(G.U. 27-12-1969, n.325)
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 24 OTTOBRE 1969, N.701, CONCERNENTE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N.641, SULLA EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA.
Art.1. DELEGA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE
OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA ED ACQUISTO DELLE AREE
OCCORRENTI
1. Il primo, secondo e terzo comma art.16 della legge
28-7-1967, n.641, sono sostituiti dai seguenti: <<Gli
enti obbligati di cui al comma 1 art.9 possono avvalersi
della delega da parte dello Stato per l'esecuzione
delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della
progettazione e della costruzione la domanda redatta
dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del
primo comma art.9 equivale a richiesta di delega. La
delega è concessa all'atto dell'approvazione
del piano esecutivo annuale.
Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda
presentata ai sensi dell'art.9 della presente legge,
di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla
delega loro accordata od incorrano nella decadenza
prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione
e per l'appalto concorso, il provveditore regionale
alle opere pubbliche sentito il comitato di cui all'art.25
della presente legge, può delegare l'Istituto
per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti
pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia
scolastica, ovvero può disporre l'esecuzione
diretta dell'opera>>.
2. Fermo restando il diritto previsto dal comma 2 art.13
legge 28-7-1967, n.641, nella delega accordata ai sensi
dei precedenti capoversi è compresa anche l'acquisizione
delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'art.2
legge 26-1-1962, n.17. In tal caso la spesa è
imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia
scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità
senza interessi.
3. La concessione dell'esonero del rimborso, prevista
dal terzo comma art.13 legge 28-7-1967, n.641, si applica,
alle stesse condizioni ivi stabilite, anche all'ipotesi
di cui al precedente comma.
4. Per la delega di cui al presente articolo si osservano,
in quanto applicabili, le norme previste dalla legge
28-7-1967, n.641, per la concessione.
Art.2. SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE
1. Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate
idonee ai sensi art.2 legge 26-1-1962, n.17, sono erogate,
dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima
dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi
destinati al finanziamento delle opere comprese nei
programmi esecutivi.
2. Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve
prendere per base nella determinazione dell'indennità
di espropriazione, in applicazione degli artt. 12 e
13 legge 15-1-1885, n.2892 (tale legge riguarda il
risanamento della città di Napoli), è
quello della data di dichiarazione di idoneità
rilasciata dalla commissione provinciale prevista dall'art.2
legge 26-1-1962, n.17, senza tener conto degli incrementi
di valore successivamente a tale data determinatisi.
3. In aggiunta all'indennità così determinata
è corrisposta al proprietario espropriato, per
ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero,
compresi tra la data di dichiarazione di idoneità
dell'area e la data del decreto di esproprio, una somma
pari al 2 per cento degli indennizzi.
Art.3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'APPALTO-CONCORSO
1. I termini previsti dal secondo comma art.18 e dall'art.22
legge 28-7-1967, n.641, decorrono dal ricevimento della
delega o del giudizio favorevole sull'idoneità
dell'area allorché questo sia successivo.
2. Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto
conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico
e amministrativo, può, su motivata richiesta
dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini
stabiliti nei commi 2 e 4 art.18 legge 28-7-1967, n.641,
per il tempo strettamente necessario e, comunque, non
superiore complessivamente a novanta giorni.
3. Qualora la proroga non sia concessa, si applica la
disposizione contenuta nel primo comma, secondo capoverso
art.1.
Art.4. PUBBLICI CONCORSI PER LA PROGETTAZIONE
1. L'importo di spesa stabilito dall'art.18, terzo comma
della legge n.641 è elevato a 800 milioni di
lire.
Art.4-bis. ESONERO DA PUBBLICO CONCORSO DI PROGETTI
APPROVATI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE 28 LUGLIO 1967 N.641
Si omette.
Art.5. AREE NON COINCIDENTI CON LE PREVISIONI DEI PIANI
REGOLATORI E DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE
1. L'indicazione di aree non coincidenti con le previsioni
del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione
disposta con delibera del consiglio comunale, costituisce,
in deroga alle norme vigenti, adozione di variante
del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione,
a norma della legge 17-8-1942, n.1150, e successive
modificazioni.
2. La delibera di variante prevista dal comma precedente,
previo giudizio sull'idoneità delle aree rilasciato
dalla commissione provinciale di cui all'art.2 legge
26-1-1962, n.17, viene approvato con decreto del provveditore
regionale alle opere pubbliche.
3. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di
avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.
