[Note's] LEGGE 28 LUGLIO 1967, N.641

(G.U. 8-8-1967, n.198)

NUOVE NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO PER IL QUINQUENNIO 1967-1971
Modificata con legge 17 febbraio 1968, N.106.

Titolo I
EDILIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE SECONDARIA, ARTISTICA
E PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE

Capo I
NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art.1 PROGRAMMI PER L'EDILIZIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI SECONDARIE E ARTISTICHE
La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.
Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'art.10 della legge 13-7-1965, n.874, e alla legge 26-4-1966 n.260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.
Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica.
Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.

Art.2 ONERI ACCESSORI
Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:
a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;
b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'art.16, quando tali adempimenti siano affidati ad enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;
d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'art.13 della presente legge.

Art.3 ISTITUZIONE DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI O INTERREGIONALI
Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A tali uffici sono preposti sovrintendenti.
Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione.
Il personale dei ruoli di cui alle Tabelle A - con esclusione di quello della carriera direttiva dell'amministrazione centrale - C, D, E ed F annesse alla legge 7-12-1961, n.1264, può essere assegnato, oltre che alla amministrazione centrale e ai provveditorati agli studi anche agli uffici di cui al comma 1 del presente articolo.
Il personale della carriera direttiva della amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di prima classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del consiglio di amministrazione ovvero su domanda.
Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale o interregionale.
L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le province della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Art.4 COMITATI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:
a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il comitato centrale per l'edilizia scolastica;
b) presso gli uffici scolastici regionali o interregionali, i comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli uffici predetti si estenda a più regioni, saranno istituiti per ciascuna regione, rispettivi comitati per l'edilizia scolastica.

Art.5 COMPITI DEL COMITATO CENTRALE
Il comitato centrale per l'edilizia scolastica:
1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità;
2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per regione e per tipo di scuole;
3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;
4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.
Il comitato centrale è assistito dalla direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola che, attraverso un ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art.6
Si omette in quanto detta norme di limitato interesse tecnico circa la composizione del comitato centrale per l'edilizia scolastica.

Art.7 COMPITI DEL COMITATO REGIONALE
Il comitato regionale per l'edilizia scolastica:
1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli enti obbligati e dei pareri espressi dalla commissione di cui al successivo art.9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorità delle opere da eseguire;
2) dà parere sulla scelta delle aree destinate alla edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;
3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;
4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;
5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;
6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.
La norma prevista al settimo comma dell'art.2 della legge 26-1-1962, n.17, è abrogata.
Il comitato regionale è assistito dall'ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le commissioni provinciali di cui al seguente art.9.

Art.8
Si omette in quanto detta norme di limitato interesse tecnico circa la composizione del comitato regionale per l'edilizia scolastica.

Art.9 FORMAZIONE DEI PROGRAMMI
Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:
1) i comuni, le province e gli altri enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del provveditore agli studi, il quale allegherà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una commissione provinciale. Tale commissione sarà costituita: dal provveditore agli studi che la presiede, dall'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal consiglio provinciale, eletti con voto limitato a tre, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto designati dal provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La commissione è nominata con decreto del sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica cinque anni. Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti o funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'ente. I provveditori, sentita la commissione provinciale, segnalano al sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli istituti statali di educazione, nonché gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli enti obbligati;
2) il sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;
3) il comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;
4) il comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate da criteri di valutazione di cui all'art.5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali. Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
5) il comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente. Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri enti interessati. La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90% dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10% è accantonato per eventuali integrazioni nonché per le variazioni previste dal numero 4 del primo comma dell'art.7, e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma. Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal comitato regionale e approvate con decreto del sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del sovrintendente sono notificati entro trenta giorni agli uffici e agli enti interessati;
6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica e l'acquisto sia economicamente conveniente.

Art.10 TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo art.12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'art.9 sono i seguenti:
- entro tre mesi dalla data fissata dal Ministero della pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni da parte degli enti obbligati per tramite del provveditore agli studi;
- entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della commissione provinciale;
- entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;
- entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai comitati regionali;
- entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutivo del primo anno, con decreto, del sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti provveditorati alle opere pubbliche e agli enti interessati.
I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno dell'anno che precede quello cui si riferiscono, con l'adempimento delle medesime formalità.

Art.11 CENTRO STUDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
Il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'art.11 della legge 18-12-1964, n.1358 ha i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;
b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.
Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministero per la pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.
I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al comma 1, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita una consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:
(si omette).
Per le esigenze del centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.
Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del centro, il Ministero dei lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministero della pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

Capo II

Art.12
Si omette perché relativo alla formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971.

