(G.U. 14-7-1966, N.172)
MODIFICA ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N.1902 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI E NUOVE NORME SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE.
Art.l
Il comma 3 dell'articolo unico della legge 3-11-1952,
n.1902, e successive modificazioni, è sostituito
dai seguenti:
<<Le sospensioni suddette non potranno essere
protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione
di cui al comma 1.
Per i comuni che entro 1 anno dalla scadenza del termine
di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano
stesso all'amministrazione dei lavori pubblici per
l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti
potranno essere protratte per un periodo complessivo
non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione
di adozione del piano.
Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei
lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione
del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti
decorrono, per tutto il territorio interessato dal
piano stesso, dalla data della deliberazione comunale
di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati>>.
Art.2
Per i comuni non obbligati alla formazione del piano
regolatore generale ai sensi del comma 2 dell'art.8
della legge 17-8-1942, n.1150, le sospensioni di cui
alla legge 3-11-1952, n.1902, e successive modificazioni,
sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti
a norma dell'art.34 della legge 17-8-1942, n.1150.
In tal caso le sospensioni suddette non potranno essere
protratte oltre 3 anni dalla data della deliberazione
comunale di adozione del programma di fabbricazione.
Art.3
Per i piani regolatori generali e particolareggiati
che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano in corso di esame da parte dell'amministrazione
dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al comma
1 e 2 della legge 3-11-1952, n.1902, e successive modificazioni,
si applicano per un periodo non superiore a 5 anni
a decorrere dalla data della deliberazione di adozione.
Resta fermo il disposto del comma 3 dell'art.1 della
presente legge.
(c) 1996 Note's