[Note's] CIRCOLARE MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 9 MARZO 1978, N.2039/T4104

NORME IN MATERIA DI AGIBILITA', APERTURA E FUNZIONAMENTO DEI "TEATRI-TENDA".

Per l'apertura e funzionamento dei "teatri-tenda", in relazione anche a quanto stabilito dall'art.2 del Regio decreto legge 10-9-1936, n.1946, convertito in legge 18-1-1937, n.193, dovranno osservarsi le seguenti istruzioni:

Art.1. - L'autorizzazione per la costruzione dei teatri-tenda è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo sentito il parere della competente commissione di cui all'art.2 del Regio decreto legge 10-9-1936, n.1946, convertito in legge 18-1-1937, n.193.

Art.2. - Chi intende impiantare un teatro-tenda deve presentare al Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale Spettacolo, unitamente alla domanda di autorizzazione, in carta legale, un progetto corredato di: una planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area destinata alla installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici posti in prossimità del locale tenda e fino ad una distanza da esso di 100 metri; una pianta in scala 1:100 con la disposizione ed il numero dei posti, l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici, ecc.; un documento da cui risulti la disponibilità delle aree circostanti e destinate allo sfollamento del pubblico. Il nulla osta rilasciato ha validità limitatamente alla località prescelta e indicata nel progetto.

Art.3. - L'installazione della tenda teatro è consentita in aree che siano idonee - per ubicazione, conformazione, dimensioni ed accessi - ad assicurare le necessarie condizioni di sicurezza; in particolare tra l'impianto e l'edificazione circostante deve essere interposta un'area di rispetto di larghezza non inferiore a 20 metri e tale da consentire agevoli accessi ai mezzi di soccorso.

Art.4. - Data la natura dell'impianto ed il tipo di attività che in esso viene esercitata, la copertura a tenda deve essere convenientemente centinata e, pertanto, non è ammessa quella di tipo pressostatico autoportante.
Le caratteristiche e l'idoneità dei materiali impiegati - ai fini del loro comportamento al fuoco - nonché le condizioni di stabilità delle strutture portanti devono formare oggetto di relazione a firma di tecnico qualificato. Possono essere richiesti, a tal fine, dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo o dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, i risultati di prove da eseguirsi presso il Centro Studi ed Esperienze Antincendi o presso altro Laboratorio autorizzato.

Art.5. - In considerazione della particolare deteriorabilità delle strutture, l'agibilità dell'impianto viene concessa a tempo determinato non superiore a mesi 12, previo collaudo di ogni sua parte. I rinnovi della concessione stessa sono subordinati a nuovi controlli.

Art.6. - La sistemazione dei posti per il pubblico (gradinata e platea) deve essere realizzata in settori comprendenti ciascuno non più di 8 file; il numero dei posti di ciascuna fila non potrà essere maggiore di 16.

Art.7. - I settori dei posti devono essere nettamente separati l'uno dall'altro da passaggi ininterrotti di larghezza non inferiore a 1,20 m ed allineati in corrispondenza delle uscite situate nelle pareti laterali della tenda teatro che conducano direttamente all'esterno.

Art.8. - Le uscite, inoltre, devono di norma essere distribuite con criteri di uniformità e simmetria. Qualora ciò non sia possibile per le particolari caratteristiche del teatro-tenda, dovrà provvedersi ad assicurare lo sfollamento dei vari settori con un opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei vari corridoi di disimpegno interni in modo da offrire in ogni punto almeno 1,20 m di passaggio per ogni 100 spettatori, sistemati alla stessa quota del piano esterno.

Art.9. - La larghezza utile delle uscite deve essere, invece, calcolata in ragione di 1,20 m per ogni 75 spettatori in caso di dislivello. Le porte di uscita ed i corridoi di disimpegno devono avere larghezza multipla di 0,60 m ed in ogni caso non inferiore a 1,20 m.

