(G.U. 8-8-1967, n.198)
NUOVE NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA
E PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO PER IL QUINQUENNIO
1967-1971
Modificata con legge 17 febbraio 1968, N.106.
Titolo I
EDILIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE SECONDARIA, ARTISTICA
E PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE
Capo I
NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Art.1 PROGRAMMI PER L'EDILIZIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI
SECONDARIE E ARTISTICHE
La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il
riattamento di edifici, compresi le palestre e gli
impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari,
secondarie ed artistiche, nonché agli istituti
statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi
quinquennali.
Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle
risultanze del censimento di cui all'art.10 della legge
13-7-1965, n.874, e alla legge 26-4-1966 n.260, per
eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli
aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni
di scuole e di riassetto territoriale di quelle già
esistenti, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione
in relazione anche alle esigenze del programma nazionale
di sviluppo economico, per assicurare gli interventi
richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.
Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi
alla scuola dell'obbligo, si avrà cura di garantire
le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione
in età scolastica.
Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere
di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente
articolo avviene a totale carico dello Stato e sotto
il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza
e nei limiti delle disposizioni della presente legge.
Art.2 ONERI ACCESSORI
Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia
scolastica, di cui al presente titolo, comprendono
anche quelli:
a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle
palestre e degli impianti sportivi;
b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione
nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'art.16,
quando tali adempimenti siano affidati ad enti o, in
tutto o in parte, a liberi professionisti;
d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree
nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi
dell'art.13 della presente legge.
Art.3 ISTITUZIONE DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
O INTERREGIONALI
Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla
presente legge sono istituiti uffici scolastici regionali
o interregionali come indicato nella tabella annessa
e fatte salve le competenze previste dagli statuti
delle regioni. A tali uffici sono preposti sovrintendenti.
Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate
dal ministro per la pubblica istruzione a provveditori
agli studi di prima classe o a ispettori generali del
Ministero della pubblica istruzione, sentito il consiglio
di amministrazione.
Il personale dei ruoli di cui alle Tabelle A - con esclusione
di quello della carriera direttiva dell'amministrazione
centrale - C, D, E ed F annesse alla legge 7-12-1961,
n.1264, può essere assegnato, oltre che alla
amministrazione centrale e ai provveditorati agli studi
anche agli uffici di cui al comma 1 del presente articolo.
Il personale della carriera direttiva della amministrazione
centrale con qualifica superiore a quella di consigliere
di prima classe potrà essere distaccato a prestare
servizio presso gli uffici di cui al precedente comma
previo parere del consiglio di amministrazione ovvero
su domanda.
Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali,
dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della
illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede
l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio
scolastico regionale o interregionale.
L'onere di cui al precedente comma è ripartito
fra tutte le province della circoscrizione in misura
proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie
statali funzionanti in ciascuna di esse.
Art.4 COMITATI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica
sono istituiti:
a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il
comitato centrale per l'edilizia scolastica;
b) presso gli uffici scolastici regionali o interregionali,
i comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora
l'ambito di competenza degli uffici predetti si estenda
a più regioni, saranno istituiti per ciascuna
regione, rispettivi comitati per l'edilizia scolastica.
Art.5 COMPITI DEL COMITATO CENTRALE
Il comitato centrale per l'edilizia scolastica:
1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni
generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per
il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale,
sulla base di indici obiettivi di priorità;
2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione
regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale
contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi
per regione e per tipo di scuole;
3) esprime il parere sulle proposte di variazione del
programma nazionale;
4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma
stesso ai fini della sua realizzazione nei termini
previsti.
Il comitato centrale è assistito dalla direzione
generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento
della scuola che, attraverso un ufficio studi e programmazione,
ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale
dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
Art.6
Si omette in quanto detta norme di limitato interesse
tecnico circa la composizione del comitato centrale
per l'edilizia scolastica.
Art.7 COMPITI DEL COMITATO REGIONALE
Il comitato regionale per l'edilizia scolastica:
1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli enti
obbligati e dei pareri espressi dalla commissione di
cui al successivo art.9, alla valutazione dei fabbisogni
e formula la proposta di programma quinquennale regionale,
con le indicazioni delle priorità delle opere
da eseguire;
2) dà parere sulla scelta delle aree destinate
alla edilizia scolastica, in sede di approvazione dei
piani regolatori generali e particolareggiati;
3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale,
le proposte di programmi esecutivi annuali, per la
utilizzazione delle disponibilità finanziarie;
4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi
regionali;
5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi
stessi ai fini della loro realizzazione nei termini
previsti;
6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica
di enti pubblici e di privati.
