[Note's] LEGGE 5 LUGLIO 1966, N.517

(G.U. 14-7-1966, N.172)

MODIFICA ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N.1902 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI E NUOVE NORME SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE.

Art.l
Il comma 3 dell'articolo unico della legge 3-11-1952, n.1902, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
<<Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al comma 1.
Per i comuni che entro 1 anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano.
Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati>>.

Art.2
Per i comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del comma 2 dell'art.8 della legge 17-8-1942, n.1150, le sospensioni di cui alla legge 3-11-1952, n.1902, e successive modificazioni, sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti a norma dell'art.34 della legge 17-8-1942, n.1150. In tal caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data della deliberazione comunale di adozione del programma di fabbricazione.

Art.3
Per i piani regolatori generali e particolareggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte dell'amministrazione dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al comma 1 e 2 della legge 3-11-1952, n.1902, e successive modificazioni, si applicano per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della deliberazione di adozione.
Resta fermo il disposto del comma 3 dell'art.1 della presente legge.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's