[Note's] LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N.1676

(G.U. 16-1-1961, n.13)

NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI

Art.1
Si omette in quanto abrogato dal D.P.R. 30-12-1972, n.1036.

Art.2
Il comitato di attuazione provvede:
1) a proporre al Ministro dei lavori pubblici la ripartizione tra le varie province dei fondi disponibili, in conformità ai criteri stabiliti dal successivo art.6;
2) alla vigilanza sull'azione dei comitati provinciali;
3) a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni sulla base dei dati forniti dalla banca nazionale lavoro nonché una relazione sull'andamento della gestione, che sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici.
Il comitato propone altresì al Ministro dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolazione per la esecuzione.

Art.3
Si omette in quanto dettante norme di scarso interesse tecnico.

Art.4
La realizzazione delle opere è affidata in ogni provincia dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del comitato di attuazione, al genio civile ovvero agli istituti case popolari o all'U.N.R.R.A. - Casas.
L'amministrazione delle opere stesse è affidata con le stesse forme di cui al comma precedente, agli I.A.C.P., all'U.N.R.R.A. - Casas, agli enti di riforma e consorzi di bonifica, se sufficientemente attrezzati, ed alle amministrazioni provinciali ed enti regione, qualora concorrano all'integrazione dei fondi, di cui all'ultima parte del successivo art.6.
L'ente cui è demandata l'amministrazione è tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovrà inoltrare annualmente rendiconto alla banca nazionale lavoro, trasmettendolo entro il 31 agosto al comitato provinciale di cui all'art.7.

Art.5
"Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:
- dall'anno finanziario 1965 al 1979 lire 20 miliardi annui
- per l'anno finanziario 1980 lire 30 miliardi annui.
Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi" (così modificato dall'art.1 della L.12-3-1968, n.260).
Entro i limiti della predetta spesa i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.
I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio di credito operazioni pubbliche autorizzato alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Art.6
La ripartizione annuale dei fondi tra le province è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle province stesse, del numero di giornate di lavoro svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero dei lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni nonché del prevedibile andamento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura.
Le somme destinate alle singole province possono essere integrate da fondi messi a disposizione dalle amministrazioni provinciali e dagli enti regionali eventualmente esistenti, secondo le modalità che saranno indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art.7
Si omette in quanto abrogato dal D.P.R. 30-12-1972, n.1036.

Art.8
Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli.
Il regolamento determinerà i criteri di massima a cui i comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.

Art.9
I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domande all'ente di gestione provinciale di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento delle proprie abitazioni, mediante appalto dell'opera o esecuzione in proprio.
L'ente, previa approvazione del comitato provinciale assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori, l'ente è tenuto alla necessaria assistenza tecnica.
Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo per la esecuzione delle opere, i criteri generali relativi alle dimensioni delle costruzioni.

Art.10
Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aeree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi, di concerto con il Ministero del lavoro e la previdenza sociale, delle disposizioni contenute nell'art.59 della legge 29-4-1949, n.264 e nell'art.73 della legge 25-7-1952, n.949.

Art.11
Le abitazioni vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

Art.12
Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni degli artt. 23 e 24 della legge 28-2-1949 n.43.
L'approvazione dei progetti di costruzione equivale a dichiarazione di pubnblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili.
Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla legge 25-6-1865, n.2339, per le indennità di espropriazione dei suoli necessaria alle costruzioni è applicata con la decurtazione del 25%.

Art.13
Il servizio dei mutui di cui al precedente art.5 sarà assunto dal Ministro del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del consorzio di credito di operazioni pubbliche.
Saranno versati all'entrata del bilancio statale:
- gli interessi maturati sulle somme depositate presso la banca nazionale lavoro, al netto delle somme che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento dei comitati costituiti con la presente legge;
- le somme ricavate dalla vendita degli alloggi.
Le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, detratto il 25%, per le spese della gestione speciale degli enti di cui al precedente art.4 ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli immobili.

Art.14
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota abbonamento all'art.8 del Regio decreto legge 2-9-1919, n.1627, convertito in legge 14-4-1921, n.488.




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