D.P.R.12-1-1971, N.208 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ISTRUZIONI NORMATIVE E PROCEDURALI INERENTI I NUOVI IMPIANTI.
Per una uniforme applicazione di dette norme, anche sotto l'aspetto procedurale, si ritiene opportuno, ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della legge 27-12-1941, n.1570, impartire apposite istruzioni alle quali dovranno attenersi i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco in occasione degli adempimenti loro demandati dalle vigenti disposizioni.
NUOVI IMPIANTI.
ESAME PROGETTI: DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI
Le norme indicate ai Titoli primo, secondo, terzo si
riferiscono alle caratteristiche costruttive e di esercizio,
alla ubicazione e alle istanze di sicurezza stabilite
per i nuovi impianti per i quali viene richiesto il
parere dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco
prima del rilascio della prescritta concessione.
Indipendentemente dalla documentazione che potrà
essere richiesta dagli Enti ed Uffici competenti, allo
scopo di semplificare la procedura concernente l'esame
tecnico di competenza dei Comandi provinciali dei Vigili
del fuoco, ai sensi dell'art.8 del decreto Presidente
della Repubblica n.620 del 28-6-1955, è necessario
che l'istruttoria si svolga nella maniera più
completa possibile in modo da assicurare la piena osservanza
delle nuove norme di sicurezza.
Pertanto, la documentazione, che deve essere presentata
ai Comandi provinciali dalla ditta richiedente, dovrà
essere comprensiva dei seguenti atti:
1) istanza della ditta;
2) planimetria catastale della zona che riproduca la
situazione attuale dei luoghi;
3) disegni di progetto comprendenti la sistemazione
planimetrica dell'impianto, in scala 1:500, con la
riproduzione dei terreni o fabbricati circostanti per
un raggio corrispondente, almeno, alla massima distanza
di sicurezza prevista (80 metri): sistemazione dell'impianto
in scala 1:200 - 1:100; particolari relativi alla parte
impiantistica del distributore e degli altri elementi
previsti per l'impianto; eventuali sezioni verticali
e profili altimetrici del piazzale; altri elaborati
ritenuti necessari per chiarire l'installazione nel
suo complesso;
4) relazione tecnica nella quale, seguendo l'articolazione
del decreto Presidente della Repubblica, si precisano,
punto per punto, le caratteristiche e la rispondenza
di ogni singolo elemento alle prescrizioni delle norme;
5) attestazione rilasciata al richiedente dal Sindaco
del competente Comune, riguardante l'ubicazione dell'area
prescelta per l'impianto, ai sensi dell'art.22 del
decreto Presidente della Repubblica del 12-1-1971,
n.208.
L'ultimo comma del succitato art.22 stabilisce, in linea
di massima, il contenuto dell'attestazione.
Per consentire una valutazione chiara e completa di
tale attestazione da parte dei Comandi provinciali,
si fa presente che il primo comma dell'art.22 fornisce
la definizione di "centro abitato" di cui
dovrà tenersi conto unitamente alla situazione
prevista dagli "strumenti urbanistici" vigenti
nell'ambito del Comune ai sensi della legge 6-8-1967,
n.765. A tali elementi e ai dati catastali del terreno
interessato, dovrà essere fatto riferimento
nella predetta attestazione.
La documentazione sopra elencata, che dovrà essere
presentata al competente Comando provinciale dei Vigili
del fuoco in duplice copia e dovrà recare la
firma del progettista e del titolare della ditta, nonché
la data di compilazione, costituirà la base
dei dati che verranno verificati in occasione di sopralluogo.
In merito all'art.9, paragrafo c), per metallo antiscintillante
è da intendersi un metallo avente tale requisito
intrinseco ovvero reso tale con opportuni accorgimenti.
Per quanto riguarda la quota di scarico del tubo di
mandata dell'impianto di ventilazione meccanica del
pozzetto, citata nello stesso art.9, si fa presente
che detta quota di metri 3 è da misurarsi con
partenza a livello del fondo del pozzetto.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art.23, Titolo
III, riguardante il divieto di permanenza in aree non
rispondenti, si è dell'avviso che l'impianto
debba essere rimosso, seguendo la procedura prevista
all'ultimo comma dell'art.23, quando questo, per effetto
dello sviluppo edilizio, venga a trovarsi nell'ambito
di un centro abitato, ovvero quando l'indice di fabbricazione
effettivo abbia superato l'indice di fabbricabilità
di 3 mc/mq nella zona, immediatamente circostante l'impianto,
compresa nel raggio di 80 metri dai punti pericolosi
di cui all'art.25 (serbatoio e apparecchi di distribuzione).
In merito all'art.25 (distanze di sicurezza interne),
si rileva che nella ipotesi che la ditta richiedente
intenda installare due colonnine erogatrici, previste
all'art.2, paragrafo 4), è necessario tener
presente che l'installazione di dette colonnine presuppone
un maggior movimento e traffico di autoveicoli sul
piazzale del distributore e pertanto la distanza reciproca
di esse dovrà risultare tale da consentire le
soste di due automezzi affiancati in contemporaneo
rifornimento ed il facile movimento degli automezzi
stessi.
COLLAUDO
Il collaudo deve intendersi come controllo della efficienza,
dal punto di vista della prevenzione incendi, dell'intero
impianto e come rispondenza ai dati risultanti dal
progetto approvato.
Tale controllo deve essere effettuato mediante prove
e misure direttamente eseguite dai Comandi dei Vigili
del fuoco per tutto quanto riguarda la loro specifica
competenza nel campo della prevenzione degli incendi
(osservanza delle distanze di sicurezza interne ed
esterne, caratteristiche dell'impianto di ventilazione
meccanica; realizzazione complessiva dell'impianto
g.p.l., impianto fisso di spegnimento incendi, ecc.).
