(G.U. 28-10-1968, n.276)
NORME DELEGATE PREVISTE DALL'ART.5 DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N.129. (PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE).
Art.1.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio
superiore, dispone con propri decreti il vincolo, totale
o parziale, (vincoli prorogati dalla L.584/94 fino
fino all'aggiornamento del P.R.G delle Acque a norma
della L.36/94, comunque per non più di due anni
dalla data di scadenza) delle riserve idriche di cui
all'art.2, lettera b), della legge 4-2-1963, n.129,
al fine di consentirne la utilizzazione per il piano
degli acquedotti, approvato a norma dell'art.3 della
stessa legge.
I decreti previsti nel precedente comma indicano la
portata delle risorse-idriche da utilizzare nonché
i singoli abitati o gruppi di abitati da servire, in
conformità del piano approvato.
Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art.2.
Per le acque che abbiano formato oggetto di riconoscimento
o di concessione, il vincolo ha effetto dalla data
di scadenza o comunque di cessazione delle rispettive
utenze, salva, per il tempo anteriore, l'applicazione
degli artt.45, 46 e 47 del Regio decreto 11-12-1933,
n.1775.
Il vincolo può essere imposto anche su acque
non ancora iscritte negli elenchi delle acque pubbliche,
fermo il disposto dell'art.1 del Regio decreto 11-12-1933,
n.1775. Nel caso che, successivamente alla iscrizione,
le acque formino oggetto di riconoscimento o di concessione
speciale, ai sensi degli artt.3 e 4 del detto Regio
decreto, alle rispettive utenze si applica il disposto
del primo comma.
Art.3.
Il vincolo ha la durata di anni venticinque e può
essere prorogato fino ad altri venticinque anni.
Art.4.
Nelle regioni a statuto speciale in vincolo per le acque
appartenenti al demanio regionale è disposto
con provvedimento dei competenti organi regionali,
ferme restando le altre disposizioni del presente decreto
e della legge 4-2-1963, n.129.
Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nel Bollettino Ufficiale
della regione.
Art.5.
Il vincolo viene integrato, modificato o revocato con
i procedimenti di cui agli articoli precedenti, in
correlazione a varianti del piano regolatore generale
degli acquedotti.
Art.6.
Le domande per la concessione, ai fini della utilizzazione
per il piano generale degli acquedotti delle acque
vincolate ai sensi del presente decreto legislativo
sono istruite e decise a norma degli artt.7 e seguenti
del Regio decreto 11-12-1933, n.1775, e successive
modifiche.
Il provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga
al disposto degli artt.2 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 30-6-1955, n.1534, sentito il comitato
tecnico amministrativo e l'intendente di finanza competente
per territorio, provvede, in via definitiva, sulle
domande di concessione che riguardino le piccole derivazioni
anche se avverso di esse siano state presentate opposizioni
o domande concorrenti.
Nei confronti delle domande di concessione di cui ai
commi che precedono non è ammessa la presentazione
di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi
da quelli previsti dal piano.
Art.7.
Resta salva la competenza regionale per quanto concerne
la concessione delle acque.
Valgono anche in tal caso le disposizioni contenute
nel terzo comma del precedente art.6.
Art.8.
Per tutte le derivazioni interessanti il piano generale
degli acquedotti e per le relative opere di raccolta
e regolazione delle acque, il decreto di concessione
ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità
per i lavori e impianti occorrenti sia alla costruzione
che all'esercizio della derivazione, comprese le condotte
principali dell'acqua e le linee di trasmissione per
l'energia elettrica.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio
superiore, ed il provveditore regionale alle opere
pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono dichiarare
urgente e indifferibile l'esecuzione dei lavori anche
prima della concessione, agli effetti degli artt.71
e seguenti della legge 25-6-1865, n.2359, e successive
modificazioni.
Il provvedimento del provveditore regionale alle opere
pubbliche è definitivo.
Valgono per il resto tutte le altre disposizioni contenute
nell'art.33 del Regio decreto 11-12-1933, n.1775.
Art.9.
Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori
pubblici, sentito il consiglio superiore e il provveditore
regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato
tecnico amministrativo, possono, nell'ambito delle
rispettive competenze, permettere che, senza l'obbligo
della cauzione, in deroga all'art.13 del Regio decreto
11-12-1933, n.1775, siano iniziate subito le opere,
purché il richiedente la concessione si obblighi
ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni
che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure
a demolire le opere in caso di negata concessione.
L'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo
del richiedente.
Il provvedimento del provveditore è definitivo.
Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande
concorrenti né opposizioni, l'autorizzazione
all'inizio delle opere può essere data, in casi
di accertata urgenza, alle condizioni suddette, dall'ufficio
del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente
al provveditore alle opere pubbliche.
Art.10.
