[Note's] DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 1968, N.8626

(G.U. 23-9-1968, n.242)

RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA DI ALCUNE MISURE TECNICHE DI SICUREZZA PER I PONTEGGI METALLICI FISSI, SOSTITUTIVE DI QUELLE INDICATE NEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 GENNAIO 1956, N.164

Art.1
Le norme del presente decreto riguardano deroghe di carattere generale - disposte ai sensi dell'art.359, comma 3, del decreto presidenziale n.547 del 27-4-1955 - a talune disposizioni del decreto presidenziale n.164 del 7-1-1956, limitatamente alla fabbricazione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi, a condizione che siano adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia ai fini della sicurezza del lavoro, previsti negli articoli seguenti.

Art.2
E' ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei traversi di cui all'art.22, u.c., del decreto presidenziale n.164 del 1956, a condizione che:
a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di cm 4 x 30 ovvero di cm 5 x 20, sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.

Art.3
E' ammessa deroga alla disposizione sulle controventature trasversali di cui all'art.35, quarto comma del decreto presidenziale n.164 del 1956, a condizione che:
a) i collegamenti siano realizzati mediante l'impiego di giunti ortogonali di notevole rigidezza angolare;
b) i requisiti di rigidezza angolare, di cui alla precedente lettera a), siano attestati mediante certificato, rilasciato da parte di laboratori ufficiali riconosciuti dalle università degli studi, politecnici, ovvero dell'ente nazionale prevenzione infortuni dopo l'effettuazione di prove condotte, almeno su cinque campioni, montando sul giunto due spezzoni di tubo di uguale lunghezza, a due delle cui estremità consecutive s'applicheranno forze rivolte in senso opposto che determinino sempre uno scorrimento angolare da 0,5 a 1 grado con un momento non inferiore ai kgm 40.

Art.4
E' ammessa deroga alla disposizione sui due correnti per ogni piano di ponte di cui all'art.36, quarto comma, del decreto presidenziale n.164 del 1956, a condizione che:
a) sia applicato almeno un corrente per piani alternati di ponte;
b) gli ancoraggi del ponteggio siano disposti almeno ad ogni mq 22.

Art.5
E' ammessa deroga alla disposizione sulla superficie della piastra di base metallica di cui all'art.35, comma 3, del decreto presidenziale n.164 del 1956, a condizione che:
a) la piastra di base metallica di sostegno dei montanti abbia una superficie di appoggio non inferiore a cmq 150;
b) la resistenza meccanica di dette piastre sia attestata mediante certificato, rilasciato da parte di laboratori ufficiali riconosciuti dalle università degli studi, politecnici, ovvero, dall'ente nazionale prevenzione infortuni, dopo l'esecuzione di prove, condotte su almeno 5 campioni, dalle quali risulti che non si sono determinate deformazioni permanenti sotto un carico di kg 2.000 sulle basette supportate da una corona circolare a bordi vivi avente diametri interno ed esterno rispettivamente di mm 110 e mm 176;
c) le piastre di base, siano corredate da elementi di ripartizione aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa.

Art.6
E' ammessa deroga alla disposizione sulle caratteristiche dei profilati o dei tubi delle aste di cui all'art.35, comma 2, del decreto presidenziale n.164 del 1956, a condizione che:
a) le aste dei ponteggi siano costituite da tubi, ottenuti mediante sistemi continui di saldatura, di spessore nominale non inferiore a mm 3,25, di comprovata resistenza allo schiacciamento e alla curvatura;
b) i requisiti di resistenza di cui alla precedente lettera a) siano attestati, mediante certificato, rilasciato da parte di laboratori ufficiali riconosciuti dalle università degli studi, politecnici, ovvero dall'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dopo l'effettuazione delle seguenti prove:
I) - di schiacciamento, effettuata su un campione di tubo lungo mm 50 e con gli spigoli arrotondati, sottoposto a schiacciamento a freddo, ponendo la saldatura su di un piano a 45o con l'orizzontale fino a quando la distanza X tra le superfici, misurata sotto carico, raggiunga i seguenti valori, in relazione allo spessore del tubo s:
1) X = 4s per acciaio con carico di rottura 37-48 kg/mmq;
2) X = 6s per acciaio con carico di rottura 42-53 kg/mmq;
3) X = 8s per acciaio con carico di rottura 52-65 kg/mmq.
La prova deve essere ripetuta su almeno 5 campioni prelevati da 5 aste, rappresentative della produzione.
I campioni sottoposti a prova non devono presentare fessurazioni o altri difetti;
II) - di curvatura, effettuata su un campione di tubo vuoto all'interno e con la saldatura posta lungo la generatrice più esterna, curvato a temperatura ambiente per mezzo di un dispositivo atto a curvare avente raggio pari a 3 volte il diametro del tubo in modo che, a prova ultimata, gli assi delle sezioni esterne del tubo formino fra loro un angolo di 90o.
La prova deve essere ripetuta su almeno 5 campioni di tubi prelevati da 5 aste, rappresentative della produzione.
I campioni sottoposti a prove non devono presentare fessurazioni o altri difetti.




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