ELETTRIFICAZIONE DELLE AREE QUALE OPERA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: ART.8, LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765.
E' stato chiesto a questo Ministero - ai fini dell'applicazione
del disposto art.8 legge 8-8-1967, n.765, che pone
a carico dei proprietari lottizzatori di aree, tra
l'altro, le opere di urbanizzazione primaria indicate
dall'art.4 della legge 29-9-1964, n.847 di precisare
quali siano le opere costituenti la rete di distribuzione
dell'energia elettrica, di cui alla lettera e) del
menzionato art.4 legge n.847.
Al riguardo questo Ministero deve far presente che la
rete di distribuzione dell'energia elettrica ha, di
norma, carattere preliminare all'esecuzione dell'edilizia
sui singoli lotti. Essa comprende tutte le opere necessarie
a consentire i nuovi insediamenti e consta, pertanto,
essenzialmente delle linee di alta e media tensione
e delle cabine di trasformazione occorrenti per i successivi
allacciamenti.
Gli allacciamenti, invece non fanno parte di tale rete,
in quanto sono destinati a collegare la rete di distribuzione
elettrica ai singoli edifici e sono pertanto eseguiti
nell'interesse dei singoli proprietari o degli occupanti
dei vari fabbricati al momento in cui gli edifici stessi
vengono realizzati ovvero utilizzati.
Ciò premesso, i comuni dovranno tenere conto
di quanto sopra precisando che l'intero onere della
realizzazione della rete di distribuzione elettrica
deve essere posto a carico del proprietario lottizzatore.
A tal fine, unitamente allo schema di convenzione il
proprietario lottizzatore dovrà presentare preliminare
accordo intervenuto con l'Enel o altra impresa fornitrice
di energia elettrica e riguardante la realizzazione
della rete di distribuzione, come sopra definita. Tale
accordo, ovviamente, diverrà operante al momento
del rilascio dell'autorizzazione comunale a lottizzare.
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