Art.10. - Per il superamento di eventuali dislivelli all'interno della sala sono consentite rampe di gradini o corridoi di passaggio in pendenza. La rampa di gradini, il cui sviluppo deve essere sempre in rettilineo, deve contenere non meno di 3 e non più di 10 gradini di pedata non inferiore a 30 cm e di alzata non superiore a 17 cm.
La pendenza dei corridoi di passaggio non può superare il rapporto di 1:20. Il percorso deve essere opportunamente illuminato.

Art.11. - Tutti i posti a sedere devono essere fissati saldamente al piano di posa ed essere del tipo con sedile ribaltabile se realizzati con sedie o poltrone. La distanza tra lo schienale di una fila di posti e il corrispondente schienale della fila successiva deve essere almeno di 0,80 m se in piano, di 0,90 m se su gradini; la larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,50 m.

Art.12. - Per il piano di calpestio delle gradinate, compresi i passaggi laterali ad ogni settore, sono ammesse tavole di legno o lastre prefabbricate, accuratamente fissate alle strutture portanti delle gradinate e tali da consentire la completa copertura delle superfici di passaggio dei gradoni.

Art.13. - I parapetti di protezione posti lungo le vie di esodo devono presentare requisiti di assoluta sicurezza anche nel caso in cui si presuma che su di essi si eserciti una notevole pressione.

Art.14. - Il palcoscenico deve essere realizzato in modo che nessuna parte di esso venga destinata a funzioni diverse da quelle delle rappresentazioni offerte al pubblico.

Art.15. - I camerini debbono essere sistemati in un'area diversa da quella della scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con l'esterno devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno. La larghezza di detti passaggi e delle porte non deve essere inferiore a 1,20 m, onde essere valutati come uscita di sicurezza a servizio del palcoscenico.

Art.16. - Nell'impossibilità di ricavare delle aperture di ampiezza tale da consentire un efficace tiraggio in caso di incendio, si devono proteggere il palcoscenico ed i camerini, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, con un adeguato impianto di spegnimento ad acqua frazionata a comando manuale.

Art.17. - Deve essere installato un numero adeguato di servizi igienici, distinti per uomini e donne, in prossimità dell'area per gli spettatori ed in prossimità dei camerini per gli artisti.

Art.18. - L'area destinata agli spettatori, gli accessi, i corridoi, il palcoscenico, i camerini e servizi annessi e le aree esterne, debbono avere sufficienti corpi illuminanti alimentati da due distinti impianti di illuminazione: normale e di sicurezza, attenendosi alle norme predisposte dal C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), per i locali di pubblico spettacolo ed a quelle che lo stesso C.E.I. potrà ulteriormente prescrivere. Anche le iscrizioni luminose delle uscite e le frecce indicatrici, devono essere alimentate da entrambi i predetti impianti.

Art.19. - Il generatore di calore per il riscaldamento ad aria, ove previsto, deve essere sistemato in un'area delimitata, esterna alla tenda teatro, ad una distanza utile non inferiore a 6 m.

Art.20. - Tutti i materiali impiegati per l'arredamento e la scena debbono essere idonei ai fini del loro comportamento al fuoco; le caratteristiche relative dovranno risultare da accertamenti effettuati dal Centro Studi ed Esperienze Antincendi o da altro Laboratorio autorizzato.

Art.21. - Le strutture esistenti nell'impianto devono essere calcolate e collaudate per un sovraccarico statico di non meno di 600 kg/mq, tenuto conto delle eventuali sollecitazioni dinamiche dovute a movimenti di folla.

Art.22. - Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale scenico devono essere sistemati esternamente al teatro-tenda.

Art.23. - L'eventuale installazione di idranti nonché la dotazione di mezzi portatili di spegnimento sono stabilite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art.24. - La Commissione Provinciale di Vigilanza ha facoltà di richiedere all'interessato copia del progetto approvato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Art.25. - I teatri-tenda attualmente funzionanti con agibilità provvisorie dovranno adeguarsi, entro tre mesi, alle disposizioni della presente circolare.

Art.26. - Per quanto non previsto nella presente normativa, si applicano le prescrizioni contenute nella circolare n.16 del 15-2-1951, modificata con circolari successive, emanate dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.




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