[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 20 AGOSTO 1979, N.20

D.P.R.12-1-1971, N.208 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ISTRUZIONI NORMATIVE E PROCEDURALI INERENTI I NUOVI IMPIANTI.

Per una uniforme applicazione di dette norme, anche sotto l'aspetto procedurale, si ritiene opportuno, ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della legge 27-12-1941, n.1570, impartire apposite istruzioni alle quali dovranno attenersi i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco in occasione degli adempimenti loro demandati dalle vigenti disposizioni.

NUOVI IMPIANTI.
ESAME PROGETTI: DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI
Le norme indicate ai Titoli primo, secondo, terzo si riferiscono alle caratteristiche costruttive e di esercizio, alla ubicazione e alle istanze di sicurezza stabilite per i nuovi impianti per i quali viene richiesto il parere dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco prima del rilascio della prescritta concessione.
Indipendentemente dalla documentazione che potrà essere richiesta dagli Enti ed Uffici competenti, allo scopo di semplificare la procedura concernente l'esame tecnico di competenza dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art.8 del decreto Presidente della Repubblica n.620 del 28-6-1955, è necessario che l'istruttoria si svolga nella maniera più completa possibile in modo da assicurare la piena osservanza delle nuove norme di sicurezza.
Pertanto, la documentazione, che deve essere presentata ai Comandi provinciali dalla ditta richiedente, dovrà essere comprensiva dei seguenti atti:
1) istanza della ditta;
2) planimetria catastale della zona che riproduca la situazione attuale dei luoghi;
3) disegni di progetto comprendenti la sistemazione planimetrica dell'impianto, in scala 1:500, con la riproduzione dei terreni o fabbricati circostanti per un raggio corrispondente, almeno, alla massima distanza di sicurezza prevista (80 metri): sistemazione dell'impianto in scala 1:200 - 1:100; particolari relativi alla parte impiantistica del distributore e degli altri elementi previsti per l'impianto; eventuali sezioni verticali e profili altimetrici del piazzale; altri elaborati ritenuti necessari per chiarire l'installazione nel suo complesso;
4) relazione tecnica nella quale, seguendo l'articolazione del decreto Presidente della Repubblica, si precisano, punto per punto, le caratteristiche e la rispondenza di ogni singolo elemento alle prescrizioni delle norme;
5) attestazione rilasciata al richiedente dal Sindaco del competente Comune, riguardante l'ubicazione dell'area prescelta per l'impianto, ai sensi dell'art.22 del decreto Presidente della Repubblica del 12-1-1971, n.208.
L'ultimo comma del succitato art.22 stabilisce, in linea di massima, il contenuto dell'attestazione.
Per consentire una valutazione chiara e completa di tale attestazione da parte dei Comandi provinciali, si fa presente che il primo comma dell'art.22 fornisce la definizione di "centro abitato" di cui dovrà tenersi conto unitamente alla situazione prevista dagli "strumenti urbanistici" vigenti nell'ambito del Comune ai sensi della legge 6-8-1967, n.765. A tali elementi e ai dati catastali del terreno interessato, dovrà essere fatto riferimento nella predetta attestazione.
La documentazione sopra elencata, che dovrà essere presentata al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco in duplice copia e dovrà recare la firma del progettista e del titolare della ditta, nonché la data di compilazione, costituirà la base dei dati che verranno verificati in occasione di sopralluogo.
In merito all'art.9, paragrafo c), per metallo antiscintillante è da intendersi un metallo avente tale requisito intrinseco ovvero reso tale con opportuni accorgimenti.
Per quanto riguarda la quota di scarico del tubo di mandata dell'impianto di ventilazione meccanica del pozzetto, citata nello stesso art.9, si fa presente che detta quota di metri 3 è da misurarsi con partenza a livello del fondo del pozzetto.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art.23, Titolo III, riguardante il divieto di permanenza in aree non rispondenti, si è dell'avviso che l'impianto debba essere rimosso, seguendo la procedura prevista all'ultimo comma dell'art.23, quando questo, per effetto dello sviluppo edilizio, venga a trovarsi nell'ambito di un centro abitato, ovvero quando l'indice di fabbricazione effettivo abbia superato l'indice di fabbricabilità di 3 mc/mq nella zona, immediatamente circostante l'impianto, compresa nel raggio di 80 metri dai punti pericolosi di cui all'art.25 (serbatoio e apparecchi di distribuzione).
In merito all'art.25 (distanze di sicurezza interne), si rileva che nella ipotesi che la ditta richiedente intenda installare due colonnine erogatrici, previste all'art.2, paragrafo 4), è necessario tener presente che l'installazione di dette colonnine presuppone un maggior movimento e traffico di autoveicoli sul piazzale del distributore e pertanto la distanza reciproca di esse dovrà risultare tale da consentire le soste di due automezzi affiancati in contemporaneo rifornimento ed il facile movimento degli automezzi stessi.

