(G.U.30-4-1962, n.111)
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Modificata ed integrata, tra virgolette, ai sensi della:
LEGGE 21 luglio 1965, n.904 (G.U. 21-7-1965, n.190)
LEGGE 22 ottobre 1971, n.865 (G.U. 30-10-1971, n.276)
LEGGE 17 febbraio 1992, n.179 (G.U. 29-2-1992, n.50
- suppl.)
Art.1.
1. I comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti
o che siano capoluoghi di provincia sono tenuti a formare
un piano delle zone da destinare alla costruzione di
alloggi a carattere economico o popolare, nonché
alle opere e servizi complementari, urbani e sociali,
ivi comprese le aree a verde pubblico.
2. Tutti gli altri comuni possono procedere, con deliberazione
del consiglio comunale, alla formazione del piano.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere
del consiglio superiore dei lavori pubblici, può,
con suo decreto, disporre la formazione del piano nei
comuni che non si siano avvalsi della facoltà
di cui al comma precedente, nonostante invito motivato
da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi
la necessità, e, in particolare, quando ricorra
una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno
e turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i
dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica,
superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane
superiore all'8%.
4. "Più comuni limitrofi possono costituirsi
in consorzio per la formazione di un piano di zona
consortile ai sensi della presente legge".
5. "La Regione può disporre, a richiesta
di una delle amministrazioni comunali interessate,
la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni
limitrofi per la formazione di piani di zona consortili"
(così sostituito da L.22-10-1971, n.865).
Art.2.
1. Qualora nel termine di centottanta giorni decorrenti
dalla data d'entrata in vigore della presente legge
o, nei casi di cui all'art.1, comma 3, dalla comunicazione
del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
il comune non abbia deliberato il piano, il prefetto,
salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta
del comune, provvede alla nomina di un commissario
per la formazione del piano.
2. Il commissario è tenuto a compilare il piano
entro i centottanta giorni dalla data del decreto di
nomina e a portarlo entro i successivi trenta giorni
a conoscenza del consiglio comunale.
Art.3.
1. <<L'estensione delle zone da includere nei
piani è determinata in relazione alle esigenze
dell'edilizia economica e popolare per un decennio
e non può essere inferiore al 40% e superiore
al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno
complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato>>
(così sostituito da L. 22-10-1971, n.865).
2. Le aree da comprendere nei piani sono, di norma,
scelte nelle zone destinate a edilizia residenziale
nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle
di espansione dell'aggregato urbano.
3. <<Possono essere comprese nei piani anche le
aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione
o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie
ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione
del piano>> (così sostituito da L. 22-10-1971,
n.865).
4. Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte
le aree per la formazione dei piani in zone non destinate
all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti,
o si renda comunque necessario apportare modifiche
a questi ultimi, si può procedere con varianti
agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma
della presente legge costituisce variante al piano
regolatore.
5. "Qualora non esista piano regolatore approvato,
le zone riservate all'edilizia economica e popolare
ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma
di fabbricazione il quale è compilato a norma
dell'art.34 della legge 17-8-1942, n.1150, e successive
modificazioni, ed è approvato a norma dell'art.8
della presente legge".
6. "I comuni possono comprendere tali zone anche
in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso
ai competenti organi per l'approvazione. In tali ipotesi
il piano delle zone suddette, approvato con le modalità
di cui al comma precedente, è vincolante in
sede di approvazione del piano regolatore" (così
sostituito da L. 22-10-1971, n.865).
Art.4.
1. Il piano deve contenere i seguenti elementi:
a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati
a opere e impianti d'interesse pubblico, nonché
a edifici pubblici o di culto;
b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione
della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione
e la volumetria dei singoli edifici;
c) la profondità delle zone laterali a opere
pubbliche, la cui occupazione serva a integrare le
finalità delle opere stesse e a soddisfare prevedibili
esigenze future.
Art.5.
