[Note's] LEGGE 24 LUGLIO 1962, N.1073 (stralcio)

(G.U. 8-8-1962, n.199)

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965

Titolo I
EDILIZIA SCOLASTICA

Capo 1
INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N.645

Art.1. INCREMENTO E PROROGA DEI PROGRAMMI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER TIPI DI SCUOLE
Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9-8-1954, n.645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.

Art.2. MISURA DEI CONTRIBUTI - ENTI AMMESSI AL GODIMENTO
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'art.1, contributi trentacinquennali a favore dei comuni, delle province e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre:
a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;
b) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli istituti professionali nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche, situati in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) quando il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quello del Mezzogiorno e delle Isole;
c) del 6 per cento per le scuole materne e per le scuole elementari dei comuni che intendano costruire l'alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'art.5 della legge 1-3-1957, n.90 (<<Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna>>);
d) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;
e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;
f) del 5 per cento per gli istituti statali di educazione;
g) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art.3. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse:
a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1956, n.1688 (sostituito dal D.M.18-12-75);
b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando la abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonché alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai convitti di cui all'art.20 della legge 15-6-1931, n.899 (che dispone: <<alle regie scuole ed ai regi istituti di istruzione tecnica, e particolarmente a quelli a indirizzo agrario, possono essere ammessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non derivi maggior onere per l'erario>>), annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo art.11;
d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.
Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'art.1 della legge 29-7-1949, n.717 e successive modificazioni è elevato a 100 milioni.

Art.4. ASSEGNAZIONE DEI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI ALTRE AZIENDE DI CREDITO - GARANZIA DELLO STATO
Per la esecuzione di opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.
Le casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art.5 del Regio decreto legge 12-3-1936, n.375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.
Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno, a norma della presente legge, il consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresì dei mutui contratti con istituti di cui al precedente comma, è autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e),f) e g) dell'art.2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.
In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei comuni o delle province alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art.4 della legge 11-4-1938, n.498, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei comuni o delle province.
I comuni o le province sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'art.333 della legge 3-3-1934, n.383.

Art.5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PER LA COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI
Le domande degli enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'art.1 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di necessità scolastica determinata sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento, che dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, adottando i seguenti criteri:
a) ripartizione delle somme complessive stanziate annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'art.1;
b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione; nell'assegnazione dei contributi per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo è considerato elemento base la graduatoria generale di necessità scolastica risultante dagli adempimenti di cui al primo comma;
c) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9-8-1954, n.645.

Art.6. APPROVAZIONE DEI PROGETTI E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'art. 2 della presente legge hanno luogo in conformità ai programmi di cui all'art.5, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30-6-1955, n.1534 (relativo al decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici; l'art.4 stabilisce la competenza del provveditore alle opere pubbliche per i progetti di edilizia scolastica di importo fino a 200 milioni).

Art.7. GIUDIZIO SULLA IDONEITÀ DELLE AREE. DETERMINAZIONE DELLE AREE NEI PIANI REGOLATORI
Il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione dei progetti hanno luogo con le modalità e nei termini stabiliti dall'art.2 della legge 26-1-1962, n.17.
Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

Art.8. STRALCIO DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELL'AREA E IMPEGNO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO RELATIVO
Il Ministro dei lavori pubblici ovvero il provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente art. 7, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente art.5.
Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all'art.4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

Art.9. MODALITA' PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA D'INOLTRO AGLI ORGANI DEI LAVORI PUBBLICI
Tutte le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli artt. 3 e 12 della legge 8-6-1947, n.530.
I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'amministrazione comunale o provinciale al genio civile per l'inoltro al provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

Art.10. PARERE DEGLI ORGANI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI SUI PROGETTI DI EDIFICI SCOLASTICI COMPILATI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE
I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei comuni e delle province, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.
I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei comuni e delle province, di importo non superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.
I funzionari del Ministero della pubblica istruzione i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29-11-1957, n.1208, e la legge 3-2-1951. n.164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

Art.11. EMANAZIONE DELLE NUOVE NORME REGOLAMENTARI PER I PROGETTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per il tesoro e per la sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo.

Artt.12-13-14.
Si omettono, in quanto dettano norme ormai superate.

