PREVENZIONE INCENDI NEI PALCOSCENICI.
Alcuni incendi verificatisi recentemente in alcuni teatri,
per il modo col quale si sono sviluppati e propagati
e per i danni arrecati, hanno messo in particolare
evidenza la necessità che tali locali vengano
accuratamente controllati al fine di dare una pratica
attuazione alle norme di carattere costruttivo e di
esercizio fissate da questo Ministero con la circolare
n.16 del 15-2-1951 ed aggiornate con successive circolari
n.12 del 24-1-1963 e n.28 del 1-3-1963.
L'osservanza delle norme di sicurezza, nel mentre è
indispensabile che sia completamente assicurata in
occasione dell'esame di progetti di nuovi locali per
spettacoli teatrali o di trasformazione di quelli esistenti,
è parimenti necessario che venga richiesta,
sia pure consentendo la graduale esecuzione degli eventuali
lavori di modifica, in occasione dei controlli da effettuare
ai teatri includendo anche quelli già in esercizio
anteriormente all'entrata in vigore delle norme di
sicurezza di cui alle circolari innanzi citate.
Pertanto, in sede di commissione provinciale di vigilanza
ed in occasione dei normali controlli, i comandanti
provinciali dei vigili del fuoco cureranno che le norme
previste abbiano completa attuazione allo scopo di
ottenere che il palcoscenico, con le relative attrezzature,
raggiunga il necessario grado di sicurezza antincendi
e conseguentemente migliorino le condizioni di tutto
il locale.
Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare
la particolare attenzione dei comandi provinciali su
alcuni aspetti di carattere tecnico che, in base anche
all'esperienza tratta dagli incendi verificatisi, si
sono dimostrati strumenti necessari ed efficaci sia
in fase preventiva che in fase di intervento di soccorso.
1. - Separazione tra sala e palcoscenico.
L'art.30 della circolare prevede che la parte di edificio
comprendente la sala e servizi relativi deve essere
separata, mediante muro tagliafuoco, da quella comprendente
la scena ed i relativi servizi. E' necessario verificare
che tale muro tagliafuoco sia realizzato anche nella
parte alta del palcoscenico (al di sopra del boccascena)
e negli eventuali piani sottostanti al palcoscenico
destinati a magazzini, servizi, ecc.
2. - Lucernari ed aperture per regolare il tiraggio
in caso di incendio.
L'art.73 della circolare prescrive che in corrispondenza
della copertura del palcoscenico dovranno essere realizzate,
il più lontano possibile dal boccascena, una
o più aperture di ampiezza tale da consentire
un efficace tiraggio in caso di incendio.
Allo scopo di meglio precisare la disposizione predetta,
si ritiene necessario che la superficie complessiva
di tali aperture debba risultare non inferiore a 1/20
della superficie in pianta del palcoscenico.
Nel caso che le aperture di cui trattasi siano munite
di serramento, per garantire la loro funzionalità
in caso d'incendio, i serramenti stessi dovranno essere
muniti di congegni di apertura automatici (per azione
termica) oppure a comando manuale. Detti congegni dovranno
essere accuratamente esaminati ed approvati dai comandi
dei vigili del fuoco.
Al riguardo si richiama anche l'osservanza dell'art.63
della predetta circolare relativa all'altezza della
scena.
3. - Sipario di sicurezza.
Si richiamano le disposizioni vigenti di cui agli artt.
70, 71 e 72 della circolare n.16 del 1951 e quelle
di cui al n.2 della circolare n.12 del 1963 nonché
quelle indicate all'allegato B.
Per quanto concerne il dispositivo di protezione a pioggia,
automatico o a comando, si precisa che la portata d'acqua
di tale dispositivo non dovrebbe risultare inferiore
a 9 litri al minuto primo per metro lineare di lunghezza
del sipario. Inoltre la erogazione dell'acqua è
necessario che venga assicurata mediante appositi ugelli
frazionatori escludendo quindi il sistema del tubo
forato.
4. - Risorse idriche, impianti fissi antincendi.
In merito agli impianti fissi per l'estinzione degli
incendi e alle risorse idriche, si richiamano le disposizioni
di cui agli artt. 153, 154 e 155 della circolare n.16
del 1951 e quelle della circolare n.12 del 1963.
Si chiarisce che la determinazione delle risorse idriche,
sulle quali deve potersi fare affidamento in caso d'incendio,
deve tener conto della previsione di contemporaneo
funzionamento dell'impianto di protezione a pioggia
e di almeno numero due bocche da incendio tipo UNI,
da mm.70. Pertanto, si può prevedere una portata
media di 550 litri al minuto primo. In relazione a
ciò, dovrà essere assicurata una erogazione
d'acqua per la durata di un'ora circa per cui, nel
caso che l'acquedotto cittadino non sia in grado di
assicurare il rifornimento idrico necessario, gli autoclavi
oppure i serbatoi di riserva dovranno avere capacità
di circa 30 metri cubi.
Le bocche da incendio dovranno essere periodicamente
verificate, per accertare il loro stato di manutenzione
e di efficienza, unitamente al materiale di corredo
e alle eventuali motopompe od elettropompe.
Per il materiale di corredo, ed in special modo per
le tubazioni flessibili, è necessario che i
comandi provinciali seguano il criterio, valido del
resto per qualsiasi rete di idranti, di prescrivere
l'impiego di tubazioni in fibra artificiale o mista,
internamente rivestite in gomma, in sostituzione di
quelle di fibra vegetale (canapa), sostituzione che
si può realizzare con gradualità.
5. - Mezzi portatili antincendi.
Nel richiamare la disposizione di cui all'art.157 della
circolare n.16 del 1951, si precisa che dovrà
controllarsi l'installazione di apparecchi portatili
d'estinzione che risultino di tipo approvato tenendo
presente inoltre che vi siano anche estintori idonei,
per numero e capacità, a fronteggiare princìpi
di incendio di natura elettrica.
6. - Deposito di scenari, attrezzature, ecc., nello
stesso palcoscenico.
In occasione dei servizi di sorveglianza svolti dai
vigili del fuoco è indispensabile accertare
che venga data completa attuazione alla norma di cui
agli artt. 64, 65 e 171 della circolare n.16 del 1951
che prescrive l'obbligo di sistemare adeguatamente
il materiale scenico e le relative attrezzature.
7. - Ignifugazione per il materiale scenografico.
In proposito si richiamano le disposizioni fissate all'art.26
della circolare n.16 del 1951.
8. - Planimetria interessante il servizio antincendi.
E' necessario che venga richiamata l'osservanza delle
disposizioni specificate all'art.159 della circolare
n.16 del 1951.
9. - Servizio di vigilanza dei vigili del fuoco.
Al termine di ciascun servizio di vigilanza espletato
dai vigili del fuoco il capoposto dovrà redigere
apposito rapportino, da presentare al comando provinciale,
per segnalare i controlli effettuati e le osservazioni
relative.
Infine si ritiene opportuno che i comandi provinciali
dei vigili del fuoco, provvedano a compilare per i
teatri una scheda sulla quale siano indicati i mezzi
fissi di estinzione, la data e l'esito delle verifiche
periodiche effettuate.
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