PREVENZIONE INFORTUNI - VERIFICHE E CONTROLLI
1. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. COORDINAMENTO
DEI COMPITI DEI COMANDI DEI VIGILI DEL FUOCO, DEGLI
ISPETTORATI DEL LAVORO
A seguito di intese sopravvenute con il Ministero dell'interno
- Direzione generale servizi antincendi - per il coordinamento
fra gli adempimenti di competenza del corpo vigili
del fuoco (collaudo previsto dall'art.37 del D.P.R.547)
e quelli demandati agli ispettorati del lavoro (verifiche
periodiche successive previste dall'art.40 del citato
D.P.R.547) si è addivenuto alle seguenti determinazioni:
a) il corpo dei vigili del fuoco effettuerà il
collaudo a partire dal 4-3-1960, data di scadenza del
termine previsto a sensi del disposto di cui al comma
2 dell'art.37 del decreto del Presidente della Repubblica
n.547, per la denuncia ai vigili del fuoco degli impianti
già esistenti secondo i programmi predisposti
dai rispettivi organi competenti.
b) gli ispettorati del lavoro saranno resi edotti degli
avvenuti collaudi dalla data di esecuzione dei quali
decorre il biennio entro il quale devono essere effettuati
i controlli periodici di loro competenza, da eseguire
sulla base del collaudo dei vigili del fuoco.
c) la pratica applicazione degli adempimenti di cui
al precedente punto potrà essere definita in
base ad accordi dei rispettivi dirigenti locali del
corpo vigili del fuoco e dell'ispettorato del lavoro.
A titolo indicativo significa che un sistema pratico
potrebbe consistere nella trasmissione da parte degli
ispettorati, ai corrispondenti corpi dei vigili del
fuoco, della scheda A che, contenendo la completa descrizione
delle installazioni soggette al collaudo, ne agevolerebbe
le operazioni oltre che facilitare il reperimento delle
aziende destinatarie delle norme. A visita effettuata
il corpo dei vigili del fuoco restituirebbe agli ispettorati
la scheda A con la indicazione dell'avvenuto collaudo.
2. CAMINI INDUSTRIALI. PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
La determinazione dei camini industriali che, a sensi
dell'art.38, lett. b) del decreto del Presidente della
Repubblica n.547, devono essere protetti contro le
scariche atmosferiche, va fatta caso per caso, tenendo
presente che la misura di sicurezza è connessa
a due elementi di diversa natura: altezza del camino
ed ubicazione dello stesso. Valgono i seguenti criteri
direttivi:
a) i camini sporgenti per più di m 10 dal più
alto degli edifici circostanti esistenti nel raggio
di m 100 devono essere provvisti di parafulmine salvo
i casi appresso indicati;
b) quando vi siano due o più camini diversa altezza,
situati a breve distanza l'uno dall'altro, corrispondente
a non più del doppio dell'altezza del camino
più alto, la protezione può essere richiesta
per il solo camino di maggiore altezza;
c) per i camini metallici (tipo Prat) è da ritenere
idonea la protezione contro le scariche atmosferiche
effettuata con il collegamento elettrico a terra a
sensi dell'art.39 del decreto del Presidente della
Repubblica n.547;
d) quando la protezione è costituita da parafulmini
<<radioattivi>> la protezione può
essere omessa per i camini esistenti nell'ambito della
zona protetta, determinata dal raggio d'azione del
parafulmine stesso.
3. VERIFICHE DEI PARAFULMINI
In occasione delle verifiche da parte degli ispettorati,
il controllo della continuità elettrica e meccanica
dei conduttori di terra, cioè del collegamento
del parafulmine al dispersore, sarà fatta a
vista da luoghi normalmente accessibili.
In caso di fondati dubbi sull'efficienza del conduttore
occorre effettuare un più particolare accurato
controllo a vista.
Se il parafulmine ha due <<calate>> a terra,
la cui installazione sarà peraltro consigliata
alle aziende, deve essere effettuato il controllo della
continuità elettrica.
4. IMPRESE CONCESSIONARIE DI IMPIANTI TELEFONICI
E' in corso un provvedimento che disciplina le verifiche
degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
e degli impianti di messa a terra nelle aziende contemplate
dall'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica
20-3-1956, n.323.
Poiché con tale provvedimento l'esecuzione delle
verifiche anzidette viene affidata agli stessi datori
di lavoro, le imprese concessionarie di impianti telefonici
non devono presentare le denunce di cui alle schede
A e B.
5. IMPIANTI DI TERRA. OFFICINE E CABINE ELETTRICHE IN
ESERCIZIO PRESSO AZIENDE PRODUTTRICI E DISTRIBUTRICI
DI ENERGIA ELETTRICA
Vanno comprese in tale determinazione le installazioni
annesse ed i servizi ausiliari, come ad esempio le
officine di manutenzione, le case, i magazzini, i laboratori,
gli uffici, ecc., quando i relativi impianti di terra
siano comuni con quelli al servizio della attività
principale.
