(G.U. 12-2-1962, n.38)
UTILIZZAZIONE DI FONDI SINORA ACCANTONATI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA
Artt. 1.
Si omette, in quanto detta norme ormai superate in materia
di finanziamento.
Art.2.
I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria
competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa
alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere
di edilizia scolastica previste dalla legge 9-8-1954,
n.645, all'approvazione di una commissione istituita
in ogni provincia presso l'ufficio del genio civile
e composta dall'ingegnere capo del genio civile che
la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico
provinciale.
Alla commissione di cui al precedente comma sono sottoposti
altresì i progetti che non superino l'importo
di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere
decisa all'unanimità da parte della commissione,
che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire
modifiche e varianti.
La commissione è tenuta a deliberare entro il
termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione
della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto
di costruzione da parte degli enti interessati.
Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione
per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso
da parte del provveditorato alle opere pubbliche entro
quindici giorni dalla precedente deliberazione.
I piani regolatori generali e particolareggiati non
potranno essere approvati se non saranno in essi determinate
le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici,
ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto
di cui all'art.5 della legge 7-2-1958, n.88, in proporzione
alle necessità della popolazione.
La determinazione delle aree destinate alla costruzione
degli edifici scolastici nei piani regolatori generali
e particolareggiati, approvati dal Ministro per i lavori
pubblici, sostituisce l'approvazione della commissione
prevista dal primo comma del presente articolo.
Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra,
in sede di approvazione dei piani regolatori generali
e particolareggiati dovrà essere sentito in
ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione.
La deliberazione di approvazione dell'area prescelta
equivale a dichiarazione di pubblica utilità;
i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto
di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili
a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt.
12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892.
Art.3.
Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche,
nei comuni che sono obbligati a fornirle in base alla
legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'art.
4 della legge 15-2-1961, n.53, per l'incremento dell'edilizia
scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e
di elementi modulati, sono aumentati di lire 20.000
milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei
comuni predetti, che forniranno aree di loro proprietà
idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del
rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti,
nonché della situazione finanziaria dei comuni.
Gli edifici passano in proprietà dei comuni,
con destinazione permanente ad uso scolastico e con
i conseguenti oneri di manutenzione.
I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione
di concerto con quello per i lavori pubblici.
Le gare di appalto concorso per le costruzioni previste
dal presente articolo saranno giudicate da una commissione
nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per i lavori pubblici e composta
dal presidente della prima sezione del consiglio superiore
dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'edilizia
statale sovvenzionata dal Ministero dei lavori pubblici,
dal direttore generale per la edilizia scolastica e
per l'arredamento della scuola, dal direttore generale
dell'istruzione elementare, dal direttore generale
della istruzione secondaria di primo grado o, in caso
di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con
qualifica non inferiore a ispettore generale.
Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione
relativi all'edilizia scolastica prefabbricata è
autorizzata la spesa di 100 milioni a favore della
direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento
scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica
istruzione.
Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto
dal primo comma sarà destinato ai comuni ricadenti
nei territori indicati dall'art.3 della legge 10-8-1950,
n.646 e successive modificazioni.
Artt.4-5.
Si omettono in quanto dettano norme ormai superate in
materia di finanziamenti.
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