PREVENZIONE INCENDI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI ESISTENTI. CHIARIMENTI
Questo Ministero, come è noto, con lettera-circolare
n.27030/4122/1 del 21-10-1974 ha indicato i criteri
tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e
di panico in edifici destinati ad attività alberghiere
suggerendo, altresì, le modalità di applicazione
alle attività esistenti.
Per tali attività, con successiva circolare n.45
del 13-5-1975 sono state indicate anche le procedure
da seguire per la effettuazione delle visite e dei
controlli di prevenzione incendi.
Risulta però che, per le attività alberghiere
esistenti, lo spirito delle disposizioni emanate non
ha trovato sempre uniforme interpretazione, determinando
a volte perplessità per la disparità
delle valutazioni delle varie situazioni.
In particolare, benché fosse previsto che l'applicazione
dei criteri di cui all'allegato A della lettera-circolare
sopra citata dovesse limitarsi ai casi <<ove
è ragionevolmente possibile>> risulta
che, a volte, è stato prescritto alle attività
esistenti, la osservanza integrale delle disposizioni
emanate, senza tener conto della impossibilità
di varia natura (giuridica, urbanistica, tutela dei
beni culturali, ecc.) della esecuzione dei lavori richiesti.
Tenuto conto di ciò, si ribadisce che i criteri
tecnici di cui sopra non vanno applicati sempre ed
integralmente agli esercizi alberghieri esistenti ma,
tenendone presente i principi informatori devono essere
adeguati alle singole situazioni particolari, prescrivendo
soltanto le misure, di possibile realizzazione, atte
a conferire all'attività stessa un sufficiente
grado di sicurezza.
Per quanto concerne le procedure indicate nella citata
circolare n.45, si chiarisce che, nelle situazioni
contemplate nel secondo caso, i tempi tecnici presumibilmente
necessari all'esecuzione delle opere, devono essere
indicati dal progettista nella relazione illustrativa,
per tener conto anche delle esigenze di carattere gestionale.
I provvedimenti temporanei che il comando potrà
proporre in tale periodo di tempo non devono essere
necessariamente tutti quelli indicati nella circolare
suddetta, ma scelti in dipendenza della natura e dell'entità
del rischio connesso alla situazione ed alle condizioni
di esercizio dell'attività alberghiera in questione.
In particolare, il servizio di vigilanza notturna, che
eventualmente potrebbe essere sostituito da impianti
fissi di rivelazione e segnalazione d'incendio, e la
limitazione della ricettività devono essere
prescritti nei casi di gravi carenze non eliminabili
con l'adozione di altre misure di sicurezza alternative.
Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità
di informare la questura delle prescrizioni impartite,
dando altresì il proprio esplicito parere sulla
continuazione dell'esercizio durante il periodo di
tempo necessario all'esecuzione delle opere previste
nel progetto di adeguamento, previa adozione dei provvedimenti
temporanei di cui al sesto comma della già citata
circolare n.45.
Si ritiene, infine, che i criteri di sicurezza di che
trattasi non dovrebbero essere applicati alle attività
alberghiere i cui progetti furono a suo tempo approvati
dai comandi provinciali dei vigili del fuoco o risultano
in possesso del certificato di prevenzione incendi,
dovendosi ritenere che per esse sussistano sufficienti
condizioni di sicurezza; lo stesso dicasi per gli esercizi
alberghieri esistenti, a conduzione prevalentemente
familiare, per i quali è da ritenersi sufficiente
l'applicazione dei normali criteri cautelativi di prevenzione
incendi.
Per quanto riguarda il punto 3.0 dell'Allegato A alla
lettera-circolare n.27030/4122/1 del 21-10-1974, si
chiarisce che la densità di affollamento va
calcolata in base alla ricettività massima consentita
e comunque, ai fini del calcolo delle vie di uscita,
non dovrà mai essere assunta inferiore ad una
persona ogni venti metri quadri di superficie lorda
del pavimento.
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