![[Note's]](notesin.gif) LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N.1552
LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N.1552(G.U. 13-2-1962, n.39)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DI COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
(I pareri previsti da questa legge sono sostituiti dal parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, come da comma 2 art.1 della L. 29-12-1990, n.431).
Art.1
(I limiti di somma previsti da questo articolo sono 
stati elevati di quattro volte con L. 28-12-1977, n.970).
1. L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione 
di sentire il consiglio superiore a norma degli artt. 
14 e 15 della legge 1-6-1939 n.1089, è limitato 
al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare 
del totale restauro comportino una spesa superiore 
a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse 
paleografico o bibliografico il limite è di 
lire tre milioni.
2. Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente 
il Ministro è tenuto a sentire il consiglio 
anche nel caso di cui all' ultimo comma dell'art.16 
della legge 1-6-1939, n.1089.
Art.2.
1. Nell'adottare i provvedimenti di cui agli artt. 14 
e 15 della legge 1-6-1939, n.1089, il Ministro per 
la pubblica istruzione comunica al proprietario il 
progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini 
per l'esecuzione dei lavori.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di cui 
all' ultimo comma dell'art. 16 della legge medesima, 
qualora il proprietario non presenti il progetto delle 
opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli 
oppure l'amministrazione non abbia approvato il progetto 
e il preventivo presentati.
3. Il Ministro per la pubblica istruzione può 
adottare i provvedimenti di cui all'art.16 della legge 
n.1089, anche per cose di proprietà privata, 
che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi 
degli artt. 2, 3 e 5 della detta legge.
Art.3
(I limiti di somma previsti da questo articolo sono 
stati elevati di quattro volte con L. 28-12-1977, n.970).
1. Nei casi di cui agli artt. 14, 15 e ultimo comma 
dell' art.16, della legge n.1089, e nel caso di cui 
all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro 
per la pubblica istruzione può, con suo decreto, 
disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta 
definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi 
di opere di particolare interesse in relazione alla 
conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio 
artistico o storico della nazione, ovvero di opere 
eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette 
dalla citata legge n.1089.
2. Quando la spesa per l'esecuzione delle opere sia 
stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, 
il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà 
di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra 
nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla 
metà, sentito in ogni caso il consiglio superiore 
per contributi di oltre lire dieci milioni.
3. In ogni caso gli immobili di proprietà privata, 
restaurati a carico totale o parziale dello Stato, 
restano accessibili al pubblico secondo modalità 
fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi 
fra il Ministro della pubblica istruzione ed i singoli 
proprietari.
4. Il Ministro, su parere conforme del consiglio superiore, 
può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti 
commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data 
di entrata in vigore della presente legge, per i quali 
sia ancora in corso una procedura di liquidazione.
Art.4.
1. In caso di assoluta urgenza il Ministro può 
adottare senz' altro i provvedimenti conservativi di 
cui agli artt. 14, 15 e 16 della legge n.1089, e all'art.2 
della presente legge.
Art.5.
1. In quanto compatibili con la presente legge, restano 
in vigore le disposizioni della legge 1-6-1939, n.1089, 
del regolamento approvato con Regio decreto 30-1-1913, 
n.363, e le altre disposizioni in materia di tutela 
delle cose di interesse artistico o storico.
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