(G.U. 12-4-1962, n.96)
NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI. -REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N.1676
Artt.1, 2, 3, 4 e 5
Si omettono in quanto dettanti norme finanziarie di
scarso interesse tecnico.
Art.6
Le regioni e le amministrazioni provinciali le quali,
a norma dell'art.6, comma 2, della legge 30-12-1960,
n.1676, intendano integrare le somme destinate ai comitati
provinciali per la realizzazione di più vasti
programmi costruttivi comunicano le loro determinazioni
al competente comitato provinciale, formulando eventuali
proposte per l'impiego dei fondi messi a disposizione.
Il comitato provinciale dà notizia al comitato
di attuazione delle integrazioni suddette e del relativo
programma di impiego.
Il comitato provinciale comunica agli enti conferenti
i programmi esecutivi ed indica i termini per il versamento
alla banca nazionale del lavoro delle somme conferite.
Art.7
Il Ministero dei lavori pubblici, in relazione all'art.4
della legge 30-12-1960, n.1676, comunica tempestivamente
alla banca nazionale del lavoro la ripartizione per
ogni provincia dei fondi assegnati nonché l'elenco
degli enti incaricati della esecuzione delle opere,
la ubicazione delle opere stesse ed il relativo importo.
Gli enti predetti comunicano alla banca nazionale del
lavoro gli estremi essenziali dei contratti stipulati
per le singole opere appaltate fra i quali l'importo
degli appalti al netto dei ribassi, le modalità
e gli importi dei pagamenti.
In base alle comunicazioni prevedute dai due commi precedenti
il comitato di attuazione, di intesa con la banca,
dispone l'impianto di uno schedario di evidenze che
riassuma per ogni provincia e per ogni ripartizione
di fondi deliberata, lo stato degli impegni assunti
e dei pagamenti eseguiti.
Art.8
Relativamente alla costruzione, riattamento e ampliamento
da effettuare in proprio dai lavoratori singoli od
associati in forma cooperativa, gli enti di gestione,
dopo aver assegnato il valore corrispondente alle opere
da eseguire, forniscono alla banca nazionale del lavoro
indicazioni analoghe a quelle previste dal precedente
art.7 per consentire, con la stessa procedura, il funzionamento
di apposito schedario di evidenze.
Capo III
NORME RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLA GESTIONE
Sezione I
NORME GENERALI
Art.13
Nel procedere alla ripartizione dei fondi ai sensi dell'art.7,
lettera a), della legge 30-12-1960, n.1676, sulla base
di criteri analoghi a quelli fissati dall'art.6 della
stessa legge, il comitato provinciale delibera il programma
delle costruzioni da eseguire dagli enti preveduti
dall'art.4, comma 1 della legge, determinando altresì
la quota da destinare alle costruzioni e quella da
destinare a lavori di riattamento o di ampliamento
delle abitazioni di proprietà dei lavoratori
agricoli dipendenti.
I programmi sono formulati per comuni, per minori circoscrizioni
territoriali od anche in relazione a zone agrarie e
possono provvedere la formazione di nuovi nuclei edilizi
convenientemente ubicati o l'ampliamento di quelli
esistenti, con la osservanza delle prescrizioni dei
piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e
dei regolamenti edilizi.
Nel fissare i criteri per la dislocazione e le caratteristiche
costruttive degli alloggi, il comitato provinciale
si deve attenere ai migliori sistemi tradizionali locali
ed alle direttive di massima del Ministro dei lavori
pubblici.
I programmi deliberati dai comitati provinciali sono
comunicati al comitato di attuazione, il quale ne accerta
la conformità alle direttive del Ministro ai
sensi dell'art.7, quinto comma, della legge 30-12-1960,
n.1676.
Art.14
Al fine di coordinare ed accelerare l'attività
di progettazione e di appalto dei lavori, il comitato
provinciale predispone, di intesa con l'ufficio del
genio civile, una analisi tipo, una tariffa dei prezzi,
un capitolato speciale ed uno schema di contratto tipo.