La norma prevista al settimo comma dell'art.2 della
legge 26-1-1962, n.17, è abrogata.
Il comitato regionale è assistito dall'ufficio
scolastico regionale che, attraverso un proprio ufficio
studi e programmazione, provvede all'aggiornamento
annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi
esistenti a livello regionale per la programmazione
economica, sentite le commissioni provinciali di cui
al seguente art.9.
Art.8
Si omette in quanto detta norme di limitato interesse
tecnico circa la composizione del comitato regionale
per l'edilizia scolastica.
Art.9 FORMAZIONE DEI PROGRAMMI
Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali
e dei relativi programmi regionali annuali si provvede
secondo le seguenti modalità:
1) i comuni, le province e gli altri enti obbligati,
anche riuniti in consorzio, presentano e motivano,
nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza
del programma, i propri fabbisogni complessivi nel
settore dell'edilizia scolastica al sovrintendente
scolastico regionale o interregionale competente, per
tramite del provveditore agli studi, il quale allegherà
al complesso delle segnalazioni pervenute il parere
sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche
territoriale, espresso da una commissione provinciale.
Tale commissione sarà costituita: dal provveditore
agli studi che la presiede, dall'assessore alla pubblica
istruzione dell'amministrazione provinciale o da un
suo sostituto, da cinque sindaci designati dal consiglio
provinciale, eletti con voto limitato a tre, da un
ispettore scolastico e da un capo di istituto designati
dal provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque
sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza.
La commissione è nominata con decreto del sovrintendente
scolastico regionale o interregionale e dura in carica
cinque anni. Nella presentazione dei fabbisogni complessivi
devono essere incluse le opere che gli enti interessati
intendono realizzare, per intero o per singoli lotti
o funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi
previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso
costituisce ragione di priorità la partecipazione
all'onere da parte dell'ente. I provveditori, sentita
la commissione provinciale, segnalano al sovrintendente
anche i fabbisogni complessivi degli istituti statali
di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità
giuridica o di autonomia amministrativa e degli istituti
statali di educazione, nonché gli eventuali
fabbisogni che non fossero stati indicati dagli enti
obbligati;
2) il sovrintendente scolastico regionale o interregionale
sottopone al comitato regionale per l'edilizia scolastica
i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala
poi al Ministero della pubblica istruzione;
3) il comitato regionale formula la proposta di programma
quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione
e della graduatoria degli interventi proposti, e il
sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero
della pubblica istruzione;
4) il comitato centrale, sulla base della valutazione
globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità
determinate da criteri di valutazione di cui all'art.5,
il progetto di programma nazionale quinquennale, con
le ripartizioni regionali e con la indicazione delle
direttive per la formazione dei programmi regionali
annuali. Il programma nazionale quinquennale è
approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE);
5) il comitato regionale formula successivamente i programmi
regionali annuali sulla base delle direttive contenute
nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali
debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire
e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del
sovrintendente scolastico regionale o interregionale
competente. Detti programmi esecutivi sono comunicati
al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero
dei lavori pubblici, ai competenti provveditorati regionali
alle opere pubbliche e agli altri enti interessati.
La spesa dei programmi esecutivi annuali non può
superare il 90% dell'importo del finanziamento previsto
annualmente per ciascun programma regionale. Il restante
10% è accantonato per eventuali integrazioni
nonché per le variazioni previste dal numero
4 del primo comma dell'art.7, e sarà comunque
utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza
del programma. Le eventuali variazioni ai programmi
esecutivi regionali sono predisposte dal comitato regionale
e approvate con decreto del sovrintendente entro il
30 settembre di ogni anno. I decreti del sovrintendente
sono notificati entro trenta giorni agli uffici e agli
enti interessati;
6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere,
in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e
l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento
di edifici già esistenti, sempre che rispondano
ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di
edilizia scolastica e l'acquisto sia economicamente
conveniente.
Art.10 TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale
dal successivo art.12, i termini per gli adempimenti
della programmazione prevista dall'art.9 sono i seguenti:
- entro tre mesi dalla data fissata dal Ministero della
pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni
da parte degli enti obbligati per tramite del provveditore
agli studi;
- entro i successivi tre mesi: formulazione del parere
sul merito e sul coordinamento da parte della commissione
provinciale;
- entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta
di programma regionale;
- entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma
nazionale e trasmissione ai comitati regionali;
- entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani
esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutivo
del primo anno, con decreto, del sovrintendente, che
ne dà comunicazione al Ministero della pubblica
istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti
provveditorati alle opere pubbliche e agli enti interessati.
