IMPIANTI TELEFONICI E LOTTIZZAZIONE DI AREE.
E' stato chiesto a questo Ministero di precisare se
gli impianti telefonici debbano essere compresi tra
le opere da porre - integralmente o per una quota parte
- a carico dei proprietari lottizzatori di aree, ai
sensi dell'art.8 legge 6-8-1967, n.765.
Al riguardo questo Ministero fa preliminarmente presente
che l'allacciamento telefonico concorre ad assicurare
l'urbanizzazione delle aree investite dalla edilizia,
al pari di altri impianti pubblici, quali la rete di
distribuzione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica,
del gas, ecc.
Ciò stante, questo Ministero, considerato che
l'art.8, comma 5, n.2 legge 6-8-1967, n.765 indica,
fra le opere da porre a carico del proprietario <<una
quota parte... di quelle opere che siano necessarie
per allacciare la zona ai pubblici servizi...>>
è di avviso che gli impianti e i manufatti intesi
a realizzare l'allacciamento telefonico delle aree
lottizzate alla rete telefonica generale rientrino
fra quelle previste dalla menzionata disposizione;
e, pertanto, debbano essere poste a carico del proprietario
lottizzatore.
I comuni pertanto dovranno tener conto di quanto sopra
in sede di stipulazione della convenzione a corredo
dell'autorizzazione a lottizzare. A tal fine sarà
opportuno che unitamente allo schema di convenzione,
il proprietario lottizzatore presenti l'accordo preliminare
intervenuto con la società fornitrice del servizio
e riguardante la realizzazione della rete di allacciamento.
Tale accordo, ovviamente, diverrà operante al
momento del rilascio dell'autorizzazione comunale a
lottizzare.
(c) 1996 Note's