Sezione II
CRITERI DI MASSIMA CIRCA I REQUISITI, L'AMPIEZZA E IL
COSTO DELLE COSTRUZIONI
Art.15
Gli alloggi costruiti ai sensi della legge 30-12-1960,
n.1676, debbono rispondere ai seguenti requisiti:
1) avere accesso diretto e, comunque, indipendente;
2) essere provvisti di presa d'acqua nel caso in cui
le abitazioni siano ubicate entro o nelle immediate
adiacenze di un centro urbano provvisto di impianto
di distribuzione dell'acqua potabile;
3) essere costituiti di non meno di due e non più
di cinque vani abitabili oltre i locali accessori costituiti
da: cucina, latrina con bagno o doccia, disimpegni
nonché da eventuali pertinenze proprie delle
abitazioni rurali.
Per le famiglie composte di più di sette membri
è consentito l'aumento previsto dall'art.5,
comma 5, della legge 2-7-1949, n.408.
Gli alloggi, escluse le pertinenze, devono avere una
superficie non superiore a quella consentita dall'art.5,
comma 3, della citata legge 2-7-1949, n.408 e un'altezza,
da pavimento a soffitto, compresa, a seconda le condizioni
climatiche locali, tra un minimo di m 2,60 ed un massimo
di m 3,20.
Art.16
La spesa ammissibile per ciascun alloggio non deve superare
l'importo di lire 450.000 a vano utile oltre il costo
dell'area.
Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio, gli accessori
vanno calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze
proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni
caso superare 1/5 del costo dell'alloggio.
Sezione III
LAVORI ESEGUITI DAGLI ENTI DI GESTIONE
Art.17
I progetti esecutivi delle opere affidate agli enti
preveduti dall'art.4, comma 1, della legge 30-12-1960,
n.1676, sono redatti in conformità dei criteri
di massima stabiliti dal comitato provinciale. Essi
devono prevedere, oltre alla spesa per l'acquisto dell'area,
per la costruzione, per le sistemazioni esterne e per
gli allacciamenti ai pubblici servizi, anche una somma
a disposizione per spese generali tecniche ed amministrative
ragguagliata ad una percentuale, che non può
superare il 6% della spesa complessiva, da fissarsi
dal Ministero dei lavori pubblici in misura variabile
a seconda dell'importo delle opere.
I progetti sono presentati all'ufficio del genio civile
entro il termine fissato dal comitato provinciale.
L'ufficio del genio civile, ove li ritenga meritevoli
di approvazione, inoltra i progetti con il proprio
motivato parere, all'autorità competente ad
approvarli.
Il provvedimento di approvazione è comunicato
all'ente al quale è affidata la realizzazione
delle opere.
Art.18
Per l'appalto delle opere mediante licitazione privata
l'ente concorda di volta in volta con l'ufficio del
genio civile l'elenco delle imprese da invitare ad
ogni gara, in numero non inferiore a sedici.
Eventuali, eccezionali proposte di trattativa privata,
da ammettere quando si verifichino le circostanze previste
dalla legge e dal regolamento sulla contabilità
generale dello Stato, devono essere approvate dal Presidente
del comitato di attuazione.
Art.19
Dopo l'emissione dell'ultimo certificato di pagamento,
il collaudatore redige anche una relazione sulle previsioni
e sul costo generale dell'opera con una breve descrizione
dei risultati ottenuti e, ove trattisi di cooperative
edilizie, anche il riparto tra i soci della spesa occorsa
per la costruzione.
Sulla base della relazione conclusiva sul costo dell'opera
preveduta dal precedente comma, e con i criteri stabiliti
dall'art.11 della legge 30-12-1960, n.1676, l'ente
di gestione determina i valori delle quote di riscatto
e di affitto delle abitazioni, da sottoporre all'approvazione
del comitato provinciale.
Per il periodo intercorrente tra la consegna degli alloggi
e la definitiva determinazione delle quote, l'ente
di gestione stabilisce canoni provvisori sulla scorta
degli elementi contabili di spesa in suo possesso.