I successivi programmi regionali annuali devono essere
approvati entro il termine del 30 giugno dell'anno
che precede quello cui si riferiscono, con l'adempimento
delle medesime formalità.
Art.11 CENTRO STUDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
Il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'art.11
della legge 18-12-1964, n.1358 ha i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di
sperimentazione, relativamente alla riqualificazione
degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi,
alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione
ed industrializzazione dei sistemi di costruzione,
alla manutenzione degli edifici;
b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e
valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni
eseguite sia in Italia che all'estero.
Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera
a) del comma precedente, il Ministero per la pubblica
istruzione può avvalersi dell'opera di istituti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale
e di istituti universitari, con i quali può
stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla
lettera b) il centro studi mantiene rapporti con istituti
similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni
e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione
internazionale per il progresso degli studi e delle
ricerche.
I programmi di attività, relativamente ai compiti
indicati al comma 1, sono approvati dal Ministro della
pubblica istruzione, sentita una consulta da lui presieduta
o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla
pubblica istruzione, e composta:
(si omette).
Per le esigenze del centro studi può disporsi
il comando di personale qualificato appartenente ai
ruoli dell'amministrazione dello Stato fino ad un massimo
di 12 unità.
Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del
centro, il Ministero dei lavori pubblici, entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e con il concerto del
Ministero della pubblica istruzione, norme tecniche
relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici minimi di funzionalità didattica, edilizia
e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica.
Capo II
Art.12
Si omette perché relativo alla formazione dei
programmi nel quinquennio 1967-1971.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROGRAMMI
Art.13 FORNITURA DELL'AREA
I comuni, le province, anche riuniti in consorzio, e
gli altri enti obbligati per legge sono tenuti a fornire
le aree per la costruzione degli edifici scolastici,
ciascuno nell'ambito della propria competenza.
Gli enti indicati al precedente comma hanno diritto
di chiedere, nei modi previsti dal successivo art.14,
che lo Stato provveda direttamente per loro conto all'acquisto
dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque
annualità senza interessi.
Il Ministro per il tesoro, sentito il prefetto e il
comitato regionale, di cui all'art.8, può concedere,
a domanda, l'esonero dal rimborso di cui al comma che
precede, quando i comuni e le province, nonostante
l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote
massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art.306
del testo unico della legge comunale e provinciale
3-3-1934, n.383 e successive modificazioni e integrazioni,
non conseguano il pareggio economico del bilancio e
non abbiano deleghe disponibili per la contrazione
di mutui, e sempreché non dispongano o non possano
disporre di aree idonee.
Art.14 SCELTA E VINCOLO DELLE AREE
Ferme restando le norme per la determinazione delle
aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati,
e salvo quanto disposto dall'art.7 della presente legge,
i comuni, le province e gli enti obbligati, per la
parte di propria competenza, al momento dell'invio
delle segnalazioni, di cui agli artt. 9 e 12, provvedono
ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione
delle opere di edilizia scolastica nonché a
dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto
di cui al secondo comma dell'art.13.
Per i comuni provvisti di piano regolatore generale
o di programma di fabbricazione, l'indicazione delle
aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione
alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti
con le previsioni dei piani stessi.
In caso di mancata indicazione delle aree, provvede
a tale incombenza il provveditore agli studi, con atto
da pubblicarsi ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge
9-6-1947, n.530.
Su tutte le aree indicate si applicano le misure di
salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952, n.1902 e
successive modificazioni. Tali misure decadono qualora
l'area non venga giudicata idonea dalla commissione
provinciale di cui al successivo comma.
Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se
relative agli edifici che gli enti obbligati intendono
costruire a proprio carico, è dato dalla commissione
provinciale, prevista dall'art.2 della legge 26-1-1962,
n.17, secondo le norme di cui alla legge stessa.
I membri della commissione possono farsi sostituire.
La commissione dà comunicazione del giudizio
al provveditore alle opere pubbliche, il quale, entro
quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, emette
il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'ufficio
del genio civile, di cui all'art.2 della legge 26-1-1962,
n.17, è quello competente per territorio.
Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari
interessati a cura dell'ente obbligato e cessa di avere
effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga
da concedersi di anno in anno fino al limite massimo
di tre anni.
Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica
utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione
del progetto di costruzione, si intendono dichiarati
urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt.
12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892.
Art.15 ATTUAZIONE DEI PIANI
La responsabilità dell'attuazione dei programmi
esecutivi regionali è affidata al Ministero
dei lavori pubblici.
Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente,
sono costituite, presso i provveditorati alle opere
pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica:
Art.16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE OPERE
Gli enti obbligati che intendono avvalersi della concessione
delle opere di edilizia, di cui al presente titolo,
ne fanno richiesta, entro trenta giorni dalla comunicazione
del decreto di approvazione del piano esecutivo annuale,
di cui all'art.10.
La concessione è accordata, entro trenta giorni
dalla richiesta, dal provveditore alle opere pubbliche,
sentiti, per le opere di importo non superiore a 250
milioni, la commissione di cui all'art.2 della legge
26-1-1962, n.17, e, per le opere di importo superiore,
il comitato tecnico-amministrativo di cui all'art.25
della presente legge, quando concorrano le seguenti
condizioni:
1) che l'ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni
a norma dell'art.9;
2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi
esecutivi e delle relative norme;
3) che fornisca garanzie di provvedere adeguatamente
sul piano tecnico in entrambe le ipotesi previste dal
primo comma del successivo art.18, sia nella fase di
progettazione che in quella di esecuzione.
Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia
trascorso senza che gli enti obbligati abbiano fatto
domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano
le condizioni previste ai sensi del comma precedente,
ovvero si sia verificata la decadenza della concessione,
a norma del quinto comma dell'art.18, la concessione
può essere accordata dal provveditore alle opere
pubbliche, sentito il comitato di cui all'art.25 della
presente legge, all'istituto per lo sviluppo della
edilizia sociale (ISES) o ad altri enti pubblici, a
carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.
Il compenso agli enti concessionari per spese generali
di progettazione, oppure per spese relative all'appalto
concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità
dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle
seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei
lavori:
- per opere fino all'importo di 50 milioni....................9,00%
- per opere da oltre 50 fino a 100 milioni...................8,00%
- per opere da oltre 100 fino a 250 milioni................7,00%
- per opere da oltre 250 fino a 500 milioni................5,50%
- per opere da oltre 500 fino a 750 milioni................4,50%
- per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo...4,00%
- per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi.........................3,50%
- per opere di importo superiore ai 2 miliardi...........3,00%
Fino alla concorrenza del 90% dell'importo delle opere
affidate in concessione, la somma relativa è
corrisposta ratealmente agli enti concessionari in
base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti
uffici del genio civile, attestanti che le rate proposte
trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori,
nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi
progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante
10%, sarà erogata in base al collaudo disposto
dal provveditore alle opere pubbliche.
I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal
provveditorato alle opere pubbliche, mediante visto
di autorizzazione sui certificati come sopra emessi
dagli uffici del genio civile, escluso ogni altro atto
a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative
e regolamentari.
Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968
gli enti obbligati con la richiesta, di cui all'art.12,
dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di
cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le
opere in concessione.
Art.17 ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere,
ovvero gli enti di cui al terzo comma dell'art.16 non
dichiarino, entro trenta giorni, di accettare l'affidamento
in concessione delle opere, queste vengono eseguite
a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale
vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati
e periferici, in conformità alle norme vigenti
in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche
con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all'art.23
della presente legge.
In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni
del precedente art.16 per quanto concerne la documentazione
giustificativa delle rate di acconto da corrispondere
alle ditte esecutrici.
Art.18 PROGETTAZIONE DELLE OPERE IN CONCESSIONE
Gli enti concessionari, di cui all'art.16, cureranno,
nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso
di cui all'art.23, la progettazione delle opere di
edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento
a liberi professionisti.
Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti
all'autorità competente per l'approvazione secondo
gli artt. 20 e 25, nel termine di centocinquanta giorni
dal ricevimento dell'avvenuta concessione.
Per i progetti che comportino una spesa superiore a
500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e
dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico
concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo
approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici
e da bandire dall'ente concessionario.
Il concorso deve essere espletato improrogabilmente
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione
del bando sul foglio degli annunzi legali della provincia.
L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi,
importa la decadenza della concessione.
Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative
al progetto vincitore, debitamente documentate, sono
messe a carico del costo delle opere.
