OBBLIGATORIA IN TUTTI I COMUNI L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.
Con circolare n.1401, in data 3-3-1958, diretta a tutti
i signori prefetti della Repubblica, fu prospettata
la inderogabile necessità che i comuni fossero
dotati di regolamenti edilizi, ai sensi della vigente
legge urbanistica.
Risulta tuttavia, che solo una piccola parte delle amministrazioni
comunali ha ottemperato a tale obbligo di legge.
Al riguardo, si rammenta, come fu già precisato
con la citata circolare, che l'inerzia delle amministrazioni
comunali in questo settore è assai pregiudizievole
per la vita e lo sviluppo dei centri abitati, in quanto
il regolamento edilizio è insieme col piano
regolatore un dispositivo essenziale per la disciplina
urbanistica edilizia e, ove mancano i piani regolatori,
uno strumento ancor più necessario, giacché
assicura, attraverso il programma di fabbricazione,
quella imprescindibile se pur sommaria disciplina urbanistica
di cui nessun comune può fare a meno.
E' evidente, inoltre, che l'aggiornamento dei vecchi
regolamenti edilizi si impone con tutta urgenza, in
quanto essi non contengono di massima norme idonee
a regolare la crescente espansione edilizia, non sempre
facile a controllare per le manifestazioni che essa
spesso assume sotto la spinta di interessi speculativi,
e non sempre permettono di evitare quelle costruzioni
che turbano le caratteristiche ambientali e paesistiche
delle varie città.
Inoltre, come sopra si è detto, l'adozione dei
regolamenti edilizi costituisce per i comuni, a termini
degli artt. 33, comma 1 e 35 della legge urbanistica
(legge 17-8-1942, n.1150), un preciso obbligo; per
cui in caso di persistente inerzia da parte dei comuni,
l'adozione potrà essere imposta con la procedura
di cui all'art.19, terzultimo comma della legge comunale
e provinciale, mentre in determinati casi, le SS.LL.
potranno provvedere anche alla compilazione d'ufficio
dei regolamenti così come prescrive il comma
2 del citato art.35.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler autorevolmente
intervenire presso i comuni dotati di regolamenti edilizi
anteriori alla data di entrata in vigore della legge
urbanistica o addirittura sprovvisti di tale strumento
urbanistico, affinché provvedano, con ogni sollecitudine,
ad aggiornarli o ad adottarli e a presentarli all'approvazione
di questo Ministero, per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche.
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