CONCESSIONE DI EDIFICARE. OPERE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI.
E' stato chiesto a questo Ministero di esprimere, nell'esercizio
della funzione di indirizzo e di coordinamento in materia
urbanistica, il proprio avviso circa l'estensione dei
poteri comunali di controllo sull'attività edilizia,
con specifico riguardo alle opere, ai manufatti e agli
altri interventi di carattere edificatorio di modesta
entità da realizzare nell'ambito degli impianti
industriali per assicurare la funzionalità degli
impianti stessi. Ciò anche in relazione ad una
denunciata difformità di comportamento delle
amministrazioni comunali, alcune delle quali sottoporrebbero
al controllo opere che altre escluderebbero dal controllo
stesso, con pregiudizio della attività aziendale,
oltreché della certezza del diritto.
Questo Ministero deve, al riguardo, far presente che
vigente l'art.31 della legge urbanistica 17-8-1942,
n.1150, sostituito dall'art.10 della legge 6-8-1967,
n.765, era stata esaminata analoga questione; e, sulla
base anche di un parere del Consiglio di Stato, era
stata emanata la circolare in data 6-7-1973, n.1517,
indirizzata alle SS.LL, con la quale si esprimeva l'avviso
che la licenza edilizia fosse "necessaria per
tutte quelle opere di modifica degli edifici esistenti
che comunque e in qualsiasi modo, incidono apprezzabilmente
sulla struttura anche interna di essi, oltre che sull'aspetto.
Restano, perciò, escluse solo quelle categorie
di lavori che, concernendo piccole modifiche interne,
insuscettibili comunque, di incidere su tutte le parti
interessate alla salvaguardia della struttura dell'edificio,
possano considerarsi realizzabili indipendentemente
dalla necessità di una nuova valutazione da
parte dell'autorità comunale".
Con l'entrata in vigore della legge 28-1-1977, n.10,
contenente norme per l'edificabilità dei suoli,
abrogato il precedente regime della licenza edilizia,
<<ogni attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comunale>>
(art.1) è stata subordinata alla concessione
di edificare.
La nuova normativa ha ampliato l'ambito entro il quale
il sindaco esercita il suo controllo, nel senso che
ha assoggettato alla concessione anche attività
non aventi carattere edificatorio, quali, ad esempio,
l'apertura di cave.
Quanto agli aspetti strettamente edilizi della trasformazione
del territorio, la precedente normativa era già
ampiamente comprensiva: e pertanto la legge n.10 del
1977 non ha modificato l'ambito di cui si è
detto, ma, anzi, ha esplicitamente precisato che la
concessione <<non è richiesta>>,
per le opere di manutenzione ordinaria (art.9).
Ciò stante, questo Ministero ritiene che, anche
dopo l'entrata in vigore del nuovo regime dei suoli
edificatori, di cui alla legge n.10 del 1977, possa
confermarsi l'avviso espresso quando era vigente la
precedente normativa; e che, pertanto, siano da considerare
esclusi dall'obbligo della concessione i <<lavori
concernenti piccole modifiche interne, insuscettibili
di incidere sulle parti interessate alla salvaguardia
della struttura dell'edificio>>. Come si è,
infatti, prima notato, al controllo del sindaco, prima
esercitato attraverso la licenza edilizia, ora mediante
la concessione, sono sempre soggette le stesse categorie
di opere edilizie: e pertanto è da ritenere
che anche le categorie delle opere escluse debbano
essere ancora quelle indicate nella circolare ministeriale
n.1517 del 1973, emanata sulla base del menzionato
parere del consiglio di Stato.
D'altra parte, l'esclusione delle opere di ordinaria
manutenzione da quelle per le quali è richiesta
la concessione di edificare, sancita, per la prima
volta, esplicitamente dalla legge n.10 del 1977, rafforzerebbe
l'avviso già espresso da questa amministrazione,
poiché tali opere consistono, appunto, in <<piccole
modifiche interne>> che non riguardano la struttura
dell'edificio.
Le osservazioni ora formulate si riferiscono, in genere,
ad ogni tipo di opera di manutenzione: e pertanto riguardano
anche quelle da realizzare nell'ambito degli impianti
industriali.
E' appena il caso, tuttavia, di rilevare che le opere
di ordinaria manutenzione non possono non avere ampiezza
e caratteristiche diverse in relazione al tipo di <<edificio
o struttura>> sul quale vengono effettuate: la
manutenzione di un edificio residenziale, ovviamente,
comporterà interventi diversi da quelli necessari
per una struttura a carattere commerciale o per un
impianto industriale.
Ritiene, comunque, questo Ministero, con riferimento
agli impianti industriali, che possono considerarsi
opere di ordinaria manutenzione e, come tali, essere
escluse dall'obbligo della concessione, gli interventi
intesi ad assicurare la funzionalità dell'impianto
ed il suo adeguamento tecnologico; sempreché
tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello
stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche
complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano
sulle sue strutture e sul suo aspetto.
Le opere in questione, inoltre, non debbono:
- compromettere aspetti ambientali e paesaggistici;
- comportare aumenti di densità (che, come è
noto, in materia industriale va espressa in termini
di addetti):
- determinare implicazioni sul territorio in termini
di traffico;
- richiedere nuove opere di urbanizzazione e, più
in generale, di infrastrutturazione;
- determinare alcun pregiudizio di natura igienica ovvero
effetti inquinanti;
- essere, comunque, in contrasto con specifiche norme
di regolamento edilizio o di attuazione dei piani regolatori
in materia di altezze, distacchi, rapporti tra superficie
scoperta e coperta, ecc.
A titolo di esemplificazione, si indicano, qui di seguito,
alcune opere che possono rientrare nella "categoria"
di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti
industriali:
1) costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla
presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di
proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:
- cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;
- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site
sopra o sotto il livello di campagna;
- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi,
per gruppi di riduzione, purché al servizio
dell'impianto;
2) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante
tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno
dello stabilimento stesso;
3) serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei
prodotti e relative opere;
4) opere a carattere precario o facilmente amovibili:
- baracche ad elementi componibili, in legno, metallo
o conglomerato armato:
- ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica
pressurizzata;
- garitte;
- chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti
telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature
non presidiate;
5) opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali
chiusi;
6) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato
armato, semplici e composti;
7) passerelle di sostegni in metallo o conglomerato
armato per l'attraversamento delle strade interne con
tubazioni di processo e servizi;
8) trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni
di processo e servizi, nonché canalizzazioni
fognanti aperte e relative vasche di trattamento e
decantazione;
9) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature
all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti
esistenti;
10) separazione di aree interne allo stabilimento realizzate
mediante muretti e rete ovvero in muratura;
11) attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti
e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché
da navi (bracci sostegno manichette);
l2) attrezzature per la movimentazione di materie prime
e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri
trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;
13) tettoie di protezione dei mezzi meccanici;
14) canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di
abbattimento.
Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra
ai competenti organi regionali, per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
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