Capo III
ESECUZIONE DEI PROGRAMMI

Art.13 FORNITURA DELL'AREA
I comuni, le province, anche riuniti in consorzio, e gli altri enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.
Gli enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti dal successivo art.14, che lo Stato provveda direttamente per loro conto all'acquisto dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi.
Il Ministro per il tesoro, sentito il prefetto e il comitato regionale, di cui all'art.8, può concedere, a domanda, l'esonero dal rimborso di cui al comma che precede, quando i comuni e le province, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art.306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3-3-1934, n.383 e successive modificazioni e integrazioni, non conseguano il pareggio economico del bilancio e non abbiano deleghe disponibili per la contrazione di mutui, e sempreché non dispongano o non possano disporre di aree idonee.

Art.14 SCELTA E VINCOLO DELLE AREE
Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'art.7 della presente legge, i comuni, le province e gli enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli artt. 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonché a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'art.13.
Per i comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, l'indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.
In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 9-6-1947, n.530.
Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952, n.1902 e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla commissione provinciale di cui al successivo comma.
Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla commissione provinciale, prevista dall'art.2 della legge 26-1-1962, n.17, secondo le norme di cui alla legge stessa.
I membri della commissione possono farsi sostituire.
La commissione dà comunicazione del giudizio al provveditore alle opere pubbliche, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, di cui all'art.2 della legge 26-1-1962, n.17, è quello competente per territorio.
Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.
Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt. 12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892.

Art.15 ATTUAZIONE DEI PIANI
La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici.
Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i provveditorati alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica:

Art.16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE OPERE
Gli enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione del piano esecutivo annuale, di cui all'art.10.
La concessione è accordata, entro trenta giorni dalla richiesta, dal provveditore alle opere pubbliche, sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la commissione di cui all'art.2 della legge 26-1-1962, n.17, e, per le opere di importo superiore, il comitato tecnico-amministrativo di cui all'art.25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:
1) che l'ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'art.9;
2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;
3) che fornisca garanzie di provvedere adeguatamente sul piano tecnico in entrambe le ipotesi previste dal primo comma del successivo art.18, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.
Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione, a norma del quinto comma dell'art.18, la concessione può essere accordata dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato di cui all'art.25 della presente legge, all'istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.
Il compenso agli enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:
- per opere fino all'importo di 50 milioni....................9,00%
- per opere da oltre 50 fino a 100 milioni...................8,00%
- per opere da oltre 100 fino a 250 milioni................7,00%
- per opere da oltre 250 fino a 500 milioni................5,50%
- per opere da oltre 500 fino a 750 milioni................4,50%
- per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo...4,00%
- per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi.........................3,50%
- per opere di importo superiore ai 2 miliardi...........3,00%
Fino alla concorrenza del 90% dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta ratealmente agli enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 10%, sarà erogata in base al collaudo disposto dal provveditore alle opere pubbliche.
I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal provveditorato alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli enti obbligati con la richiesta, di cui all'art.12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.

Art.17 ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, ovvero gli enti di cui al terzo comma dell'art.16 non dichiarino, entro trenta giorni, di accettare l'affidamento in concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all'art.23 della presente legge.
In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni del precedente art.16 per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici.

Art.18 PROGETTAZIONE DELLE OPERE IN CONCESSIONE
Gli enti concessionari, di cui all'art.16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'art.23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.
Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli artt. 20 e 25, nel termine di centocinquanta giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.
Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da bandire dall'ente concessionario.
Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunzi legali della provincia.
L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.
Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.
Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all'art.20, non oltre trenta giorni dalla ricezione del progetto medesimo.

Art.19 PROGETTAZIONE DELLE OPERE IN ESECUZIONE DIRETTA
Qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo che precede.
L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della commissione provinciale, di cui all'art.14, quinto comma, della presente legge.
Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'ufficio del genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni trenta, dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo art.25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'art.6 del Regio decreto 18-11-1923, n.2440, e successive integrazioni e modificazioni.
Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.
I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro centocinquanta giorni dal termine resosi utile per l'esecuzione diretta delle opere.

