NORME PER L'ATTRIBUZIONE AI PREFETTI DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI DEPOSITO DI OLI MINERALI.
Art.1.
1. La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi
di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei
gas liquefatti, di cui all'art.11 del regio decreto
legge 2-11-1933, n.1741, convertito nella legge 8-2-1934,
n.367, viene rilasciata dal Prefetto della Provincia
quando trattisi di depositi con capacità non
superiore a 3.000 metri cubi.
Art.2.
1. Sulle domande intese ad ottenere la concessione di
cui all'art.1 deve essere sentito il parere, per quanto
di rispettiva competenza, del Comune interessato, del
Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre
Amministrazioni eventualmente interessate, nonché
della Camera di commercio, industria e agricoltura
per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.
Art.3.
1. Il decreto di concessione del prefetto determina
la composizione della Commissione di collaudo, della
quale dovranno comunque essere chiamati a far parte
il comandante provinciale dei vigili del fuoco ed il
capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
Art.4.
1. Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano
il settore, in quanto applicabili, nonché le
disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo
regolamento in materia di depositi costieri di oli
minerali.
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