[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 GENNAIO 1964, N.7

PIANI PER IL REPERIMENTO DI AREE FABBRICABILI.
LEGGE 18 APRILE 1962, N.167

Con circolari 15-7-1962, n.2611 e 27-9-1963, n.4555, furono impartite da questo Ministero istruzioni e direttive tendenti ad assicurare una rapida ed esatta applicazione della legge 18-4-1962, n.167, che prevede per i comuni capoluogo di provincia e per quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti l'obbligo dell'adozione dei piani di zona.
Richiamando il contenuto di dette circolari, sottolineo ancora l'importanza di tali strumenti urbanistici e l'urgenza di addivenire ad una loro sollecita approvazione specialmente per i comuni capoluogo di provincia.
Sono note infatti le particolari agevolazioni di cui possono godere gli enti che, per compito di istituto, provvedono alla costruzione di alloggi economico-popolari (IACP, INCIS, ecc.) nel reperire le aree necessarie alla realizzazione dei propri programmi costruttivi e l'obbligo che per taluni di detti enti la legge istitutiva pone di operare soltanto nell'ambito di detti piani (GESCAL).
Ne consegue che la mancata o la ritardata approvazione dei piani stessi comporta gravi remore all'attività degli enti predetti, con conseguente pregiudizio per la realizzazione dei programmi di costruzione di alloggi già predisposti od in via di predisposizione, e notevole disagio per le popolazioni che attendono la assegnazione di una casa.
Invito pertanto le SS.LL. a volersi rendere parti diligenti presso le amministrazioni comunali interessate, d'intesa con i signori prefetti, dei quali in pari data viene richiamata l'attenzione, per far sì che i comuni adottino con ogni sollecitudine i piani in questione, provvedendo poi subito per gli ulteriori adempimenti.
In particolare, per quanto riguarda la norma di cui all'art.2 della legge 26-1-1962, n.17, che fa obbligo di sottoporre i piani urbanistici al parere del Ministero della pubblica istruzione agli effetti della delimitazione delle aree scolastiche, è necessario che nel corso dell'istruttoria ed anche nella fase formativa del piano, siano instaurate opportune intese dirette con i competenti provveditori agli studi, al fine di assicurare la loro più ampia collaborazione per l'accertamento dell'idoneità delle aree che i comuni ritengano di destinare nel piano all'edilizia scolastica e di agevolare così il prescritto parere del Ministero della pubblica istruzione.




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