NORME DI SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DI PISTE DESTINATE AD ATTIVITA' KARTISTICA A CARATTERE RICREATIVO.
L'autorizzazione per la costruzione e l'impianto di
piste Karting per lo svolgimento di manifestazioni
a carattere ricreativo, con speciali veicoli denominati
"karts" nonché la concessione delle
relative licenze di esercizio da parte dei questori,
sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero
turismo e spettacolo.
Il suddetto nulla osta concesso dal Ministero turismo
e spettacolo, sentito il parere dell'apposita commissione
centrale per i locali di pubblico spettacolo, costituita
ai sensi dell'art.2 della legge 18-1-1937, n.193, integrata
dal rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione
generale antincendi, da un ingegnere designato dal
Ministero trasporti - Ispettorato generale motorizzazione
e da un esperto dell'Automobil Club d'Italia - Commissione
sportiva automobilistica.
Tutti coloro, enti o privati, che intendono ottenere
il nulla osta per la costruzione delle piste karting
e la relativa licenza di esercizio, debbono farne domanda
su carta da bollo da lire 400 - diretta al Ministero
turismo e spettacolo - Direzione generale dello spettacolo
- per il tramite del prefetto.
La domanda deve essere corredata:
1) dal progetto complesso scala 1:500 in duplice esemplare,
di cui uno in bollo, della costruzione o dei lavori
da eseguire, comprendente la pianta e sezioni, firmati
da un ingegnere o da un architetto iscritto all'albo
professionale;
2) dalla relazione tecnica illustrativa del progetto
in duplice copia, di cui una in bollo redatta dal progettista;
3) di tutti i documenti atti a comprovare la disponibilità
del suolo e la opportunità dell'impianto della
nuova pista.
Il prefetto nel trasmettere al Ministero del turismo
e dello spettacolo le domande ricevute, comunicherà,
unitamente al proprio motivato parere tutti gli elementi
e le notizie necessari ed utili ai fini dell'esame
delle domande stesse e particolarmente:
1) il numero e la ricettività delle piste esistenti;
2) il numero degli abitanti del comune;
3) le condizioni economiche della popolazione e gli
eventuali requisiti turistici della città;
4) la distanza, in linea d'aria, intercorrente tra la
pista e l'abitato.
La commissione centrale esaminerà i progetti
disponendo, ove occorra, i supplementi di istruttoria
ed i sopralluoghi che riterrà necessari ed esprimerà
il suo motivato parere.
Le spese occorrenti per effettuare i sopralluoghi saranno
a carico dei richiedenti.
NORME DI UBICAZIONE
Le piste e gli impianti karting possono essere costruiti
solamente fuori di centri abitati ad una distanza non
inferiore a un chilometro dalle abitazioni più
periferiche. La stessa distanza deve essere prevista
nei confronti di tutti quegli edifici di interesse
collettivo (ospedali, case di cura, scuole, collegi,
chiese, comunità religiose, alberghi, carceri,
ecc.). Ciò a scopo di evitare il disturbo della
quiete pubblica.
RECINZIONE - SERVIZI
La zona adibita a pista e servizi connessi deve essere
munita, lungo tutto il perimetro, di recinzione fissa
atta ad impedire il passaggio ad estranei in zone non
controllate.
Gli impianti di rifornimento carburante per i karts
e, comunque, gli eventuali depositi degli stessi, debbono
distare almeno 20 metri dalla zona riservata al pubblico.
Qualora tra i servizi connessi sia anche incluso un
parcheggio per gli autoveicoli del pubblico, tale parcheggio
deve distare almeno 30 metri dal punto di rifornimento.
I percorsi pedonali e quelli per i veicoli debbono essere
distinti. Per i servizi igienici si applicano le norme
vigenti per i locali di pubblico spettacolo.
