(G.U. 24-12-1964, n.319)
PROVVIDENZE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.
Art.1
Si omette in quanto detta norme sui finanziamenti ormai
superate.
Art.2 SCELTA, APPROVAZIONE E ACQUISIZIONE DELL'AREA
Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione
dell'area, si applicano le disposizioni contenute nell'art.7
della legge 24-7-1962, n.1073, con le seguenti integrazioni:
a) l'ingegnere capo del genio civile, il provveditore
agli studi e il medico provinciale possono farsi sostituire
da loro delegati;
b) la determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione
e nei piani regolatori generali e particolareggiati,
anche se approvati prima dell'entrata in vigore della
legge 26-1-1962, n.17, sostituisce, agli effetti del
giudizio sulla idoneità nonché della
dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione
da parte della apposita commissione provinciale.
Art.3 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione
degli organi competenti entro il termine massimo di
sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo.
I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate
scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte,
già approvati all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati
entro quattro mesi dalla stessa data.
Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali
modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione
nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione.
Nelle spese di arredamento di cui alle lettere a) e
c) del primo comma dell'art.3 della legge 24-7-1962,
n.1073, sono comprese anche quelle relative all'arredamento
dei locali per la direzione, per la segreteria e per
gli uffici.
Art.4 TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI
L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a
norma dell'art.1 della presente legge ha luogo - a
seconda delle competenze - con deliberazione della
commissione provinciale, di cui all'art.2 della legge
26-1-1962, n.17, entro trenta giorni dalla ricezione
degli elaborati ovvero con decreto del provveditore
alle opere pubbliche o del Ministero dei lavori pubblici
entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.
Art.5 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo è disposta con
decreto del provveditore alle opere pubbliche per le
opere che comportino una spesa non superiore a lire
500 milioni e con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
per le opere di importo superiore.
Art.6 INTERVENTI SOSTITUTIVI
I comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti,
che siano situati nei territori e nelle località
di cui alle leggi 10-8-1950, n.646 e 647, o che abbiano
superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'art.19
della legge 16-9-1960, n. 1014, nell'applicazione della
sovrimposta fondiaria, possono chiedere, per gli adempimenti
degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la
sostituzione da parte dell'istituto per lo sviluppo
dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministero per l'interno,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza
con proprio decreto la sostituzione.
Per i progetti di opere di importo superiore ai 500
milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L'ISES avrà diritto, in aggiunta ai contributi
della presente legge, alla somma occorrente per coprire
l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno
annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei
lavori pubblici.
La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito
per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le
altre aziende di credito indicate nell'art.5 del Regio
decreto legge 12-3-1936, n.375, e successive modificazioni,
sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti,
ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle
somme aggiuntive di cui al comma precedente (che si
intenderanno irrevocabilmente ceduti agli enti suddetti)
e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni,
su richiesta dell'ISES.
Art.7
Si omette in quanto detta norme sui finanziamenti ormai
superate.
Art.8 PROCEDURE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA PREFABBRICATA
In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica
prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui
ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'art.3
della legge 26-1-1962, n.17, con le seguenti modificazioni
ed integrazioni:
1) le domande degli enti intese a fruire delle provvidenze
di cui al precedente art.7 debbono pervenire al Ministero
della pubblica istruzione, per il tramite del provveditore
agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:
a) atto comprovante la piena proprietà dell'area
o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;
b) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi
dell'art.2 della presente legge;
2) l'intervento finanziario dello Stato copre anche
la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle
opere di installazione e funzionalità degli
edifici;
3) la commissione per il giudizio sulle gare di appalto
concorso è integrata da sei esperti, di cui
due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal consiglio
nazionale dell'ordine professionale ingegneri e dal
consiglio nazionale dell'ordine professionale architetti;
due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'associazione
nazionale dei comuni d'Italia e dall'unione delle province
italiane, e due dal consiglio nazionale delle ricerche.
Le funzioni di segretario saranno espletate da due
funzionari con qualifica di direttore di divisione,
appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica
istruzione e a quello dei lavori pubblici;
4) l'approvazione dei progetti è disposta con
decreto del Ministero della pubblica istruzione di
concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale
a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori
per l'approntamento dell'area e per la costruzione
dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili
a tutti gli effetti di legge;
5) l'indennità di espropriazione dell'area viene
determinata ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge
15-1-1885, n.2892;
6) la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area
e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio
sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione
da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici
e per il tesoro;
7) il collaudo delle opere è eseguito a cura
del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano
in proprietà degli enti, con destinazione permanente
ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;
8) per il periodo 1 luglio/31 dicembre 1964 e per l'esercizio
finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme
previste dalla legge 26-1-1963, n.47.
Art.9 UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA DELLA
SCUOLA MATERNA
La spesa autorizzata con gli artt. 14 e 15 della legge
24-7-1962, n.1073, per l'edilizia della scuola materna,
potrà essere utilizzata per la concessione di
contributi anche per il completamento di edifici da
destinare a scuola materna, limitatamente alle opere
di completamento.
I contributi, di cui agli artt. 14 e 15 della citata
legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera,
in base allo stato di avanzamento dei lavori nella
misura percentuale indicata nel decreto di concessione.
Art.10 UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI
Le somme stanziate con la presente legge e non impegnate
nel corso dell'esercizio finanziario possono essere
utilizzate, anche in deroga alle vigenti norme, negli
esercizi successivi.
I fondi previsti per l'edilizia di cui all'art.7, non
utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere
parimenti utilizzati negli esercizi successivi con
l'applicazione della disposizione contenuta nel numero
8 dell'art.8.
Art.11 UTILIZZAZIONE DEL FONDO, DI CUI AL QUARTO COMMA
DELL'ART.3 DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1962, N.17
La somma residua del fondo previsto dall'art.3, comma
4, della legge 26-1-1962, n.17, destinata al funzionamento
del centro studi della direzione generale per l'edilizia
scolastica e per l'arredamento della scuola, può
essere utilizzata per spese e contributi relativi a
ricerche e documentazioni sui sistemi di costruzione
e di arredamento.
Art.12 EDILIZIA SCOLASTICA NON SOVVENZIONATA
(Si omette il comma1 in quanto abrogato dall'art. 21
della legge 28-7-1967, n.641)
L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione
di pubblica utilità e la indifferibilità
ed urgenza dei relativi lavori.
L'indennità di espropriazione delle aree, destinate
alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo
comma del presente articolo, viene determinata ai sensi
degli artt. 12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892.
Art.13 DISPOSIZIONI FINALI
A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione
dei contributi, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del comma
2 dell'art.1 della legge 24-7-1962, n.1073.
Le disposizioni dell'art.10 della legge 15-2-1953, n.184,
si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, restano in vigore le norme di cui alla legge
9-8-1954, n.645, e successive modificazioni ed integrazioni.
Artt.14 e 15
Si omettono in quanto dettano norme sui finanziamenti
che sono ormai superate.
(c) 1996 Note's