(G.U. 2-3-1963, n.59)
PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE.
(modificata dalla L.506/66)
Art.1.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato
a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti
per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni
degli articoli seguenti.
2. Per i territori indicati dall'art.3 della legge 10-8-1950,
n.646, e successive modificazioni, il Ministero dei
lavori pubblici potrà utilizzare il servizio
acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.
Saranno sentite le regioni a statuto speciale e, ove
esistenti, le regioni a statuto normale.
Art.2.
1. Il piano, in particolare, deve:
a) considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati
urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali,
ragguagliate all'incremento demografico prevedibile
tra un cinquantennio, tenendo conto del corrispondente
sviluppo economico;
b) accertare la consistenza delle varie risorse idriche
esistenti o, correlativamente, indicare quali gruppi
di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire
a determinati gruppi di abitati in base al criterio
della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il
rifornimento idrico dei secondi;
c) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti
per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione
e sistemazione di quelli esistenti, in relazione ai
precedenti punti, e redigere un preventivo generale
di spesa tenendo anche conto dei progetti delle opere
già elaborati dai comuni, dai consorzi di comuni
o da enti pubblici che gestiscono acquedotti già
esistenti o in via di costituzione per la costruzione
e la gestione di acquedotti;
d) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti
per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti
liquidi;
e) armonizzare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento
idrico degli abitati con il programma per il coordinamento
degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali
e per la navigazione.
Art.3.
1. Il progetto di piano è deliberato, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge (termine prorogato di due anni dall'art.1 della
L.506/66), con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro,
<<delle finanze>> (così modificato
dalla L.506/66), per l'agricoltura e foreste e per
la sanità, sentito il consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Comitato interministeriale per
la ricostruzione ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale
delle regioni.
2. Dalla data di deliberazione del progetto di piano
a termini del precedente comma e sino alla data di
entrata in vigore delle norme di attuazione di cui
al successivo art.5, le acque che il progetto di piano
prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per
gli effetti dell'art.51 del testo unico 11-12-1933,
n.1775.
3. I comuni e gli enti interessati possono presentare
entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione
del progetto nella Gazzetta Ufficiale, osservazioni
sulle quali danno parere il consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il consiglio di Stato.
4. Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici di concerto coi Ministri
per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e
foreste e per la sanità, previa deliberazione
del consiglio dei Ministri.
5. Il decreto di approvazione è pubblicato a
norma del primo comma e comunicato al Parlamento.
Art.4.
1. Per il periodo di <<cinque anni a decorrere
dal 17 marzo 1963>> (così modificato dall'art.2
della L.506/66), il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto col Ministro per il tesoro, è autorizzato,
anche in deroga all'art.380 del testo unico 10-1-1957,
n.3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire
incarichi ad enti ed a liberi professionisti e ad assumere
personale temporaneo specializzato, allo scopo di provvedere
alla formulazione del piano mediante studi, ricerche,
indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente,
determinando i relativi compensi.
Art.5.
Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo
è delegato ad emanare, entro il termine di tre
anni (termine prorogato di due anni dalla L.506/66)
di cui all'art.3, sentita una commissione parlamentare
composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati
dai presidenti delle rispettive Camere, norme aventi
valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti
principi direttivi:
(Si omettono)
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