(G.U. 8-8-1962, n.199)
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965
Titolo I
EDILIZIA SCOLASTICA
Capo 1
INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE
PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N.645
Art.1. INCREMENTO E PROROGA DEI PROGRAMMI DELL'EDILIZIA
SCOLASTICA. RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER TIPI DI
SCUOLE
Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia
scolastica, previsto dalla legge 9-8-1954, n.645, è
prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui
alla presente legge.
Art.2. MISURA DEI CONTRIBUTI - ENTI AMMESSI AL GODIMENTO
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato
a corrispondere, nei limiti previsti dall'art.1, contributi
trentacinquennali a favore dei comuni, delle province
e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad
uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi
finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, nelle seguenti
misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la
costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento,
il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici,
comprese le palestre:
a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole
elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo
dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole
d'arte, nonché per gli istituti professionali
nel Mezzogiorno e nelle Isole;
b) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole
elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo
dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole
d'arte, nonché per gli istituti professionali
nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche,
situati in territori diversi da quelli indicati nella
precedente lettera a) quando il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e
con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la
loro condizione possa considerarsi similare a quello
del Mezzogiorno e delle Isole;
c) del 6 per cento per le scuole materne e per le scuole
elementari dei comuni che intendano costruire l'alloggio
per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'art.5
della legge 1-3-1957, n.90 (<<Provvedimenti a
favore della scuola elementare in montagna>>);
d) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole
elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo
dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole
d'arte, nonché per gli istituti professionali
nel restante territorio della Repubblica;
e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione
secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;
f) del 5 per cento per gli istituti statali di educazione;
g) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione
secondaria e artistica nel restante territorio della
Repubblica.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi
di cui al comma precedente saranno stanziate nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.
Art.3. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Nelle spese per le quali è ammesso il contributo
sono incluse:
a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la
attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi
e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da
costruire, completare e riattare, destinati alle scuole
elementari e materne, secondo le indicazioni contenute
nel regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 1-12-1956, n.1688 (sostituito dal
D.M.18-12-75);
b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando la
abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria
per legge;
c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la
attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi
per gli edifici, da costruire, completare e riattare,
destinati alle scuole secondarie, nonché alla
costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici
destinati ai convitti di cui all'art.20 della legge
15-6-1931, n.899 (che dispone: <<alle regie scuole
ed ai regi istituti di istruzione tecnica, e particolarmente
a quelli a indirizzo agrario, possono essere ammessi
convitti per gli alunni che frequentano la scuola o
l'istituto, sempre che non derivi maggior onere per
l'erario>>), annessi alle scuole stesse, nei
limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione
dei progetti degli edifici di cui al successivo art.11;
d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione
dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.
Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite
di 50 milioni previsto dall'art.1 della legge 29-7-1949,
n.717 e successive modificazioni è elevato a
100 milioni.
Art.4. ASSEGNAZIONE DEI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI E DI ALTRE AZIENDE DI CREDITO - GARANZIA DELLO
STATO
Per la esecuzione di opere di cui alla presente legge
i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono
effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri
di assoluta priorità.
Le casse di risparmio e le altre aziende di credito
indicate nell'art.5 del Regio decreto legge 12-3-1936,
n.375 e successive modificazioni, sono autorizzate
a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui
previsti dalla presente legge.
Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado
di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai
contributi concessi per ciascun anno, a norma della
presente legge, il consorzio di credito per le opere
pubbliche, tenuto conto altresì dei mutui contratti
con istituti di cui al precedente comma, è autorizzato
a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della
differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e),f)
e g) dell'art.2 i mutui richiesti sono garantiti dallo
Stato.
In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi
del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso
di mancato pagamento da parte dei comuni o delle province
alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento,
senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'istituto
mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento
delle rate scadute aumentate degli interessi nella
misura stabilita dall'art.4 della legge 11-4-1938,
n.498, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in
tutte le ragioni di diritto nei confronti dei comuni
o delle province.
