PIANI PER IL REPERIMENTO DI AREE FABBRICABILI.
LEGGE 18 APRILE 1962, N.167
Con circolari 15-7-1962, n.2611 e 27-9-1963, n.4555,
furono impartite da questo Ministero istruzioni e direttive
tendenti ad assicurare una rapida ed esatta applicazione
della legge 18-4-1962, n.167, che prevede per i comuni
capoluogo di provincia e per quelli con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti l'obbligo dell'adozione
dei piani di zona.
Richiamando il contenuto di dette circolari, sottolineo
ancora l'importanza di tali strumenti urbanistici e
l'urgenza di addivenire ad una loro sollecita approvazione
specialmente per i comuni capoluogo di provincia.
Sono note infatti le particolari agevolazioni di cui
possono godere gli enti che, per compito di istituto,
provvedono alla costruzione di alloggi economico-popolari
(IACP, INCIS, ecc.) nel reperire le aree necessarie
alla realizzazione dei propri programmi costruttivi
e l'obbligo che per taluni di detti enti la legge istitutiva
pone di operare soltanto nell'ambito di detti piani
(GESCAL).
Ne consegue che la mancata o la ritardata approvazione
dei piani stessi comporta gravi remore all'attività
degli enti predetti, con conseguente pregiudizio per
la realizzazione dei programmi di costruzione di alloggi
già predisposti od in via di predisposizione,
e notevole disagio per le popolazioni che attendono
la assegnazione di una casa.
Invito pertanto le SS.LL. a volersi rendere parti diligenti
presso le amministrazioni comunali interessate, d'intesa
con i signori prefetti, dei quali in pari data viene
richiamata l'attenzione, per far sì che i comuni
adottino con ogni sollecitudine i piani in questione,
provvedendo poi subito per gli ulteriori adempimenti.
In particolare, per quanto riguarda la norma di cui
all'art.2 della legge 26-1-1962, n.17, che fa obbligo
di sottoporre i piani urbanistici al parere del Ministero
della pubblica istruzione agli effetti della delimitazione
delle aree scolastiche, è necessario che nel
corso dell'istruttoria ed anche nella fase formativa
del piano, siano instaurate opportune intese dirette
con i competenti provveditori agli studi, al fine di
assicurare la loro più ampia collaborazione
per l'accertamento dell'idoneità delle aree
che i comuni ritengano di destinare nel piano all'edilizia
scolastica e di agevolare così il prescritto
parere del Ministero della pubblica istruzione.
(c) 1996 Note's