[Note's] LEGGE 27 LUGLIO 1967, N.649

(G.U. 9-8-1967, n.199)

NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO E DEI LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

Art.1
Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi possono essere ammessi agli appalti di opere pubbliche, nonché ai lavori, alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle amministrazioni e delle aziende di Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici negli stessi limiti di importo per i quali sono rispettivamente iscritti nell'albo nazionale dei costruttori ovvero, qualora i sodalizi predetti non siano stati ancora iscritti nell'albo stesso e sino al 17-3-1967, giusta l'art.24 legge 10-2-1962, n.57, modificata dall'art.l0 legge 29-3-1965, n.203, e dalla legge 5-4-1967, n.162, negli elenchi di fiducia esistenti presso le singole amministrazioni ed enti.

Art.2
Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo non superiore alla cifra di lire 100 milioni per le cooperative e di lire 500 milioni per i consorzi, la somma da depositarsi come cauzione provvisoria, ai sensi del secondo comma dell'art.7 del R.D.8-2-1923, n.422, sarà fissata nella misura dell'1% sino a lire 6 milioni e in ragione dello 0,50% sulla somma eccedente sino alla concorrenza degli importi massimi suddetti.
Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo superiore a quelli indicati, l'ammontare della cauzione sarà quello stesso indicato nell'avviso d'asta o di licitazione per le imprese comuni.

Art.3
Sono abrogati il primo, terzo, sesto e settimo comma dell' art.7 del R.D.8-2-1923, n.422 nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.




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