[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 14 AGOSTO 1964, N.84

PREVENZIONE INCENDI NEI PALCOSCENICI.

Alcuni incendi verificatisi recentemente in alcuni teatri, per il modo col quale si sono sviluppati e propagati e per i danni arrecati, hanno messo in particolare evidenza la necessità che tali locali vengano accuratamente controllati al fine di dare una pratica attuazione alle norme di carattere costruttivo e di esercizio fissate da questo Ministero con la circolare n.16 del 15-2-1951 ed aggiornate con successive circolari n.12 del 24-1-1963 e n.28 del 1-3-1963.
L'osservanza delle norme di sicurezza, nel mentre è indispensabile che sia completamente assicurata in occasione dell'esame di progetti di nuovi locali per spettacoli teatrali o di trasformazione di quelli esistenti, è parimenti necessario che venga richiesta, sia pure consentendo la graduale esecuzione degli eventuali lavori di modifica, in occasione dei controlli da effettuare ai teatri includendo anche quelli già in esercizio anteriormente all'entrata in vigore delle norme di sicurezza di cui alle circolari innanzi citate.
Pertanto, in sede di commissione provinciale di vigilanza ed in occasione dei normali controlli, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco cureranno che le norme previste abbiano completa attuazione allo scopo di ottenere che il palcoscenico, con le relative attrezzature, raggiunga il necessario grado di sicurezza antincendi e conseguentemente migliorino le condizioni di tutto il locale.
Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione dei comandi provinciali su alcuni aspetti di carattere tecnico che, in base anche all'esperienza tratta dagli incendi verificatisi, si sono dimostrati strumenti necessari ed efficaci sia in fase preventiva che in fase di intervento di soccorso.

1. - Separazione tra sala e palcoscenico.
L'art.30 della circolare prevede che la parte di edificio comprendente la sala e servizi relativi deve essere separata, mediante muro tagliafuoco, da quella comprendente la scena ed i relativi servizi. E' necessario verificare che tale muro tagliafuoco sia realizzato anche nella parte alta del palcoscenico (al di sopra del boccascena) e negli eventuali piani sottostanti al palcoscenico destinati a magazzini, servizi, ecc.

2. - Lucernari ed aperture per regolare il tiraggio in caso di incendio.
L'art.73 della circolare prescrive che in corrispondenza della copertura del palcoscenico dovranno essere realizzate, il più lontano possibile dal boccascena, una o più aperture di ampiezza tale da consentire un efficace tiraggio in caso di incendio.
Allo scopo di meglio precisare la disposizione predetta, si ritiene necessario che la superficie complessiva di tali aperture debba risultare non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del palcoscenico.
Nel caso che le aperture di cui trattasi siano munite di serramento, per garantire la loro funzionalità in caso d'incendio, i serramenti stessi dovranno essere muniti di congegni di apertura automatici (per azione termica) oppure a comando manuale. Detti congegni dovranno essere accuratamente esaminati ed approvati dai comandi dei vigili del fuoco.
Al riguardo si richiama anche l'osservanza dell'art.63 della predetta circolare relativa all'altezza della scena.

3. - Sipario di sicurezza.
Si richiamano le disposizioni vigenti di cui agli artt. 70, 71 e 72 della circolare n.16 del 1951 e quelle di cui al n.2 della circolare n.12 del 1963 nonché quelle indicate all'allegato B.
Per quanto concerne il dispositivo di protezione a pioggia, automatico o a comando, si precisa che la portata d'acqua di tale dispositivo non dovrebbe risultare inferiore a 9 litri al minuto primo per metro lineare di lunghezza del sipario. Inoltre la erogazione dell'acqua è necessario che venga assicurata mediante appositi ugelli frazionatori escludendo quindi il sistema del tubo forato.

4. - Risorse idriche, impianti fissi antincendi.
In merito agli impianti fissi per l'estinzione degli incendi e alle risorse idriche, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 153, 154 e 155 della circolare n.16 del 1951 e quelle della circolare n.12 del 1963.
Si chiarisce che la determinazione delle risorse idriche, sulle quali deve potersi fare affidamento in caso d'incendio, deve tener conto della previsione di contemporaneo funzionamento dell'impianto di protezione a pioggia e di almeno numero due bocche da incendio tipo UNI, da mm.70. Pertanto, si può prevedere una portata media di 550 litri al minuto primo. In relazione a ciò, dovrà essere assicurata una erogazione d'acqua per la durata di un'ora circa per cui, nel caso che l'acquedotto cittadino non sia in grado di assicurare il rifornimento idrico necessario, gli autoclavi oppure i serbatoi di riserva dovranno avere capacità di circa 30 metri cubi.
Le bocche da incendio dovranno essere periodicamente verificate, per accertare il loro stato di manutenzione e di efficienza, unitamente al materiale di corredo e alle eventuali motopompe od elettropompe.
Per il materiale di corredo, ed in special modo per le tubazioni flessibili, è necessario che i comandi provinciali seguano il criterio, valido del resto per qualsiasi rete di idranti, di prescrivere l'impiego di tubazioni in fibra artificiale o mista, internamente rivestite in gomma, in sostituzione di quelle di fibra vegetale (canapa), sostituzione che si può realizzare con gradualità.

5. - Mezzi portatili antincendi.
Nel richiamare la disposizione di cui all'art.157 della circolare n.16 del 1951, si precisa che dovrà controllarsi l'installazione di apparecchi portatili d'estinzione che risultino di tipo approvato tenendo presente inoltre che vi siano anche estintori idonei, per numero e capacità, a fronteggiare princìpi di incendio di natura elettrica.

6. - Deposito di scenari, attrezzature, ecc., nello stesso palcoscenico.
In occasione dei servizi di sorveglianza svolti dai vigili del fuoco è indispensabile accertare che venga data completa attuazione alla norma di cui agli artt. 64, 65 e 171 della circolare n.16 del 1951 che prescrive l'obbligo di sistemare adeguatamente il materiale scenico e le relative attrezzature.

7. - Ignifugazione per il materiale scenografico.
In proposito si richiamano le disposizioni fissate all'art.26 della circolare n.16 del 1951.

8. - Planimetria interessante il servizio antincendi.
E' necessario che venga richiamata l'osservanza delle disposizioni specificate all'art.159 della circolare n.16 del 1951.

9. - Servizio di vigilanza dei vigili del fuoco.
Al termine di ciascun servizio di vigilanza espletato dai vigili del fuoco il capoposto dovrà redigere apposito rapportino, da presentare al comando provinciale, per segnalare i controlli effettuati e le osservazioni relative.
Infine si ritiene opportuno che i comandi provinciali dei vigili del fuoco, provvedano a compilare per i teatri una scheda sulla quale siano indicati i mezzi fissi di estinzione, la data e l'esito delle verifiche periodiche effettuate.




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