[Note's] LEGGE 7 MAGGIO 1965, N.460

NORME PER L'ATTRIBUZIONE AI PREFETTI DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI DEPOSITO DI OLI MINERALI.

Art.1.
1. La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'art.11 del regio decreto legge 2-11-1933, n.1741, convertito nella legge 8-2-1934, n.367, viene rilasciata dal Prefetto della Provincia quando trattisi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi.

Art.2.
1. Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'art.1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre Amministrazioni eventualmente interessate, nonché della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.

Art.3.
1. Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della Commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art.4.
1. Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonché le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali.




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