1. Il progetto del piano è costituito dai seguenti
elaborati:
1) planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000, contenente
le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando
questo non esista, le indicazioni del programma di
fabbricazione, con la precisa individuazione delle
zone destinate all'edilizia popolare;
2) planimetria in scala non inferiore a 1: 2.000, disegnata
sulla mappa catastale e contenente gli elementi di
cui all'art.4;
3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese
nel piano;
4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per
la buona esecuzione del piano;
5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni
della spesa occorrente per le sistemazioni generali
necessarie per l'attuazione del piano.
Art.6.
1. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione
da parte del consiglio comunale, il piano deve essere
depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei
dieci giorni successivi.
2. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia
al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del
comune e da inserire nel foglio annunzi legali della
provincia, nonché mediante manifesti.
3. Entro venti giorni dalla data d'inserzione nel foglio
annunzi legali, gli interessati possono presentare
al comune le proprie opposizioni.
4. Nello stesso termine stabilito per il deposito nella
segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche
alle competenti amministrazioni centrali dello Stato,
ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli
paesistici, artistici o militari o che siano in uso
di dette amministrazioni.
5. Le amministrazioni predette devono trasmettere al
comune le loro eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla ricevuta comunicazione.
Art.7.
1. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni,
nonché il termine di trenta giorni di cui all'ultimo
comma del precedente art.6, il sindaco, nei successivi
trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni
del consiglio comunale sulle osservazioni e opposizioni
presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.
Art.8.
1. I piani sono approvati dal provveditore regionale
alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica
regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori
vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni
da parte delle amministrazioni centrali dello Stato.
2. Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore
ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte
dei Ministeri di cui al comma precedente, il provveditore
regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità
degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento,
al Ministero dei lavori pubblici con una relazione
della sezione urbanistica regionale. In tale caso i
piani sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici
sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei
piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche
le opposizioni.
4. Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ed è depositato, con gli atti allegati, nella
segreteria comunale a libera visione del pubblico.
5. Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura
del sindaco, con atto notificato nella forma delle
citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi
nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione
nella Gazzetta Ufficiale.
6. "Le varianti che non incidono sul dimensionamento
globale del piano e non comportano modifiche al perimetro,
agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni
di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono
adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed
ai rapporti di cui all'art.17 della legge 6-8-1967,
n.765, sono approvate con deliberazione del consiglio
comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi
dell'art.3 della legge 9-6-1947, n.530" (così
aggiunto da L.22-10-1971, n.865).
Art.9.
1. I piani approvati ai sensi del precedente art.8 hanno
efficacia per dieci anni dalla data del decreto di
approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati
di esecuzione ai sensi della legge 17-8-1942, n.1150.
2. Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può,
su richiesta del comune interessato, essere prorogata,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per non
oltre due anni.
3. L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione
di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere,
impianti ed edifici in esso previsti.
4. L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per
la costruzione di edifici scolastici sostituisce a
tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità
preveduta dall'art.8 della legge 9-8-1954, n.645.
5. Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante
il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione
a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui
al comma 1 dell'art.1.
Art.10. (così sostituito dall'art.35 della legge
22-10-1971, n.865)
2. "Le aree comprese nei piani approvati a norma
della legge 18-4-1962, n.167, sono espropriate dai
comuni o dai loro consorzi.
3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle
cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo
comma del presente articolo, vanno a far parte del
patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.
4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il
diritto di superficie per la costruzione di case tipo
economico e popolare e dei relativi servizi urbani
e sociali.
5. La concessione del diritto di superficie ad enti
pubblici per la realizzazione di impianti e servizi
pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli
altri casi ha una durata non inferiore ad anni sessanta
e non superiore ad anni novantanove.
6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta
al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più
istanze concorrenti è data la preferenza a quelle
presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti
nel settore della edilizia economica e popolare e da
cooperative edilizie a proprietà indivisa.
7. La concessione è deliberata dal consiglio
comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa
delibera viene determinato il contenuto della convenzione
da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso
il competente ufficio dei registri immobiliari, tra
l'ente concedente ed il richiedente.
