[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 NOVEMBRE 1974, N.13011

REQUISITI FISICO-TECNICI PER LE COSTRUZIONI EDILIZIE OSPEDALIERE. PROPRIETA' TERMICHE, IGROMETRICHE, DI VENTILAZIONE E DI ILLUMINAZIONE.

1. INTRODUZIONE

Le presenti norme hanno lo scopo di definire i valori minimi che le grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione devono assumere per le costruzioni edilizie ospedaliere in generale, fermo rimanendo il contenuto della circolare n.3151 del 22-5-1967, alla quale si rinvia per quanto riguarda le norme generali.

1.1. REQUISITI TERMICI DI AMBIENTE

1.1.01. - TRASMITTANZA DELLE CHIUSURE OPACHE PERIMETRALI.
Al fine di contenere il flusso termico attraverso le pareti e le variazioni di temperatura interna nel tempo, i valori massimi della trasmittanza H, calcolata come specificato al punto 3.1.03. delle Norme generali della circolare n.3151, dovranno risultare inferiori od uguali a quelli indicati nelle seguenti tabelle in relazione ai pesi medi per unità di superficie M della parete stessa.

- chiusure opache perimetrali
M (kg/mq) / H (Cal/mq.hoC)
20 / 0,43
50 / 0,61
100 / 0,81
200 / 1,09
400 e oltre / 1,3

- chiusure opache orizzontali o inclinate di copertura e chiusure orizzontali di calpestio sovrastanti ambienti aperti
M (kg/mq) / H (Cal/mq.hoC)
100 / 0,6
200 / 0,81
300 e oltre / 1

Il valore di riferimento della somma delle due resistenze termiche liminari va assunto pari a 0,2 mq. h oC/Cal.
I valori intermedi a quelli su tabellati si otterranno con interpolazione lineare.

1.1.02. - TRASMITTANZA DELLE CHIUSURE ORIZZONTALI E VERTICALI TRASPARENTI.
La temperatura esterna, se non esplicitamente fissata, sarà determinata secondo i valori della tabella 2.1.2. della UNI 5363-64.
La trasmittanza media (telaio + vetro) delle chiusure trasparenti orizzontali o verticali non dovrà risultare superiore ai seguenti valori:

- costruzioni da realizzarsi nei territori in cui la temperatura esterna risulti non inferiore a -5oC
H minore/uguale a 5 Cal/mq.hoC
- costruzioni da realizzarsi nei territori in cui la temperatura esterna risulti inferiore a -5oC
H minore/uguale a 3,5 Cal/mq.hoC.

1.1.03. - TRASMITTANZA DELLE CHIUSURE VERTICALI OPACHE PERIMETRALI CON ELEVATA PERCENTUALE DI VETRATURA.
Per le chiusure verticali di finestre potrà ammettersi, in deroga alla norma di cui al punto 1.1.01. della circolare n.3151, che la porzione opaca corrispondente a cielino delle chiusure stesse sia caratterizzata da un valore della trasmittanza:
H minore/uguale a 0,7 Cal/mq.hoC indipendentemente dal peso al metro quadrato di essa. Lo stesso valore della trasmittanza H minore/uguale a 0,7 Cal/mq.hoC, indipendentemente dal peso al metro quadrato, potrà essere tollerato per le parti opache di componenti industrializzati che, in un elemento unico, comprendono finestra, sottodavanzali e cielino (infissi monoblocco) nonché quando per esigenze di illuminazione diurna, sia necessario prevedere per ciascun ambiente superfici di finestre di area uguale o maggiore del 50% dell'area della chiusura che delimita l'ambiente stesso dall'esterno.
Per tutte le restanti chiusure opache vale la norma del punto 1.1.01. della circolare n.3151.

1.1.04. PROTEZIONE DAL SOLEGGIAMENTO DELLE CHIUSURE VERTICALI E ORIZZONTALI TRASPARENTI PERIMETRALI.
Tutte le chiusure trasparenti dovranno essere dotate di schermature esterne ventilate, mobili oppure in parte fisse ed in parte mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto all'irraggiamento solare diretto non risulti superiore al 30% di quello che si verificherebbe in totale assenza della schermatura.

1.2. REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

1.2.01. - TEMPERATURA E UMIDITA' RELATIVA DEGLI AMBIENTI.
Nei reparti ospedalieri compresi i servizi dovrà essere garantito, durante il periodo invernale, mediante adatto impianto di riscaldamento, un valore della temperatura degli ambienti di 20 +/- 2 oC nonché il rispetto dei requisiti di cui al punto 1.1.06. della seconda parte della circolare n.3151, salvo diverse prescrizioni per locali di particolare destinazione.
Nelle camere di degenza, nei locali ad uso collettivo e possibilmente anche nei disimpegni, durante il periodo invernale, dovrà essere inoltre assicurato un valore dell'umidità relativa dell'ambiente, mediante trattamento di umidificazione dell'aria di ventilazione pari al 40% con tolleranza di +/- 5%.

