[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 5 LUGLIO 1960, N.800/I

PREVENZIONE INFORTUNI - VERIFICHE E CONTROLLI

1. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. COORDINAMENTO DEI COMPITI DEI COMANDI DEI VIGILI DEL FUOCO, DEGLI ISPETTORATI DEL LAVORO
A seguito di intese sopravvenute con il Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi - per il coordinamento fra gli adempimenti di competenza del corpo vigili del fuoco (collaudo previsto dall'art.37 del D.P.R.547) e quelli demandati agli ispettorati del lavoro (verifiche periodiche successive previste dall'art.40 del citato D.P.R.547) si è addivenuto alle seguenti determinazioni:
a) il corpo dei vigili del fuoco effettuerà il collaudo a partire dal 4-3-1960, data di scadenza del termine previsto a sensi del disposto di cui al comma 2 dell'art.37 del decreto del Presidente della Repubblica n.547, per la denuncia ai vigili del fuoco degli impianti già esistenti secondo i programmi predisposti dai rispettivi organi competenti.
b) gli ispettorati del lavoro saranno resi edotti degli avvenuti collaudi dalla data di esecuzione dei quali decorre il biennio entro il quale devono essere effettuati i controlli periodici di loro competenza, da eseguire sulla base del collaudo dei vigili del fuoco.
c) la pratica applicazione degli adempimenti di cui al precedente punto potrà essere definita in base ad accordi dei rispettivi dirigenti locali del corpo vigili del fuoco e dell'ispettorato del lavoro.
A titolo indicativo significa che un sistema pratico potrebbe consistere nella trasmissione da parte degli ispettorati, ai corrispondenti corpi dei vigili del fuoco, della scheda A che, contenendo la completa descrizione delle installazioni soggette al collaudo, ne agevolerebbe le operazioni oltre che facilitare il reperimento delle aziende destinatarie delle norme. A visita effettuata il corpo dei vigili del fuoco restituirebbe agli ispettorati la scheda A con la indicazione dell'avvenuto collaudo.

2. CAMINI INDUSTRIALI. PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
La determinazione dei camini industriali che, a sensi dell'art.38, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n.547, devono essere protetti contro le scariche atmosferiche, va fatta caso per caso, tenendo presente che la misura di sicurezza è connessa a due elementi di diversa natura: altezza del camino ed ubicazione dello stesso. Valgono i seguenti criteri direttivi:
a) i camini sporgenti per più di m 10 dal più alto degli edifici circostanti esistenti nel raggio di m 100 devono essere provvisti di parafulmine salvo i casi appresso indicati;
b) quando vi siano due o più camini diversa altezza, situati a breve distanza l'uno dall'altro, corrispondente a non più del doppio dell'altezza del camino più alto, la protezione può essere richiesta per il solo camino di maggiore altezza;
c) per i camini metallici (tipo Prat) è da ritenere idonea la protezione contro le scariche atmosferiche effettuata con il collegamento elettrico a terra a sensi dell'art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n.547;
d) quando la protezione è costituita da parafulmini <<radioattivi>> la protezione può essere omessa per i camini esistenti nell'ambito della zona protetta, determinata dal raggio d'azione del parafulmine stesso.

3. VERIFICHE DEI PARAFULMINI
In occasione delle verifiche da parte degli ispettorati, il controllo della continuità elettrica e meccanica dei conduttori di terra, cioè del collegamento del parafulmine al dispersore, sarà fatta a vista da luoghi normalmente accessibili.
In caso di fondati dubbi sull'efficienza del conduttore occorre effettuare un più particolare accurato controllo a vista.
Se il parafulmine ha due <<calate>> a terra, la cui installazione sarà peraltro consigliata alle aziende, deve essere effettuato il controllo della continuità elettrica.

4. IMPRESE CONCESSIONARIE DI IMPIANTI TELEFONICI
E' in corso un provvedimento che disciplina le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra nelle aziende contemplate dall'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 20-3-1956, n.323.
Poiché con tale provvedimento l'esecuzione delle verifiche anzidette viene affidata agli stessi datori di lavoro, le imprese concessionarie di impianti telefonici non devono presentare le denunce di cui alle schede A e B.

5. IMPIANTI DI TERRA. OFFICINE E CABINE ELETTRICHE IN ESERCIZIO PRESSO AZIENDE PRODUTTRICI E DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA
Vanno comprese in tale determinazione le installazioni annesse ed i servizi ausiliari, come ad esempio le officine di manutenzione, le case, i magazzini, i laboratori, gli uffici, ecc., quando i relativi impianti di terra siano comuni con quelli al servizio della attività principale.
Nel caso di impianto idroelettrico, il termine <<officina elettrica>> comprendente anche le opere di adduzione e scarico dell'acqua alla centrale elettrica.