COLLAUDO
Il collaudo deve intendersi come controllo della efficienza, dal punto di vista della prevenzione incendi, dell'intero impianto e come rispondenza ai dati risultanti dal progetto approvato.
Tale controllo deve essere effettuato mediante prove e misure direttamente eseguite dai Comandi dei Vigili del fuoco per tutto quanto riguarda la loro specifica competenza nel campo della prevenzione degli incendi (osservanza delle distanze di sicurezza interne ed esterne, caratteristiche dell'impianto di ventilazione meccanica; realizzazione complessiva dell'impianto g.p.l., impianto fisso di spegnimento incendi, ecc.).
Per quanto concerne invece gli accertamenti di natura particolarmente specializzata, quali il controllo dell'efficienza di speciali apparecchiature, di impianti elettrici, di dispositivi, di attrezzature, di serbatoi e tubazioni a pressione, ecc., i Comandi, previo controllo dell'esistenza e consistenza delle stesse, potranno assumere, quale elemento probante ai fini del collaudo, le dichiarazioni tecniche rilasciate da Enti, Laboratori e professionisti tutti specializzati in materia e autorizzati per legge a rilasciarli, come ad esempio certificati di prove di isolamento o resistenza elettrica, attestazione di idoneità di macchine elettriche e apparecchiature relative, dichiarazione di efficienza dei dispositivi di sicurezza per serbatoi in pressione da parte dell'A.N.C.C. e similari per quanto ricade sotto la loro competenza.
Pertanto i Comandi provinciali, nella stesura degli atti di collaudo, dovranno citare i documenti tecnici acquisiti a corredo del collaudo stesso e che dovranno essere presentati dalle ditte interessate unitamente alla richiesta del collaudo finale dell'impianto.
Tali documenti tecnici dovranno riguardare principalmente le attrezzature appresso elencate:
1) collegamento elettrico a terra con resistenza non superiore a 20 ohm per:
a) (art.3, paragrafo F): serbatoio stoccaggio g.p.l.;
b) (art.8): pompe per il movimento del g.p.l. allocate nel pozzetto;
c) (art.9): impianto di ventilazione meccanica del pozzetto, pompe, motore, impianto antideflagrante e ventola antiscintilla;
d) (art.12): colonnine di erogazione del g.p.l.;
e) (art.16): prese di terra, in prossimità del punto di travaso, per messa a terra dell'autocisterna;
2) (art.4): controllo del serbatoio da parte dell'A.N.C.C. (le cui funzioni sono ora svolte dalle U.S.L.) ai sensi del R.D.12-5-1927, n.824, e del D.M.20-8-1933, Gazzetta Ufficiale n.209 dell'8 settembre 1933;
3) (art.7), I: certificato di fabbricazione delle pompe adibite al travaso ed all'erogazione del g.p.l. relativo alla perfetta tenuta e resistenza alla pressione di 30 kg/cmq;
II: motori elettrici del tipo antideflagrante ai sensi dell'art.330 del decreto Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547;
4) (art.11): motore dell'elettrocompressore del tipo antideflagrante ai sensi dell'art.330 del decreto Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547;
5) (art.12): colonnine di erogazione del tipo approvato dal Ministero dell'interno;
6) (art.16): tubazioni di permanente dotazione dell'impianto per il travaso dell'autocisterna al serbatoio, sottostante annualmente, a cura del gestore, ad una prova idraulica di pressione a 30 atm. presso un Laboratorio di Stato o Ente pubblico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art.31)
Tali disposizioni si riferiscono agli impianti esistenti. In merito si precisa che debbono essere considerati "impianti esistenti" quelli già collaudati e in regolare esercizio ed anche quelli per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risulta emesso il decreto prefettizio di concessione e che, di conseguenza, possono essere in corso di realizzazione. Per questi ultimi il collaudo sarà effettuato verificando la rispondenza degli impianti stessi alle condizioni gia approvate e che hanno formato oggetto della concessione, pur tenendo presente che anche detti impianti, insieme a quelli già in esercizio, sono assoggettati all'adeguamento nei termini indicati al Titolo IV, art.31, delle nuove norme.
L'adeguamento previsto comporta l'osservanza di tutte le norme relative alle caratteristiche costruttive e di esercizio nonchè alle distanze di sicurezza con la sola eccezione della distanza di sicurezza di cui all'art.24, lettera a), che potrà essere consentita pari a 30 metri, anziché a 40 metri, sempre che non ostino particolari motivi di sicurezza.
Sulle nuove istanze, i Comandi provinciali, prima di esprimere il parere loro richiesto, invieranno agli Ispettori regionali, con una esauriente relazione, la documentazione relativa agli impianti di che trattasi. Gli Ispettori, esaminati gli atti, comunicheranno i loro eventuali rilievi ai Comandi provinciali, ai fini del parere che questi ultimi dovranno poi comunicare alla competente Prefettura.
Anche le istanze, che risultano in corso di istruttoria e che non si sono pertanto risolte con il rilascio del decreto prefettizio di concessione, potranno essere riproposte all'esame tecnico dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco seguendo le disposizioni contenute nella presente circolare.
Per quanto riguarda infine l'eventuale rimozione degli impianti attualmente esistenti e non più rispondenti alle nuove norme di sicurezza, i Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco, prima di adottare le determinazioni loro demandate dalla legge, avanzeranno le proposte del caso agli Ispettori regionali al fine di assicurare l'uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo delle norme, ai sensi dell'art.8 della legge 8-12-1970, n.996.




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