Sezione V
OPERE ESEGUITE DAI LAVORATORI AGRICOLI
Art.20
I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa
che intendono provvedere per proprio conto alla costruzione,
al riattamento o all'ampliamento della propria abitazione,
devono presentare all'ente di gestione provinciale
domanda in carta semplice, precisando le generalità
dell'intestatario, l'opera che intende eseguire, l'ubicazione
della medesima e se intende procedere ai lavori mediante
appalto o in proprio. Alla domanda devono essere allegati
il progetto ed il preventivo della spesa da sostenere,
da redigere in conformità ai criteri stabiliti
dall'ente di gestione, un certificato catastale attestante
la proprietà dell'immobile da riattare o da
ampliare ovvero dell'area sulla quale si intende costruire
nonché l'atto costitutivo e lo statuto sociale
nel caso di cooperative.
L'ente di gestione iscrive in apposito registro le domande
ricevute; nel caso di cooperative, nel registro sono
riportati anche i nominativi dei lavoratori associati.
L'ente di gestione trasmette le domande al comitato
provinciale per la sua approvazione, dopo aver constatato
che contengono gli elementi prescritti.
Il comitato provinciale comunica le sue determinazioni
anche all'ente di gestione ed all'ufficio del genio
civile.
Art.21
Dopo l'approvazione i progetti sono, dall'ente di gestione,
comunicati all'ufficio del genio civile ai fini della
emissione e della liquidazione degli stati di avanzamento,
i quali sono pagati con le modalità previste
dall'art.9 del presente regolamento.
Art.22
L'assistenza agli interessati preveduta dall'art.9,
comma 2, della legge 30-12-1960, n.1676, ha per oggetto
anche l'affidamento dei lavori.
Alle gare indette dalle cooperative edilizie si applicano
le disposizioni contenute nell'art.18 del presente
regolamento.
Art.23
Per la liquidazione finale della spesa si applicano
le disposizioni contenute nell'art.19 del presente
regolamento. Per le opere relative al riattamento od
all'ampliamento delle abitazioni il certificato di
regolare esecuzione è redatto dall'ente di gestione.
Capo IV
NORME RELATIVE ALLE ASSEGNAZIONI
Art.24
Ai fini dell'applicazione della legge 30-12-1960, n.1676,
sono considerati lavoratori agricoli dipendenti tutti
i lavoratori iscritti all'atto della presentazione
della domanda intesa ad ottenere i benefici previsti
dalla legge, negli elenchi anagrafici tenuti dal servizio
contributi agricoli unificati alle voci "salariati
fissi" e "giornalieri di campagna" compresi
gli iscritti negli elenchi speciali che non esercitino
in modo prevalente altra attività.
I lavoratori agricoli che si trovino nelle condizioni
previste dall'art.4 della legge 1-3-1952, n.113 ("non
possono essere assegnate in proprietà case economiche
e popolari costruite col concorso o il contributo dello
Stato:
a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano
di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni
della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione
composta di un numero di vani esclusi gli accessori,
pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo
di 3 e un massimo di 5 vani;
b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione di
altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello
Stato o con i mutui della legge 10-8-1950, n.715 (fondo
per l'incremento edilizio);
c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare
per un reddito tassabile che, esclusa per intero la
parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria
C1 e C2 e per metà quella di R.M di categoria
B, risulti superiore a lire 150.000.
Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il
cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle
suddette condizioni") non possono conseguire l'assegnazione
di un alloggio in locazione o in proprietà né
godere le agevolazioni di cui all'art.9 della legge
30-12-1960, n.1676.
Art.25
Alle controversie in materia di assegnazione di alloggi
a riscatto tra i destinatari della legge 30-12-1960,
n.1676 e gli enti gestori nonché tra le cooperative
e i loro soci o tra soci stessi si applicano le disposizioni
contenute nell'art.131, n.1 del testo unico 28-4-1938,
n.1165.
(c) 1996 Note's