[Note's] DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 FEBBRAIO 1962, N.128

(G.U. 12-4-1962, n.96)

NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI. -REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N.1676

Artt.1, 2, 3, 4 e 5
Si omettono in quanto dettanti norme finanziarie di scarso interesse tecnico.

Art.6
Le regioni e le amministrazioni provinciali le quali, a norma dell'art.6, comma 2, della legge 30-12-1960, n.1676, intendano integrare le somme destinate ai comitati provinciali per la realizzazione di più vasti programmi costruttivi comunicano le loro determinazioni al competente comitato provinciale, formulando eventuali proposte per l'impiego dei fondi messi a disposizione.
Il comitato provinciale dà notizia al comitato di attuazione delle integrazioni suddette e del relativo programma di impiego.
Il comitato provinciale comunica agli enti conferenti i programmi esecutivi ed indica i termini per il versamento alla banca nazionale del lavoro delle somme conferite.

Art.7
Il Ministero dei lavori pubblici, in relazione all'art.4 della legge 30-12-1960, n.1676, comunica tempestivamente alla banca nazionale del lavoro la ripartizione per ogni provincia dei fondi assegnati nonché l'elenco degli enti incaricati della esecuzione delle opere, la ubicazione delle opere stesse ed il relativo importo.
Gli enti predetti comunicano alla banca nazionale del lavoro gli estremi essenziali dei contratti stipulati per le singole opere appaltate fra i quali l'importo degli appalti al netto dei ribassi, le modalità e gli importi dei pagamenti.
In base alle comunicazioni prevedute dai due commi precedenti il comitato di attuazione, di intesa con la banca, dispone l'impianto di uno schedario di evidenze che riassuma per ogni provincia e per ogni ripartizione di fondi deliberata, lo stato degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti.

Art.8
Relativamente alla costruzione, riattamento e ampliamento da effettuare in proprio dai lavoratori singoli od associati in forma cooperativa, gli enti di gestione, dopo aver assegnato il valore corrispondente alle opere da eseguire, forniscono alla banca nazionale del lavoro indicazioni analoghe a quelle previste dal precedente art.7 per consentire, con la stessa procedura, il funzionamento di apposito schedario di evidenze.

Capo III
NORME RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLA GESTIONE

Sezione I
NORME GENERALI

Art.13
Nel procedere alla ripartizione dei fondi ai sensi dell'art.7, lettera a), della legge 30-12-1960, n.1676, sulla base di criteri analoghi a quelli fissati dall'art.6 della stessa legge, il comitato provinciale delibera il programma delle costruzioni da eseguire dagli enti preveduti dall'art.4, comma 1 della legge, determinando altresì la quota da destinare alle costruzioni e quella da destinare a lavori di riattamento o di ampliamento delle abitazioni di proprietà dei lavoratori agricoli dipendenti.
I programmi sono formulati per comuni, per minori circoscrizioni territoriali od anche in relazione a zone agrarie e possono provvedere la formazione di nuovi nuclei edilizi convenientemente ubicati o l'ampliamento di quelli esistenti, con la osservanza delle prescrizioni dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei regolamenti edilizi.
Nel fissare i criteri per la dislocazione e le caratteristiche costruttive degli alloggi, il comitato provinciale si deve attenere ai migliori sistemi tradizionali locali ed alle direttive di massima del Ministro dei lavori pubblici.
I programmi deliberati dai comitati provinciali sono comunicati al comitato di attuazione, il quale ne accerta la conformità alle direttive del Ministro ai sensi dell'art.7, quinto comma, della legge 30-12-1960, n.1676.

Art.14
Al fine di coordinare ed accelerare l'attività di progettazione e di appalto dei lavori, il comitato provinciale predispone, di intesa con l'ufficio del genio civile, una analisi tipo, una tariffa dei prezzi, un capitolato speciale ed uno schema di contratto tipo.

Sezione II
CRITERI DI MASSIMA CIRCA I REQUISITI, L'AMPIEZZA E IL COSTO DELLE COSTRUZIONI

Art.15
Gli alloggi costruiti ai sensi della legge 30-12-1960, n.1676, debbono rispondere ai seguenti requisiti:
1) avere accesso diretto e, comunque, indipendente;
2) essere provvisti di presa d'acqua nel caso in cui le abitazioni siano ubicate entro o nelle immediate adiacenze di un centro urbano provvisto di impianto di distribuzione dell'acqua potabile;
3) essere costituiti di non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori costituiti da: cucina, latrina con bagno o doccia, disimpegni nonché da eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali.
Per le famiglie composte di più di sette membri è consentito l'aumento previsto dall'art.5, comma 5, della legge 2-7-1949, n.408.
Gli alloggi, escluse le pertinenze, devono avere una superficie non superiore a quella consentita dall'art.5, comma 3, della citata legge 2-7-1949, n.408 e un'altezza, da pavimento a soffitto, compresa, a seconda le condizioni climatiche locali, tra un minimo di m 2,60 ed un massimo di m 3,20.

Art.16
La spesa ammissibile per ciascun alloggio non deve superare l'importo di lire 450.000 a vano utile oltre il costo dell'area.
Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio, gli accessori vanno calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare 1/5 del costo dell'alloggio.