Art.20 APPROVAZIONE DEI PROGETTI
I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla commissione provinciale prevista dall'art.2 della legge 26-1-1962, n.17, secondo le norme di cui alla legge stessa; quelli di importo superiore sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato di cui all'art.25.
I membri della predetta commissione possono farsi sostituire.
Detta commissione provinciale è anche competente per la approvazione delle perizie di variante e suppletive, purché queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonché delle somme stanziate per imprevisti in sede di progetto.
Sono altresì di competenza della predetta commissione l'approvazione dei prezzi nuovi, la concessione di proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Art.21 PROGETTI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA NON SOVVENZIONATA
I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici scolastici, che gli enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, ai sensi del numero 1 dell'art.9, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere della commissione provinciale, di cui al primo comma dell'art.20, della presente legge, e, oltre tale importo, al parere del comitato di cui all'art.25.
Il comma 1 dell'art.12 della legge 18-12-1964, n.1358, è abrogato.

Art.22 APPALTO - CONCORSO
Nel caso che gli enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro sessanta giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.

Art.23 APPALTO - CONCORSO OBBLIGATORIO
Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso.

Art.24 COLLAUDO E CONSEGNA DELLE OPERE
Il collaudo delle opere, di cui al presente capo, è disposto dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio, in conformità alle norme vigenti.
Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'ente interessato, il quale prende in consegna l'opera collaudata.
Le opere passano in proprietà degli enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell'art.1 del Regio decreto legge 9-5-1915, n.654, e le aree pertinenti sono ceduti in proprietà ai comuni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso.

Art.25 COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO-AMMINISTRATIVO PRESSO I PROVVEDITORATI REGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE
Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 250 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il comitato tecnico-amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta: (si omette).

Art.26 INTERVENTI URGENTI
Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.
A tale fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'art.32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale.
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del comma 2 e seguenti dell'art.1 della legge 26-1-1963, n.47.

Art.27
Si omette, in quanto detta norme di limitato interesse riguardanti le spese per il funzionamento dei comitati per l'edilizia scolastica, le spese delle commissioni provinciali, le spese del centro studi e della relativa consulta.

Art.28 SPERIMENTAZIONE DI EDILIZIA SCOLASTICA
Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'art.1 è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'art.32.
Le opere da realizzare, ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, su proposte formulate dal centro studi per l'edilizia scolastica, sentita la consulta di cui all'art.11, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi. di cui agli artt. 1 e 12.
Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18-12-1964, n.1358.
Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26-1-1963, n.47.

Art.29 SUSSIDI PER ADATTAMENTO E RIADATTAMENTO DI LOCALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17-12-1957, n.1229 e successive modificazioni, e a norma dell'art.12 della legge 1-6-1942, n.675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nonché di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.
Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24-7-1962, n.1073, e 13-7-1965, n.874.
La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all'art.3 della legge 17-12-1957, n.1229, e all'art.16 della legge 24-7-1962, n.1073.

Art.30 SUSSIDI E SPESE PER L'ARREDAMENTO DI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli artt. 119, 120 e 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con Regio decreto 26-4-1928 n.1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.
La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dall'art.12 della legge 1-6-1942, n.675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo.
All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.
La corresponsione del sussidio è subordinata all'avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi.

Artt. 31 e 32
Si omettono in quanto dettano norme, ormai superate, sugli ispettori centrali e sui finanziamenti.

Titolo II
EDILIZIA UNIVERSITARIA

Capo I
FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

Art.33 MODALITA' PER LA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma quinquennale è compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale commissione, nonché, per quanto concerne i collegi universitari, le case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il comitato centrale delle opere universitarie.
La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri: (si omette la composizione della commissione).
Il programma è approvato con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.
Per ciascun anno non possono essere destinate alla edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.
Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al 10% degli stanziamenti di cui all'art.34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.
Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

Art.34 PROGRAMMI QUINQUENNALI PER OPERE DELL'EDILIZIA UNIVERSITARIA. STANZIAMENTI PER GLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1967 AL 1971
Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli artt. 33 e 37.
(Si omettono le norme relative al finanziamento del primo programma quinquennale in quanto ormai superate).

Art.35 SPESE PER LE OPERE DELLA EDILIZIA UNIVERSITARIA
Ai fini del precedente articolo sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonché per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie e, in via eccezionale, per l'acquisto di edifici sempreché questi rispondano a criteri di funzionalità didattica e ambientale e l'acquisto sia economicamente conveniente.
Il programma quinquennale può comprendere anche spese per l'acquisto di aree disposto fra il 1 gennaio 1966 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora tali aree siano riconosciute idonee a norma del successivo art.38 ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso.
Degli stanziamenti di cui all'art.34 il 3% è accantonato anno per anno per fronteggiare situazioni derivate da eventi non prevedibili; la somma accantonata deve essere comunque impegnata non oltre l'ultimo anno del programma quinquennale.

