[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 12 MARZO 1976, N.15

PREVENZIONE INCENDI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI ESISTENTI. CHIARIMENTI

Questo Ministero, come è noto, con lettera-circolare n.27030/4122/1 del 21-10-1974 ha indicato i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere suggerendo, altresì, le modalità di applicazione alle attività esistenti.
Per tali attività, con successiva circolare n.45 del 13-5-1975 sono state indicate anche le procedure da seguire per la effettuazione delle visite e dei controlli di prevenzione incendi.
Risulta però che, per le attività alberghiere esistenti, lo spirito delle disposizioni emanate non ha trovato sempre uniforme interpretazione, determinando a volte perplessità per la disparità delle valutazioni delle varie situazioni.
In particolare, benché fosse previsto che l'applicazione dei criteri di cui all'allegato A della lettera-circolare sopra citata dovesse limitarsi ai casi <<ove è ragionevolmente possibile>> risulta che, a volte, è stato prescritto alle attività esistenti, la osservanza integrale delle disposizioni emanate, senza tener conto della impossibilità di varia natura (giuridica, urbanistica, tutela dei beni culturali, ecc.) della esecuzione dei lavori richiesti.
Tenuto conto di ciò, si ribadisce che i criteri tecnici di cui sopra non vanno applicati sempre ed integralmente agli esercizi alberghieri esistenti ma, tenendone presente i principi informatori devono essere adeguati alle singole situazioni particolari, prescrivendo soltanto le misure, di possibile realizzazione, atte a conferire all'attività stessa un sufficiente grado di sicurezza.
Per quanto concerne le procedure indicate nella citata circolare n.45, si chiarisce che, nelle situazioni contemplate nel secondo caso, i tempi tecnici presumibilmente necessari all'esecuzione delle opere, devono essere indicati dal progettista nella relazione illustrativa, per tener conto anche delle esigenze di carattere gestionale.
I provvedimenti temporanei che il comando potrà proporre in tale periodo di tempo non devono essere necessariamente tutti quelli indicati nella circolare suddetta, ma scelti in dipendenza della natura e dell'entità del rischio connesso alla situazione ed alle condizioni di esercizio dell'attività alberghiera in questione.
In particolare, il servizio di vigilanza notturna, che eventualmente potrebbe essere sostituito da impianti fissi di rivelazione e segnalazione d'incendio, e la limitazione della ricettività devono essere prescritti nei casi di gravi carenze non eliminabili con l'adozione di altre misure di sicurezza alternative.
Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di informare la questura delle prescrizioni impartite, dando altresì il proprio esplicito parere sulla continuazione dell'esercizio durante il periodo di tempo necessario all'esecuzione delle opere previste nel progetto di adeguamento, previa adozione dei provvedimenti temporanei di cui al sesto comma della già citata circolare n.45.
Si ritiene, infine, che i criteri di sicurezza di che trattasi non dovrebbero essere applicati alle attività alberghiere i cui progetti furono a suo tempo approvati dai comandi provinciali dei vigili del fuoco o risultano in possesso del certificato di prevenzione incendi, dovendosi ritenere che per esse sussistano sufficienti condizioni di sicurezza; lo stesso dicasi per gli esercizi alberghieri esistenti, a conduzione prevalentemente familiare, per i quali è da ritenersi sufficiente l'applicazione dei normali criteri cautelativi di prevenzione incendi.
Per quanto riguarda il punto 3.0 dell'Allegato A alla lettera-circolare n.27030/4122/1 del 21-10-1974, si chiarisce che la densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima consentita e comunque, ai fini del calcolo delle vie di uscita, non dovrà mai essere assunta inferiore ad una persona ogni venti metri quadri di superficie lorda del pavimento.




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