Per quanto concerne invece gli accertamenti di natura
particolarmente specializzata, quali il controllo dell'efficienza
di speciali apparecchiature, di impianti elettrici,
di dispositivi, di attrezzature, di serbatoi e tubazioni
a pressione, ecc., i Comandi, previo controllo dell'esistenza
e consistenza delle stesse, potranno assumere, quale
elemento probante ai fini del collaudo, le dichiarazioni
tecniche rilasciate da Enti, Laboratori e professionisti
tutti specializzati in materia e autorizzati per legge
a rilasciarli, come ad esempio certificati di prove
di isolamento o resistenza elettrica, attestazione
di idoneità di macchine elettriche e apparecchiature
relative, dichiarazione di efficienza dei dispositivi
di sicurezza per serbatoi in pressione da parte dell'A.N.C.C.
e similari per quanto ricade sotto la loro competenza.
Pertanto i Comandi provinciali, nella stesura degli
atti di collaudo, dovranno citare i documenti tecnici
acquisiti a corredo del collaudo stesso e che dovranno
essere presentati dalle ditte interessate unitamente
alla richiesta del collaudo finale dell'impianto.
Tali documenti tecnici dovranno riguardare principalmente
le attrezzature appresso elencate:
1) collegamento elettrico a terra con resistenza non
superiore a 20 ohm per:
a) (art.3, paragrafo F): serbatoio stoccaggio g.p.l.;
b) (art.8): pompe per il movimento del g.p.l. allocate
nel pozzetto;
c) (art.9): impianto di ventilazione meccanica del pozzetto,
pompe, motore, impianto antideflagrante e ventola antiscintilla;
d) (art.12): colonnine di erogazione del g.p.l.;
e) (art.16): prese di terra, in prossimità del
punto di travaso, per messa a terra dell'autocisterna;
2) (art.4): controllo del serbatoio da parte dell'A.N.C.C.
(le cui funzioni sono ora svolte dalle U.S.L.) ai sensi
del R.D.12-5-1927, n.824, e del D.M.20-8-1933, Gazzetta
Ufficiale n.209 dell'8 settembre 1933;
3) (art.7), I: certificato di fabbricazione delle pompe
adibite al travaso ed all'erogazione del g.p.l. relativo
alla perfetta tenuta e resistenza alla pressione di
30 kg/cmq;
II: motori elettrici del tipo antideflagrante ai sensi
dell'art.330 del decreto Presidente della Repubblica
27-4-1955, n.547;
4) (art.11): motore dell'elettrocompressore del tipo
antideflagrante ai sensi dell'art.330 del decreto Presidente
della Repubblica 27-4-1955, n.547;
5) (art.12): colonnine di erogazione del tipo approvato
dal Ministero dell'interno;
6) (art.16): tubazioni di permanente dotazione dell'impianto
per il travaso dell'autocisterna al serbatoio, sottostante
annualmente, a cura del gestore, ad una prova idraulica
di pressione a 30 atm. presso un Laboratorio di Stato
o Ente pubblico.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art.31)
Tali disposizioni si riferiscono agli impianti esistenti.
In merito si precisa che debbono essere considerati
"impianti esistenti" quelli già collaudati
e in regolare esercizio ed anche quelli per i quali,
alla data di entrata in vigore delle presenti norme,
risulta emesso il decreto prefettizio di concessione
e che, di conseguenza, possono essere in corso di realizzazione.
Per questi ultimi il collaudo sarà effettuato
verificando la rispondenza degli impianti stessi alle
condizioni gia approvate e che hanno formato oggetto
della concessione, pur tenendo presente che anche detti
impianti, insieme a quelli già in esercizio,
sono assoggettati all'adeguamento nei termini indicati
al Titolo IV, art.31, delle nuove norme.
L'adeguamento previsto comporta l'osservanza di tutte
le norme relative alle caratteristiche costruttive
e di esercizio nonchè alle distanze di sicurezza
con la sola eccezione della distanza di sicurezza di
cui all'art.24, lettera a), che potrà essere
consentita pari a 30 metri, anziché a 40 metri,
sempre che non ostino particolari motivi di sicurezza.
Sulle nuove istanze, i Comandi provinciali, prima di
esprimere il parere loro richiesto, invieranno agli
Ispettori regionali, con una esauriente relazione,
la documentazione relativa agli impianti di che trattasi.
Gli Ispettori, esaminati gli atti, comunicheranno i
loro eventuali rilievi ai Comandi provinciali, ai fini
del parere che questi ultimi dovranno poi comunicare
alla competente Prefettura.
Anche le istanze, che risultano in corso di istruttoria
e che non si sono pertanto risolte con il rilascio
del decreto prefettizio di concessione, potranno essere
riproposte all'esame tecnico dei Comandi provinciali
dei Vigili del fuoco seguendo le disposizioni contenute
nella presente circolare.
Per quanto riguarda infine l'eventuale rimozione degli
impianti attualmente esistenti e non più rispondenti
alle nuove norme di sicurezza, i Comandanti provinciali
dei Vigili del fuoco, prima di adottare le determinazioni
loro demandate dalla legge, avanzeranno le proposte
del caso agli Ispettori regionali al fine di assicurare
l'uniformità di applicazione e di indirizzo
interpretativo delle norme, ai sensi dell'art.8 della
legge 8-12-1970, n.996.
(c) 1996 Note's