[Note's] LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N.1213 (stralcio)

(G.U. 12-11-1965, n.282)

NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA.

Titolo VIII
NORME CONCERNENTI L'ESERCIZIO E LA DISTRIBUZIONE

Art.31. APERTURA NUOVE SALE
<<La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del autorità competente in materia di spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
2. L'Autorità di cui al primo comma determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.
3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
4. L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla presentazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana>> (così sostituito dall'art.9 della legge 1-3-1994, n.153).

Art.32. SPETTACOLI MISTI
1. Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.
2. Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.
3. Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

Art.33. SALE PER PROIEZIONE A FORMATO RIDOTTO E ARENE ESTIVE
1. <<Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art.31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una commissione provinciale di vigilanza di cui all'art.141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6-5-1940, n.635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.
2. Si applicano le disposizioni dell'art.144 del regolamento di cui al precedente comma>> (commi così modificati dall'art.12 della legge 21-6-1975, n.287).
3. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
4. Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art.117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 6-5-1940, n.635.
5. La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Titolo X
COMITATI E COMMISSIONI

Art.52. COMMISSIONE APERTURA SALE
1. Le autorizzazioni di cui agli artt. 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di:
a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;
b) un funzionario della carriera direttiva della direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;
d) un rappresentante dei produttori di film;
e) un rappresentante dei noleggiatori di film;
f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;
g) un rappresentante degli autori cinematografici;
h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal centro sperimentale di cinematografia.
2. I membri di cui alla lettera h) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.
3. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).
4. La commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.
5. <<Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da c) ad h) è nominato un supplente>> (comma aggiunto dall'art.19 della legge 21-6-1975, n.287).
6. <<Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente>> (comma così sostituito dall'art.19 della legge 21-6-1975, n.287).
7. <<Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti>> (commi aggiunti dall'art.19 della legge 21-6-1975, n.287).




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's