(G.U. 16-1-1961, n.13)
NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI
Art.1
Si omette in quanto abrogato dal D.P.R. 30-12-1972,
n.1036.
Art.2
Il comitato di attuazione provvede:
1) a proporre al Ministro dei lavori pubblici la ripartizione
tra le varie province dei fondi disponibili, in conformità
ai criteri stabiliti dal successivo art.6;
2) alla vigilanza sull'azione dei comitati provinciali;
3) a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni
sulla base dei dati forniti dalla banca nazionale lavoro
nonché una relazione sull'andamento della gestione,
che sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici.
Il comitato propone altresì al Ministro dei lavori
pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lo schema di regolazione per
la esecuzione.
Art.3
Si omette in quanto dettante norme di scarso interesse
tecnico.
Art.4
La realizzazione delle opere è affidata in ogni
provincia dal Ministro dei lavori pubblici su proposta
del comitato di attuazione, al genio civile ovvero
agli istituti case popolari o all'U.N.R.R.A. - Casas.
L'amministrazione delle opere stesse è affidata
con le stesse forme di cui al comma precedente, agli
I.A.C.P., all'U.N.R.R.A. - Casas, agli enti di riforma
e consorzi di bonifica, se sufficientemente attrezzati,
ed alle amministrazioni provinciali ed enti regione,
qualora concorrano all'integrazione dei fondi, di cui
all'ultima parte del successivo art.6.
L'ente cui è demandata l'amministrazione è
tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio
separato e dovrà inoltrare annualmente rendiconto
alla banca nazionale lavoro, trasmettendolo entro il
31 agosto al comitato provinciale di cui all'art.7.
Art.5
"Per la esecuzione dei programmi di costruzione
di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro
è autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati
esercizi, con il consorzio di credito per le opere
pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non
superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo
netto indicato come segue:
- dall'anno finanziario 1965 al 1979 lire 20 miliardi
annui
- per l'anno finanziario 1980 lire 30 miliardi annui.
Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi
per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei
singoli esercizi potranno essere portati ad aumento
dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi
successivi" (così modificato dall'art.1
della L.12-3-1968, n.260).
Entro i limiti della predetta spesa i programmi di costruzione
possono comportare anche il risanamento, il riattamento
e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in
possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori
agricoli dipendenti.
I mutui di cui al presente articolo saranno contratti
nelle forme, alle condizioni e con le modalità
che verranno stabilite con apposite convenzioni da
stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio
di credito operazioni pubbliche autorizzato alla concessione
degli stessi mutui, e da approvarsi con decreti del
Ministro medesimo.
Art.6
La ripartizione annuale dei fondi tra le province è
effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche
delle province stesse, del numero di giornate di lavoro
svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero dei
lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento
e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni
nonché del prevedibile andamento dell'occupazione
dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura.
Le somme destinate alle singole province possono essere
integrate da fondi messi a disposizione dalle amministrazioni
provinciali e dagli enti regionali eventualmente esistenti,
secondo le modalità che saranno indicate dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art.7
Si omette in quanto abrogato dal D.P.R. 30-12-1972,
n.1036.
Art.8
Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere
tra i servizi accessori anche i locali necessari per
l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli
attrezzi agricoli.
Il regolamento determinerà i criteri di massima
a cui i comitati provinciali devono attenersi nel fissare
i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.
Art.9
I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa
possono inoltrare domande all'ente di gestione provinciale
di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento
delle proprie abitazioni, mediante appalto dell'opera
o esecuzione in proprio.
L'ente, previa approvazione del comitato provinciale
assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile
o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni
e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione
in proprio da parte dei lavoratori, l'ente è
tenuto alla necessaria assistenza tecnica.
Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo
per la esecuzione delle opere, i criteri generali relativi
alle dimensioni delle costruzioni.
Art.10
Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per
rendere idonee alla funzione le aeree destinate alle
costruzioni previste dalla presente legge, il Ministero
dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi,
di concerto con il Ministero del lavoro e la previdenza
sociale, delle disposizioni contenute nell'art.59 della
legge 29-4-1949, n.264 e nell'art.73 della legge 25-7-1952,
n.949.
Art.11
Le abitazioni vengono assegnate in proprietà,
a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli
aventi titolo all'assegnazione.
Art.12
Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge
si applicano le disposizioni degli artt. 23 e 24 della
legge 28-2-1949 n.43.
L'approvazione dei progetti di costruzione equivale
a dichiarazione di pubnblica utilità ed i relativi
lavori sono considerati urgenti e indifferibili.
Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla
legge 25-6-1865, n.2339, per le indennità di
espropriazione dei suoli necessaria alle costruzioni
è applicata con la decurtazione del 25%.
Art.13
Il servizio dei mutui di cui al precedente art.5 sarà
assunto dal Ministro del tesoro a partire dall'esercizio
finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati
di previsione della spesa del Ministero del tesoro
e specificatamente vincolate a favore del consorzio
di credito di operazioni pubbliche.
Saranno versati all'entrata del bilancio statale:
- gli interessi maturati sulle somme depositate presso
la banca nazionale lavoro, al netto delle somme che,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
col tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento
dei comitati costituiti con la presente legge;
- le somme ricavate dalla vendita degli alloggi.
Le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni,
detratto il 25%, per le spese della gestione speciale
degli enti di cui al precedente art.4 ivi comprese
le spese di manutenzione e riparazione degli immobili.
Art.14
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti
e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa,
compresa la quota abbonamento all'art.8 del Regio decreto
legge 2-9-1919, n.1627, convertito in legge 14-4-1921,
n.488.
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