(G.U. 9-11-1963, n.292)
DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELL' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Artt. 1 e 2
Si omettono in quanto dettano norme ormai superate.
Art.3
Il Ministro per i lavori pubblici determinerà
i limiti massimi di spesa ammissibili a contributo
e la percentuale del contributo stesso che, tenuto
conto delle condizioni finanziarie e degli apporti
che potranno essere conferiti, non potrà eccedere
la misura del 5% per le abitazioni da concedersi in
locazione semplice e del 4% per le abitazioni da assegnarsi
in proprietà immediata da parte degli istituti,
enti e società indicati nell'articolo precedente.
Per le cooperative edilizie la percentuale del contributo
non potrà superare la percentuale del 4%.
Art.4
Gli enti mutuanti, di cui all'art.1 del testo unico
28-4-1938, n.1165, e successive modificazioni, sono
autorizzati a concedere mutui per l'importo totale
assistito dal contributo erariale con garanzia ipotecaria,
anche in deroga ai propri statuti, alle cooperative
edilizie, i cui soci abbiano versato i contributi previsti
dalle leggi 28-2-1949, n.43; 26-11-1955, n.1148 e 14-2-1963,
n.60, per il periodo minimo di un anno.
Art.5
A concedere i mutui per il finanziamento del programma
di cui l'art.1 della presente legge può essere
autorizzato, anche in deroga al proprio statuto e ad
altre disposizioni, anche l'istituto nazionale per
il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.).
I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato
con decreto del Ministro per il tesoro.
In corrispondenza dei mutui stipulati l'I.N.F.l.R. emetterà
serie speciali di cartelle, di pari saggio.
Art.6
Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste
dalla presente legge sono prescelte nell'ambito delle
zone destinate alla edilizia economica e popolare nei
piani di cui alla legge 18-4-1962, n.167.
Nelle località dove non sia stato ancora adottato
il piano delle zone destinate all'edilizia economica
e popolare di cui al comma precedente, le aree fabbricabili
sono, comunque, prescelte nell'ambito delle zone destinate
all'edilizia residenziale nel piano regolatore generale
o nel programma di fabbricazione, ancorché solo
adottati, e possono essere acquisite da tutti i beneficiari
dei contributi, di cui all'art.2 della presente legge,
mediante espropriazione per causa di pubblica utilità.
In deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione
dei progetti è demandata, senza alcun limite
di importo, ai provveditorati regionali alle opere
pubbliche. L'approvazione dei progetti equivale, nei
riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica
utilità e comporta dichiarazione di urgenza
ed indifferibilità delle opere.
L'indennità di espropriazione è determinata
a norma dell'art.12 della legge 18-4-1962, n.167.
Per le località nelle quali non è stato
adottato il piano delle zone destinate all'edilizia
economica e popolare, il valore venale delle aree di
cui al secondo comma dell'art.12 della legge 18-4-
1962, n.167, è riferito a due anni precedenti
la data di entrata in vigore della presente legge.
Artt. 7, 8, 9
Si omettono in quanto dettano norme, ormai superate.
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