APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.460 DEL 7 MAGGIO 1965. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AI PREFETTI IN MATERIA DI DEPOSITI DI OLI MINERALI.
Il Ministero dell'Industria e del Commercio ha impartito
disposizioni per l'applicazione della legge n.460 del
7-5-1965, che attribuisce ai Prefetti la competenza
del rilascio delle concessioni per l'impianto e l'esercizio
dei depositi di oli minerali aventi una capacità
fino a 3.000 metri cubi.
Pertanto nei casi specificati nella predetta circolare
le Prefetture trasmetteranno copia delle domande di
concessione e della documentazione ad essa allegata
ai Comandi dei Vigili del Fuoco per gli accertamenti
di carattere tecnico e per il parere.
Il parere, se favorevole, potrà essere eventualmente
condizionato all'attuazione di idonee prescrizioni
che verranno in tal senso specificate nella relazione
stessa.
I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco provvederanno
ad inviare la propria relazione unitamente ad una copia
della documentazione loro pervenuta, quest'ultima vistata
e firmata dal Comandante, alla Prefettura per gli ulteriori
provvedimenti di competenza. Copia della relazione
e della documentazione verrà anche trasmessa
a questo Ministero - Direzione Generale della Protezione
Civile e dei Servizi Antincendi.
Resta invece confermata, indipendentemente dalla capacità
degli impianti, la procedura in vigore, che fa obbligo
ai Comandi di inviare la documentazione trasmessa dalla
Prefettura alla Commissione Consultiva per le sostanze
esplosive ed infiammabili per il parere in merito alle
condizioni di sicurezza degli impianti in questione,
quando trattasi di depositi per i quali le norme di
sicurezza, di cui al D.M. 31-7-1934, non possono essere
osservate integralmente per cui si rende necessaria
la richiesta di autorizzazione in deroga alle predette
norme.
Per quanto riguarda la rispondenza dei depositi di oli
minerali "costieri" alle vigenti norme di
sicurezza, è sufficiente il parere della Commissione
locale, di cui fa parte il Comandante Provinciale dei
Vigili del Fuoco, con esclusione quindi del parere
della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive
ed infiammabili nel seguente caso:
- nuova installazione, ampliamento e riduzione della
capacità dei depositi costieri esistenti, purché
la potenzialità massima dei depositi stessi
non risulti, in complesso, superiore a mc.1000. In
tal caso è necessario che i Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco inviino per conoscenza, copia
della relazione compilata dalla Commissione locale
a questa Direzione Generale.
Onde ottenere la necessaria omogeneità di segnalazione,
in modo da permettere un agevole esame e controllo,
sia in sede di approvazione del progetto, sia in sede
di collaudo degli impianti in questione, si precisano
i punti essenziali sui quali i Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco dovranno in particolare riferire:
- ubicazione, recinzione del deposito;
- eventuale esistenza di linee elettriche aeree;
- capacità di ciascun serbatoio, categoria del
prodotto contenutovi e potenzialità complessiva
del deposito;
- distanza da ferrovie, tramvie;
- bacini di contenimento e vasche di decantazione;
- caratteristiche costruttive dei serbatoi (interrati,
fuori terra, dispositivi di sicurezza adottati) e disposizione
degli stessi;
- distanze di sicurezza (esterne, interne e di protezione);
- principali caratteristiche costruttive dei vari fabbricati
e loro destinazione;
- pompe per il travaso (ubicazione e tipo) e punti di
carico o scarico per automezzi;
- mezzi di segnalazione e di estinzione degli incendi;
- impianti parafulmini.
Allo scopo di dare la possibilità ai Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare gli
accertamenti di loro competenza nella maniera più
efficace e rapida è necessario che la documentazione
presentata dai privati sia completa di tutti i dati
riguardanti le principali caratteristiche del deposito.
Pertanto le Prefetture cui la presente circolare è
diretta per conoscenza sono pregate di dare le opportune
disposizioni affinché le aziende interessate
siano invitate a presentare in allegato alla domanda
la seguente documentazione:
a) planimetria generale del deposito e della zona circostante
ad esso, dalla quale risultino l'ubicazione e la destinazione
dei fabbricati o di altri impianti che prospettano
direttamente l'area occupata dal deposito di oli minerali,
fino ad una distanza non superiore ai m.100;
b) disegni illustranti chiaramente la reale situazione
dei serbatoi, degli impianti e dei fabbricati del deposito.
Tali disegni dovranno risultare opportunamente quotati
in modo che in essi siano indicate tutte le misure
aventi attinenza con i problemi di sicurezza;
c) relazione tecnica illustrante:
- i quantitativi e la natura delle sostanze immagazzinate;
- le caratteristiche costruttive e di ubicazione dei
serbatoi in rapporto al tipo di prodotto contenutovi;
- le caratteristiche costruttive e di ubicazione dei
fabbricati posti nell'ambito del deposito con precisazione
della destinazione dei vari ambienti;
- le modalità di travaso dei prodotti e le lavorazioni
effettuate all'interno del deposito;
- ogni altra notizia utile per la valutazione delle
condizioni di sicurezza del deposito.
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