Il progetto vincitore è approvato dall'autorità
competente, di cui all'art.20, non oltre trenta giorni
dalla ricezione del progetto medesimo.
Art.19 PROGETTAZIONE DELLE OPERE IN ESECUZIONE DIRETTA
Qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere
di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti
provvedono gli uffici del genio civile, competenti
per territorio, direttamente oppure avvalendosi di
liberi professionisti. Per progetti che comportino
una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano
i commi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo che precede.
L'incarico ai liberi professionisti è conferito
su designazione della commissione provinciale, di cui
all'art.14, quinto comma, della presente legge.
Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente
da parte dell'ufficio del genio civile mediante convenzione
da approvarsi, entro il termine di giorni trenta, dal
provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato
tecnico-amministrativo nella composizione di cui al
successivo art.25, qualora l'importo superi la misura
stabilita dall'art.6 del Regio decreto 18-11-1923,
n.2440, e successive integrazioni e modificazioni.
Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi
disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base
alle disposizioni relative alle opere di conto dello
Stato.
I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione
entro centocinquanta giorni dal termine resosi utile
per l'esecuzione diretta delle opere.
Art.20 APPROVAZIONE DEI PROGETTI
I progetti di opere di edilizia scolastica di importo
non superiore a 250 milioni sono approvati dalla commissione
provinciale prevista dall'art.2 della legge 26-1-1962,
n.17, secondo le norme di cui alla legge stessa; quelli
di importo superiore sono approvati dal provveditore
alle opere pubbliche, sentito il comitato di cui all'art.25.
I membri della predetta commissione possono farsi sostituire.
Detta commissione provinciale è anche competente
per la approvazione delle perizie di variante e suppletive,
purché queste non superino l'ammontare del quinto
dell'importo di spesa programmato. A copertura delle
maggiori spese risultanti da tali perizie è
autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate
in sede di appalto nonché delle somme stanziate
per imprevisti in sede di progetto.
Sono altresì di competenza della predetta commissione
l'approvazione dei prezzi nuovi, la concessione di
proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo
riguardante la conduzione delle opere fino al momento
del collaudo.
Art.21 PROGETTI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA NON
SOVVENZIONATA
I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento,
al completamento e al riattamento di edifici scolastici,
che gli enti obbligati, nell'ambito delle rispettive
competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa,
ai sensi del numero 1 dell'art.9, devono essere sottoposti,
se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere
della commissione provinciale, di cui al primo comma
dell'art.20, della presente legge, e, oltre tale importo,
al parere del comitato di cui all'art.25.
Il comma 1 dell'art.12 della legge 18-12-1964, n.1358,
è abrogato.
Art.22 APPALTO - CONCORSO
Nel caso che gli enti obbligati, concessionari delle
opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso,
questo deve essere bandito entro sessanta giorni dalla
notificazione della avvenuta concessione.
Art.23 APPALTO - CONCORSO OBBLIGATORIO
Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi
industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche
e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi
all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso.
Art.24 COLLAUDO E CONSEGNA DELLE OPERE
Il collaudo delle opere, di cui al presente capo, è
disposto dal provveditore alle opere pubbliche competente
per territorio, in conformità alle norme vigenti.
Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante
dell'ente interessato, il quale prende in consegna
l'opera collaudata.
Le opere passano in proprietà degli enti, con
destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti
oneri di manutenzione.
Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione
dell'art.1 del Regio decreto legge 9-5-1915, n.654,
e le aree pertinenti sono ceduti in proprietà
ai comuni che li hanno in consegna, con destinazione
ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati
con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente
del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente
le trascrizioni del caso.
Art.25 COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO-AMMINISTRATIVO
PRESSO I PROVVEDITORATI REGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE
Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo
superiore a 250 milioni di lire è competente
ad esprimere pareri il comitato tecnico-amministrativo
del provveditorato regionale alle opere pubbliche.
A tal fine il comitato stesso si riunirà nella
seguente composizione ridotta: (si omette).
Art.26 INTERVENTI URGENTI
Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili,
il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro
della pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare
l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica
che non possano essere differite per esigenze di igiene
o sicurezza.
A tale fine è accantonata una somma pari all'1
per cento degli stanziamenti annuali di cui all'art.32,
da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque
ai fini della presente legge entro il termine di scadenza
del programma quinquennale.
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle
opere, di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni del comma 2 e seguenti dell'art.1 della
legge 26-1-1963, n.47.
