati casi, le SS.LL. potranno provvedere anche alla compilazione d'ufficio dei regolamenti così come prescrive il comma 2 del citato art.35.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler autorevolmente intervenire presso i comuni dotati di regolamenti edilizi anteriori alla data di entrata in vigore della legge urbanistica o addirittura sprovvisti di tale strumento urbanistico, affinché provvedano, con ogni sollecitudine, ad aggiornarli o ad adottarli e a presentarli all'approvazione di questo Ministero, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche.




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