(G.U. 22-4-1968, n.103)
ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE
(*) Si riporta solo l'art.6, di specifico interesse tecnico.
Art.6. EDILIZIA
1. Si omette in quanto abrogato dall'art.64 della legge
8-6-1990, n.142.
2. I comuni competenti per territorio sono tenuti a
fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi
hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente
all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della
spesa relativa, in venticinque annualitą senza
interessi.
3. I comuni possono essere esentati dall'onere di cui
al precedente comma, nel caso che non si trovino in
condizioni di poterlo sostenere.
4. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il
materiale forniti dallo Stato restano in proprietą
dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo
l'originaria destinazione.
5. Gli edifici per le scuole materne statali possono
essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.
6. I piani di edilizia per le scuole materne statali
saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di
scuole materne statali previsti dal precedente art.3.
7. Il comitato regionale per l'edilizia scolastica,
di cui all'art.4 del provvedimento recante nuove norme
per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario
dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 prende
visione dei piani provinciali relativi all'edilizia
della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni
al riguardo.
(c) 1996 Note's