Art.27
Si omette, in quanto detta norme di limitato interesse
riguardanti le spese per il funzionamento dei comitati
per l'edilizia scolastica, le spese delle commissioni
provinciali, le spese del centro studi e della relativa
consulta.
Art.28 SPERIMENTAZIONE DI EDILIZIA SCOLASTICA
Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche
prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'art.1
è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni,
da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun
anno, dall'art.32.
Le opere da realizzare, ai fini del presente articolo
sono scelte, di regola, su proposte formulate dal centro
studi per l'edilizia scolastica, sentita la consulta
di cui all'art.11, dal Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, fra
quelle comprese nei programmi. di cui agli artt. 1
e 12.
Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale
si applicano le disposizioni della legge 18-12-1964,
n.1358.
Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge
26-1-1963, n.47.
Art.29 SUSSIDI PER ADATTAMENTO E RIADATTAMENTO DI LOCALI
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
La facoltà spettante al Ministero della pubblica
istruzione, a norma della legge 17-12-1957, n.1229
e successive modificazioni, e a norma dell'art.12 della
legge 1-6-1942, n.675, è estesa all'adattamento
e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti
ad uso di scuole elementari e medie di proprietà
dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,
nonché di comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni
con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.
Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate
anche le disponibilità residue degli stanziamenti
autorizzati dalle leggi 24-7-1962, n.1073, e 13-7-1965,
n.874.
La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta
esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono,
su attestazione dell'ingegnere capo del genio civile
e non è soggetta ai limiti di cui all'art.3
della legge 17-12-1957, n.1229, e all'art.16 della
legge 24-7-1962, n.1073.
Art.30 SUSSIDI E SPESE PER L'ARREDAMENTO DI SCUOLE ELEMENTARI
E MEDIE
La facoltà spettante al Ministero della pubblica
istruzione, a norma degli artt. 119, 120 e 121 del
regolamento generale sui servizi delle scuole elementari,
approvato con Regio decreto 26-4-1928 n.1297, è
estesa per l'arredamento delle scuole medie.
La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento,
attribuita al Ministero della pubblica istruzione dall'art.12
della legge 1-6-1942, n.675, è estesa a tutte
le scuole dell'obbligo.
All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti
commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per la fornitura di materiale
di arredamento alle scuole rurali, nonché per
l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute
dai comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.
La corresponsione del sussidio è subordinata
all'avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si
riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi.
Artt. 31 e 32
Si omettono in quanto dettano norme, ormai superate,
sugli ispettori centrali e sui finanziamenti.
Titolo II
EDILIZIA UNIVERSITARIA
Capo I
FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI
Art.33 MODALITA' PER LA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma quinquennale è compilato sulla base
dei piani prospettati da ciascuna Università
o istituto universitario e tenendo conto anche delle
esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università,
sentita una speciale commissione, nonché, per
quanto concerne i collegi universitari, le case dello
studente ed altri servizi assistenziali universitari,
il comitato centrale delle opere universitarie.
La commissione di cui al precedente comma è nominata
con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario
ed è composta dei seguenti membri: (si omette
la composizione della commissione).
Il programma è approvato con decreto del Ministero
della pubblica istruzione, sentito il comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE).
Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli
importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.
Per ciascun anno non possono essere destinate alla edilizia
universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi
universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000
milioni e 1.000 milioni.
Per le necessità edilizie delle nuove Università
è riservata una somma non inferiore al 10% degli
stanziamenti di cui all'art.34, ivi comprese le quote
di cui al comma precedente.
Eventuali variazioni al programma saranno apportate
seguendo la procedura prevista dal presente articolo.
Art.34 PROGRAMMI QUINQUENNALI PER OPERE DELL'EDILIZIA
UNIVERSITARIA. STANZIAMENTI PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
DAL 1967 AL 1971
Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse
Università e altre istituzioni sono eseguite
in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute
negli artt. 33 e 37.
(Si omettono le norme relative al finanziamento del
primo programma quinquennale in quanto ormai superate).
Art.35 SPESE PER LE OPERE DELLA EDILIZIA UNIVERSITARIA
Ai fini del precedente articolo sono ammesse spese per
l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento,
l'adattamento e il completamento di edifici, nonché
per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza
con le opere edilizie e, in via eccezionale, per l'acquisto
di edifici sempreché questi rispondano a criteri
di funzionalità didattica e ambientale e l'acquisto
sia economicamente conveniente.
