LICENZE DI ACCESSO RELATIVE AD IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI LIQUIDI E GASSOSI.
A partire dalla data della presente le SS.LL. sono autorizzate
a procedere all'istruttoria tecnica, per il rilascio
delle licenze di accesso a strade statali, delle domande
che pervengono ai compartimenti, tramite le competenti
prefetture, relative all'installazione ed esercizio
di impianti distributori carburanti liquidi e gassosi.
Le stazioni di rifornimento e di servizio, in dipendenza
del loro esercizio, possono rappresentare intralcio
con l'entrata e con l'uscita degli automezzi dai piazzali
di sosta adibiti al rifornimento, e disturbo alla fluidità
del traffico; e ciò specie quando la conformazione
del piazzale e le condizioni di visibilità,
in corrispondenza degli accessi, non consentono al
conducente dell'automezzo, che corre sulla strada,
di avvistare in tempo utile l'automezzo che sta per
impegnarsi alla manovra di accesso o di uscita dal
piazzale stesso.
In dipendenza di tali considerazioni, le prescrizioni
che devono essere osservate per il rilascio delle licenze
di accesso sono le seguenti:
1) La distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti
di distributori di carburanti liquidi o gassosi, al
di fuori delle traverse interne degli abitati, non
deve essere inferiore a km.1.
Tuttavia, per un tratto che, all'interno del centro
abitato, non superi, complessivamente i due chilometri,
si prescinde da tale distanza, sempre, beninteso, sotto
l'osservanza delle prescrizioni generali di sicurezza
per la circolazione sopra menzionate.
2) E' vietata la istituzione di accessi relativi a impianti
distributori di carburanti liquidi o gassosi:
a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni
a distanza inferiore a m.95 a partire dal punto di
incontro degli allineamenti dei bordi interni delle
carreggiate costituenti bivio.
Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati
da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a
m.95, deve partire dal punto di tangenza della curva
stessa;
b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;
c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza
superiore al 5 per cento;
d) a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai
punti di tangenza delle curve stradali;
e) lungo strade provinciali e comunali costituenti bivio
con le statali a distanza inferiore a m.95 dal bivio
stesso misurata con i criteri di cui al punto a). Restano
ferme le distanze stabilite per le strade costituenti
gli itinerari internazionali nei vigenti accordi internazionali.
3) La lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni
di rifornimento con distributore di gasolio e delle
stazioni di servizio, deve essere di m.60, dei quali
m.30 di spartitraffico e m.15 per ciascun accesso.
La lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni
di rifornimento senza distributore di gasolio deve
essere compreso tra m.25 e 30, dei quali m.10 di spartitraffico
e m.7,50 fino a m.10 per ciascun accesso.
4) Al fine di evitare il taglio della corrente di traffico
operato da un automezzo che debba effettuare rifornimento
presso un impianto, con distributori di carburanti
liquidi (che sono in numero preponderante), che trovasi
al lato opposto della corsia di marcia, in deroga alle
prescrizioni di distanza minima tra gli impianti di
km.1, si può consentire l'installazione di altro
impianto dal lato opposto della statale alla distanza
minima di m.500.
Tale distanza deve essere misurata tra gli accessi più
vicini, a condizione che i due impianti siano resi
contemporaneamente visibili, a conveniente distanza,
da entrambi gli estremi del tronco stradale interessato.
5) Ove sia strettamente necessario per la sicurezza
della viabilità, è consentito l'abbattimento
degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale,
salvo, s'intende, l'eventuale vincolo della competente
soprintendenza ai monumenti, e previa corresponsione
del relativo valore e risarcimento danni.
Pertanto, in tali casi, la definizione delle domande
va subordinata alla presentazione del nulla osta rilasciato
dalla Soprintendenza ai monumenti ed, ove questo manchi,
il sito prescelto per l'impianto deve ritenersi non
idoneo.
6) Per gli impianti distributori di carburanti liquidi
o gassosi che ricadono lungo un tratto di strada svolgentesi
in zona in cui la conformazione del terreno, lungo
i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche
parzialmente, la visibilità, si prescrive che,
in contiguità di ciascuno dei due accessi di
ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di
visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente
i cateti di m.93 e di m.3, misurati rispettivamente
lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo.
7) Per quanto riguarda la procedura da seguire, tenuto
conto della rispettiva indipendenza ed autonomia dei
due atti che devono concorrere (autorizzazione del
prefetto all'impianto; licenza di accesso di competenza
degli organi di questa Amministrazione), si fa presente
che il prefetto, ricevuta la domanda di autorizzazione
all'impianto, ne informa il competente compartimento
per la viabilità, il quale inizia l'istruttoria
necessaria per stabilire se si possa o meno rilasciare
il nulla osta di sua competenza prescritto dall'art.18
del Regio decreto legge 2-11-1933, n.1741.
Il diniego del nulla osta impedisce che il prefetto
possa far luogo al rilascio dell'autorizzazione di
sua competenza.
Nel caso, invece, che il nulla osta sia accordato, rimane
alla competenza del prefetto di esaminare e di stabilire
se può essere rilasciata l'autorizzazione all'impianto,
in rapporto a condizioni diverse da quelle relative
all'accesso sulla strada.
Nulla osta che il capo del compartimento per la viabilità
partecipi alle riunioni collegiali che i prefetti sogliono
effettuare prima di accordare le autorizzazioni loro
spettanti: s'intende, peraltro, che nel corso di queste
riunioni non possono essere ripresi in esame i provvedimenti
propri in questa Amministrazione, non essendo per questi
previsto dalla legge alcun intervento di organi collegiali
o, comunque, estranei all'organizzazione di questa
Amministrazione.
Una volta rifiutata dal prefetto la sua autorizzazione
è evidente che il compartimento per la viabilità
non potrà rilasciare la licenza di accesso sulla
strada. In caso contrario, invece, il compartimento,
sempre che abbia ricevuta l'apposita domanda dell'interessato
e questa sia in regola, farà luogo al rilascio
della licenza di accesso.
S'intende che nulla è mutato per quanto attiene
al nulla osta di competenza degli uffici dipendenti
dalla Direzione generale servizi antincendio del Ministero
dell'interno.
E' superfluo sottolineare l'importanza di tale settore
del servizio che, nell'interesse della sicurezza della
circolazione, richiede il più rigoroso rispetto
delle norme che disciplinano la materia e, conseguentemente,
il personale interessamento delle SS.LL. affinché
dispongano e controllino la effettiva collaborazione
del personale addetto a tale importante servizio.
Sulla regolarità delle concessioni e sulla normalizzazione
di tale delicata materia, mi riservo disporre opportuno
controllo.
Nel dare assicurazione dell'adempimento delle norme
stabilite con la presente circolare, le SS.LL. potranno
far presenti eventuali presunte difficoltà.
(c) 1996 Note's