(G.U. 22-11-1968, n.297)
DEROGA ALL'ART.17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765, PER LE COSTRUZIONI DI CASE PER I LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI.
Art.1
Le costruzioni di abitazioni per i lavoratori agricoli
dipendenti effettuate ai sensi della legge 30-12-1960,
n.1676 soggette, in deroga al disposto dell'art.17
della legge 6-8-1967, n.765, alle seguenti limitazioni:
a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato
in rapporto all'area edificabile non può superare
la misura di tre metri cubi per ogni metro quadrato
di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti
nei centri abitati e di un metro cubo e mezzo per ogni
metro quadrato di area edificabile, se la costruzione
è ubicata nelle altre parti del territorio;
b) gli edifici non possono comprendere più di
tre piani;
c) il rapporto tra la larghezza degli spazi pubblici
o privati su cui prospettano gli edifici e la loro
altezza, nonché la distanza degli edifici stessi
da quelli vicini è ridotto da 1 a 0,80 con un
minimo di metri 6.
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