Art.6. CONCESSIONE IN CORSO ED ESECUZIONE DIRETTA
1. Le norme dei precedenti articoli si estendono, in
quanto applicabili, agli enti ai quali, all'atto dell'entrata
in vigore del presente decreto, siano state già
affidate in concessione le opere ai sensi dell'art.16
legge 28-7-1967, n.641, nonché alla amministrazione
statale, nei casi di esecuzione diretta previsti dall'art.17
legge citata.
Art.7. MODIFICA ALLA PROCEDURA DEGLI INTERVENTI URGENTI
1. Il terzo comma art.26 legge 28-7-1967, n.641, è
sostituito dai seguenti commi:
<<Per i progetti che comportano una spesa anche
superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio
il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti
artt. 18 e 19.
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle
opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione
del comma 2 art.1 legge 26-1-1963, n.47, per la parte
relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi,
nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche
e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di
cui all'art.23 presente legge>>.
Art.8. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
1. Sulla quota autorizzata ai sensi del primo comma
art.27 legge n.641, oltre alle spese per lo svolgimento
di eventuali concorsi per la progettazione, gravano,
entro il limite del 10% di detta quota, le spese di
funzionamento degli uffici di cui all'art.3 di detta
legge, diverse da quelle previste dal comma 5 dello
stesso articolo, fino a quando la loro competenza resterà
limitata all'edilizia scolastica.
Art.8-bis. GARA D'APPALTO IN AUMENTO E RELATIVO FINANZIAMENTO.
1. Dopo l'art.20 legge 28-7-1967, n.641, è aggiunto
il seguente art.20-bis:
<<Qualora la gara per l'appalto di un'opera di
edilizia scolastica vada deserta, nei casi di motivata
necessità, può essere autorizzato dal
provveditore alle opere pubbliche un secondo esperimento
nel quale siano ammesse anche offerte in aumento sui
prezzi di capitolato>>.
2. Il penultimo capoverso numero 5, art.9, legge 28-7-1967,
n.641, è sostituito con il seguente:
<<La spesa dei programmi esecutivi annuali non
può superare il 90% del finanziamento previsto
annualmente per ciascun programma regionale. La restante
aliquota è accantonata per le variazioni previste
dal numero 4 primo comma art.7, nonché per integrazioni
di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad
aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte
in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi
per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati
saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica
entro l'anno successivo al termine di scadenza del
programma nazionale>>.
3. Si omette.
Art. 8-ter.
Si omette in quanto detta norme ormai superate.
Art.9. SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA
1. Le variazioni al programma edilizio di ciascuna Università
e di ciascun istituto universitario di cui alla legge
28-7-1967, n.641, nei limiti delle somme assegnate
e nel rispetto degli obiettivi previsti dal programma
stesso, sono apportate con deliberazione del consiglio
di amministrazione, integrato ai sensi dell'art.47
della legge medesima, da approvarsi con decreto del
Ministero della pubblica istruzione.
2. L'importo di spesa, stabilito dall'art.39, commi
1 e 2, legge 28-7-1967, n.641, è elevato a 1
miliardo.
3. In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il
completamento di quelle esistenti, prevedano l'esecuzione
in più lotti, è rilevante, ai fini dell'applicazione
degli artt. 18 e 39 legge 28-7-1967, n.641, l'importo
globale dell'opera finanziata nel programma approvato
ai sensi della legge medesima.
4. Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971,
il concorso di idee, di cui al citato art.39, comma
secondo, è facoltativo e non si applica il disposto
del terzo comma articolo medesimo fintanto che non
siano stati emanati i bandi tipo previsti dall'articolo
stesso.
5. Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la
progettazione di opere edilizie, le Università
e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere
con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle
somme assegnate per le rispettive opere.
6. Il terzo comma, art.43, legge 28-7-1967, n.641, è
sostituito con il seguente:
<<Il rettore o il legale rappresentante dell'ente
interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli
stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi
sulla disponibilità del conto corrente e ne
dà immediata comunicazione al Ministero della
pubblica istruzione>>.
7. Il terzo comma, art.38, legge 28-7-1967, n.641, è
sostituito con il seguente:
<<Il decreto di vincolo emesso dal provveditore
alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee
entro quindici giorni dall'emissione del giudizio di
idoneità, deve esser notificato ai proprietari
interessati e cessa di avere effetto dopo due anni
dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno
in anno fino al limite massimo di tre anni>>.
Artt.9-bis. e 10.
Si omettono in quanto dettano norme ormai superate.
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