[Note's] LEGGE 26 GENNAIO 1962, N.17 (stralcio)

(G.U. 12-2-1962, n.38)

UTILIZZAZIONE DI FONDI SINORA ACCANTONATI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA

Artt. 1.
Si omette, in quanto detta norme ormai superate in materia di finanziamento.

Art.2.
I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9-8-1954, n.645, all'approvazione di una commissione istituita in ogni provincia presso l'ufficio del genio civile e composta dall'ingegnere capo del genio civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale.
Alla commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti.
La commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli enti interessati.
Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del provveditorato alle opere pubbliche entro quindici giorni dalla precedente deliberazione.
I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'art.5 della legge 7-2-1958, n.88, in proporzione alle necessità della popolazione.
La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della commissione prevista dal primo comma del presente articolo.
Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione.
La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt. 12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892.

Art.3.
Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 15-2-1961, n.53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulati, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei comuni predetti, che forniranno aree di loro proprietà idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti, nonché della situazione finanziaria dei comuni. Gli edifici passano in proprietà dei comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.
Le gare di appalto concorso per le costruzioni previste dal presente articolo saranno giudicate da una commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e composta dal presidente della prima sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata dal Ministero dei lavori pubblici, dal direttore generale per la edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dal direttore generale dell'istruzione elementare, dal direttore generale della istruzione secondaria di primo grado o, in caso di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.
Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata è autorizzata la spesa di 100 milioni a favore della direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica istruzione.
Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma sarà destinato ai comuni ricadenti nei territori indicati dall'art.3 della legge 10-8-1950, n.646 e successive modificazioni.

Artt.4-5.
Si omettono in quanto dettano norme ormai superate in materia di finanziamenti.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's