6. AZIENDE AUTOPRODUTTRICI DI ENERGIA ELETTRICA
Le aziende autoproduttrici di energia elettrica sono comprese tra le <<aziende produttrici o distributrici di energia elettrica>> per le quali, a sensi dell'art.11 lett. e) del decreto ministeriale 12-9-1959, le verifiche degli impianti di terra sono affidate ai datori di lavoro.
L'attribuzione di tali compiti è limitata agli impianti di terra destinati esclusivamente alle officine e cabine elettriche. Se l'impianto di terra è al servizio comune, oltre che dei predetti reparti, anche degli impianti ed apparecchi di utilizzazione, le verifiche periodiche sono di competenza dell'ispettorato del lavoro.

7. IMPIANTI DI TERRA COLLEGATI ALL' ACQUEDOTTO OPPURE AL NEUTRO A TERRA
Per gli impianti elettrici a tensione inferiore a 1000 Volta, collegati a tubazioni di acque metalliche facenti parte di reti estese ed interrate, rispondenti alle caratteristiche dell'art.326 del decreto del Presidente della Repubblica n.547, ovvero collegati al neutro a terra posto a disposizione delle aziende distributrici di energia elettrica, in occasione delle verifiche, può essere omessa la misurazione della resistenza di terra.

8. TERRA ARTIFICIALE
Agli effetti dell'applicazione dell'art.328 del decreto del Presidente della Repubblica n.547 si intende per terra artificiale l'impianto di terra nel quale il dispersore è collocato in un terreno reso artificialmente conduttore mediante additivi chimici o materiali diversi dal terreno (carboni, sali, ecc.) appositamente riportativi.

9. IMPIANTI DI TERRA - SCHEDA B - RETTIFICA
Sul retro della scheda, all'indice delle abbreviazioni relative alla colonna 8, invece di "A = Artificiale" leggasi "A = Acquedotto".

10. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Fermo restando l'obbligo di carattere generale del datore di lavoro di sottoporre tutti i mezzi di lavoro alle necessarie verifiche, queste, per quanto riguarda i mezzi ed apparecchi di sollevamento, devono essere effettuate con le modalità ed intervalli determinati, in attuazione dell'art.194 del decreto del Presidente della Repubblica n.547, con decreto ministeriale 12-9-1959, limitatamente ai mezzi disciplinati dal titolo V, capo II del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, cioè alle gru, argani, paranchi e simili.
Non sono pertanto soggetti alle verifiche disciplinate con il succitato decreto ministeriale 12-9-1959, gli elevatori impiegati nelle autorimesse e nelle stazioni di servizio, per il lavaggio e le riparazioni degli automezzi e gli altri elevatori di tipo similare.

11. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATI SU GALLEGGIANTI PER L'ESERCIZIO DEI LAVORI PORTUALI E MARITTIMI
In quanto già soggetti a speciali disposizioni di legge (R.D.23-5-1932, n.719) "Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare" ed a verifiche da parte del registro navale, sono esclusi dall'obbligo delle verifiche periodiche previste dall'art.194 del D.P.R. n.547.

12. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INCORPORATI IN MACCHINE OPERATRICI
I mezzi di sollevamento facenti parte integrante di macchine che hanno una specifica destinazione operativa quali ad esempio: gli argani per battipalo, gli apparecchi per l'esecuzione di perforazioni, trivellazioni, ecc., non rientrano nella categoria degli apparecchi di sollevamento per i quali sono previste le verifiche da effettuare con le particolari modalità ed intervalli determinati in attuazione dell'art.194 del decreto del Presidente della Repubblica n.547, con il decreto ministeriale 12-9-1959.

13. FUNI E CATENE
La verifica delle funi e catene, di cui al decreto ministeriale 12-9-1959, è obbligatoria limitatamente alle funi e catene degli apparecchi di sollevamento meccanici di portata superiore a kg 200 per le quali il citato decreto ministeriale ha provveduto all'approvazione delle modalità e dei verbali, relativi alle verifiche stesse.

