[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 20 DICEMBRE 1961, N.8912

NORME DI SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DI PISTE DESTINATE AD ATTIVITA' KARTISTICA A CARATTERE RICREATIVO.

L'autorizzazione per la costruzione e l'impianto di piste Karting per lo svolgimento di manifestazioni a carattere ricreativo, con speciali veicoli denominati "karts" nonché la concessione delle relative licenze di esercizio da parte dei questori, sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero turismo e spettacolo.
Il suddetto nulla osta concesso dal Ministero turismo e spettacolo, sentito il parere dell'apposita commissione centrale per i locali di pubblico spettacolo, costituita ai sensi dell'art.2 della legge 18-1-1937, n.193, integrata dal rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale antincendi, da un ingegnere designato dal Ministero trasporti - Ispettorato generale motorizzazione e da un esperto dell'Automobil Club d'Italia - Commissione sportiva automobilistica.
Tutti coloro, enti o privati, che intendono ottenere il nulla osta per la costruzione delle piste karting e la relativa licenza di esercizio, debbono farne domanda su carta da bollo da lire 400 - diretta al Ministero turismo e spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - per il tramite del prefetto.
La domanda deve essere corredata:
1) dal progetto complesso scala 1:500 in duplice esemplare, di cui uno in bollo, della costruzione o dei lavori da eseguire, comprendente la pianta e sezioni, firmati da un ingegnere o da un architetto iscritto all'albo professionale;
2) dalla relazione tecnica illustrativa del progetto in duplice copia, di cui una in bollo redatta dal progettista;
3) di tutti i documenti atti a comprovare la disponibilità del suolo e la opportunità dell'impianto della nuova pista.
Il prefetto nel trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo le domande ricevute, comunicherà, unitamente al proprio motivato parere tutti gli elementi e le notizie necessari ed utili ai fini dell'esame delle domande stesse e particolarmente:
1) il numero e la ricettività delle piste esistenti;
2) il numero degli abitanti del comune;
3) le condizioni economiche della popolazione e gli eventuali requisiti turistici della città;
4) la distanza, in linea d'aria, intercorrente tra la pista e l'abitato.
La commissione centrale esaminerà i progetti disponendo, ove occorra, i supplementi di istruttoria ed i sopralluoghi che riterrà necessari ed esprimerà il suo motivato parere.
Le spese occorrenti per effettuare i sopralluoghi saranno a carico dei richiedenti.

NORME DI UBICAZIONE
Le piste e gli impianti karting possono essere costruiti solamente fuori di centri abitati ad una distanza non inferiore a un chilometro dalle abitazioni più periferiche. La stessa distanza deve essere prevista nei confronti di tutti quegli edifici di interesse collettivo (ospedali, case di cura, scuole, collegi, chiese, comunità religiose, alberghi, carceri, ecc.). Ciò a scopo di evitare il disturbo della quiete pubblica.

RECINZIONE - SERVIZI
La zona adibita a pista e servizi connessi deve essere munita, lungo tutto il perimetro, di recinzione fissa atta ad impedire il passaggio ad estranei in zone non controllate.
Gli impianti di rifornimento carburante per i karts e, comunque, gli eventuali depositi degli stessi, debbono distare almeno 20 metri dalla zona riservata al pubblico.
Qualora tra i servizi connessi sia anche incluso un parcheggio per gli autoveicoli del pubblico, tale parcheggio deve distare almeno 30 metri dal punto di rifornimento.
I percorsi pedonali e quelli per i veicoli debbono essere distinti. Per i servizi igienici si applicano le norme vigenti per i locali di pubblico spettacolo.