PISTA
La pista propriamente detta deve rispondere ai seguenti
requisiti:
a) disporre di un accesso carrabile supplementare atto
a consentire rapido e facile ingresso nella pista degli
eventuali mezzi di soccorso. Tale accesso deve essere
indipendente da quello adibito al normale servizio
della pista;
b) il rivestimento e la pavimentazione della pista deve
essere in materiale duro con superficie di adeguata
aderenza, livellata ed uniforme. Sono escluse le pavimentazioni
del tipo "macadam" quelle in terra battuta
e tutte le altre realizzate con materiali suscettibili
di deformarne la superficie;
c) deve svilupparsi, di norma, in piano ed in ogni caso
nessuna parte della pista potrà essere tracciata
con un dislivello superiore all'1 per cento;
d) non sono consentite curve sopraelevate. La pendenza
trasversale massima consentita è la stessa prevista
al punto c). Ciò per favorire il deflusso delle
acque. Le curve non debbono avere un raggio superiore
a 22 metri misurato lungo l'asse della pista. Due rettifili
successivi debbono comprendere un angolo non superiore
a 120o;
e) i rettilinei tra due curve successive non debbono
superare la lunghezza di 100 metri;
f) avere una larghezza costante per tutto lo sviluppo.
Tale larghezza deve risultare di almeno 6 metri e non
superare comunque i 10 metri;
g) sviluppo massimo 1.000 metri, calcolato sull'asse
mediano;
h) presentare da ambo i lati, e per tutta la lunghezza
della pista stessa, una striscia di terreno, non pavimentata,
della larghezza di almeno 4 metri in rettilineo e 6
metri verso la parte esterna della curva. La striscia
di terreno dovrà risultare coperta con uno strato,
non inferiore a 30 centimetri, di sabbia o di altro
materiale similare, idoneo a frenare la forza viva
del veicolo in corsa; la striscia così coperta
dovrà avere la stessa quota della pista. Nel
caso di due o più tratti di pista affiancati,
le sopraddette strisce di terreno di 4 metri debbono
sussistere per ogni singolo tratto per cui la distanza
fra i bordi interni di due tratti della pista risulterà
di 8 metri;
i) i margini della pista debbono essere segnati con
una fascia gialla continua della larghezza di 15 centimetri,
e ciò per mettere in particolare evidenza la
separazione tra la zona della pista propriamente detta
e le strisce di terreno adiacenti;
l) la zona intorno alla pista deve essere priva di qualsiasi
ostacolo che possa impedire la perfetta visuale da
parte dei piloti (chioschi, alberi, siepi, ecc.).
DELIMITAZIONE TRA LA ZONA DEL PUBBLICO E LA ZONA PISTA
Il pubblico, che viene immesso nella zona ad esso riservata,
deve risultare protetto da eventuali sconfinamenti
dei veicoli in corsa. A tale scopo le zone riservate
al pubblico devono essere delimitate con una rete metallica,
di adeguata resistenza e di altezza non inferiore a
metri 1,40.
Qualora la zona adibita al pubblico si trovi alla stessa
quota della pista, detta rete dovrà essere ancorata
stabilmente, nella sua parte inferiore, al terreno
(preferibilmente a mezzo di baggioli o cordoli di calcestruzzo
sotterrati) e nella parte superiore fissata a sostegni
del tipo pastorale, infissi nella zona del pubblico
in modo che il montante del sostegno stesso disti almeno
50 centimetri dalla rete. Scopo di tale accorgimento
di evitare l'urto diretto del veicolo contro il sostegno.
La rete di protezione deve essere collocata alla distanza
di almeno 8 metri dal bordo della pista se in rettilineo
e di almeno 10 metri se in curva.
Ove la zona riservata al pubblico sia posta ad un piano
sopraelevato rispetto alla pista di almeno metri 0,80,
la distanza della rete di protezione, sempre adeguatamente
ancorata, potrà essere ridotta a 6 metri se
in rettilineo e metri 7,50 se in curva; qualora il
dislivello sia di almeno metri 1,20, tali distanze
vengono ulteriormente ridotte rispettivamente a 4 metri
e 6 metri.
DISTANZE DI SICUREZZA PER LA PISTA
Nella zona non riservata al pubblico, oltre la striscia
di cui al punto h), dovrà essere prevista un'ulteriore
striscia di terreno della larghezza non inferiore a
2 metri da utilizzare per la sistemazione di balle
di paglia o di altro materiale avente gli stessi scopi.
Analogo sbarramento di balle di paglia (o simili) dovrà
essere posto tra il bordo esterno della striscia di
sabbia e la rete di recinzione della zona del pubblico.