Art.36 MODALITA' PER LA PROPOSTA DEI FABBISOGNI
Le Università e gli istituti di cui all'art.42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui all'art.35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già iniziati o parzialmente finanziati da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a istituti policattedra o a dipartimenti.
Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.
Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del consiglio di amministrazione dell'Università. La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.

Art.37 COORDINAMENTO
Nella formazione dei piani quinquennali, di cui al primo comma dell'art.36, devono essere previsti i necessari coordinamenti territoriali e costruttivi tra facoltà, istituti e dipartimenti.

Art.38 AREE FABBRICABILI
Le aree fabbricabili, necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo, sono prescelte nell'ambito dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano.
Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal consiglio di amministrazione dell'Università al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, e ferme restando le norme vigenti sulle procedure per le varianti ai piani regolatori, è affidato ad una commissione, presieduta dal rettore dell'Università e composta dal provveditore alle opere pubbliche, dall'assessore ai lavori pubblici del comune interessato, dall'assessore ai lavori pubblici della provincia e di un esperto designato dal Ministero della pubblica istruzione.
Il decreto di vincolo, emesso dal provveditore alle opere pubbliche per l'area riconosciuta idonea, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.
L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'art.42 dal prefetto senza limiti di valore.

Capo II
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Art.39 PROGETTAZIONE DELLE OPERE
Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo art.42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi consorzi edilizi universitari.
Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.
I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Con tali norme, sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i duecentocinquanta giorni.

Art.40 APPROVAZIONE DEI PROGETTI
L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente art.33.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt. 12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892.

Art.41 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI EDIFICI
In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza, il rettore, o il legale rappresentante dell'istituzione interessata, può chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio.
L'autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la commissione di cui all'art.33.
In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quinquennale dell'Università o dell'istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo d'acquisto.
Nulla è variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.

Capo III
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art.42. ENTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'art.35 sono le Università statali, gli istituti universitari statali, gli istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonché i collegi universitari e le case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.

Art.43 PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Ai fini dell'erogazione dei contributi il rettore della Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:
a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;
b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi;
c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennità corrispettivi.
L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al rettore della Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente sezione di tesoreria provinciale.
Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato certificano l'avvenuta emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori al Ministro della pubblica istruzione che autorizza il rettore o il detto rappresentante a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilità del conto corrente.
Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso, a cura del rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.
Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.

Art.44 CONCORSO DEGLI ENTI
Le istituzioni di cui all'art.42, le regioni, le province, i comuni, i consorzi universitari e le amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'art.5 del Regio decreto legge 12-3-1936, n.375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

Art.45 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DEMANIALI
Le disposizioni di cui all'art.25 della legge 24-7-1962, n.1073, si applicano anche agli istituti universitari scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art.46 NORME PER LA COSTRUZIONE DELLE NUOVE UNIVERSITÀ
Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministro della pubblica istruzione nomina, sentita la commissione di cui al precedente art.33, appositi comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti. Di tali comitati fanno parte in ogni caso un membro designato dall'amministrazione provinciale ed uno dal comune, sede della Università.
La rappresentanza legale di ciascun comitato è attribuita al presidente del medesimo, eletto dal comitato stesso.
I comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini, di cui alla presente legge, e si avvalgono dell'opera del genio civile, quale proprio organo tecnico, ferme restando le disposizioni dell'art.39, in quanto applicabili.
I comitati medesimi cessano all'atto della nomina del consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne, e comunque non oltre due anni dalla data della loro costituzione.

Art.47
Si omette in quanto detta norme ormai superate riguardanti l'articolazione del primo programma quinquennale 1967-1971.

Titolo III
NORME FINALI

Art.48
Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'art.1 della legge 29-7-1949, n.717 (inerente le <<Norme per l'arte negli edifici pubblici>>; che escludevano dall'obbligo dell'abbellimento con opere d'arte, le costruzioni o ricostruzioni di importo inferiore a 50 milioni), e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni.

Art.49
Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti e formalità occorrenti per l'attuazione della presente legge sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie e sono esenti dai diritti catastali.
Le norme di cui sopra si applicano anche se le opere di edilizia sono realizzate direttamente dagli enti interessati o con il concorso dei medesimi.

Art.50
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Artt.51-59
Si omettono perché inerentinti la copertura delle spese.

Art.60
Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Nelle regioni a statuto speciale e nelle province di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti.
Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle regioni decadranno automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.

Art.61
Le agevolazioni tributarie dell'art.49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, ai comuni che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato fabbricati da adibire a scuole. Restano salvi i rapporti tributari già definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate.

Art.62
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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