[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 11 GENNAIO 1960, N.85999

LICENZE DI ACCESSO RELATIVE AD IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI LIQUIDI E GASSOSI.

A partire dalla data della presente le SS.LL. sono autorizzate a procedere all'istruttoria tecnica, per il rilascio delle licenze di accesso a strade statali, delle domande che pervengono ai compartimenti, tramite le competenti prefetture, relative all'installazione ed esercizio di impianti distributori carburanti liquidi e gassosi.
Le stazioni di rifornimento e di servizio, in dipendenza del loro esercizio, possono rappresentare intralcio con l'entrata e con l'uscita degli automezzi dai piazzali di sosta adibiti al rifornimento, e disturbo alla fluidità del traffico; e ciò specie quando la conformazione del piazzale e le condizioni di visibilità, in corrispondenza degli accessi, non consentono al conducente dell'automezzo, che corre sulla strada, di avvistare in tempo utile l'automezzo che sta per impegnarsi alla manovra di accesso o di uscita dal piazzale stesso.
In dipendenza di tali considerazioni, le prescrizioni che devono essere osservate per il rilascio delle licenze di accesso sono le seguenti:
1) La distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti di distributori di carburanti liquidi o gassosi, al di fuori delle traverse interne degli abitati, non deve essere inferiore a km.1.
Tuttavia, per un tratto che, all'interno del centro abitato, non superi, complessivamente i due chilometri, si prescinde da tale distanza, sempre, beninteso, sotto l'osservanza delle prescrizioni generali di sicurezza per la circolazione sopra menzionate.
2) E' vietata la istituzione di accessi relativi a impianti distributori di carburanti liquidi o gassosi:
a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio.
Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m.95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;
c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5 per cento;
d) a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
e) lungo strade provinciali e comunali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a m.95 dal bivio stesso misurata con i criteri di cui al punto a). Restano ferme le distanze stabilite per le strade costituenti gli itinerari internazionali nei vigenti accordi internazionali.
3) La lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m.60, dei quali m.30 di spartitraffico e m.15 per ciascun accesso.
La lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio deve essere compreso tra m.25 e 30, dei quali m.10 di spartitraffico e m.7,50 fino a m.10 per ciascun accesso.
4) Al fine di evitare il taglio della corrente di traffico operato da un automezzo che debba effettuare rifornimento presso un impianto, con distributori di carburanti liquidi (che sono in numero preponderante), che trovasi al lato opposto della corsia di marcia, in deroga alle prescrizioni di distanza minima tra gli impianti di km.1, si può consentire l'installazione di altro impianto dal lato opposto della statale alla distanza minima di m.500.
Tale distanza deve essere misurata tra gli accessi più vicini, a condizione che i due impianti siano resi contemporaneamente visibili, a conveniente distanza, da entrambi gli estremi del tronco stradale interessato.
5) Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo, s'intende, l'eventuale vincolo della competente soprintendenza ai monumenti, e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.
Pertanto, in tali casi, la definizione delle domande va subordinata alla presentazione del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai monumenti ed, ove questo manchi, il sito prescelto per l'impianto deve ritenersi non idoneo.
6) Per gli impianti distributori di carburanti liquidi o gassosi che ricadono lungo un tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in contiguità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m.93 e di m.3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo.
7) Per quanto riguarda la procedura da seguire, tenuto conto della rispettiva indipendenza ed autonomia dei due atti che devono concorrere (autorizzazione del prefetto all'impianto; licenza di accesso di competenza degli organi di questa Amministrazione), si fa presente che il prefetto, ricevuta la domanda di autorizzazione all'impianto, ne informa il competente compartimento per la viabilità, il quale inizia l'istruttoria necessaria per stabilire se si possa o meno rilasciare il nulla osta di sua competenza prescritto dall'art.18 del Regio decreto legge 2-11-1933, n.1741.
Il diniego del nulla osta impedisce che il prefetto possa far luogo al rilascio dell'autorizzazione di sua competenza.
Nel caso, invece, che il nulla osta sia accordato, rimane alla competenza del prefetto di esaminare e di stabilire se può essere rilasciata l'autorizzazione all'impianto, in rapporto a condizioni diverse da quelle relative all'accesso sulla strada.
Nulla osta che il capo del compartimento per la viabilità partecipi alle riunioni collegiali che i prefetti sogliono effettuare prima di accordare le autorizzazioni loro spettanti: s'intende, peraltro, che nel corso di queste riunioni non possono essere ripresi in esame i provvedimenti propri in questa Amministrazione, non essendo per questi previsto dalla legge alcun intervento di organi collegiali o, comunque, estranei all'organizzazione di questa Amministrazione.
Una volta rifiutata dal prefetto la sua autorizzazione è evidente che il compartimento per la viabilità non potrà rilasciare la licenza di accesso sulla strada. In caso contrario, invece, il compartimento, sempre che abbia ricevuta l'apposita domanda dell'interessato e questa sia in regola, farà luogo al rilascio della licenza di accesso.
S'intende che nulla è mutato per quanto attiene al nulla osta di competenza degli uffici dipendenti dalla Direzione generale servizi antincendio del Ministero dell'interno.
E' superfluo sottolineare l'importanza di tale settore del servizio che, nell'interesse della sicurezza della circolazione, richiede il più rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia e, conseguentemente, il personale interessamento delle SS.LL. affinché dispongano e controllino la effettiva collaborazione del personale addetto a tale importante servizio.
Sulla regolarità delle concessioni e sulla normalizzazione di tale delicata materia, mi riservo disporre opportuno controllo.
Nel dare assicurazione dell'adempimento delle norme stabilite con la presente circolare, le SS.LL. potranno far presenti eventuali presunte difficoltà.




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