Il programma quinquennale può comprendere anche
spese per l'acquisto di aree disposto fra il 1 gennaio
1966 e la data di entrata in vigore della presente
legge, qualora tali aree siano riconosciute idonee
a norma del successivo art.38 ed utilizzate per le
opere di edilizia comprese nel programma stesso.
Degli stanziamenti di cui all'art.34 il 3% è
accantonato anno per anno per fronteggiare situazioni
derivate da eventi non prevedibili; la somma accantonata
deve essere comunque impegnata non oltre l'ultimo anno
del programma quinquennale.
Art.36 MODALITA' PER LA PROPOSTA DEI FABBISOGNI
Le Università e gli istituti di cui all'art.42
debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione,
entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo,
il rispettivo piano quinquennale di opere di cui all'art.35,
indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria
d'urgenza e accordando precedenza al completamento
di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di
opere, già iniziati o parzialmente finanziati
da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione
di istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati
a istituti policattedra o a dipartimenti.
Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo
atto di privati o da deliberazioni di enti che abbiano
assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione
delle opere con la specifica indicazione della misura
del concorso.
Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione
del consiglio di amministrazione dell'Università.
La relativa delibera e i verbali della discussione
sono allegati ai programmi.
Art.37 COORDINAMENTO
Nella formazione dei piani quinquennali, di cui al primo
comma dell'art.36, devono essere previsti i necessari
coordinamenti territoriali e costruttivi tra facoltà,
istituti e dipartimenti.
Art.38 AREE FABBRICABILI
Le aree fabbricabili, necessarie per le costruzioni
previste nel presente titolo, sono prescelte nell'ambito
dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani
territoriali di coordinamento, ove esistano.
Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte
dal consiglio di amministrazione dell'Università
al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma,
e ferme restando le norme vigenti sulle procedure per
le varianti ai piani regolatori, è affidato
ad una commissione, presieduta dal rettore dell'Università
e composta dal provveditore alle opere pubbliche, dall'assessore
ai lavori pubblici del comune interessato, dall'assessore
ai lavori pubblici della provincia e di un esperto
designato dal Ministero della pubblica istruzione.
Il decreto di vincolo, emesso dal provveditore alle
opere pubbliche per l'area riconosciuta idonea, deve
essere notificato ai proprietari interessati e cessa
di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo
proroga da concedersi di anno in anno fino al limite
massimo di tre anni.
L'autorizzazione all'acquisto di aree è data
alle Università ed alle istituzioni di cui all'art.42
dal prefetto senza limiti di valore.
Capo II
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE
Art.39 PROGETTAZIONE DELLE OPERE
Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui
al successivo art.42 provvedono mediante pubblici concorsi
o avvalendosi, per incarico direttamente conferito,
di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per
spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo
di uffici tecnici propri o dei rispettivi consorzi
edilizi universitari.
Per i progetti riguardanti opere di importo superiore
a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno
e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico
concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione
generale estesa ad un intero comprensorio universitario,
oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica
o ambientale il concorso sarà svolto in due
gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte
a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove
strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico
ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo,
da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti
più idonei.
I concorsi di cui al precedente comma sono espletati
in conformità a norme di bandi-tipo, approvati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione. Con tali
norme, sono, fra l'altro, determinati i termini di
tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione
del giudizio di merito; detti termini non dovranno
complessivamente superare, per ogni grado di concorso,
i duecentocinquanta giorni.
Art.40 APPROVAZIONE DEI PROGETTI
L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in
conformità delle disposizioni vigenti in materia
di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento
di conformità al programma di cui al precedente
art.33.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione
di pubblica utilità ed i relativi lavori sono
dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti
di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt.
12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892.
Art.41 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI EDIFICI
In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare
convenienza, il rettore, o il legale rappresentante
dell'istituzione interessata, può chiedere che
in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia
stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio.
L'autorizzazione è concessa dal Ministro della
pubblica istruzione, sentita la commissione di cui
all'art.33.
In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti
variazioni del programma quinquennale dell'Università
o dell'istituzione interessata al fine di consentire
l'erogazione del prezzo d'acquisto.
Nulla è variato per quanto riguarda la procedura
dell'acquisto.
Capo III
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art.42. ENTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i
fini di cui all'art.35 sono le Università statali,
gli istituti universitari statali, gli istituti scientifici
universitari statali con ordinamento speciale, anche
per le cliniche universitarie e per quelle ubicate
in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici
destinati agli impianti sportivi, nonché i collegi
universitari e le case dello studente annessi alle
medesime Università, ed altri servizi assistenziali
o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli
osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici
statali.
