(G.U. 13-2-1962, n.39)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DI COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
(I pareri previsti da questa legge sono sostituiti dal parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, come da comma 2 art.1 della L. 29-12-1990, n.431).
Art.1
(I limiti di somma previsti da questo articolo sono
stati elevati di quattro volte con L. 28-12-1977, n.970).
1. L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione
di sentire il consiglio superiore a norma degli artt.
14 e 15 della legge 1-6-1939 n.1089, è limitato
al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare
del totale restauro comportino una spesa superiore
a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse
paleografico o bibliografico il limite è di
lire tre milioni.
2. Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente
il Ministro è tenuto a sentire il consiglio
anche nel caso di cui all' ultimo comma dell'art.16
della legge 1-6-1939, n.1089.
Art.2.
1. Nell'adottare i provvedimenti di cui agli artt. 14
e 15 della legge 1-6-1939, n.1089, il Ministro per
la pubblica istruzione comunica al proprietario il
progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini
per l'esecuzione dei lavori.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di cui
all' ultimo comma dell'art. 16 della legge medesima,
qualora il proprietario non presenti il progetto delle
opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli
oppure l'amministrazione non abbia approvato il progetto
e il preventivo presentati.
3. Il Ministro per la pubblica istruzione può
adottare i provvedimenti di cui all'art.16 della legge
n.1089, anche per cose di proprietà privata,
che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi
degli artt. 2, 3 e 5 della detta legge.
Art.3
(I limiti di somma previsti da questo articolo sono
stati elevati di quattro volte con L. 28-12-1977, n.970).
1. Nei casi di cui agli artt. 14, 15 e ultimo comma
dell' art.16, della legge n.1089, e nel caso di cui
all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro
per la pubblica istruzione può, con suo decreto,
disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta
definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi
di opere di particolare interesse in relazione alla
conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio
artistico o storico della nazione, ovvero di opere
eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette
dalla citata legge n.1089.
2. Quando la spesa per l'esecuzione delle opere sia
stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta,
il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà
di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra
nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla
metà, sentito in ogni caso il consiglio superiore
per contributi di oltre lire dieci milioni.
3. In ogni caso gli immobili di proprietà privata,
restaurati a carico totale o parziale dello Stato,
restano accessibili al pubblico secondo modalità
fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi
fra il Ministro della pubblica istruzione ed i singoli
proprietari.
4. Il Ministro, su parere conforme del consiglio superiore,
può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti
commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data
di entrata in vigore della presente legge, per i quali
sia ancora in corso una procedura di liquidazione.
Art.4.
1. In caso di assoluta urgenza il Ministro può
adottare senz' altro i provvedimenti conservativi di
cui agli artt. 14, 15 e 16 della legge n.1089, e all'art.2
della presente legge.
Art.5.
1. In quanto compatibili con la presente legge, restano
in vigore le disposizioni della legge 1-6-1939, n.1089,
del regolamento approvato con Regio decreto 30-1-1913,
n.363, e le altre disposizioni in materia di tutela
delle cose di interesse artistico o storico.
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