(G.U. 16-4-1968, n.97)
LIMITI INDEROGABILI DI DENSITA' EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, AL VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART.17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765.
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani
regolatori generali e relativi piani particolareggiati
o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti
edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative
lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti
urbanistici esistenti.
Art.2. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi
e per gli effetti dell'art.17 della legge 6-8-1967,
n.765:
a) le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi;
b) le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone a): si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli
edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo)
della superficie fondiaria della zona e nelle quali
la densità territoriale sia superiore a mc/mq.1,5;
c) le parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali
la edificazione preesistente non raggiunga i limiti
di superficie e densità di cui alla precedente
lettera b);
d) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti
per impianti industriali o ad essi assimilati;
e) le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
escluse quelle in cui - fermo restando il carattere
agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà
richieda insediamenti da considerare come zone c);
f) le parti del territorio destinate ad attrezzature
ed impianti di interesse generale.
Art.3. RAPPORTI MASSIMI, TRA GLI SPAZI DESTINATI AGLI
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E GLI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI
ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi
di cui all'art.17 - penultimo comma - della legge n.765,
sono fissati in misura tale da assicurare per ogni
abitante - insediato o da insediare - la dotazione
minima, inderogabile, di mq.18 per spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi
destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma,
nel modo appresso indicato:
a) mq.4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole
materne e scuole dell'obbligo;
b) mq.2 di aree per attrezzature di interesse comune:
religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,
amministrative, per pubblici servizi (uffici poste
e telegrafi, protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq.9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco
e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili
per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo
le strade;
d) mq.2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici
a parcheggio previste dall'art.18 della legge n.765):
tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite
su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella
formazione degli strumenti urbanistici, si assume che,
salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato
o da insediare corrispondano mediamente mq.25 di superficie
lorda abitabile (pari a circa mc.80 vuoto per pieno),
eventualmente maggiorati di una quota non superiore
a mq.5 (pari a circa mc.20 vuoto per pieno) per le
destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente
connesse con le residenze (negozi di prima necessità,
servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali,
ecc.).
Art.4. QUANTITA' MINIME DI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI
ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI
DA OSSERVARE IN RAPPORTO AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
NELLE SINGOLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
La quantità minima di spazi - definita al precedente
articolo in via generale - è soggetta, per le
diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni
e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla
diversità di situazioni obiettive.
1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri
l'impossibilità - per mancata disponibilità
di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale
e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione
e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere
le quantità minime di cui al precedente art.3,
deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i
fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.
2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità
- detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti
- di raggiungere la predetta quantità minima
di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti
entro i limiti delle disponibilità esistenti
nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili
tenendo conto dei raggi di influenza delle singole
attrezzature e delle organizzazioni dei trasporti pubblici.
Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al
precedente art.3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno
computate, ai fini della determinazione delle quantità
minime prescritte dallo stesso articolo, in misura
doppia di quella effettiva.
3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la
quantità minima di spazi di cui all'art.3.
Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli
strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti,
la predetta quantità minima di spazio è
fissata in mq.12 dei quali mq.4 riservati alle attrezzature
scolastiche di cui alla lettera a) dell'art.3. La stessa
disposizione si applica agli insediamenti residenziali
in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila
abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi
per i quali la densità fondiaria non superi
mc./mq.1.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto
visuale con particolari connotati naturali del territorio
(quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti;
nonché singolarità orografiche di rilievo)
ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche,
la quantità minima di spazio di cui al punto
c) del precedente art.3 resta fissata in mq.15: tale
disposizione non si applica quando le zone siano contigue
ad attrezzature portuali di interesse nazionale.
4 - Zone E): la quantità minima è stabilita
in mq.6, da riservare complessivamente per le attrezzature
ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente
art.3.
5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche
di interesse generale - quando risulti l'esigenza di
prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti
in misura non inferiore a quella appresso indicata
in rapporto alla popolazione del territorio servito:
- 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione
superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
- 1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- 15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
Art.5. RAPPORTI MASSIMI TRA GLI SPAZI DESTINATI AGLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E GLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI
ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI
I rapporti massimi di cui all'art.17 della legge n.765,
per gli insediamenti produttivi, sono definiti come
appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o
ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse
le sedi viarie) non può essere inferiore al
10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e
direzionale, a mq.100 di superficie lorda di pavimento
di edifici previsti, deve corrispondere la quantità
minima di mq.80 di spazio, escluse le sedi viarie,
di cui almeno la metà destinata a parcheggi
(in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della legge
n.765); tale quantità, per le zone A) e B) è
ridotta alla metà, purché siano previste
adeguate attrezzature integrative.
Art.6. MANCANZA DI AREE DISPONIBILI
I comuni che si trovano nell'impossibilità, per
mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente
le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee
dai precedenti artt.3, 4 e 5 debbono dimostrare tale
indisponibilità anche agli effetti dell'art.3
lettera d) e dell'art.5, n.2 della legge n.765.
Art.7. LIMITI DI DENSITA' EDILIZIA
I limiti inderogabili di densità edilizia per
le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti
come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo
ed altre trasformazioni conservative, le densità
edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle
preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture
di epoca recente prive di valore storico-artistico;
- per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità
fondiaria non deve superare il 50% della densità
fondiaria media della zona e, in nessun caso, i mc/mq.5;
2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie
sono stabilite in sede di formazione degli strumenti
urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche,
di decongestionamento urbano e delle quantità
minime di spazi previste dagli artt.3, 4 e 5.
Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni
per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione,
non sono ammesse densità fondiarie superiori
ai seguenti limiti:
- mc/mq.7 per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
- mc/mq.6 per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
- mc/mq.5 per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune
alla data di adozione del piano.
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti
quando esse non eccedano il 70% delle densità
preesistenti.
3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona
risulteranno determinati dalla combinata applicazione
delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle
di cui agli artt.8 e 9, nonché dagli indici
di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti
in sede di formazione degli strumenti urbanistici,
e per i quali non sono posti specifici limiti.
4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la
massima densità fondiaria di mc.0,03 per metro
quadro.
Art.8. LIMITI DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabilite come segue.
1) Zone A):
- per le operazioni di risanamento conservativo non
è consentito superare le altezze degli edifici
preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture
o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni
che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni
edificio non può superare l'altezza degli edifici
circostanti di carattere storico-artistico.
2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non
può superare l'altezza degli edifici preesistenti
e circostanti, con la eccezione di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre
che rispettino i limiti di densità fondiaria
di cui all'art.7.
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con
zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici
non possono superare altezze compatibili con quelle
degli edifici delle zone A) predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime
sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione
alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al
successivo art.9.
Art.9. LIMITI DI DISTANZA TRA I FABBRICATI
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabilite come segue.
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo
e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra
gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti
tra i volumi edificati preesistenti, computati senza
tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente
e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta
in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.10
tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
3) Zone C): è altresì prescritta, tra
pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza
minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia
finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per
uno sviluppo superiore a ml.12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico dei veicoli
(con esclusione della viabilità a fondo cieco
al servizio di singoli edifici o di insediamenti) -
debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale
maggiorata di:
- ml.5 per lato, per strade di larghezza inferiore a
ml.7;
- ml.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa
tra ml.7 e ml.15;
- ml.10 per lato, per strade di larghezza superiore
a ml.15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate,
risultino inferiori all'altezza del fabbricato più
alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere
la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse
distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti
commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto
di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate
con previsioni planovolumetriche.
(c) 1996 Note's