I comuni o le province sono autorizzati a contrarre
mutui per fruire dei benefici della presente legge
anche in deroga al disposto dell'art.333 della legge
3-3-1934, n.383.
Art.5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PER LA
COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI
Le domande degli enti intese a fruire delle provvidenze
di cui all'art.1 della presente legge debbono pervenire
al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite
del provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di
ogni anno accompagnate da una relazione che indichi
una graduatoria di necessità scolastica determinata
sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento,
che dovrà essere emanato entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente legge.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro
dei lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle
opere da eseguire, adottando i seguenti criteri:
a) ripartizione delle somme complessive stanziate annualmente
per contributi trentacinquennali secondo i tipi di
scuola, a norma dell'art.1;
b) ripartizione regionale delle somme in proporzione
delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole
di nuova istituzione; nell'assegnazione dei contributi
per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo
è considerato elemento base la graduatoria generale
di necessità scolastica risultante dagli adempimenti
di cui al primo comma;
c) completamento di opere già finanziate a norma
della legge 9-8-1954, n.645.
Art.6. APPROVAZIONE DEI PROGETTI E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi
per le opere previste dall'art. 2 della presente legge
hanno luogo in conformità ai programmi di cui
all'art.5, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle
opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo,
secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto
presidenziale 30-6-1955, n.1534 (relativo al decentramento
dei servizi del Ministero dei lavori pubblici; l'art.4
stabilisce la competenza del provveditore alle opere
pubbliche per i progetti di edilizia scolastica di
importo fino a 200 milioni).
Art.7. GIUDIZIO SULLA IDONEITÀ DELLE AREE. DETERMINAZIONE
DELLE AREE NEI PIANI REGOLATORI
Il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione
delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione
dei progetti hanno luogo con le modalità e nei
termini stabiliti dall'art.2 della legge 26-1-1962,
n.17.
Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere
pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere
notificato ai proprietari interessati e cessa di avere
effetto dopo tre anni dalla notifica.
Art.8. STRALCIO DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELL'AREA
E IMPEGNO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA CONCESSIONE
DEL MUTUO RELATIVO
Il Ministro dei lavori pubblici ovvero il provveditore
alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza,
sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito
il genio civile, il contributo per la parte di spesa
riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata
idonea, ai sensi del precedente art. 7, alla costruzione
o al completamento dell'edificio scolastico compreso
nel programma di cui al precedente art.5.
Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità
di cui all'art.4, fermo restando ad ogni altro effetto
il disposto dell'articolo stesso.
Art.9. MODALITA' PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA
PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E SEMPLIFICAZIONE
DELLA PROCEDURA D'INOLTRO AGLI ORGANI DEI LAVORI PUBBLICI
Tutte le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali
necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate
immediatamente esecutive ai fini degli artt. 3 e 12
della legge 8-6-1947, n.530.
I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono
dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'amministrazione
comunale o provinciale al genio civile per l'inoltro
al provveditore alle opere pubbliche o al Ministero
dei lavori pubblici.
Art.10. PARERE DEGLI ORGANI DEL MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI SUI PROGETTI DI EDIFICI SCOLASTICI COMPILATI
DAI COMUNI E DALLE PROVINCE
I progetti per la costruzione di edifici, destinati
a scuole statali, dei comuni e delle province, di importo
superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti
al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.
I progetti per la costruzione di edifici, destinati
a scuole statali, dei comuni e delle province, di importo
non superiore a 200 milioni di lire, debbono essere
sottoposti al parere dei comitati tecnico-amministrativi
presso i provveditorati alle opere pubbliche, anche
se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.
I funzionari del Ministero della pubblica istruzione
i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29-11-1957,
n.1208, e la legge 3-2-1951. n.164 e successive modificazioni,
fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati
alle opere pubbliche, sono componenti della commissione
relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo
le rispettive competenze, presso i rispettivi organi
consultivi.
Art.11. EMANAZIONE DELLE NUOVE NORME REGOLAMENTARI PER
I PROGETTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge
sarà emanato su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione, per il tesoro e per la sanità, il
nuovo regolamento per la compilazione dei progetti
per la costruzione degli edifici destinati alle scuole
per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie
di ogni tipo.