1.2.02. - VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI, FATTORE DI RICAMBIO E VELOCITA' DELL'ARIA.
Nei locali sotto specificati dovranno essere assicurati i valori del fattore di ricambio indicati in tabella, mediante adatto sistema di ventilazione forzata che garantisca una velocità dell'aria inferiore a 0,15 m/s nella zona occupata.

Degenze in genere: fattore di ricambio 2
Degenza bambini: fattore di ricambio 3
Reparti diagnostica: fattore di ricambio 6
Reparti speciali: fattore di ricambio 6
Isolamento: fattore di ricambio 12
Servizi: fattore di ricambio 10
Soggiorni: portata minima 30 mc/h per persona presente.

L'aria dovrà essere prelevata dall'esterno con idoneo filtraggio. Potrà eventualmente prescriversi che l'aria sia anche sottoposta a preventivo processo di sterilizzazione.
Nella località in cui si verificano condizioni gravi di inquinamento atmosferico dovrà porsi particolare cura per quanto riguarda la presa dell'aria esterna.
Ove i vani dei servizi igienico-sanitari siano privi di finestra, e quindi dotati di impianto di ventilazione forzata dovrà essere sempre garantita la continuità di funzionamento dell'impianto stesso (gruppo elettrogeno di emergenza).

1.2.03. - CONDIZIONAMENTO DEGLI AMBIENTI.
Nei blocchi operatori, sale travaglio, rianimazione, parti prematuri, lattanti, terapia intensiva, centro dialisi, centrale di sterilizzazione (settore sterile) e laboratori di analisi, dovrà prevedersi un impianto di condizionamento senza ricircolo atto ad assicurare in tutti i suddetti locali sia in estate che in inverno, valori prestabiliti della temperatura interna, dell'umidità relativa e della velocità dell'aria, tenuta eventualmente presente la prescrizione del punto 2.1.6. della UNI 5104.
Si potrà altresì prescrivere valori limite dell'aria di introduzione, condizioni particolari di sterilizzazione di questa, ecc.
L'impianto di condizionamento e di ventilazione dovrà essere in grado di funzionare anche in caso di mancanza di erogazione della energia elettrica esterna, mediante una centrale elettrogena autonoma capace di far funzionare gli impianti in caso di emergenza.

1.3. ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI AMBIENTI

1.3.01. - CRITERI GENERALI.
Il dimensionamento delle superfici vetrate di tutti gli ambienti per quanto concerne l'illuminazione diurna, dovrà essere effettuato in base a quanto indicato al punto 1.3.02. ed alle norme CEI-UNEL.
In particolare l'illuminazione naturale e artificiale degli ambienti di degenza e diagnostica (laboratori e terapie, visita medica) dovrà essere realizzata in modo da assicurare un adeguato livello di illuminazione con accettabili disuniformità di luminanza, la protezione dai fenomeni di "abbagliamento" e, con specifico riferimento all'illuminazione artificiale, la prevalenza della componente diretta su quella diffusa.

1.3.02. - LIVELLO DI ILLUMINAZIONE ED EQUILIBRIO DI LUMINANZA.
I valori minimi dei livelli di illuminazione naturale e artificiale sono indicati nella tabella seguente:

- Illuminazione sul piano di lavoro o osservazione medica (escluso il piano operatorio): 300 lux.
- Illuminazione sul piano di lavoro negli spazi per lettura, laboratori negli uffici: 200 lux.
- Illuminazione in spazi per riunioni, per ginnastica, ecc., misurati su piano ideale posto a m.0,60 dal pavimento: 100 lux.
- Illuminazione nei corridoi, scale, servizi igienici, atrii, spogliatoi, ecc., misurati su un piano ideale posto a m.1,00 dal pavimento: 80 lux.

Le condizioni di illuminamento esposte in tabella dovranno essere assicurate in qualsiasi situazione di cielo e in ogni punto dei piani di utilizzazione considerati, mediante uno stretto rapporto di integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale.
Particolare cura deve essere posta per evitare fenomeni di "abbagliamento" sia diretto che indiretto, facendo in modo che nel campo visuale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza superi rapporti di 20 volte i valori medi.

1.3.03. - FATTORE DI LUCE DIURNA.
Allo scopo di assicurare l'economica realizzazione dei livelli di illuminazione prescritti al precedente punto 1.3.02. e di rispondere contemporaneamente alle esigenze derivanti dalla protezione dall'irraggiamento solare, è opportuno che il fattore medio luce diurna (punto 1.1.03. della seconda parte della circolare n.3151) risulti uguale ai seguenti valori:

Ambienti di degenza, diagnostica, laboratori: 0,03.
Palestre, refettori: 0,02.
Uffici, spazi per la distribuzione, scale: 0,01.

2. CONTROLLI E MISURE

2.1 - I controlli e misure che si richiedono nell'applicazione delle presenti norme dovranno essere effettuati in conformità al punto 3 della circolare n.3151.




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