[Note's] LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N.1552

(G.U. 13-2-1962, n.39)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DI COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

(I pareri previsti da questa legge sono sostituiti dal parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, come da comma 2 art.1 della L. 29-12-1990, n.431).

Art.1
(I limiti di somma previsti da questo articolo sono stati elevati di quattro volte con L. 28-12-1977, n.970).
1. L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il consiglio superiore a norma degli artt. 14 e 15 della legge 1-6-1939 n.1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.
2. Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il consiglio anche nel caso di cui all' ultimo comma dell'art.16 della legge 1-6-1939, n.1089.

Art.2.
1. Nell'adottare i provvedimenti di cui agli artt. 14 e 15 della legge 1-6-1939, n.1089, il Ministro per la pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di cui all' ultimo comma dell'art. 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.
3. Il Ministro per la pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'art.16 della legge n.1089, anche per cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della detta legge.

Art.3
(I limiti di somma previsti da questo articolo sono stati elevati di quattro volte con L. 28-12-1977, n.970).
1. Nei casi di cui agli artt. 14, 15 e ultimo comma dell' art.16, della legge n.1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge n.1089.
2. Quando la spesa per l'esecuzione delle opere sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.
3. In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.
4. Il Ministro, su parere conforme del consiglio superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione.

Art.4.
1. In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz' altro i provvedimenti conservativi di cui agli artt. 14, 15 e 16 della legge n.1089, e all'art.2 della presente legge.

Art.5.
1. In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1-6-1939, n.1089, del regolamento approvato con Regio decreto 30-1-1913, n.363, e le altre disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's