[Note's] LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N.1460

(G.U. 9-11-1963, n.292)

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELL' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Artt. 1 e 2
Si omettono in quanto dettano norme ormai superate.

Art.3
Il Ministro per i lavori pubblici determinerà i limiti massimi di spesa ammissibili a contributo e la percentuale del contributo stesso che, tenuto conto delle condizioni finanziarie e degli apporti che potranno essere conferiti, non potrà eccedere la misura del 5% per le abitazioni da concedersi in locazione semplice e del 4% per le abitazioni da assegnarsi in proprietà immediata da parte degli istituti, enti e società indicati nell'articolo precedente.
Per le cooperative edilizie la percentuale del contributo non potrà superare la percentuale del 4%.

Art.4
Gli enti mutuanti, di cui all'art.1 del testo unico 28-4-1938, n.1165, e successive modificazioni, sono autorizzati a concedere mutui per l'importo totale assistito dal contributo erariale con garanzia ipotecaria, anche in deroga ai propri statuti, alle cooperative edilizie, i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalle leggi 28-2-1949, n.43; 26-11-1955, n.1148 e 14-2-1963, n.60, per il periodo minimo di un anno.

Art.5
A concedere i mutui per il finanziamento del programma di cui l'art.1 della presente legge può essere autorizzato, anche in deroga al proprio statuto e ad altre disposizioni, anche l'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.).
I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
In corrispondenza dei mutui stipulati l'I.N.F.l.R. emetterà serie speciali di cartelle, di pari saggio.

Art.6
Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste dalla presente legge sono prescelte nell'ambito delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nei piani di cui alla legge 18-4-1962, n.167.
Nelle località dove non sia stato ancora adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui al comma precedente, le aree fabbricabili sono, comunque, prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ancorché solo adottati, e possono essere acquisite da tutti i beneficiari dei contributi, di cui all'art.2 della presente legge, mediante espropriazione per causa di pubblica utilità.
In deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione dei progetti è demandata, senza alcun limite di importo, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'approvazione dei progetti equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere.
L'indennità di espropriazione è determinata a norma dell'art.12 della legge 18-4-1962, n.167.
Per le località nelle quali non è stato adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'art.12 della legge 18-4- 1962, n.167, è riferito a due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Artt. 7, 8, 9
Si omettono in quanto dettano norme, ormai superate.




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