Artt.12-13-14.
Si omettono, in quanto dettano norme ormai superate.
Art.15. CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER
SCUOLE MATERNE
I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni
di necessità e di urgenza là dove gli
enti e istituzioni predetti che gestiscono le scuole
dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati
in bilancio alla costruzione degli edifici per le scuole
stesse. L'accertamento delle condizioni di necessità
ed urgenza è devoluto al provveditore agli studi,
d'intesa col prefetto.
I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta
necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale
e insulare e dei comuni montani di cui alla legge 1-3-1957,
n.90;
b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta
necessaria per le scuole materne del restante territorio
della Repubblica.
Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici
di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente
al contributo concesso. La manutenzione degli edifici
grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole
(quale corrispettivo di locazione per la quota di proprietà
dello Stato). Il contributo può essere riscattato
con quote ventennali senza interessi.
Art.16. CONTRIBUTI AD ALCUNE CATEGORIE DI COMUNI PER
L'ADATTAMENTO DEI LOCALI DESTINATI ALLE SCUOLE ELEMENTARI
RURALI
I provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici
provinciali e gli ispettori competenti per territorio,
proporranno in quali casi ed in quale misura il contributo
dovrebbe essere erogato tenendo conto della rispondenza
allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa
spesa, delle necessità delle finanze comunali
e dello stato della zona in rapporto alle esigenze
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale scopo
i consigli scolastici provinciali compileranno, entro
il 15 febbraio di ogni anno, una graduatoria delle
opere da ammettere a contributo.
Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e
quelle delle frazioni e contrade dei comuni maggiori,
le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500
abitanti.
I contributi non possono riguardare più di due
scuole.
Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei
locali ad uso scolastico, i provveditori agli studi
e i consigli scolastici provinciali si uniformeranno
alle norme vigenti in materia.
In nessun caso i contributi possono superare le lire
300.000 per le spese di adattamento e lire 100.000
per le spese di arredamento, per ogni aula adattata.
Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale
locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può
essere concesso un ulteriore contributo nella misura
massima di lire 500.000.
La ripartizione delle somme è pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Art.17. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO AMMISSIONE
AL FINANZIAMENTO
Le domande degli enti intese a fruire delle provvidenze
di cui agli artt. 15 e 16 della presente legge debbono
pervenire al Ministero della pubblica istruzione per
il tramite del provveditorato agli studi entro il 15
marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che
dimostri la necessità dell'opera ed il numero
delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.
La scelta delle opere da finanziare e la determinazione
dei contributi sono predisposte con proprio decreto
dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Ministro dei lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente
fissati dagli articoli richiamati nel comma precedente.
La ripartizione delle somme è pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Art.18. PROVVIDENZE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO A
FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE
Sulle somme di cui all'art.6, ultimo comma, della legge
10-8-1950, n. 646, (Legge istitutiva della Cassa per
il Mezzogiorno), la Cassa per il Mezzogiorno può
assumere gli oneri ai quali i comuni, con popolazione
non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori
indicati all'art.3 della stessa legge, devono far fronte
a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento
di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi
di cui al precedente art.15 della presente legge.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche a favore delle regioni o delle province che abbiano
assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento
di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere
direttamente alle progettazioni delle opere innanzi
indicate.
La spesa che la Cassa può assumere ai fini del
presente articolo viene determinata annualmente dal
comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento
con le concessioni di contributi disposte a termini
della presente legge.
Art.19. PROVVIDENZE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO A
FAVORE DELL'ISTRUZIONE TECNICA
In funzione degli interventi di sviluppo economico,
il comitato dei ministri, di cui alla legge 10-8-1950,
n.646, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione,
può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno
a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione
e dell'addestramento professionale programmi e iniziative
per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati,
anche a carattere straordinario, in relazione a particolari
esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione
del comitato dei ministri la Cassa può anche
assumere partecipazioni in enti che intendano svolgere
attività di preparazione professionale in rispondenza
alle succitate esigenze.
