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LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N.1676(G.U. 16-1-1961, n.13)
NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI
Art.1
Si omette in quanto abrogato dal D.P.R. 30-12-1972, 
n.1036.
Art.2
Il comitato di attuazione provvede:
1) a proporre al Ministro dei lavori pubblici la ripartizione 
tra le varie province dei fondi disponibili, in conformità 
ai criteri stabiliti dal successivo art.6;
2) alla vigilanza sull'azione dei comitati provinciali;
3) a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni 
sulla base dei dati forniti dalla banca nazionale lavoro 
nonché una relazione sull'andamento della gestione, 
che sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici.
Il comitato propone altresì al Ministro dei lavori 
pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, lo schema di regolazione per 
la esecuzione.
Art.3
Si omette in quanto dettante norme di scarso interesse 
tecnico.
Art.4
La realizzazione delle opere è affidata in ogni 
provincia dal Ministro dei lavori pubblici su proposta 
del comitato di attuazione, al genio civile ovvero 
agli istituti case popolari o all'U.N.R.R.A. - Casas.
L'amministrazione delle opere stesse è affidata 
con le stesse forme di cui al comma precedente, agli 
I.A.C.P., all'U.N.R.R.A. - Casas, agli enti di riforma 
e consorzi di bonifica, se sufficientemente attrezzati, 
ed alle amministrazioni provinciali ed enti regione, 
qualora concorrano all'integrazione dei fondi, di cui 
all'ultima parte del successivo art.6.
L'ente cui è demandata l'amministrazione è 
tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio 
separato e dovrà inoltrare annualmente rendiconto 
alla banca nazionale lavoro, trasmettendolo entro il 
31 agosto al comitato provinciale di cui all'art.7.
Art.5
"Per la esecuzione dei programmi di costruzione 
di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro 
è autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati 
esercizi, con il consorzio di credito per le opere 
pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non 
superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo 
netto indicato come segue:
- dall'anno finanziario 1965 al 1979 lire 20 miliardi 
annui
- per l'anno finanziario 1980 lire 30 miliardi annui.
Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi 
per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei 
singoli esercizi potranno essere portati ad aumento 
dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi 
successivi" (così modificato dall'art.1 
della L.12-3-1968, n.260).
Entro i limiti della predetta spesa i programmi di costruzione 
possono comportare anche il risanamento, il riattamento 
e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in 
possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori 
agricoli dipendenti.
I mutui di cui al presente articolo saranno contratti 
nelle forme, alle condizioni e con le modalità 
che verranno stabilite con apposite convenzioni da 
stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio 
di credito operazioni pubbliche autorizzato alla concessione 
degli stessi mutui, e da approvarsi con decreti del 
Ministro medesimo.
Art.6
La ripartizione annuale dei fondi tra le province è 
effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche 
delle province stesse, del numero di giornate di lavoro 
svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero dei 
lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento 
e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni 
nonché del prevedibile andamento dell'occupazione 
dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura.
Le somme destinate alle singole province possono essere 
integrate da fondi messi a disposizione dalle amministrazioni 
provinciali e dagli enti regionali eventualmente esistenti, 
secondo le modalità che saranno indicate dal 
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art.7
Si omette in quanto abrogato dal D.P.R. 30-12-1972, 
n.1036.
Art.8
Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere 
tra i servizi accessori anche i locali necessari per 
l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli 
attrezzi agricoli.
Il regolamento determinerà i criteri di massima 
a cui i comitati provinciali devono attenersi nel fissare 
i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.
Art.9
I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa 
possono inoltrare domande all'ente di gestione provinciale 
di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento 
delle proprie abitazioni, mediante appalto dell'opera 
o esecuzione in proprio.
L'ente, previa approvazione del comitato provinciale 
assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile 
o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni 
e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione 
in proprio da parte dei lavoratori, l'ente è 
tenuto alla necessaria assistenza tecnica.
Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo 
per la esecuzione delle opere, i criteri generali relativi 
alle dimensioni delle costruzioni.
Art.10
Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per 
rendere idonee alla funzione le aeree destinate alle 
costruzioni previste dalla presente legge, il Ministero 
dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi, 
di concerto con il Ministero del lavoro e la previdenza 
sociale, delle disposizioni contenute nell'art.59 della 
legge 29-4-1949, n.264 e nell'art.73 della legge 25-7-1952, 
n.949.
Art.11
Le abitazioni vengono assegnate in proprietà, 
a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli 
aventi titolo all'assegnazione.
Art.12
Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge 
si applicano le disposizioni degli artt. 23 e 24 della 
legge 28-2-1949 n.43.
L'approvazione dei progetti di costruzione equivale 
a dichiarazione di pubnblica utilità ed i relativi 
lavori sono considerati urgenti e indifferibili.
Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla 
legge 25-6-1865, n.2339, per le indennità di 
espropriazione dei suoli necessaria alle costruzioni 
è applicata con la decurtazione del 25%.
Art.13
Il servizio dei mutui di cui al precedente art.5 sarà 
assunto dal Ministro del tesoro a partire dall'esercizio 
finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. 
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati 
di previsione della spesa del Ministero del tesoro 
e specificatamente vincolate a favore del consorzio 
di credito di operazioni pubbliche.
Saranno versati all'entrata del bilancio statale:
- gli interessi maturati sulle somme depositate presso 
la banca nazionale lavoro, al netto delle somme che, 
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto 
col tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento 
dei comitati costituiti con la presente legge;
- le somme ricavate dalla vendita degli alloggi.
Le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, 
detratto il 25%, per le spese della gestione speciale 
degli enti di cui al precedente art.4 ivi comprese 
le spese di manutenzione e riparazione degli immobili.
Art.14
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti 
e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, 
compresa la quota abbonamento all'art.8 del Regio decreto 
legge 2-9-1919, n.1627, convertito in legge 14-4-1921, 
n.488.
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