Nel caso di impianto idroelettrico, il termine <<officina
elettrica>> comprendente anche le opere di adduzione
e scarico dell'acqua alla centrale elettrica.
6. AZIENDE AUTOPRODUTTRICI DI ENERGIA ELETTRICA
Le aziende autoproduttrici di energia elettrica sono
comprese tra le <<aziende produttrici o distributrici
di energia elettrica>> per le quali, a sensi
dell'art.11 lett. e) del decreto ministeriale 12-9-1959,
le verifiche degli impianti di terra sono affidate
ai datori di lavoro.
L'attribuzione di tali compiti è limitata agli
impianti di terra destinati esclusivamente alle officine
e cabine elettriche. Se l'impianto di terra è
al servizio comune, oltre che dei predetti reparti,
anche degli impianti ed apparecchi di utilizzazione,
le verifiche periodiche sono di competenza dell'ispettorato
del lavoro.
7. IMPIANTI DI TERRA COLLEGATI ALL' ACQUEDOTTO OPPURE
AL NEUTRO A TERRA
Per gli impianti elettrici a tensione inferiore a 1000
Volta, collegati a tubazioni di acque metalliche facenti
parte di reti estese ed interrate, rispondenti alle
caratteristiche dell'art.326 del decreto del Presidente
della Repubblica n.547, ovvero collegati al neutro
a terra posto a disposizione delle aziende distributrici
di energia elettrica, in occasione delle verifiche,
può essere omessa la misurazione della resistenza
di terra.
8. TERRA ARTIFICIALE
Agli effetti dell'applicazione dell'art.328 del decreto
del Presidente della Repubblica n.547 si intende per
terra artificiale l'impianto di terra nel quale il
dispersore è collocato in un terreno reso artificialmente
conduttore mediante additivi chimici o materiali diversi
dal terreno (carboni, sali, ecc.) appositamente riportativi.
9. IMPIANTI DI TERRA - SCHEDA B - RETTIFICA
Sul retro della scheda, all'indice delle abbreviazioni
relative alla colonna 8, invece di "A = Artificiale"
leggasi "A = Acquedotto".
10. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Fermo restando l'obbligo di carattere generale del datore
di lavoro di sottoporre tutti i mezzi di lavoro alle
necessarie verifiche, queste, per quanto riguarda i
mezzi ed apparecchi di sollevamento, devono essere
effettuate con le modalità ed intervalli determinati,
in attuazione dell'art.194 del decreto del Presidente
della Repubblica n.547, con decreto ministeriale 12-9-1959,
limitatamente ai mezzi disciplinati dal titolo V, capo
II del decreto del Presidente della Repubblica medesimo,
cioè alle gru, argani, paranchi e simili.
Non sono pertanto soggetti alle verifiche disciplinate
con il succitato decreto ministeriale 12-9-1959, gli
elevatori impiegati nelle autorimesse e nelle stazioni
di servizio, per il lavaggio e le riparazioni degli
automezzi e gli altri elevatori di tipo similare.
11. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATI SU GALLEGGIANTI
PER L'ESERCIZIO DEI LAVORI PORTUALI E MARITTIMI
In quanto già soggetti a speciali disposizioni
di legge (R.D.23-5-1932, n.719) "Regolamento per
la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana
in mare" ed a verifiche da parte del registro
navale, sono esclusi dall'obbligo delle verifiche periodiche
previste dall'art.194 del D.P.R. n.547.
12. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INCORPORATI IN MACCHINE
OPERATRICI
I mezzi di sollevamento facenti parte integrante di
macchine che hanno una specifica destinazione operativa
quali ad esempio: gli argani per battipalo, gli apparecchi
per l'esecuzione di perforazioni, trivellazioni, ecc.,
non rientrano nella categoria degli apparecchi di sollevamento
per i quali sono previste le verifiche da effettuare
con le particolari modalità ed intervalli determinati
in attuazione dell'art.194 del decreto del Presidente
della Repubblica n.547, con il decreto ministeriale
12-9-1959.
13. FUNI E CATENE
La verifica delle funi e catene, di cui al decreto ministeriale
12-9-1959, è obbligatoria limitatamente alle
funi e catene degli apparecchi di sollevamento meccanici
di portata superiore a kg 200 per le quali il citato
decreto ministeriale ha provveduto all'approvazione
delle modalità e dei verbali, relativi alle
verifiche stesse.
AZIENDE SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGlLI DEL FUOCO. CHIARIMENTI
14. AZIENDE UTILIZZATRICI DI GAS COMBUSTIBILE (Tabella
A. Voce 2)
Le aziende che utilizzano come combustibili gas sviluppantisi
in alcune fasi del ciclo produttivo, sono comprese
fra i destinatari degli speciali controlli, a sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 26-5-1959,
n.689, concernente la determinazione delle aziende
soggette ai controlli medesimi.
