(G.U.9-8-1961, n.197)
IMPIEGO DELLA BIACCA NELLA PITTURA
Art.1.
E' vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca),
del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti
dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura,
salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli
seguenti.
Art.2.
Il divieto di cui all'art.1 non si applica esclusivamente
alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti
sia riconosciuto insostituibile e che saranno destinate
con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza
sociale, sentito il Ministro per la sanità e
sentito il parere vincolante di una commissione composta
di otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative e quattro rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
più rappresentative.
Art.3.
E' consentito l'uso dei pigmenti bianchi contenenti
al massimo il 2% di piombo, espresso in piombo metallo.
Art.4.
E' vietato adibire i minori degli anni 18 e le donne
di qualunque età nei lavori di pittura che comportino
l'uso del carbonato di piombo e dei prodotti contenenti
detti pigmenti.
Art.5.
I recipienti contenenti colori, vernici o mastici a
base di pigmenti piombiferi, di cui all'art.1, detenuti
o esposti per la vendita al pubblico, debbono portare
all'esterno e bene visibile una scritta indicante se
il tenore di piombo superi o meno la percentuale di
cui all'art.3.
Art.6.
La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti
detti pigmenti devono essere manipolati nei lavori
di pittura soltanto allo stato di pasta o di prodotto
pronto all'uso. Sono vietati, in ogni caso, la manipolazione
e l'impiego di prodotti allo stato di polvere da parte
dei lavoratori addetti alle operazioni di pittura.
Art.7.
Quando nei lavori di pittura i prodotti di cui all'art.1
vengono usati con sistemi a spruzzo, si devono adottare
i mezzi atti ad impedire o a limitare la dispersione
nell'atmosfera di particelle nocive.
Qualora questo fine non sia conseguibile a mezzo di
impianti chiusi, o di dispositivi di aspirazione, o
di altri mezzi tecnici, i lavoratori devono essere
protetti con idonei mezzi individuali contro il pericolo
della inalazione delle particelle nocive.
Art.8.
Le operazioni di pomiciatura, di raschiamento a secco
e in genere di asportazione delle vernici composte
dei prodotti di cui all'art.1, devono essere eseguite
in modo da limitare al minimo il sollevamento e la
dispersione della polvere.
Art.9.
Gli operai addetti ai lavori di pittura implicanti l'uso
di preparati piombiferi, di cui all'art.1, devono essere
forniti, e fare uso, di idoneo abito di lavoro il quale
deve essere tenuto in condizioni di pulizia.
I vestiti personali, tolti dall'operaio durante il lavoro
devono essere posti al riparo dal pericolo di imbrattamento
col materiale nocivo usato per la pittura.
Art.10.
Salvo le maggiori incombenze prescritte dagli artt.36,
37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica
19-3-1956, n.303, circa la installazione dei servizi
necessari alla pulizia personale dei lavoratori, l'esercente
delle attività disciplinate dalla presente legge
è tenuto in tutti i casi a provvedere affinché
gli operai possano durante il lavoro, alla fine di
questo, e prima dei pasti, praticare almeno la pulizia
delle mani.
L'esercente è tenuto a mettere a disposizione
dei lavoratori acqua in quantità sufficiente,
nonché i detersivi idonei e i mezzi per asciugarsi.
Art.11.
Il medico che riveli casi di saturnismo o casi di presunto
saturnismo riguardanti i lavoratori addetti alle lavorazioni
di cui all'art.1 è tenuto a farne notifica all'ispettorato
del lavoro competente.
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