NORME DI SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLE PISTE E STRADE SEDI DI COMPETIZIONI VELOCISTICHE PER AUTO E MOTOVEICOLI.
A completamento e parziale modifica di quanto, in merito
all'oggetto, sancito dalle "Norme di sicurezza
per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei
teatri, cinematografi od altri locali di spettacolo
in genere", emanate con circolare ministeriale
n.16 del 15-2-1951, si trasmettono le norme riportate
in allegato, che d'ora innanzi dovranno essere tenute
presenti dalle commissioni provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo, ai fini dell'agibilità
delle piste e di strade sedi di competizioni velocistiche
di auto e motoveicoli.
Resta comunque inteso che, nella prima applicazione
delle norme su quei tratti di percorso, lungo i quali
non siano stati ancora realizzati i dispositivi di
sicurezza previsti dalle norme medesime, sarà
vietato l'accesso del pubblico, a meno che non sia
possibile imporre ai veicoli in gara, lungo tali tratti,
la osservanza di limiti di velocità tali da
rendere corrispondentemente sufficienti, ai fini della
sicurezza, i dispositivi esistenti.
E' ovvio che ove non sia possibile ottenere quanto sopra
si potrà procedere a modifiche di tracciato
del percorso di gara.
Art.1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Le presenti norme riguardano le piste, generalmente
costituite da tracciati chiusi appositamente realizzati
su sede privata e dotati di impianti permanenti per
la disputa di competizioni velocistiche di auto e motoveicoli,
nonchè i tratti di strade pubbliche o private
a tracciato chiuso od aperto permanentemente o temporaneamente
predisposti o adattati allo stesso fine. Sulle predette
piste o strade a tracciato chiuso (circuiti) potrà
essere autorizzato ogni tipo di competizione, mentre
su quelle a tracciato aperto potranno essere autorizzate
corse in salita, prove velocistiche di rallies, tentativi
di record e simili.
Per quanto attiene agli impianti destinati ad accogliere
il pubblico ed i servizi (tribune, gradinate, locali
per i concorrenti ed il personale addetto alle competizioni
e servizi annessi) essi debbono rispondere alle prescrizioni
della circolare 15-2-1951, n.16, del Ministero dell'interno
- Direzione generale servizi antincendi, ed in particolare
agli artt. 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102 e 103 in quanto
applicabili, tenuto conto delle caratteristiche richieste
dalle speciali destinazioni dei singoli impianti; le
norme degli artt. 97 e 115 sono invece sostituite dalle
presenti.
Art.2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Le caratteristiche costruttive della sede stradale (fondo,
andamento altimetrico e planimetrico) debbono essere
conformi a quelle di una moderna strada, a pavimentazione
compatta, in buone condizioni di manutenzione ed esente
da alterazioni per lavori in corso od altra causa.
Art.3. LARGHEZZA
La larghezza della sede stradale nei tratti rettilinei
deve essere pari ad almeno due corsie quando i sorpassi
sono consentiti ed almeno una corsia quando non lo
sono. La larghezza di ogni corsia sarà di metri
b + 0,042 V con un minimo di metri 3,50 per i veicoli
a tre e quattro ruote e di metri 2,50 per i veicoli
a due ruote, essendo b la larghezza del veicolo concorrente
di maggior ingombro trasversale e V la velocità
massima in metri al secondo raggiungibile nel tratto
considerato.
Per le piste permanenti esistenti è ammessa una
riduzione della larghezza del 10 per cento.
La larghezza della sede stradale in ogni curva dovrà
essere aumentata in funzione del raggio della curva
e del suo sviluppo; comunque non dovrà essere
inferiore a quella del tratto che la precede.
La larghezza massima in un tratto qualsiasi non dovrà
superare i metri 12 per motoveicoli e metri 15 per
autoveicoli; se superiore, la sede stradale dovrà
essere limitata mediante striscia dipinta continua
o dispositivi discontinui non costituenti ostacolo.
Le variazioni di larghezza dovranno essere opportunamente
raccordate.
Art.4. FASCE DI EMERGENZA
Lungo i bordi della sede stradale vi sarà una
fascia orizzontale raccordata a raso, a fondo preferibilmente
erboso, della lunghezza minima pari ad una corsia,
determinata come all'articolo precedente, libera da
ostacoli; all'esterno delle curve detta fascia conserverà
invece la inclinazione trasversale della sede stradale.
La larghezza delle fasce potrà essere ridotta
di non oltre il 50 per cento lungo i tratti ove esistono
protezioni continue (guardrails, terrapieni, muri,
file di balle di paglia ancorate contro ostacoli fissi
e simili), in relazione alla natura ed all'efficienza
di tali protezioni; lungo i tratti dove il pubblico
non è ammesso la larghezza delle fasce potrà
essere ulteriormente ridotta.