Sezione III
LAVORI ESEGUITI DAGLI ENTI DI GESTIONE

Art.17
I progetti esecutivi delle opere affidate agli enti preveduti dall'art.4, comma 1, della legge 30-12-1960, n.1676, sono redatti in conformità dei criteri di massima stabiliti dal comitato provinciale. Essi devono prevedere, oltre alla spesa per l'acquisto dell'area, per la costruzione, per le sistemazioni esterne e per gli allacciamenti ai pubblici servizi, anche una somma a disposizione per spese generali tecniche ed amministrative ragguagliata ad una percentuale, che non può superare il 6% della spesa complessiva, da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici in misura variabile a seconda dell'importo delle opere.
I progetti sono presentati all'ufficio del genio civile entro il termine fissato dal comitato provinciale.
L'ufficio del genio civile, ove li ritenga meritevoli di approvazione, inoltra i progetti con il proprio motivato parere, all'autorità competente ad approvarli.
Il provvedimento di approvazione è comunicato all'ente al quale è affidata la realizzazione delle opere.

Art.18
Per l'appalto delle opere mediante licitazione privata l'ente concorda di volta in volta con l'ufficio del genio civile l'elenco delle imprese da invitare ad ogni gara, in numero non inferiore a sedici.
Eventuali, eccezionali proposte di trattativa privata, da ammettere quando si verifichino le circostanze previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, devono essere approvate dal Presidente del comitato di attuazione.

Art.19
Dopo l'emissione dell'ultimo certificato di pagamento, il collaudatore redige anche una relazione sulle previsioni e sul costo generale dell'opera con una breve descrizione dei risultati ottenuti e, ove trattisi di cooperative edilizie, anche il riparto tra i soci della spesa occorsa per la costruzione.
Sulla base della relazione conclusiva sul costo dell'opera preveduta dal precedente comma, e con i criteri stabiliti dall'art.11 della legge 30-12-1960, n.1676, l'ente di gestione determina i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni, da sottoporre all'approvazione del comitato provinciale.
Per il periodo intercorrente tra la consegna degli alloggi e la definitiva determinazione delle quote, l'ente di gestione stabilisce canoni provvisori sulla scorta degli elementi contabili di spesa in suo possesso.

Sezione V
OPERE ESEGUITE DAI LAVORATORI AGRICOLI

Art.20
I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa che intendono provvedere per proprio conto alla costruzione, al riattamento o all'ampliamento della propria abitazione, devono presentare all'ente di gestione provinciale domanda in carta semplice, precisando le generalità dell'intestatario, l'opera che intende eseguire, l'ubicazione della medesima e se intende procedere ai lavori mediante appalto o in proprio. Alla domanda devono essere allegati il progetto ed il preventivo della spesa da sostenere, da redigere in conformità ai criteri stabiliti dall'ente di gestione, un certificato catastale attestante la proprietà dell'immobile da riattare o da ampliare ovvero dell'area sulla quale si intende costruire nonché l'atto costitutivo e lo statuto sociale nel caso di cooperative.
L'ente di gestione iscrive in apposito registro le domande ricevute; nel caso di cooperative, nel registro sono riportati anche i nominativi dei lavoratori associati.
L'ente di gestione trasmette le domande al comitato provinciale per la sua approvazione, dopo aver constatato che contengono gli elementi prescritti.
Il comitato provinciale comunica le sue determinazioni anche all'ente di gestione ed all'ufficio del genio civile.

Art.21
Dopo l'approvazione i progetti sono, dall'ente di gestione, comunicati all'ufficio del genio civile ai fini della emissione e della liquidazione degli stati di avanzamento, i quali sono pagati con le modalità previste dall'art.9 del presente regolamento.

Art.22
L'assistenza agli interessati preveduta dall'art.9, comma 2, della legge 30-12-1960, n.1676, ha per oggetto anche l'affidamento dei lavori.
Alle gare indette dalle cooperative edilizie si applicano le disposizioni contenute nell'art.18 del presente regolamento.

Art.23
Per la liquidazione finale della spesa si applicano le disposizioni contenute nell'art.19 del presente regolamento. Per le opere relative al riattamento od all'ampliamento delle abitazioni il certificato di regolare esecuzione è redatto dall'ente di gestione.

Capo IV
NORME RELATIVE ALLE ASSEGNAZIONI

Art.24
Ai fini dell'applicazione della legge 30-12-1960, n.1676, sono considerati lavoratori agricoli dipendenti tutti i lavoratori iscritti all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge, negli elenchi anagrafici tenuti dal servizio contributi agricoli unificati alle voci "salariati fissi" e "giornalieri di campagna" compresi gli iscritti negli elenchi speciali che non esercitino in modo prevalente altra attività.
I lavoratori agricoli che si trovino nelle condizioni previste dall'art.4 della legge 1-3-1952, n.113 ("non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso o il contributo dello Stato:
a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di 3 e un massimo di 5 vani;
b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato o con i mutui della legge 10-8-1950, n.715 (fondo per l'incremento edilizio);
c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C1 e C2 e per metà quella di R.M di categoria B, risulti superiore a lire 150.000.
Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni"
) non possono conseguire l'assegnazione di un alloggio in locazione o in proprietà né godere le agevolazioni di cui all'art.9 della legge 30-12-1960, n.1676.

Art.25
Alle controversie in materia di assegnazione di alloggi a riscatto tra i destinatari della legge 30-12-1960, n.1676 e gli enti gestori nonché tra le cooperative e i loro soci o tra soci stessi si applicano le disposizioni contenute nell'art.131, n.1 del testo unico 28-4-1938, n.1165.




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