Dette aziende rientrano infatti fra quelle specificate
nella Voce 2 della tabella A allegata al citato decreto
presidenziale (aziende che utilizzano gas combustibili
per sottoporli a successive trasformazioni).
15. CENTRALI DI COMPRESSIONE (Tabella A. Voce 5)
In quanto ubicate nell'ambito del perimetro del giacimento
metanifero e della relativa concessione mineraria,
sono da considerarsi strettamente connesse all'attività
mineraria e pertanto soggetta alla vigilanza del Ministero
dell'industria e commercio. Non sono pertanto tenute
agli obblighi di cui al decreto ministeriale 12-9-1959.
16. DEPOSITI DI CARBURANTI AGRICOLI. DISTRIBUTORI STRADALI
DI CARBURANTI (Tabella A. Voce 11)
Si considerano compresi nei depositi, magazzini e rivendite
di benzina, petrolio, ecc., di cui alla Voce 11 Tabella
A del decreto del Presidente della Repubblica 26-5-1959,
n.689.
a) i depositi di carburanti agricoli gestiti per lungo
periodo di tempo e quelli ubicati in locali chiusi,
tipici delle aziende agricole di notevoli dimensioni,
anche se di gestioni temporanee. Allo scopo di conseguire
una applicazione uniforme del provvedimento si precisa
che per lungo periodo di tempo si deve intendere quello
che superati 6 mesi e che per aziende agricole di notevoli
dimensioni si debbono considerare quelle con oltre
25 addetti;
b) i distributori di carburanti con annessi servizi
(stazioni di servizio, riparazioni, ecc.). Premesso
infatti che i depositi sopraddetti sono già
soggetti al normale controllo dei vigili del fuoco,
ai fini della pubblica incolumità e della conservazione
del patrimonio, la predetta determinazione - adottata
su conforme avviso dei Ministeri dell' industria e
commercio e dell'interno, con i quali è stato
a suo tempo concertato il decreto del Presidente della
Repubblica, n.689 - ha lo scopo di includere, fra le
aziende destinatarie delle norme, con criteri convenzionalmente
uniformi, quelle per le quali sussistano le condizioni
per l'applicazione delle speciali norme antincendio,
ai fini della tutela dei lavoratori in base alle seguenti
considerazioni:
- che i depositi di gasolio per uso agricolo sono generalmente
siti all'aperto, effettuati per brevi periodi di tempo
e limitati per lo più all'attività stagionale,
generalmente estiva, quali materiali di rapido consumo;
- che nella maggioranza dei casi alle attività
in parola non sono addetti lavoratori subordinati;
- che i complessi obiettivi presi in esame dall'art.36
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica,
n.547, riguardano "aziende e lavorazioni"
il che presuppone l'esistenza di locali o luoghi di
lavoro fissi e circoscritti nei quali si svolgono le
operazioni tipiche di qualsivoglia attività
lavorativa esplicata da lavoratori subordinati alle
dipendenze e sotto la direzione altrui;
- che condizioni di carattere analogo caratterizzano
i distributori stradali di carburanti che provvedono
direttamente al pubblico, con la differenza che trattasi
di installazioni fisse le quali sono peraltro costituite
da serbatoi interrati e protetti.
17. AZIENDE PER LA PRODUZIONE DI POLVERE DI CARBONE
(Tabella A. Voce 39)
La determinazione comprende non solo le aziende che
hanno come oggetto finale la produzione di polvere
di carbone, con lo scopo, ad esempio, di farne commercio;
bensì anche quelle che, in fasi intermedie del
ciclo produttivo, producono polvere di carbone come
prodotto da utilizzare in altre lavorazioni.
18. AZIENDE PRODUTTRICI DI ELETTRODI DI CARBONE (Tabella
A. Voce 40)
Rientrano nella voce 40 <<produzione di agglomerati
combustibili, di cotoni e feltri catramati, di carbolineum,
nerofumo e vernici nere>>. Ciò in quanto
pur essendo detti elettrodi compatti e poco infiammabili,
nella loro fabbricazione si fa largo uso di polvere
di carbone, sostanza facilmente infiammabile che comporta
gli speciali controlli.
19. INDUSTRIA DELL'ARREDAMENTO E DELL'ABBIGLIAMENTO
(Tabella B. Voce 57)
L'espressione "industria dell'arredamento e dell'abbigliamento"
comprende, per quanto riguarda le aziende che impiegano
cuoio e pelletterie, i calzaturifici e la fabbricazione
di guanti
Sono escluse le altre aziende per la fabbricazione di
articoli in cuoio come, ad esempio quelle per la produzione
di borse, valigie, bauli, cinture e prodotti similari.
(c) 1996 Note's