Il comitato, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione,
può altresì autorizzare la Cassa a promuovere
e finanziare istituzioni ed attività a carattere
sociale ed educativo.
Capo III PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'
Artt.20-21.
Si omettono, in quanto dettano norme ormai superate.
Art.22. DOMANDE DI CONTRIBUTO STATALE
Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi
dell'art.20 è determinato, con proprio decreto,
dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Ministro dei lavori pubblici e per quanto concerne
i collegi e le case dello studente annessi, anche il
comitato nazionale delle opere universitarie, costituito
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Le Università e gli istituti d'istruzione universitaria
debbono far pervenire al Ministro della pubblica istruzione
le richieste di contributi di cui al primo comma dell'art.20
entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.
Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere
graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle
spese da parte di enti le richieste vanno accompagnate
dalle deliberazioni degli enti stessi, da cui risulti
specificata la somma per cui è assunto l'impegno
del contributo.
Art.23. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'art.
20 è data precedenza alle opere, per le quali
è assicurato il contributo di enti, o a quelle
sedi di Università e di istituti universitari,
nelle quali gli enti pubblici territoriali hanno già
contribuito in misura rilevante alla esecuzione di
opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle
zone di cui all'art. 3 della legge 10-8-1950, n.646,
o in zone dichiarate similari dal Ministro dei lavori
pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e
con quello per il tesoro, ovvero quando dai medesimi
ministri sia accertata l'assoluta impossibilità
di concorso degli enti pubblici territoriali.
Nel decreto di ripartizione delle somme sarà
fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute
al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi
degli enti, dei criteri di scelta.
Il decreto di ripartizione delle somme è pubblicato
nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Art.24. APPROVAZIONE DEI PROGETTI
L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui
all'art.20 della presente legge ha luogo in conformità
ai programmi di cui all'art.22 con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della
pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del
provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato
tecnico-amministrativo secondo la rispettiva competenza
stabilita dal decreto presidenziale 30-6-1955, n.1534.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione
di pubblica utilità ed i relativi lavori sono
dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti
di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt.
12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892.
Art.25. EDIFICI DEMANIALI - MANUTENZIONE
Le disposizioni di cui all'art.46 del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto
31-8-1933, n.1592 (<<Ad ogni Università
ed istituto superiore è concesso il gratuito
e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio
dell'Università o istituto medesimo e passa
in loro proprietà tutto il relativo materiale
mobile di qualsiasi natura>>), ed all'articolo
unico della legge 7-1-1958, n.4 (<<L'assegnazione
degli immobili dello Stato a servizio delle Università
e degli istituti superiori universitari s'intende fatta
in uso e in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo,
qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è
stata o sarà realizzata, e passa in loro proprietà
il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato
pone a disposizione>>), si applicano anche agli
osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici
e alle istituzioni universitarie di assistenza.
Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli
edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università
ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico
al Ministero dei lavori pubblici.
Art.26. PROVVEDIMENTI PER I CONSERVATORI DI MUSICA E
LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli
artt. 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie
di belle arti.
Capo IV
PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE
Art.27. IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale
è concesso il gratuito e perpetuo uso degli
immobili dello Stato posti a servizio degli istituti
medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione
è stata realizzata.
Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili statali di cui al precedente comma fanno carico
al ministero dei lavori pubblici.
Art.28. SPESE PER RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO E ADATTAMENTO
DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampliamento
e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo
precedente.
A tal fine è autorizzata la spesa annua di lire
300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari
1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici.
Art.29. CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI CHE DISPONGONO DI PROPRI
EDIFICI
Le amministrazioni degli istituti statali di educazione
che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo
di cui all'art.2 della presente legge nella misura
del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile
per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e
l'arredamento degli edifici stessi.
A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'art.
1 della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici
è autorizzato ad assumere impegni per contributi
trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-63,
1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni
per ciascun esercizio.
I mutui richiesti dalle amministrazioni degli istituti
sono garantiti dallo Stato con le modalità di
cui all'art.4 della presente legge.
Art.30. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti
statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto
alle amministrazioni dello Stato.
(c) 1996 Note's