AZIENDE SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGlLI DEL FUOCO. CHIARIMENTI

14. AZIENDE UTILIZZATRICI DI GAS COMBUSTIBILE (Tabella A. Voce 2)
Le aziende che utilizzano come combustibili gas sviluppantisi in alcune fasi del ciclo produttivo, sono comprese fra i destinatari degli speciali controlli, a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26-5-1959, n.689, concernente la determinazione delle aziende soggette ai controlli medesimi.
Dette aziende rientrano infatti fra quelle specificate nella Voce 2 della tabella A allegata al citato decreto presidenziale (aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni).

15. CENTRALI DI COMPRESSIONE (Tabella A. Voce 5)
In quanto ubicate nell'ambito del perimetro del giacimento metanifero e della relativa concessione mineraria, sono da considerarsi strettamente connesse all'attività mineraria e pertanto soggetta alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio. Non sono pertanto tenute agli obblighi di cui al decreto ministeriale 12-9-1959.

16. DEPOSITI DI CARBURANTI AGRICOLI. DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI (Tabella A. Voce 11)
Si considerano compresi nei depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, ecc., di cui alla Voce 11 Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26-5-1959, n.689.
a) i depositi di carburanti agricoli gestiti per lungo periodo di tempo e quelli ubicati in locali chiusi, tipici delle aziende agricole di notevoli dimensioni, anche se di gestioni temporanee. Allo scopo di conseguire una applicazione uniforme del provvedimento si precisa che per lungo periodo di tempo si deve intendere quello che superati 6 mesi e che per aziende agricole di notevoli dimensioni si debbono considerare quelle con oltre 25 addetti;
b) i distributori di carburanti con annessi servizi (stazioni di servizio, riparazioni, ecc.). Premesso infatti che i depositi sopraddetti sono già soggetti al normale controllo dei vigili del fuoco, ai fini della pubblica incolumità e della conservazione del patrimonio, la predetta determinazione - adottata su conforme avviso dei Ministeri dell' industria e commercio e dell'interno, con i quali è stato a suo tempo concertato il decreto del Presidente della Repubblica, n.689 - ha lo scopo di includere, fra le aziende destinatarie delle norme, con criteri convenzionalmente uniformi, quelle per le quali sussistano le condizioni per l'applicazione delle speciali norme antincendio, ai fini della tutela dei lavoratori in base alle seguenti considerazioni:
- che i depositi di gasolio per uso agricolo sono generalmente siti all'aperto, effettuati per brevi periodi di tempo e limitati per lo più all'attività stagionale, generalmente estiva, quali materiali di rapido consumo;
- che nella maggioranza dei casi alle attività in parola non sono addetti lavoratori subordinati;
- che i complessi obiettivi presi in esame dall'art.36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica, n.547, riguardano "aziende e lavorazioni" il che presuppone l'esistenza di locali o luoghi di lavoro fissi e circoscritti nei quali si svolgono le operazioni tipiche di qualsivoglia attività lavorativa esplicata da lavoratori subordinati alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
- che condizioni di carattere analogo caratterizzano i distributori stradali di carburanti che provvedono direttamente al pubblico, con la differenza che trattasi di installazioni fisse le quali sono peraltro costituite da serbatoi interrati e protetti.

17. AZIENDE PER LA PRODUZIONE DI POLVERE DI CARBONE (Tabella A. Voce 39)
La determinazione comprende non solo le aziende che hanno come oggetto finale la produzione di polvere di carbone, con lo scopo, ad esempio, di farne commercio; bensì anche quelle che, in fasi intermedie del ciclo produttivo, producono polvere di carbone come prodotto da utilizzare in altre lavorazioni.

18. AZIENDE PRODUTTRICI DI ELETTRODI DI CARBONE (Tabella A. Voce 40)
Rientrano nella voce 40 <<produzione di agglomerati combustibili, di cotoni e feltri catramati, di carbolineum, nerofumo e vernici nere>>. Ciò in quanto pur essendo detti elettrodi compatti e poco infiammabili, nella loro fabbricazione si fa largo uso di polvere di carbone, sostanza facilmente infiammabile che comporta gli speciali controlli.

19. INDUSTRIA DELL'ARREDAMENTO E DELL'ABBIGLIAMENTO (Tabella B. Voce 57)
L'espressione "industria dell'arredamento e dell'abbigliamento" comprende, per quanto riguarda le aziende che impiegano cuoio e pelletterie, i calzaturifici e la fabbricazione di guanti
Sono escluse le altre aziende per la fabbricazione di articoli in cuoio come, ad esempio quelle per la produzione di borse, valigie, bauli, cinture e prodotti similari.




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