(G.U. 2-3-1965, n.54)
ATTRIBUZIONE ALL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DEI COMPITI RELATIVI ALLE VERIFICHE DEI DISPOSITIVI E DELLE INSTALLAZIONI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Art.1
Sono affidati all'ente nazionale per la prevenzione
degli infortuni le verifiche delle installazioni e
dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
nonché degli impianti di messa a terra, indicati,
rispettivamente, in base agli artt. 40 e 328 del D.P.R.
n.547 del 27-4-1955 dall'art.1, punto 1) lettere a),
b) e c) e dal punto 2) del D.M. 12-9-1959, concernente
l'attribuzione dei compiti e la determinazione delle
modalità e delle documentazioni relative all'esercizio
delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme
di prevenzione degli infortuni.
Art.2
I datori di lavoro devono denunciare agli uffici competenti
per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni,
le installazioni ed i dispositivi contro le scariche
atmosferiche, nonché gli impianti di messa a
terra di cui al precedente art.1, secondo i termini,
le modalità e con le documentazioni stabiliti
dagli artt. 2 e 3 del D.M. 12-9-1959.
Art.3
Nell'espletamento dei compiti di verifica delle installazioni
e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonché degli impianti di messa
a terra previsti al precedente articolo 1, l'ente nazionale
prevenzione infortuni terrà conto, ai fini della
osservanza delle disposizioni previste agli artt. 40
e 328 del D.P.R. n.547 del 27-4-1955, relative alla
frequenza di dette verifiche, delle scadenze risultanti
dalle documentazioni sussistenti presso gli uffici
dell'ispettorato del lavoro.
Art.4
Gli uffici dell'ispettorato del lavoro trasmetteranno
agli uffici dell'ente nazionale prevenzione infortuni
competenti per territorio, le documentazioni relative
alle installazioni ed ai dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di
messa a terra già verificati, nonché
alle verifiche in corso di effettuazione.
Art.5
Restano ferme le disposizioni del D.M. 12-9- 1959 che
non risultano modificate dalle norme del presente decreto.
Art.6
Il consiglio di amministrazione dell'ente nazionale
prevenzione infortuni, sentite le organizzazioni nazionali
dei sindacati di categoria interessate, indicherà,
per ciascun tipo di verifica o controllo, attribuito
allo stesso ente dal D.M. 12- 9-1959, nonché
dal presente decreto, l'importo delle spese dovuto
dai datori di lavoro all'ente medesimo.
(c) 1996 Note's