Le balle di paglia, dovranno distare tra di loro non
più di metri 1,50 se poste in rettilineo ed
essere senza soluzione di continuità se poste
in curva.
ZONA RISERVATA AI BOX
La zona box deve svilupparsi in corrispondenza di un
rettilineo ed in luogo arretrato rispetto alla pista.
Detta zona deve presentare due raccordi, per l'entrata
e per l'uscita dalla pista, aventi lo scopo di consentire
la completa decelerazione e accelerazione del veicolo.
Ai fini della messa in opera della rete di protezione
per il pubblico la zona box non va considerata per
la determinazione della prescritta distanza di 8 metri.
SERVIZI ANNESSI:
a) tutti i locali adibiti al ricovero dei veicoli debbono
rispondere alle norme vigenti per le autorimesse;
b) deve esistere in prossimità della pista un
posto di soccorso con una adeguata e competente assistenza
sanitaria;
c) debbono installarsi, a giudizio del locale comando
vigili del fuoco, adeguati mezzi di estinzione.
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Qualora esista, per eventuale uso notturno della pista,
un impianto di illuminazione, esso dovrà consentire
una perfetta illuminazione di ogni punto.
L'illuminamento medio sul piano della pista non dovrà
essere inferiore a 15 lux. Il fattore di uniformità,
inteso come rapporto tra gli illuminamenti misurati
nel punto meno illuminato e il punto più illuminato
non dovrà essere inferiore ad un terzo.
NORME D'USO
1) Nelle piste karting il numero dei veicoli karts che
possono essere immessi contemporaneamente non può
superare il rapporto di uno ogni 25 metri di lunghezza
per le piste aventi una larghezza costante di almeno
7 metri e di uno ogni 30 metri per piste aventi larghezza
inferiore.
2) Le piste karting devono essere tenute costantemente
pulite e sgombre da qualsiasi oggetto che possa intralciare
la marcia dei veicoli. Deve essere posta la massima
cura nella manutenzione delle piste per impedire la
formazione di avvallamenti pericolosi specie quando
vi si raccoglie acqua piovana.
3) I veicoli karts possono essere noleggiati soltanto
ai cittadini che abbiano compiuto gli anni 16, che
siano fisicamente idonei alla guida. E' altresì
consentito il noleggio ai ragazzi che abbiano compiuto
14 anni, limitatamente ai veicoli di cilindrata non
superiore ai 50 c.c. e per piste il cui sviluppo non
superi i 125 metri di lunghezza.
4) Il gestore di una pista karting ha l'obbligo di fornire
a tutti gli utenti dei karts, ai fini della sicurezza
e prevenzione infortuni, i seguenti indumenti:
a) una tuta di tela con rinforzi di cuoio ai gomiti
e ai ginocchi;
b) un paio di guantoni in pelle;
c) un casco protettivo (cuoio o altro materiale idoneo);
d) un paio di occhiali sportivi infrangibili.
5) E' assolutamente vietato l'urto in corsa.
6) Chi sta per essere sorpassato deve favorire la manovra
del veicolo che segue, non ostacolandolo in alcuna
maniera.
7) E' obbligatorio - in caso di arresto del proprio
karts - portarsi con prudenza ai margini della pista.
8) La bandiera rossa significa pericolo ed i piloti
debbono fermarsi immediatamente.
NORME TRANSITORIE
Per le piste karting in esercizio o in corso di costruzione
alla data di entrata in vigore delle presenti norme,
i prefetti, avvalendosi del parere delle commissioni
provinciali di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo,
adotteranno i provvedimenti più idonei al fine
di fare attuare per quanto possibile, particolarmente
per quanto concerne la quiete pubblica, l'applicazione
delle presenti norme, compatibilmente con le situazioni
di fatto esistenti.
DISPOSIZIONI FINALI.
Qualora per speciali condizioni, non fosse possibile
attuare qualcuna delle presenti prescrizioni di sicurezza
stabilite dalle presenti norme, il Ministero turismo
e spettacolo potrà concedere deroghe, quando
l'impianto proposto presenti nel suo complesso, a motivo
dell'adozione di speciali accorgimenti supplementari,
garanzie di sicurezza pari a quelle ottenibili con
l'adozione integrale delle norme.
(c) 1996 Note's