APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N.765, ART.8. LOTTIZZAZIONI.
1) Questo Ministero, in relazione a dubbi interpretativi
sorti nell'applicazione dell'art.8, legge 6-8-1967,
n.765, per ciò che concerne le lottizzazioni
<<fatte salve>> ai sensi del comma 8 di
detto articolo, ha ritenuto opportuno sentire, in proposito,
il Consiglio di Stato, il quale si è recentemente
pronunziato, con un esauriente parere, nel quale vengono
affermati alcuni importanti principi, che qui appresso
si riassumono.
A) Le lottizzazioni di terreno a scopo edificatorio,
aventi data anteriore al 2 dicembre 1966, sono da considerare
<<fatte salve>> ai sensi dell'art.8 soltanto
se abbiano <<integralmente completato l'iter
formativo>> prima di tale data. Pertanto, le
lottizzazioni fatte salve sono quelle autorizzate prima
del 2 dicembre 1966 dal sindaco previa deliberazione
consiliare <<approvata nei modi e forme di legge>>.
B) Anche le lottizzazioni poste in essere tra il 2 dicembre
1966 e la data di entrata in vigore della legge ponte
(1 settembre 1967) - la cui efficacia, ai sensi del
comma 10 del menzionato art.8, resta sospesa fino alla
stipula della convenzione relativa agli oneri di urbanizzazione
- debbono aver completato integralmente l'iter formativo
entro tale ultima data, e pertanto esse possono recuperare
la loro efficacia soltanto se, alla data del 1 settembre
1967, erano state autorizzate con provvedimento formale
del sindaco, previa deliberazione consiliare approvata
nei modi e forme di legge.
C) Tutte le lottizzazioni anteriori alla legge ponte
- anche se fatte salve - sono soggette alle limitazioni
edificatorie stabilite dall'art.17 della legge ponte
per l'edificazione a scopo residenziale o produttivo
nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale
o di programma di fabbricazione. Ciò in quanto
- fa presente il Consiglio di Stato - <<la salvaguardia
delle lottizzazioni anteriori alla legge opera nel
senso che le stesse siano considerate valide ed efficaci
pur non presentando tutti i requisiti prescritti dalla
nuova legge, ma non si estende al loro contenuto urbanistico-edilizio>>.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che <<se
il contenuto urbanistico delle lottizzazioni viene
a trovarsi in contrasto con le precise e tassative
prescrizioni urbanistiche dell'art.17. non vi è
dubbio che debbono essere queste ultime a prevalere>>.
2) Dal suindicato parere del Consiglio di Stato risulta
quindi confermata l'interpretazione seguita da questo
Ministero (circolare n.3210 del 28-10-1967), circa
le lottizzazioni poste in essere nel periodo compreso
tra il 2 dicembre 1966 e la data di entrata in vigore
della legge ponte: che, cioè, anche per tali
lottizzazioni occorre che sia intervenuta, come per
quelle anteriori al 2 dicembre 1966, la deliberazione
comunale, <<ancorché la legge non lo dica
esplicitamente ed anzi <<a fortiori>> -
afferma testualmente il Consiglio di Stato - trattandosi
di salvezza condizionata>>.
3) Si evince, altresì, dal suddetto parere, che
le delibere debbono essere state emesse ed approvate
prima delle due date indicate rispettivamente per le
due <<categorie>> di lottizzazioni e, quindi,
in ogni caso prima dell'entrata in vigore della legge
ponte.
L'approvazione della giunta provinciale amministrativa
intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge ponte
deve quindi ritenersi irregolare, poiché è
vero che essa attiene all'efficacia e non alla perfezione
dell'atto, ma è altrettanto vero che l'approvazione,
intervenendo sotto l'impero della nuova disciplina,
renderebbe operative lottizzazioni che sono in contrasto
con tale disciplina.
4) Dalle considerazioni contenute nel parere del Consiglio
di Stato, si desume, inoltre, che le lottizzazioni
aventi data anteriore alla legge ponte incontrano sempre
un limite nella disciplina urbanistica sopravvenuta
- sia questa dettata da norme di legge, sia da piani
o regolamenti - e che pertanto il rilascio delle licenze
nel loro ambito deve essere subordinato al rispetto
delle previsioni dei piani regolatori adottati, in
quanto l'adozione dei piani regolatori comporta l'applicazione
obbligatoria delle misure di salvaguardia (che sono
invece facoltative per i programmi di fabbricazione).
5) Per puntualizzare il regime delle lottizzazioni a
seguito del recente parere del Consiglio di Stato,
e ad integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare
28-10-1967, n.3210, si precisa che:
- le lottizzazioni anteriori alla data del 2 dicembre
1966 che non abbiano i requisiti formali e indicati
al punto 1) lettera A sono decadute e non possono,
pertanto, essere attuate;
- le lottizzazioni poste in essere tra il 2 dicembre
1966 e il 1 settembre 1967 che non abbiano i requisiti
formali indicati al punto 1) lettera B, sono decadute
e non possono, pertanto, essere integrate con la convenzione
riguardante gli oneri di urbanizzazione e, tanto meno,
essere attuate;
- le lottizzazioni aventi, alle date suindicate, i richiesti
requisiti formali, sono <<fatte salve>>
se anteriori al 2 dicembre 1966, o sospese, fino alla
stipula della convenzione per gli oneri di urbanizzazione,
se poste in essere tra quella data e l'entrata in vigore
della legge ponte: ma il rilascio delle relative licenze
è subordinato all'osservanza delle limitazioni
edificatorie di cui all'art.27 legge n.765, se ricadono
nel territorio di comuni sprovvisti di piano regolatore
generale o di programma di fabbricazione e, nel caso
che il piano regolatore sia stato adottato anche al
rispetto delle previsioni, prescrizioni e norme di
quest'ultimo attraverso l'applicazione che, come è
noto, è obbligatoria delle misure di salvaguardia
(per i programmi di fabbricazione, ovviamente, l'applicazione
di tali misure è rimessa al potere discrezionale
del comune);
- intervenuta l'approvazione dello strumento urbanistico
- piano regolatore o programma di fabbricazione - le
lottizzazioni anteriori alla legge ponte debbono, in
ogni caso, essere uniformate alla regolamentazione
stabilita da detti strumenti.
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