(G.U. 9-8-1967, n.199)
NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO E DEI LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
Art.1
Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi
possono essere ammessi agli appalti di opere pubbliche,
nonché ai lavori, alle forniture ed alle commesse
di qualsiasi genere delle amministrazioni e delle aziende
di Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici
negli stessi limiti di importo per i quali sono rispettivamente
iscritti nell'albo nazionale dei costruttori ovvero,
qualora i sodalizi predetti non siano stati ancora
iscritti nell'albo stesso e sino al 17-3-1967, giusta
l'art.24 legge 10-2-1962, n.57, modificata dall'art.l0
legge 29-3-1965, n.203, e dalla legge 5-4-1967, n.162,
negli elenchi di fiducia esistenti presso le singole
amministrazioni ed enti.
Art.2
Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture
e commesse di ogni genere, di importo non superiore
alla cifra di lire 100 milioni per le cooperative e
di lire 500 milioni per i consorzi, la somma da depositarsi
come cauzione provvisoria, ai sensi del secondo comma
dell'art.7 del R.D.8-2-1923, n.422, sarà fissata
nella misura dell'1% sino a lire 6 milioni e in ragione
dello 0,50% sulla somma eccedente sino alla concorrenza
degli importi massimi suddetti.
Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture
e commesse di ogni genere, di importo superiore a quelli
indicati, l'ammontare della cauzione sarà quello
stesso indicato nell'avviso d'asta o di licitazione
per le imprese comuni.
Art.3
Sono abrogati il primo, terzo, sesto e settimo comma
dell' art.7 del R.D.8-2-1923, n.422 nonché tutte
le altre disposizioni contrarie o incompatibili con
la presente legge.
(c) 1996 Note's