Le acque oggetto del vincolo possono essere concesse
ad altri richiedenti per usi diversi da quelli previsti
dal piano degli acquedotti, con durata, però,
limitata fino alla attuazione, totale o parziale, della
utilizzazione in vista della quale il vincolo è
stato disposto.
Art.11.
Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di
varianti, previsti rispettivamente dagli artt.28 e
30 e dall'art.49 del Regio decreto 11-12-1933, n.1775,
possono essere negati, oltre che per i motivi indicati
nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili
con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo
per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo
rinnovo o concessione di varianti in via temporanea
ai sensi del precedente articolo.
Art.12.
La riserva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.51
del Regio decreto 11-12-1933, n.1775, è imposta
con l'art.3, secondo comma, della legge 4-2-1963, n.129,
sulle acque comprese nel progetto di piano regolatore
generale degli acquedotti, permane fino alla pubblicazione
del provvedimento di approvazione del piano.
Art.13.
Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione
degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale
degli acquedotti, approvato ai sensi dell'art.3 della
legge 4-2-1963, n.129, il Ministro per i lavori pubblici
è autorizzato a concedere ai comuni, ai loro
consorzi e agli altri enti autorizzati alla gestione
degli acquedotti, che siano interessati ai lavori suddetti,
il contributo statale, previsto dall'art.3 della legge
3-8-1949, n.589, nella misura del 4%, prescindendo
dai limiti di popolazione stabiliti nel predetto articolo,
con le modalità e le norme previste dalla legge
medesima.
Per le opere che ricadono nei territori di cui alla
legge 10-8- 1950, n.646, e successive modificazioni
ed integrazioni, il contributo da concedersi agli enti
anzidetti è elevato di un punto.
Detta maggiorazione è assentita anche per le
opere da eseguire, negli altri comuni dell'Italia centrale
e settentrionale che abbiano una popolazione non superiore
ai 10.000 abitanti.
Art.14.
Per la esecuzione delle opere di cui al precedente art.13
il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato
a concedere, nella spesa riconosciuta necessaria, un
contributo in capitale nella misura non superiore al
70% della spesa stessa, che potrà comprendere
un'aliquota fino al 7% dell'ammontare dei lavori per
spese di progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo
delle opere.
La formale concessione di detto contributo ha luogo
dopo che sia intervenuta l'approvazione, nelle forme
stabilite dalle leggi vigenti in materia, dei progetti
delle relative opere, ed è subordinata alla
dimostrazione da parte dei comuni e degli enti di cui
sopra, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti
per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
Nella determinazione della misura percentuale del contributo
si terrà conto delle condizioni di bilancio
degli enti interessati.
La somministrazione del contributo si esegue direttamente
a favore dell'ente concessionario, con le forme previste
dalla legge e dal regolamento sulla contabilità
generale dello Stato, ed avrà luogo, fino alla
concorrenza dei nove decimi del suo ammontare, in base
agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti
uffici del genio civile. Al pagamento dell'ultimo decimo
si provvederà dopo l'approvazione del collaudo
o del certificato di regolare esecuzione dei lavori
eseguiti, e in rapporto alla spesa che in tale sede
sarà accertata e riconosciuta ammissibile al
godimento del beneficio assentito.
Art.15.
Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione
delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle
acque reflue si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti artt.13 e 14.
Art.16.
I comuni e gli enti di cui all'art.13 hanno facoltà
di optare per la esecuzione delle opere indicate agli
articoli precedenti tra la concessione del contributo
trentacinquennale in annualità e la concessione
del contributo in capitale.
Art.17.
Nei territori meridionali indicati nell'art.1 della
legge 26-6-1965, n.717, ed in quelli depressi e montani
dell'Italia settentrionale e centrale indicati rispettivamente
negli artt.1 e 9 della legge 22-7-1966, n.614, oltre
alle disposizioni contenute nei precedenti artt.13,
14 e 15, si applicano anche le disposizioni speciali
contenute nelle leggi medesime.
Gli interventi, previsti per i territori di cui al precedente
comma, dalle leggi 26-6-1965, n.717 e 22-7-1966, n.614,
s'intendono in aggiunta a quelli previsti, per gli
stessi territori, dal presente decreto legislativo.
Al coordinamento degli interventi previsti dal presente
decreto legislativo con quelli da realizzare ai sensi
della legge 26-6- 1965, n.717 e della legge 22-7-1966,
n.614, si provvede, anche in relazione a quanto specificato
nel successivo art.20, sulla base delle direttive dei
piani pluriennali di coordinamento previsti rispettivamente
all'art.1 della citata legge 26-6-1965, n.717, e l'art.1
della citata legge 22-7-1966, n.614, tenuto presente
il piano generale degli acquedotti.
Artt. 18-19-20.
(Si omettono in quanto dettano norme sui finanziamenti
del piano).
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