Art.43 PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Ai fini dell'erogazione dei contributi il rettore della
Università, o il legale rappresentante delle
altre istituzioni interessate, invia al Ministero della
pubblica istruzione apposita certificazione attestante
per ciascuna opera:
a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto
dell'opera;
b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti
di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori
e della data di inizio e di ultimazione dei lavori
stessi;
c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area,
con l'indicazione del prezzo o dell'indennità
corrispettivi.
L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello
stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata
gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione
in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento
dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma
precedente, mediante versamento su apposito conto corrente
infruttifero, intestato al rettore della Università
o al legale rappresentante dell'istituzione interessata,
acceso presso la competente sezione di tesoreria provinciale.
Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato
certificano l'avvenuta emissione dei singoli stati
di avanzamento dei lavori al Ministro della pubblica
istruzione che autorizza il rettore o il detto rappresentante
a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilità
del conto corrente.
Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere
capo del genio civile, sarà trasmesso, a cura
del rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato,
al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione
al pagamento.
Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il
certificato di collaudo debitamente approvato.
Art.44 CONCORSO DEGLI ENTI
Le istituzioni di cui all'art.42, le regioni, le province,
i comuni, i consorzi universitari e le amministrazioni
degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare
il proprio contributo finanziario all'attuazione delle
opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti, con le casse di risparmio e con
le altre aziende di credito, indicate nell'art.5 del
Regio decreto legge 12-3-1936, n.375, e successive
modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare
i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.
Art.45 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DEMANIALI
Le disposizioni di cui all'art.25 della legge 24-7-1962,
n.1073, si applicano anche agli istituti universitari
scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti
alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art.46 NORME PER LA COSTRUZIONE DELLE NUOVE UNIVERSITÀ
Per le erigende nuove Università, nelle more
della costituzione dei regolari organi accademici,
il Ministro della pubblica istruzione nomina, sentita
la commissione di cui al precedente art.33, appositi
comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei consigli
di amministrazione universitari e con il particolare
compito di provvedere all'allestimento degli edifici
occorrenti. Di tali comitati fanno parte in ogni caso
un membro designato dall'amministrazione provinciale
ed uno dal comune, sede della Università.
La rappresentanza legale di ciascun comitato è
attribuita al presidente del medesimo, eletto dal comitato
stesso.
I comitati di cui ai precedenti commi amministrano le
somme messe a loro disposizione per i fini, di cui
alla presente legge, e si avvalgono dell'opera del
genio civile, quale proprio organo tecnico, ferme restando
le disposizioni dell'art.39, in quanto applicabili.
I comitati medesimi cessano all'atto della nomina del
consiglio di amministrazione della nuova Università
al quale effettuano le relative consegne, e comunque
non oltre due anni dalla data della loro costituzione.
Art.47
Si omette in quanto detta norme ormai superate riguardanti
l'articolazione del primo programma quinquennale 1967-1971.
Titolo III
NORME FINALI
Art.48
Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il
limite di 50 milioni, previsto dall'art.1 della legge
29-7-1949, n.717 (inerente le <<Norme per l'arte
negli edifici pubblici>>; che escludevano dall'obbligo
dell'abbellimento con opere d'arte, le costruzioni
o ricostruzioni di importo inferiore a 50 milioni),
e successive modificazioni, è elevato a 100
milioni.
Art.49
Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi
speciali, tutti gli atti, contratti e formalità
occorrenti per l'attuazione della presente legge sono
soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie
e sono esenti dai diritti catastali.
Le norme di cui sopra si applicano anche se le opere
di edilizia sono realizzate direttamente dagli enti
interessati o con il concorso dei medesimi.
Art.50
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge,
non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti,
potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.
Artt.51-59
Si omettono perché inerentinti la copertura delle
spese.
Art.60
Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute
nella presente legge.
Nelle regioni a statuto speciale e nelle province di
Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme
della presente legge in contrasto con i rispettivi
ordinamenti.
Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero
in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle
regioni decadranno automaticamente all'atto in cui
dette leggi saranno emanate.
Art.61
Le agevolazioni tributarie dell'art.49 sono concesse,
limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima
della entrata in vigore della presente legge, ai comuni
che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato
fabbricati da adibire a scuole. Restano salvi i rapporti
tributari già definiti, anche se relativi a
pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati.
Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme
già pagate.
Art.62
La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(c) 1996 Note's