[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 31 MARZO 1972, N.2015

IMPIANTI TELEFONICI E LOTTIZZAZIONE DI AREE.

E' stato chiesto a questo Ministero di precisare se gli impianti telefonici debbano essere compresi tra le opere da porre - integralmente o per una quota parte - a carico dei proprietari lottizzatori di aree, ai sensi dell'art.8 legge 6-8-1967, n.765.
Al riguardo questo Ministero fa preliminarmente presente che l'allacciamento telefonico concorre ad assicurare l'urbanizzazione delle aree investite dalla edilizia, al pari di altri impianti pubblici, quali la rete di distribuzione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas, ecc.
Ciò stante, questo Ministero, considerato che l'art.8, comma 5, n.2 legge 6-8-1967, n.765 indica, fra le opere da porre a carico del proprietario <<una quota parte... di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi...>> è di avviso che gli impianti e i manufatti intesi a realizzare l'allacciamento telefonico delle aree lottizzate alla rete telefonica generale rientrino fra quelle previste dalla menzionata disposizione; e, pertanto, debbano essere poste a carico del proprietario lottizzatore.
I comuni pertanto dovranno tener conto di quanto sopra in sede di stipulazione della convenzione a corredo dell'autorizzazione a lottizzare. A tal fine sarà opportuno che unitamente allo schema di convenzione, il proprietario lottizzatore presenti l'accordo preliminare intervenuto con la società fornitrice del servizio e riguardante la realizzazione della rete di allacciamento. Tale accordo, ovviamente, diverrà operante al momento del rilascio dell'autorizzazione comunale a lottizzare.




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