Art.5. PROTEZIONE DEL PUBBLICO
Le protezioni del pubblico, lungo i tratti del tracciato
ove esso è ammesso, saranno determinate secondo
l'andamento del terreno e la velocità raggiungibile
in ciascun tratto, con i criteri seguenti:
a) il piano di stazionamento del pubblico sarà
allo stesso livello o a livello superiore a quello
della sede stradale, con pendenza ascendente non superiore
ad un quarto (salvo l'esistenza di gradoni o di altre
strutture appositamente predisposte);
b) il pubblico sarà contenuto mediante recinzioni
continue in rete metallica di adeguata robustezza (o
altro dispositivo permanente equivalente) di almeno
metri 1,20 di altezza o anche mediante dispositivo
provvisorio (transenne o altro equivalente), purché
sorvegliato, posti ad una distanza minima dal bordo
della pista di metri 6, metri 8, metri 9,50 e metri
11, rispettivamente per velocità massime di
100, 150, 200 ed oltre 200 chilometri ora. Tale distanza
è riducibile rispettivamente del 20, 30, 50
per cento, quando il piano di stazionamento del pubblico,
sostenuto da muro o terrapieno, sopraelevato di metri
2, metri 3 e metri 3,50;
c) tra il dispositivo di contenimento del pubblico ed
il bordo della pista e ad una distanza minima dal primo
di metri 3, vi sarà una protezione dimensionata
in modo da resistere all'urto del veicolo che uscisse
di pista alla velocità massima possibile nel
tratto considerato, sotto un angolo di 15o. La distanza
è riducibile al minimo di metri 1,50 quando
ricorrano per lo stazionamento del pubblico le stesse
condizioni di cui alla lettera b);
d) il dispositivo di protezione sarà di norma
costituito da un muro in cemento armato di adeguato
spessore eventualmente a parete concava verso la pista
e di altezza compresa tra metri 1,50 e metri 3 per
velocità variabili tra i 100 e i 200 chilometri
ora; per velocità superiori l'altezza minima
sarà di metri 3; oppure da un muretto di adeguato
spessore, di altezza non inferiore a metri 0,90, integrato,
per una altezza complessiva compresa tra i metri 2
e metri 3, in rapporto alle velocità come innanzi
detto, da una rete e da un sistema di cavi o tondini
di acciaio disposti su file orizzontali e sorretti
da pali metallici infissi in modo che il piano verticale
dei cavi o tondini risulti continuo ed alquanto arretrato
rispetto alla superficie di urto verso la pista; la
rete dovrà essere applicata anteriormente ai
cavi o tondini.
In alternativa, ove esista lo spazio necessario, la
predetta rete ed il sistema di cavi o tondini potranno
essere posti, indipendentemente dal muretto, ad una
distanza minima da esso di metri 5.
In entrambi i suddetti casi, qualora la fascia di sicurezza
non sia a fondo erboso o di altro tipo a dissipazione
di energia e la sua larghezza sia inferiore al minimo
stabilito dall'art.4, la protezione dovrà essere
completata da un guardrail o da un rivestimento di
balle di paglia o similari, posto in adiacenza del
muro o muretto verso la pista, a protezione dei piloti;
e) in sostituzione dei dispositivi di cui al punto precedente,
saranno ammessi i seguenti tipi di protezione, per
impiego sino alle sottoindicate velocità massime
realizzabili (rispettivamente da ridurre o da maggiorare
del 20 per cento all'esterno od all'interno delle curve).
Tali tipi di protezione dovranno comunque rispondere
al requisiti di resistenza all'urto di cui alla precedente
lettera c).
1) Velocità fino a 100 chilometri ora:
- guardrail di tipo stradale a nervature multiple longitudinali,
col bordo superiore almeno a metri 0,60 da terra fissato
su pali in ferro, su di un piano normale a quello del
terreno; per le competizioni motociclistiche il guardrail,
se posto a distanza, dal bordo, inferiore ad una corsia,
dovrà essere del tipo ricoprente i pali di sostegno
oppure rivestito con balle di paglia. Il guardrail
sarà integrato da una rete metallica alta metri
1,80 a forte resistenza, fissata mediante fili di ferro
del diametro di almeno 4 millimetri su robusti pali
di ferro; oppure terrapieno a parete inclinata con
pendenza (rapporto tra altezza e base) minima di 1:1
alto almeno 2 metri.
