(G.U. 12-11-1965, n.282)
NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA.
Titolo VIII
NORME CONCERNENTI L'ESERCIZIO E LA DISTRIBUZIONE
Art.31. APERTURA NUOVE SALE
<<La costruzione, la trasformazione e l'adattamento
di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli
cinematografici, nonché l'ampliamento di sale
o arene cinematografiche già in attività
sono subordinati ad autorizzazione del autorità
competente in materia di spettacolo. E' necessaria
l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala
per proiezioni cinematografiche.
2. L'Autorità di cui al primo comma determina
con proprio decreto, sentita la commissione centrale
per la cinematografia, i criteri per la concessione
dell'autorizzazione.
3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione
e numero delle sale operanti nel territorio comunale,
della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti
nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli
impianti e delle attrezzature, nonché dell'esigenza
di assicurare la priorità ai trasferimenti di
sale esistenti in altra zona dello stesso territorio
comunale.
4. L'autorizzazione per l'attività di esercizio
cinematografico costituisce titolo per il rilascio
dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla presentazione
di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, dal ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con l'autorità
competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva
dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte
varia su pedana>> (così sostituito dall'art.9
della legge 1-3-1994, n.153).
Art.32. SPETTACOLI MISTI
1. Le sale cinematografiche non possono essere adibite
a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro
per il turismo e lo spettacolo.
2. Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono
in un unico programma proiezioni cinematografiche e
rappresentazioni teatrali di arte varia.
3. Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al
primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio
distaccato di pubblica sicurezza può disporre
la chiusura del locale da uno a venti giorni.
Art.33. SALE PER PROIEZIONE A FORMATO RIDOTTO E ARENE
ESTIVE
1. <<Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione
ministeriale di cui all'art.31, la verifica della idoneità
e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente
a sale per spettacoli cinematografici con pellicole
a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi
ai medesimi fini con periodicità triennale sono
demandate ad una commissione provinciale di vigilanza
di cui all'art.141 del regolamento di esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 6-5-1940, n.635, che a tal fine delega tre
dei suoi membri.
2. Si applicano le disposizioni dell'art.144 del regolamento
di cui al precedente comma>> (commi così
modificati dall'art.12 della legge 21-6-1975, n.287).
3. Il parere della commissione è dato per iscritto
e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
4. Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori
l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza
prescritti dall'art.117 del regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del
6-5-1940, n.635.
5. La verifica dell'idoneità e della sicurezza
delle arene estive e le successive ispezioni annuali
sono demandate alla commissione di cui al primo comma
del presente articolo.
Titolo X
COMITATI E COMMISSIONI
Art.52. COMMISSIONE APERTURA SALE
1. Le autorizzazioni di cui agli artt. 31 e 32 della
presente legge sono rilasciate dal Ministro per il
turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione
composta di:
a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;
b) un funzionario della carriera direttiva della direzione
generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore
a direttore di divisione;
c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche
di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno
della categoria del piccolo esercizio;
d) un rappresentante dei produttori di film;
e) un rappresentante dei noleggiatori di film;
f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;
g) un rappresentante degli autori cinematografici;
h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo
e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno,
uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni
professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni
professionali degli architetti e uno dal centro sperimentale
di cinematografia.
2. I membri di cui alla lettera h) del precedente comma
hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti
tecnici delle sale cinematografiche.
3. In caso di assenza o di impedimento del direttore
generale dello spettacolo, la commissione è
presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).
4. La commissione è nominata, ogni due anni,
con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo,
sentito il parere della commissione centrale per la
cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d),
e), f) e g) sono designati dal Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per
il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive
organizzazioni nazionali di categoria.
5. <<Per ogni componente effettivo di cui alle
lettere da c) ad h) è nominato un supplente>>
(comma aggiunto dall'art.19 della legge 21-6-1975,
n.287).
6. <<Due funzionari della carriera direttiva del
Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano,
rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo
e supplente>> (comma così sostituito dall'art.19
della legge 21-6-1975, n.287).
7. <<Le riunioni sono valide se è presente
la maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti>> (commi aggiunti dall'art.19 della
legge 21-6-1975, n.287).
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