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CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 DICEMBRE 1965, N.6451OBBLIGATORIA IN TUTTI I COMUNI L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.
Con circolare n.1401, in data 3-3-1958, diretta a tutti 
i signori prefetti della Repubblica, fu prospettata 
la inderogabile necessità che i comuni fossero 
dotati di regolamenti edilizi, ai sensi della vigente 
legge urbanistica.
Risulta tuttavia, che solo una piccola parte delle amministrazioni 
comunali ha ottemperato a tale obbligo di legge.
Al riguardo, si rammenta, come fu già precisato 
con la citata circolare, che l'inerzia delle amministrazioni 
comunali in questo settore è assai pregiudizievole 
per la vita e lo sviluppo dei centri abitati, in quanto 
il regolamento edilizio è insieme col piano 
regolatore un dispositivo essenziale per la disciplina 
urbanistica edilizia e, ove mancano i piani regolatori, 
uno strumento ancor più necessario, giacché 
assicura, attraverso il programma di fabbricazione, 
quella imprescindibile se pur sommaria disciplina urbanistica 
di cui nessun comune può fare a meno.
E' evidente, inoltre, che l'aggiornamento dei vecchi 
regolamenti edilizi si impone con tutta urgenza, in 
quanto essi non contengono di massima norme idonee 
a regolare la crescente espansione edilizia, non sempre 
facile a controllare per le manifestazioni che essa 
spesso assume sotto la spinta di interessi speculativi, 
e non sempre permettono di evitare quelle costruzioni 
che turbano le caratteristiche ambientali e paesistiche 
delle varie città.
Inoltre, come sopra si è detto, l'adozione dei 
regolamenti edilizi costituisce per i comuni, a termini 
degli artt. 33, comma 1 e 35 della legge urbanistica 
(legge 17-8-1942, n.1150), un preciso obbligo; per 
cui in caso di persistente inerzia da parte dei comuni, 
l'adozione potrà essere imposta con la procedura 
di cui all'art.19, terzultimo comma della legge comunale 
e provinciale, mentre in determinati casi, le SS.LL. 
potranno provvedere anche alla compilazione d'ufficio 
dei regolamenti così come prescrive il comma 
2 del citato art.35.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler autorevolmente 
intervenire presso i comuni dotati di regolamenti edilizi 
anteriori alla data di entrata in vigore della legge 
urbanistica o addirittura sprovvisti di tale strumento 
urbanistico, affinché provvedano, con ogni sollecitudine, 
ad aggiornarli o ad adottarli e a presentarli all'approvazione 
di questo Ministero, per il tramite dei provveditorati 
alle opere pubbliche.
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