[Note's] LEGGE 22 DICEMBRE 1969, N.952

(G.U. 27-12-1969, n.325)

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 24 OTTOBRE 1969, N.701, CONCERNENTE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N.641, SULLA EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA.

Art.1. DELEGA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA ED ACQUISTO DELLE AREE OCCORRENTI
1. Il primo, secondo e terzo comma art.16 della legge 28-7-1967, n.641, sono sostituiti dai seguenti: <<Gli enti obbligati di cui al comma 1 art.9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma art.9 equivale a richiesta di delega. La delega è concessa all'atto dell'approvazione del piano esecutivo annuale.
Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'art.9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il comitato di cui all'art.25 della presente legge, può delegare l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero può disporre l'esecuzione diretta dell'opera>>.
2. Fermo restando il diritto previsto dal comma 2 art.13 legge 28-7-1967, n.641, nella delega accordata ai sensi dei precedenti capoversi è compresa anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'art.2 legge 26-1-1962, n.17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.
3. La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma art.13 legge 28-7-1967, n.641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche all'ipotesi di cui al precedente comma.
4. Per la delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla legge 28-7-1967, n.641, per la concessione.

Art.2. SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE
1. Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi art.2 legge 26-1-1962, n.17, sono erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei programmi esecutivi.
2. Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve prendere per base nella determinazione dell'indennità di espropriazione, in applicazione degli artt. 12 e 13 legge 15-1-1885, n.2892 (tale legge riguarda il risanamento della città di Napoli), è quello della data di dichiarazione di idoneità rilasciata dalla commissione provinciale prevista dall'art.2 legge 26-1-1962, n.17, senza tener conto degli incrementi di valore successivamente a tale data determinatisi.
3. In aggiunta all'indennità così determinata è corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi tra la data di dichiarazione di idoneità dell'area e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento degli indennizzi.

Art.3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'APPALTO-CONCORSO
1. I termini previsti dal secondo comma art.18 e dall'art.22 legge 28-7-1967, n.641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorché questo sia successivo.
2. Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su motivata richiesta dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi 2 e 4 art.18 legge 28-7-1967, n.641, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore complessivamente a novanta giorni.
3. Qualora la proroga non sia concessa, si applica la disposizione contenuta nel primo comma, secondo capoverso art.1.

Art.4. PUBBLICI CONCORSI PER LA PROGETTAZIONE
1. L'importo di spesa stabilito dall'art.18, terzo comma della legge n.641 è elevato a 800 milioni di lire.

Art.4-bis. ESONERO DA PUBBLICO CONCORSO DI PROGETTI APPROVATI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE 28 LUGLIO 1967 N.641
Si omette.

Art.5. AREE NON COINCIDENTI CON LE PREVISIONI DEI PIANI REGOLATORI E DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE
1. L'indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione disposta con delibera del consiglio comunale, costituisce, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, a norma della legge 17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni.
2. La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo giudizio sull'idoneità delle aree rilasciato dalla commissione provinciale di cui all'art.2 legge 26-1-1962, n.17, viene approvato con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche.
3. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art.6. CONCESSIONE IN CORSO ED ESECUZIONE DIRETTA
1. Le norme dei precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, agli enti ai quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, siano state già affidate in concessione le opere ai sensi dell'art.16 legge 28-7-1967, n.641, nonché alla amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta previsti dall'art.17 legge citata.

Art.7. MODIFICA ALLA PROCEDURA DEGLI INTERVENTI URGENTI
1. Il terzo comma art.26 legge 28-7-1967, n.641, è sostituito dai seguenti commi:
<<Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti artt. 18 e 19.
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione del comma 2 art.1 legge 26-1-1963, n.47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'art.23 presente legge>>.

Art.8. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
1. Sulla quota autorizzata ai sensi del primo comma art.27 legge n.641, oltre alle spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione, gravano, entro il limite del 10% di detta quota, le spese di funzionamento degli uffici di cui all'art.3 di detta legge, diverse da quelle previste dal comma 5 dello stesso articolo, fino a quando la loro competenza resterà limitata all'edilizia scolastica.

Art.8-bis. GARA D'APPALTO IN AUMENTO E RELATIVO FINANZIAMENTO.
1. Dopo l'art.20 legge 28-7-1967, n.641, è aggiunto il seguente art.20-bis:
<<Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica vada deserta, nei casi di motivata necessità, può essere autorizzato dal provveditore alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in aumento sui prezzi di capitolato>>.
2. Il penultimo capoverso numero 5, art.9, legge 28-7-1967, n.641, è sostituito con il seguente:
<<La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90% del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. La restante aliquota è accantonata per le variazioni previste dal numero 4 primo comma art.7, nonché per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo al termine di scadenza del programma nazionale>>.
3. Si omette.

Art. 8-ter.
Si omette in quanto detta norme ormai superate.

Art.9. SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA
1. Le variazioni al programma edilizio di ciascuna Università e di ciascun istituto universitario di cui alla legge 28-7-1967, n.641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obiettivi previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazione del consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'art.47 della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministero della pubblica istruzione.
2. L'importo di spesa, stabilito dall'art.39, commi 1 e 2, legge 28-7-1967, n.641, è elevato a 1 miliardo.
3. In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di quelle esistenti, prevedano l'esecuzione in più lotti, è rilevante, ai fini dell'applicazione degli artt. 18 e 39 legge 28-7-1967, n.641, l'importo globale dell'opera finanziata nel programma approvato ai sensi della legge medesima.
4. Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di idee, di cui al citato art.39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma articolo medesimo fintanto che non siano stati emanati i bandi tipo previsti dall'articolo stesso.
5. Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le Università e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.
6. Il terzo comma, art.43, legge 28-7-1967, n.641, è sostituito con il seguente:
<<Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione>>.
7. Il terzo comma, art.38, legge 28-7-1967, n.641, è sostituito con il seguente:
<<Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione del giudizio di idoneità, deve esser notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni>>.

Artt.9-bis. e 10.
Si omettono in quanto dettano norme ormai superate.




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