CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI PER GRANDI MAGAZZINI, EMPORI, ECC.
E' noto che al n.97 del decreto interministeriale 27-9-1965,
n.1973, emanato ai sensi dell'art.4 della legge 26-7-1965,
n.966, è previsto che i <<Depositi e grandi
magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria
ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita
di oggetti di genere vario; supermercati>>, siano
sottoposti ai controlli di prevenzione incendi.
In relazione ad alcuni quesiti rivolti a questo Ministero,
circa le principali caratteristiche costruttive e di
ubicazione che debbono richiedersi ai locali per tali
attività, si è reso necessario, allo
scopo di dare uniformità d'indirizzo ai comandi
provinciali dei vigili del fuoco, d'indicare i seguenti
essenziali criteri di sicurezza che vanno applicati
in occasione dell'esame di nuovi progetti dei grandi
magazzini di vendita e dei grandi empori, sia su richiesta
diretta della società, sia in sede di esame
delle commissioni edilizie comunali.
1. - I grandi empori di vendita, in linea di massima,
devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò
destinati. Possono essere ubicati anche edifici di
diverse destinazioni, purché queste non siano
alberghi, cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo
e l'altezza dell'edificio sia inferiore a m.31 in gronda.
In tal caso però i locali dell'emporio, oltre
ad avere accessi, scale ed accessori indipendenti,
devono essere separati con strutture resistenti al
fuoco sia nel senso verticale che nel senso orizzontale
dai locali di diversa destinazione.
2. - I locali di vendita e gli uffici dei grandi empori
debbono avere uscite di sicurezza in numero e ampiezza
tali da permettere una rapida evacuazione degli occupanti
in caso di emergenza.
Il tipo, il numero, l'ubicazione e la larghezza delle
uscite sono da determinarsi tenendo conto del massimo
numero possibile di persone presenti, delle caratteristiche
costruttive dell'edificio, del numero e superficie
dei piani dell'emporio, del quantitativo e distribuzione
della merce.
Per la determinazione del numero delle persone presenti
in ogni piano, bisogna riferirsi alle condizioni di
massimo affollamento ipotizzabile, che comunque non
dovrà essere inferiore:
a) ad una persona ogni 2,5 metri quadri della superficie
lorda dei piani interrati e del piano terra;
b) di una persona ogni 5 metri quadri per i piani superiori;
c) di una persona ogni 10 metri quadri per aree adibite
ad uffici, magazzini e spedizioni.
Le uscite debbono immettere in ampi disimpegni, direttamente
aerati dall'esterno, dai quali si possa accedere alle
scale che devono condurre all'esterno.
Per quanto riguarda l'ubicazione può seguirsi
il criterio di disporre le uscite in modo che siano
raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri.
Per la determinazione della larghezza delle uscite (porte
e larghezza di scale) possono applicarsi, per analogia,
le disposizioni contenute nelle norme di sicurezza
per i locali di pubblico spettacolo (circolare n.16
del 15-2-1951), con l'avvertenza che una scala può
servire anche vari piani purché la stessa sia
dimensionata opportunamente in modo da accogliere il
flusso crescente delle persone verso l'esterno in fase
di sfollamento. Almeno la metà delle scale deve
essere a prova di fumo.
Le uscite di sicurezza predette devono risultare chiaramente
segnalate anche in caso di spegnimento occasionale
dell'impianto di illuminazione dell'emporio e devono
essere mantenute sempre sgombere da materiali o da
altri impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione.
3. - I depositi di riserva dei grandi magazzini non
devono essere ubicati in locali facenti parte dello
stesso edificio, compresi quelli cantinati sottostanti
gli edifici stessi.
Se a tal uso vengono adibiti locali posti in adiacenza
al fabbricato del grande magazzino, essi devono risultare
separati mediante strutture murarie del tipo tagliafuoco,
con esclusione di qualsiasi apertura e devono avere
accesso indipendente da ampie aree a cielo scoperto
e sempreché la destinazione del fabbricato consenta
l'ubicazione di tali depositi.
Per la scorta di merci, necessaria al normale fabbisogno
dei reparti di vendita, è consentita l'utilizzazione
dei locali ubicati nei piani interrati del fabbricato
nel quale ha sede il grande emporio.
In tal caso detti locali devono possedere i seguenti
requisiti;
a) essere dotati di accesso diretto dall'esterno;
b) essere sparati orizzontalmente dai piani sovrastanti
mediante strutture aventi la resistenza al fuoco di
180 minuti primi;
c) essere compartimentati mediante divisori resistenti
al fuoco in relazione anche alle caratteristiche della
merce immagazzinata; le eventuali porte di comunicazione
devono possedere gli stessi requisiti dei divisori;
d) per le comunicazioni tra il magazzino e i piani sovrastanti
a mezzo di scale e montacarichi, è ammessa la
creazione di appositi vani, circoscritti da strutture
resistenti al fuoco, con passaggio attraverso disimpegno
in diretta comunicazione con aree esterne scoperte;
e) essere aerati a mezzo di finestre realizzate anche
su muri prospicienti intercapedini.
4. - Gli impianti termici o di condizionamento dovranno
risultare isolati, con strutture resistenti al fuoco,
rispetto ai locali di vendita ed a quelli eventuali
adibiti a magazzini di riserva e dovranno essere muniti
di accesso indipendente. Per quanto attiene alle altre
prescrizioni relative all'installazione degli impianti
termici, si applicano quelle attualmente in vigore.
Oltre ai predetti criteri di carattere costruttivo i
comandi cureranno altresì l'attuazione delle
prescrizioni relative agli impianti elettrici, di segnalazione
d'incendio e di spegnimento ed alle risorse idriche
tenuto conto della qualità e della natura delle
sostanze immagazzinate e del grado di compartimentazione
dei locali.
Per meglio uniformare le misure di sicurezza riguardanti
le attività di cui trattasi, si dispone che
i comandi provinciali inviino a questo Ministero i
progetti in loro esame, corredati di un'esauriente
relazione illustrativa delle caratteristiche dei locali,
della merce immagazzinata e degli impianti previsti
con motivato parere di approvazione o meno del progetto,
e le eventuali condizioni proposte.
Infine, in occasione delle periodiche visite di prevenzione
incendi, i comandi cureranno di applicare, anche agli
attuali grandi magazzini e grandi empori, i criteri
innanzi specificati suggerendo le possibili modifiche
onde assicurare le necessarie condizioni di sicurezza.
(c) 1996 Note's