[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 13 GENNAIO 1970 N.227

ELETTRIFICAZIONE DELLE AREE QUALE OPERA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: ART.8, LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765.

E' stato chiesto a questo Ministero - ai fini dell'applicazione del disposto art.8 legge 8-8-1967, n.765, che pone a carico dei proprietari lottizzatori di aree, tra l'altro, le opere di urbanizzazione primaria indicate dall'art.4 della legge 29-9-1964, n.847 di precisare quali siano le opere costituenti la rete di distribuzione dell'energia elettrica, di cui alla lettera e) del menzionato art.4 legge n.847.
Al riguardo questo Ministero deve far presente che la rete di distribuzione dell'energia elettrica ha, di norma, carattere preliminare all'esecuzione dell'edilizia sui singoli lotti. Essa comprende tutte le opere necessarie a consentire i nuovi insediamenti e consta, pertanto, essenzialmente delle linee di alta e media tensione e delle cabine di trasformazione occorrenti per i successivi allacciamenti.
Gli allacciamenti, invece non fanno parte di tale rete, in quanto sono destinati a collegare la rete di distribuzione elettrica ai singoli edifici e sono pertanto eseguiti nell'interesse dei singoli proprietari o degli occupanti dei vari fabbricati al momento in cui gli edifici stessi vengono realizzati ovvero utilizzati.
Ciò premesso, i comuni dovranno tenere conto di quanto sopra precisando che l'intero onere della realizzazione della rete di distribuzione elettrica deve essere posto a carico del proprietario lottizzatore. A tal fine, unitamente allo schema di convenzione il proprietario lottizzatore dovrà presentare preliminare accordo intervenuto con l'Enel o altra impresa fornitrice di energia elettrica e riguardante la realizzazione della rete di distribuzione, come sopra definita. Tale accordo, ovviamente, diverrà operante al momento del rilascio dell'autorizzazione comunale a lottizzare.




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