2) Velocità fino a 150 chilometri ora:
- guardrail come al punto 1) ma di tipo rinforzato,
nello spessore della lamiera, e integrato da una rete
metallica come al punto 1), per un'altezza complessiva
di 2 metri;
- oppure una rete come al punto 1), ma rinforzata con
cavi o tondini di acciaio, alta 2 metri, posta ad una
distanza minima di una corsia dal bordo;
- oppure terrapieno a parete inclinata, come al punto
1), alto almeno metri 2,50.
3) Velocità fino a 200 chilometri ora:
- guardrail rinforzato come al punto 2, integrato da
rete come al punto 1) per un'altezza complessiva di
metri 2,20;
- oppure rete rinforzata come al punto 2), alta metri
2,20;
- oppure terrapieno a parete inclinata, come al punto
1), alto almeno metri 1,50, con rete rinforzata come
al punto 2), alta almeno metri 1,50, posta sul ciglio
superiore, normalmente alla scarpata;
- oppure terrapieno a parete inclinata come al punto
1), alto metri 3,50.
4) Velocità oltre 200 chilometri ora:
- guardrail rinforzato come al punto 2), integrato da
una rete rinforzata con cavi o tondini come al punto
2), per un'altezza complessiva di metri 2,50;
- oppure terrapieno a parete inclinata come al punto
1), alto almeno 2 metri con rete rinforzata con cavi
o tondini come al punto 2), alta metri 1,50, fissata
sul ciglio superiore, come al punto 3). In rettifilo
ed all'esterno delle curve, è richiesto anche
un guardrail rinforzato od un muretto alto metri 0,80
posto ai piedi del terrapieno;
- oppure terrapieno a parete inclinata come al punto
1), alto almeno 4 metri.
Art.6. POSTI O BOX DI RIFORNIMENTO
L'ubicazione dei box e quella della fascia e dei raccordi
di collegamento relativi agli stessi sarà su
un tratto in rettifilo o all'interno di una curva a
piena visibilità con pendenza longitudinale
inferiore all'1 per cento.
Il fronte di ciascun box verso la pista sarà
di 4 metri per gli autoveicoli e di 2 metri per i motoveicoli.
La fascia di servizio antistante al box (zona box),
avrà una larghezza minima di 6 metri per autoveicoli
e 4 metri per motoveicoli e sarà collegata alla
pista come segue: all'estremità d'ingresso,
mediante un prolungamento della fascia stessa ed un
successivo raccordo rastremato al 5 per cento, il tutto
di larghezza complessiva tale da consentire l'arresto
del veicolo alla massima velocità d'ingresso;
all'estremità di uscita, da un raccordo rastremato
al 10 per cento.
Il bordo della pista, sarà segnato con riga continua
dipinta lungo la zona box e la fascia di prolungamento,
e con riga discontinua lungo i raccordi di estremità.
Per i rifornimenti di carburanti dovranno essere impiegati
solo impianti fissi o mobili di sicurezza.
Art.7. SERVIZI DI EMERGENZA
I servizi di emergenza (antincendio, pronto soccorso),
predisposti dagli organizzatori dovranno essere adeguati
alle caratteristiche della competizione e disporre
di efficienti, autonome comunicazioni telefoniche e
radio-telefoniche, di appositi accessi alla pista ed
adeguate strade di collegamento, gli uni e le altre
da tenere sgombri per tutta la durata della competizione.
Art.8.
Adeguate norme per il controllo e la selezione dei veicoli,
il controllo medico e psicotecnico dei piloti, l'equipaggiamento
di sicurezza degli stessi, la condotta e i regolamenti
di gara, la disciplina e la protezione del personale
addetto ai box ed al controllo sportivo della competizione,
i servizi di segnalazione e di informazione e la copertura
assicurativa, sono devoluti alla competente federazione
sportiva (Automobil Club d'Italia o Federazione Motociclistica
italiana).
Il numero dei veicoli da ammettere alle gare verrà
stabilito di intesa tra la commissione provinciale
di vigilanza e il competente organo sportivo.
Per ogni competizione gli organizzatori sono tenuti
ad uniformarsi alle predette norme.
Art.9.
Le presenti norme non si applicano per i tracciati di
corse fuori strada, su ghiaccio, su sabbia, su cenere,
su piste da karts e su piste speciali.
Per quanto non precedentemente regolamentato nei riguardi
delle competizioni motociclistiche, le presenti norme
saranno opportunamente temperate o modificate a giudizio
della commissione provinciale di vigilanza, tenuto
conto del minor rischio che tali competizioni comportano
nei confronti di terzi e sempre che sia salvaguardata
la sicurezza del pubblico.
Art.10.
L'impiego di sistemi di protezione differenti da quelli
previsti nelle presenti norme formeranno oggetto di
particolari quesiti che le commissioni provinciali
di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo sottoporranno
ai competenti organi centrali.
(c) 1996 Note's