(G.U. 23-9-1968, n.242)
RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA DI ALCUNE MISURE TECNICHE DI SICUREZZA PER I PONTEGGI METALLICI FISSI, SOSTITUTIVE DI QUELLE INDICATE NEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 GENNAIO 1956, N.164
Art.1
Le norme del presente decreto riguardano deroghe di
carattere generale - disposte ai sensi dell'art.359,
comma 3, del decreto presidenziale n.547 del 27-4-1955
- a talune disposizioni del decreto presidenziale n.164
del 7-1-1956, limitatamente alla fabbricazione ed all'impiego
di ponteggi metallici fissi, a condizione che siano
adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia
ai fini della sicurezza del lavoro, previsti negli
articoli seguenti.
Art.2
E' ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca
dei traversi di cui all'art.22, u.c., del decreto presidenziale
n.164 del 1956, a condizione che:
a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia
superiore a m 1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato
relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante
dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti
ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore
e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale
maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto
mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni
idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente
non minore di cm 4 x 30 ovvero di cm 5 x 20, sia di
elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche
di resistenza adeguata.
Art.3
E' ammessa deroga alla disposizione sulle controventature
trasversali di cui all'art.35, quarto comma del decreto
presidenziale n.164 del 1956, a condizione che:
a) i collegamenti siano realizzati mediante l'impiego
di giunti ortogonali di notevole rigidezza angolare;
b) i requisiti di rigidezza angolare, di cui alla precedente
lettera a), siano attestati mediante certificato, rilasciato
da parte di laboratori ufficiali riconosciuti dalle
università degli studi, politecnici, ovvero
dell'ente nazionale prevenzione infortuni dopo l'effettuazione
di prove condotte, almeno su cinque campioni, montando
sul giunto due spezzoni di tubo di uguale lunghezza,
a due delle cui estremità consecutive s'applicheranno
forze rivolte in senso opposto che determinino sempre
uno scorrimento angolare da 0,5 a 1 grado con un momento
non inferiore ai kgm 40.
Art.4
E' ammessa deroga alla disposizione sui due correnti
per ogni piano di ponte di cui all'art.36, quarto comma,
del decreto presidenziale n.164 del 1956, a condizione
che:
a) sia applicato almeno un corrente per piani alternati
di ponte;
b) gli ancoraggi del ponteggio siano disposti almeno
ad ogni mq 22.
Art.5
E' ammessa deroga alla disposizione sulla superficie
della piastra di base metallica di cui all'art.35,
comma 3, del decreto presidenziale n.164 del 1956,
a condizione che:
a) la piastra di base metallica di sostegno dei montanti
abbia una superficie di appoggio non inferiore a cmq
150;
b) la resistenza meccanica di dette piastre sia attestata
mediante certificato, rilasciato da parte di laboratori
ufficiali riconosciuti dalle università degli
studi, politecnici, ovvero, dall'ente nazionale prevenzione
infortuni, dopo l'esecuzione di prove, condotte su
almeno 5 campioni, dalle quali risulti che non si sono
determinate deformazioni permanenti sotto un carico
di kg 2.000 sulle basette supportate da una corona
circolare a bordi vivi avente diametri interno ed esterno
rispettivamente di mm 110 e mm 176;
c) le piastre di base, siano corredate da elementi di
ripartizione aventi dimensioni e caratteristiche adeguate
ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani
di posa.
Art.6
E' ammessa deroga alla disposizione sulle caratteristiche
dei profilati o dei tubi delle aste di cui all'art.35,
comma 2, del decreto presidenziale n.164 del 1956,
a condizione che:
a) le aste dei ponteggi siano costituite da tubi, ottenuti
mediante sistemi continui di saldatura, di spessore
nominale non inferiore a mm 3,25, di comprovata resistenza
allo schiacciamento e alla curvatura;
b) i requisiti di resistenza di cui alla precedente
lettera a) siano attestati, mediante certificato, rilasciato
da parte di laboratori ufficiali riconosciuti dalle
università degli studi, politecnici, ovvero
dall'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni,
dopo l'effettuazione delle seguenti prove:
I) - di schiacciamento, effettuata su un campione di
tubo lungo mm 50 e con gli spigoli arrotondati, sottoposto
a schiacciamento a freddo, ponendo la saldatura su
di un piano a 45o con l'orizzontale fino a quando la
distanza X tra le superfici, misurata sotto carico,
raggiunga i seguenti valori, in relazione allo spessore
del tubo s:
1) X = 4s per acciaio con carico di rottura 37-48 kg/mmq;
2) X = 6s per acciaio con carico di rottura 42-53 kg/mmq;
3) X = 8s per acciaio con carico di rottura 52-65 kg/mmq.
La prova deve essere ripetuta su almeno 5 campioni prelevati
da 5 aste, rappresentative della produzione.
I campioni sottoposti a prova non devono presentare
fessurazioni o altri difetti;
II) - di curvatura, effettuata su un campione di tubo
vuoto all'interno e con la saldatura posta lungo la
generatrice più esterna, curvato a temperatura
ambiente per mezzo di un dispositivo atto a curvare
avente raggio pari a 3 volte il diametro del tubo in
modo che, a prova ultimata, gli assi delle sezioni
esterne del tubo formino fra loro un angolo di 90o.
La prova deve essere ripetuta su almeno 5 campioni di
tubi prelevati da 5 aste, rappresentative della produzione.
I campioni sottoposti a prove non devono presentare
fessurazioni o altri difetti.
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