(G.U. 8-10-1964, n.248)
AUTORIZZAZIONE AI COMUNI E LORO CONSORZI A CONTRARRE MUTUI PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE AI SENSI DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N.167.
Art.1.
"1. I comuni ed i consorzi di comuni sono autorizzati
a contrarre, in deroga agli artt.300 e 333 del testo
unico della legge comunale e provinciale approvato
con Regio decreto 3-3-1934, n.383, mutui con la Cassa
depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario
ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento
di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità
nonché con gli istituti di assicurazione e di
previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui
alla L. 18-4-1962, n.167 e precisamente:
a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani
suddetti;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate
al successivo art.4;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate
al successivo art.4;
d) per le opere di carattere generale necessarie per
allacciare ai pubblici servizi le zone del piano"
(tale articolo é stato così sostituito
dall'art.41 della L. 22-10-1971, N.865).
Art.2.
"1. I mutui di cui alla lettera a) del precedente
articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore
a quindici anni.
2. Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b),
c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed
essere assistiti da contributi o concorsi statali ai
sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei
contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori
pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio,
ha carattere prioritario.
3. I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà
stabilito con decreto del Ministero per il tesoro e
sono garantiti con i cespiti di cui all'art.15 della
L. 22-12-1969, n.964.
4. In pendenza dell'istruttoria per la costituzione
della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui
sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati
fino all'importo massimo dei due terzi.
5. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia
è dichiarata decaduta per la parte del mutuo
che può essere garantita direttamente dall'ente
mutuatario con cespiti delegabili.
6. L'ammortamento dei mutui può avere inizio,
su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo
la concessione del mutuo stesso; in tal caso i relativi
interessi sono capitalizzati" (tale articolo é
stato così sostituito dall'art. 42 della L.
22-10-1971, N.865).
Art.3.
Abrogato dall'art.23 della L. 17-2-1992, n.179.
Art.4.
"1. Le opere di cui all'art.1, lettera b), sono
quelle di urbanizzazione primaria e cioè:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del
gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
2. Le opere di cui all'art.1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi
per l'istruzione superiore all'obbligo; (lettera così
sostituita dal comma 44 della L.11-3-198, n.67).
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere" (questo articolo é
stato così sostituito dall'art.44 della L. 22-10-1971,
N.865. Secondo quanto disposto dell'art.17-bis della
L. 29-10-1987, n.441, nelle attrezzature sanitarie,
di cui alla lettera g), sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento,
al riciclaggio e alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate).
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