8. La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione in misura pari
al costo di acquisizione delle aree nonché al
costo delle relative opere di urbanizzazione se già
realizzate;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da
realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero,
qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese
del concessionario, le relative garanzie finanziarie,
gli elementi progettuali delle opere da eseguire e
le modalità del controllo sulla loro esecuzione,
nonché i criteri e le modalità per il
loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici
e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica
dei canoni di locazione, nonché per la determinazione
del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia
consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza
degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi
di maggior gravità in cui tale inosservanza
comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente
estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo
in caso di rinnovo della concessione, la cui durata
non può essere superiore a quella prevista nell'atto
originario.
9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano
quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla
realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi
del quinto comma del presente articolo.
10. I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione,
stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi
da dare in locazione, condizioni particolari per quanto
riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
11. Le aree di cui al secondo comma del presente articolo,
destinate alla costruzione di case economiche e popolari,
nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore
al 40%, in termini volumetrici, di quelle comprese
nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative
edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari
espropriati ai sensi della presente legge, sempre che
questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione
di alloggi economici e popolari.
12. Il prezzo di cessione delle aree è determinato
in misura pari al costo di acquisizione delle aree
stesse, nonché al costo delle relative opere
di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.
13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà
dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario,
viene stipulata una convenzione per atto pubblico la
quale deve prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire
e le modalità del controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti
dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto
di cessione.
14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni
di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché
i casi di cui alla lettera d) del precedente comma
dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio
comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno
essere gli stessi per tutte le convenzioni.
15. 16. 17. 18. 19. Commi abrogati dall'art.23 della
legge 17-2-1992, n.179.
20. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti
richiesti per l'assegnazione di alloggio economico
o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area
e dell'alloggio su di essa costruito, non può
ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni
o dagli enti indicati nella presente legge o comunque
costruiti con il contributo o con il concorso dello
Stato a norma dell'art.17 del D.P.R. 17-1-1959, n.2."
21. "Qualora per un immobile oggetto di un intervento
di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso,
per altro titolo, un contributo da parte dello Stato
o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione
per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione
di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano già esauriti" (comma aggiunto dall'art.23
della legge 17-2-1992, n.179).
Art.11. (disposizioni ora sostituite da quelle dell'art.38
della legge 22-10-1971, n.865)
1. Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione
al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli
enti indicati nel precedente art.10 e per i servizi
di carattere generale di cui al successivo art.19,
tenendo conto delle aree già prescelte dal comune
o dal consorzio per l'esecuzione del proprio programma
e per l'utilizzazione, ai fini del comma 1 dell'art.10,
delle aree di cui all'art.16, sulle quali i proprietari
abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari,
viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato
utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono
acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.
2. Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato
da una commissione presieduta dal sindaco e composta:
a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
b) del capo dell'ufficio comunale;
c) dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile
o di un suo delegato;
d) del presidente dell'istituto autonomo provinciale
per le case popolari o di un suo delegato;
e) di un rappresentante dell'INA-Casa.
3. Nel caso di piano consorziale, la composizione della
commissione rimane invariata, per quanto riguarda le
lettere c), d) ed e). I membri di cui alle lettere
a) e b) si ripetono per ciascun comune, aderente al
consorzio. Il presidente di questo presiede la commissione.
4. Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'art.10.
Artt.12. 13. 14. 15. 16 17. 18.
Si omettono perché abrogati dall'art.39, L. 22-10-1971,
n.865.
Art.19.
1. I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità
rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete
viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici
e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi
delle zone incluse nei piani, "utilizzate dagli
enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore
dell'edilizia economica e popolare e da cooperative
edilizie" (così modificato dall'art.40,
L.22-10-1971, n.865).
Art.20.
1. Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle
vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione
di cui agli artt.13 e 14 della presente legge sono
sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte
ipotecarie sono ridotte al quarto.
2. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
3. Qualora le aree acquistate o espropriate non possano,
per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti
per i fini della presente legge o siano lasciate senza
uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si
incorre nella decadenza dei benefici fiscali previsti
dal presente articolo.
(c) 1996 Note's