[Note's] CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 1966, N.9

APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.460 DEL 7 MAGGIO 1965. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI.

Il Ministero dell'Industria e del Commercio ha impartito disposizioni per l'applicazione della legge n.460 del 7-5-1965, che attribuisce ai Prefetti la competenza del rilascio delle concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali aventi una capacità fino a 3.000 metri cubi.
Pertanto nei casi specificati nella predetta circolare le Prefetture trasmetteranno copia delle domande di concessione e della documentazione ad essa allegata ai Comandi dei Vigili del Fuoco per gli accertamenti di carattere tecnico e per il parere.
Il parere, se favorevole, potrà essere eventualmente condizionato all'attuazione di idonee prescrizioni che verranno in tal senso specificate nella relazione stessa.
I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco provvederanno ad inviare la propria relazione unitamente ad una copia della documentazione loro pervenuta, quest'ultima vistata e firmata dal Comandante, alla Prefettura per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Copia della relazione e della documentazione verrà anche trasmessa a questo Ministero - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.
Resta invece confermata, indipendentemente dalla capacità degli impianti, la procedura in vigore, che fa obbligo ai Comandi di inviare la documentazione trasmessa dalla Prefettura alla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili per il parere in merito alle condizioni di sicurezza degli impianti in questione, quando trattasi di depositi per i quali le norme di sicurezza, di cui al D.M. 31-7-1934, non possono essere osservate integralmente per cui si rende necessaria la richiesta di autorizzazione in deroga alle predette norme.
Per quanto riguarda la rispondenza dei depositi di oli minerali "costieri" alle vigenti norme di sicurezza, è sufficiente il parere della Commissione locale, di cui fa parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, con esclusione quindi del parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nel seguente caso:
- nuova installazione, ampliamento e riduzione della capacità dei depositi costieri esistenti, purché la potenzialità massima dei depositi stessi non risulti, in complesso, superiore a mc.1000. In tal caso è necessario che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco inviino per conoscenza, copia della relazione compilata dalla Commissione locale a questa Direzione Generale.
Onde ottenere la necessaria omogeneità di segnalazione, in modo da permettere un agevole esame e controllo, sia in sede di approvazione del progetto, sia in sede di collaudo degli impianti in questione, si precisano i punti essenziali sui quali i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dovranno in particolare riferire:
- ubicazione, recinzione del deposito;
- eventuale esistenza di linee elettriche aeree;
- capacità di ciascun serbatoio, categoria del prodotto contenutovi e potenzialità complessiva del deposito;
- distanza da ferrovie, tramvie;
- bacini di contenimento e vasche di decantazione;
- caratteristiche costruttive dei serbatoi (interrati, fuori terra, dispositivi di sicurezza adottati) e disposizione degli stessi;
- distanze di sicurezza (esterne, interne e di protezione);
- principali caratteristiche costruttive dei vari fabbricati e loro destinazione;
- pompe per il travaso (ubicazione e tipo) e punti di carico o scarico per automezzi;
- mezzi di segnalazione e di estinzione degli incendi;
- impianti parafulmini.
Allo scopo di dare la possibilità ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare gli accertamenti di loro competenza nella maniera più efficace e rapida è necessario che la documentazione presentata dai privati sia completa di tutti i dati riguardanti le principali caratteristiche del deposito.
Pertanto le Prefetture cui la presente circolare è diretta per conoscenza sono pregate di dare le opportune disposizioni affinché le aziende interessate siano invitate a presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:
a) planimetria generale del deposito e della zona circostante ad esso, dalla quale risultino l'ubicazione e la destinazione dei fabbricati o di altri impianti che prospettano direttamente l'area occupata dal deposito di oli minerali, fino ad una distanza non superiore ai m.100;
b) disegni illustranti chiaramente la reale situazione dei serbatoi, degli impianti e dei fabbricati del deposito. Tali disegni dovranno risultare opportunamente quotati in modo che in essi siano indicate tutte le misure aventi attinenza con i problemi di sicurezza;
c) relazione tecnica illustrante:
- i quantitativi e la natura delle sostanze immagazzinate;
- le caratteristiche costruttive e di ubicazione dei serbatoi in rapporto al tipo di prodotto contenutovi;
- le caratteristiche costruttive e di ubicazione dei fabbricati posti nell'ambito del deposito con precisazione della destinazione dei vari ambienti;
- le modalità di travaso dei prodotti e le lavorazioni effettuate all'interno del deposito;
- ogni altra notizia utile per la valutazione delle condizioni di sicurezza del deposito.




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