[Note's] DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 1965

(G.U. 2-3-1965, n.54)

ATTRIBUZIONE ALL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DEI COMPITI RELATIVI ALLE VERIFICHE DEI DISPOSITIVI E DELLE INSTALLAZIONI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Art.1
Sono affidati all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nonché degli impianti di messa a terra, indicati, rispettivamente, in base agli artt. 40 e 328 del D.P.R. n.547 del 27-4-1955 dall'art.1, punto 1) lettere a), b) e c) e dal punto 2) del D.M. 12-9-1959, concernente l'attribuzione dei compiti e la determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni.

Art.2
I datori di lavoro devono denunciare agli uffici competenti per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni, le installazioni ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti di messa a terra di cui al precedente art.1, secondo i termini, le modalità e con le documentazioni stabiliti dagli artt. 2 e 3 del D.M. 12-9-1959.

Art.3
Nell'espletamento dei compiti di verifica delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché degli impianti di messa a terra previsti al precedente articolo 1, l'ente nazionale prevenzione infortuni terrà conto, ai fini della osservanza delle disposizioni previste agli artt. 40 e 328 del D.P.R. n.547 del 27-4-1955, relative alla frequenza di dette verifiche, delle scadenze risultanti dalle documentazioni sussistenti presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro.

Art.4
Gli uffici dell'ispettorato del lavoro trasmetteranno agli uffici dell'ente nazionale prevenzione infortuni competenti per territorio, le documentazioni relative alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra già verificati, nonché alle verifiche in corso di effettuazione.

Art.5
Restano ferme le disposizioni del D.M. 12-9- 1959 che non risultano modificate dalle norme del presente decreto.

Art.6
Il consiglio di amministrazione dell'ente nazionale prevenzione infortuni, sentite le organizzazioni nazionali dei sindacati di categoria interessate, indicherà, per ciascun tipo di verifica o controllo, attribuito allo stesso ente dal D.M. 12- 9-1959, nonché dal presente decreto, l'importo delle spese dovuto dai datori di lavoro all'ente medesimo.




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