[Note's] LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N.129

(G.U. 2-3-1963, n.59)

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE.

(modificata dalla L.506/66)

Art.1.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Per i territori indicati dall'art.3 della legge 10-8-1950, n.646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici potrà utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno. Saranno sentite le regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le regioni a statuto normale.

Art.2.
1. Il piano, in particolare, deve:
a) considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile tra un cinquantennio, tenendo conto del corrispondente sviluppo economico;
b) accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti o, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi;
c) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, in relazione ai precedenti punti, e redigere un preventivo generale di spesa tenendo anche conto dei progetti delle opere già elaborati dai comuni, dai consorzi di comuni o da enti pubblici che gestiscono acquedotti già esistenti o in via di costituzione per la costruzione e la gestione di acquedotti;
d) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti liquidi;
e) armonizzare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitati con il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali e per la navigazione.

Art.3.
1. Il progetto di piano è deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (termine prorogato di due anni dall'art.1 della L.506/66), con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, <<delle finanze>> (così modificato dalla L.506/66), per l'agricoltura e foreste e per la sanità, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale delle regioni.
2. Dalla data di deliberazione del progetto di piano a termini del precedente comma e sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al successivo art.5, le acque che il progetto di piano prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per gli effetti dell'art.51 del testo unico 11-12-1933, n.1775.
3. I comuni e gli enti interessati possono presentare entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale, osservazioni sulle quali danno parere il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.
4. Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, previa deliberazione del consiglio dei Ministri.
5. Il decreto di approvazione è pubblicato a norma del primo comma e comunicato al Parlamento.

Art.4.
1. Per il periodo di <<cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963>> (così modificato dall'art.2 della L.506/66), il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'art.380 del testo unico 10-1-1957, n.3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti ed a liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato, allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi.

Art.5.
Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni (termine prorogato di due anni dalla L.506/66) di cui all'art.3, sentita una commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai presidenti delle rispettive Camere, norme aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi direttivi:
(Si omettono)




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