PISTA
La pista propriamente detta deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) disporre di un accesso carrabile supplementare atto a consentire rapido e facile ingresso nella pista degli eventuali mezzi di soccorso. Tale accesso deve essere indipendente da quello adibito al normale servizio della pista;
b) il rivestimento e la pavimentazione della pista deve essere in materiale duro con superficie di adeguata aderenza, livellata ed uniforme. Sono escluse le pavimentazioni del tipo "macadam" quelle in terra battuta e tutte le altre realizzate con materiali suscettibili di deformarne la superficie;
c) deve svilupparsi, di norma, in piano ed in ogni caso nessuna parte della pista potrà essere tracciata con un dislivello superiore all'1 per cento;
d) non sono consentite curve sopraelevate. La pendenza trasversale massima consentita è la stessa prevista al punto c). Ciò per favorire il deflusso delle acque. Le curve non debbono avere un raggio superiore a 22 metri misurato lungo l'asse della pista. Due rettifili successivi debbono comprendere un angolo non superiore a 120o;
e) i rettilinei tra due curve successive non debbono superare la lunghezza di 100 metri;
f) avere una larghezza costante per tutto lo sviluppo. Tale larghezza deve risultare di almeno 6 metri e non superare comunque i 10 metri;
g) sviluppo massimo 1.000 metri, calcolato sull'asse mediano;
h) presentare da ambo i lati, e per tutta la lunghezza della pista stessa, una striscia di terreno, non pavimentata, della larghezza di almeno 4 metri in rettilineo e 6 metri verso la parte esterna della curva. La striscia di terreno dovrà risultare coperta con uno strato, non inferiore a 30 centimetri, di sabbia o di altro materiale similare, idoneo a frenare la forza viva del veicolo in corsa; la striscia così coperta dovrà avere la stessa quota della pista. Nel caso di due o più tratti di pista affiancati, le sopraddette strisce di terreno di 4 metri debbono sussistere per ogni singolo tratto per cui la distanza fra i bordi interni di due tratti della pista risulterà di 8 metri;
i) i margini della pista debbono essere segnati con una fascia gialla continua della larghezza di 15 centimetri, e ciò per mettere in particolare evidenza la separazione tra la zona della pista propriamente detta e le strisce di terreno adiacenti;
l) la zona intorno alla pista deve essere priva di qualsiasi ostacolo che possa impedire la perfetta visuale da parte dei piloti (chioschi, alberi, siepi, ecc.).

DELIMITAZIONE TRA LA ZONA DEL PUBBLICO E LA ZONA PISTA
Il pubblico, che viene immesso nella zona ad esso riservata, deve risultare protetto da eventuali sconfinamenti dei veicoli in corsa. A tale scopo le zone riservate al pubblico devono essere delimitate con una rete metallica, di adeguata resistenza e di altezza non inferiore a metri 1,40.
Qualora la zona adibita al pubblico si trovi alla stessa quota della pista, detta rete dovrà essere ancorata stabilmente, nella sua parte inferiore, al terreno (preferibilmente a mezzo di baggioli o cordoli di calcestruzzo sotterrati) e nella parte superiore fissata a sostegni del tipo pastorale, infissi nella zona del pubblico in modo che il montante del sostegno stesso disti almeno 50 centimetri dalla rete. Scopo di tale accorgimento di evitare l'urto diretto del veicolo contro il sostegno.
La rete di protezione deve essere collocata alla distanza di almeno 8 metri dal bordo della pista se in rettilineo e di almeno 10 metri se in curva.
Ove la zona riservata al pubblico sia posta ad un piano sopraelevato rispetto alla pista di almeno metri 0,80, la distanza della rete di protezione, sempre adeguatamente ancorata, potrà essere ridotta a 6 metri se in rettilineo e metri 7,50 se in curva; qualora il dislivello sia di almeno metri 1,20, tali distanze vengono ulteriormente ridotte rispettivamente a 4 metri e 6 metri.

DISTANZE DI SICUREZZA PER LA PISTA
Nella zona non riservata al pubblico, oltre la striscia di cui al punto h), dovrà essere prevista un'ulteriore striscia di terreno della larghezza non inferiore a 2 metri da utilizzare per la sistemazione di balle di paglia o di altro materiale avente gli stessi scopi.
Analogo sbarramento di balle di paglia (o simili) dovrà essere posto tra il bordo esterno della striscia di sabbia e la rete di recinzione della zona del pubblico.
Le balle di paglia, dovranno distare tra di loro non più di metri 1,50 se poste in rettilineo ed essere senza soluzione di continuità se poste in curva.