Art.15. CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE
I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità e di urgenza là dove gli enti e istituzioni predetti che gestiscono le scuole dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio alla costruzione degli edifici per le scuole stesse. L'accertamento delle condizioni di necessità ed urgenza è devoluto al provveditore agli studi, d'intesa col prefetto.
I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei comuni montani di cui alla legge 1-3-1957, n.90;
b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica.
Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso. La manutenzione degli edifici grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole (quale corrispettivo di locazione per la quota di proprietà dello Stato). Il contributo può essere riscattato con quote ventennali senza interessi.

Art.16. CONTRIBUTI AD ALCUNE CATEGORIE DI COMUNI PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI DESTINATI ALLE SCUOLE ELEMENTARI RURALI
I provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e gli ispettori competenti per territorio, proporranno in quali casi ed in quale misura il contributo dovrebbe essere erogato tenendo conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale scopo i consigli scolastici provinciali compileranno, entro il 15 febbraio di ogni anno, una graduatoria delle opere da ammettere a contributo.
Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade dei comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.
I contributi non possono riguardare più di due scuole.
Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, i provveditori agli studi e i consigli scolastici provinciali si uniformeranno alle norme vigenti in materia.
In nessun caso i contributi possono superare le lire 300.000 per le spese di adattamento e lire 100.000 per le spese di arredamento, per ogni aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire 500.000.
La ripartizione delle somme è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art.17. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
Le domande degli enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli artt. 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.
La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli richiamati nel comma precedente.
La ripartizione delle somme è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art.18. PROVVIDENZE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE
Sulle somme di cui all'art.6, ultimo comma, della legge 10-8-1950, n. 646, (Legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno), la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni, con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all'art.3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente art.15 della presente legge.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle regioni o delle province che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate.
La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della presente legge.

Art.19. PROVVIDENZE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO A FAVORE DELL'ISTRUZIONE TECNICA
In funzione degli interventi di sviluppo economico, il comitato dei ministri, di cui alla legge 10-8-1950, n.646, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario, in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del comitato dei ministri la Cassa può anche assumere partecipazioni in enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.
Il comitato, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.

Capo III PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'

Artt.20-21.
Si omettono, in quanto dettano norme ormai superate.

Art.22. DOMANDE DI CONTRIBUTO STATALE
Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'art.20 è determinato, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici e per quanto concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Le Università e gli istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro della pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell'art.20 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.
Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di enti le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli enti stessi, da cui risulti specificata la somma per cui è assunto l'impegno del contributo.

Art.23. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'art. 20 è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di enti, o a quelle sedi di Università e di istituti universitari, nelle quali gli enti pubblici territoriali hanno già contribuito in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all'art. 3 della legge 10-8-1950, n.646, o in zone dichiarate similari dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, ovvero quando dai medesimi ministri sia accertata l'assoluta impossibilità di concorso degli enti pubblici territoriali.
Nel decreto di ripartizione delle somme sarà fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli enti, dei criteri di scelta.
Il decreto di ripartizione delle somme è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art.24. APPROVAZIONE DEI PROGETTI
L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'art.20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all'art.22 con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30-6-1955, n.1534.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt. 12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892.

Art.25. EDIFICI DEMANIALI - MANUTENZIONE
Le disposizioni di cui all'art.46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto 31-8-1933, n.1592 (<<Ad ogni Università ed istituto superiore è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Università o istituto medesimo e passa in loro proprietà tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura>>), ed all'articolo unico della legge 7-1-1958, n.4 (<<L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli istituti superiori universitari s'intende fatta in uso e in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata, e passa in loro proprietà il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione>>), si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.
Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Art.26. PROVVEDIMENTI PER I CONSERVATORI DI MUSICA E LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli artt. 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

Capo IV
PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE

Art.27. IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata.
Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al ministero dei lavori pubblici.

Art.28. SPESE PER RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO E ADATTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente.
A tal fine è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art.29. CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI CHE DISPONGONO DI PROPRI EDIFICI
Le amministrazioni degli istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'art.2 della presente legge nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi.
A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'art. 1 della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio.
I mutui richiesti dalle amministrazioni degli istituti sono garantiti dallo Stato con le modalità di cui all'art.4 della presente legge.

Art.30. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.




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