[Note's] DECRETO MINISTERIALE 7 NOVEMBRE 1968, N.10914

(G.U. 22-11-1968, n.297)

DEROGA ALL'ART.17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765, PER LE COSTRUZIONI DI CASE PER I LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI.

Art.1
Le costruzioni di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti effettuate ai sensi della legge 30-12-1960, n.1676 soggette, in deroga al disposto dell'art.17 della legge 6-8-1967, n.765, alle seguenti limitazioni:
a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato in rapporto all'area edificabile non può superare la misura di tre metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti nei centri abitati e di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;
b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
c) il rapporto tra la larghezza degli spazi pubblici o privati su cui prospettano gli edifici e la loro altezza, nonché la distanza degli edifici stessi da quelli vicini è ridotto da 1 a 0,80 con un minimo di metri 6.




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