ZONA RISERVATA AI BOX
La zona box deve svilupparsi in corrispondenza di un rettilineo ed in luogo arretrato rispetto alla pista. Detta zona deve presentare due raccordi, per l'entrata e per l'uscita dalla pista, aventi lo scopo di consentire la completa decelerazione e accelerazione del veicolo.
Ai fini della messa in opera della rete di protezione per il pubblico la zona box non va considerata per la determinazione della prescritta distanza di 8 metri.

SERVIZI ANNESSI:
a) tutti i locali adibiti al ricovero dei veicoli debbono rispondere alle norme vigenti per le autorimesse;
b) deve esistere in prossimità della pista un posto di soccorso con una adeguata e competente assistenza sanitaria;
c) debbono installarsi, a giudizio del locale comando vigili del fuoco, adeguati mezzi di estinzione.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Qualora esista, per eventuale uso notturno della pista, un impianto di illuminazione, esso dovrà consentire una perfetta illuminazione di ogni punto.
L'illuminamento medio sul piano della pista non dovrà essere inferiore a 15 lux. Il fattore di uniformità, inteso come rapporto tra gli illuminamenti misurati nel punto meno illuminato e il punto più illuminato non dovrà essere inferiore ad un terzo.

NORME D'USO
1) Nelle piste karting il numero dei veicoli karts che possono essere immessi contemporaneamente non può superare il rapporto di uno ogni 25 metri di lunghezza per le piste aventi una larghezza costante di almeno 7 metri e di uno ogni 30 metri per piste aventi larghezza inferiore.
2) Le piste karting devono essere tenute costantemente pulite e sgombre da qualsiasi oggetto che possa intralciare la marcia dei veicoli. Deve essere posta la massima cura nella manutenzione delle piste per impedire la formazione di avvallamenti pericolosi specie quando vi si raccoglie acqua piovana.
3) I veicoli karts possono essere noleggiati soltanto ai cittadini che abbiano compiuto gli anni 16, che siano fisicamente idonei alla guida. E' altresì consentito il noleggio ai ragazzi che abbiano compiuto 14 anni, limitatamente ai veicoli di cilindrata non superiore ai 50 c.c. e per piste il cui sviluppo non superi i 125 metri di lunghezza.
4) Il gestore di una pista karting ha l'obbligo di fornire a tutti gli utenti dei karts, ai fini della sicurezza e prevenzione infortuni, i seguenti indumenti:
a) una tuta di tela con rinforzi di cuoio ai gomiti e ai ginocchi;
b) un paio di guantoni in pelle;
c) un casco protettivo (cuoio o altro materiale idoneo);
d) un paio di occhiali sportivi infrangibili.
5) E' assolutamente vietato l'urto in corsa.
6) Chi sta per essere sorpassato deve favorire la manovra del veicolo che segue, non ostacolandolo in alcuna maniera.
7) E' obbligatorio - in caso di arresto del proprio karts - portarsi con prudenza ai margini della pista.
8) La bandiera rossa significa pericolo ed i piloti debbono fermarsi immediatamente.

NORME TRANSITORIE
Per le piste karting in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i prefetti, avvalendosi del parere delle commissioni provinciali di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, adotteranno i provvedimenti più idonei al fine di fare attuare per quanto possibile, particolarmente per quanto concerne la quiete pubblica, l'applicazione delle presenti norme, compatibilmente con le situazioni di fatto esistenti.

DISPOSIZIONI FINALI.
Qualora per speciali condizioni, non fosse possibile attuare qualcuna delle presenti prescrizioni di sicurezza stabilite dalle presenti norme, il Ministero turismo e spettacolo potrà concedere deroghe, quando l'impianto proposto presenti nel suo complesso, a motivo dell'adozione di speciali accorgimenti supplementari, garanzie di sicurezza pari a quelle ottenibili con l'adozione integrale delle norme.




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