[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 MAGGIO 1970, N.2373

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N.765, ART.8. LOTTIZZAZIONI.

1) Questo Ministero, in relazione a dubbi interpretativi sorti nell'applicazione dell'art.8, legge 6-8-1967, n.765, per ciò che concerne le lottizzazioni <<fatte salve>> ai sensi del comma 8 di detto articolo, ha ritenuto opportuno sentire, in proposito, il Consiglio di Stato, il quale si è recentemente pronunziato, con un esauriente parere, nel quale vengono affermati alcuni importanti principi, che qui appresso si riassumono.
A) Le lottizzazioni di terreno a scopo edificatorio, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966, sono da considerare <<fatte salve>> ai sensi dell'art.8 soltanto se abbiano <<integralmente completato l'iter formativo>> prima di tale data. Pertanto, le lottizzazioni fatte salve sono quelle autorizzate prima del 2 dicembre 1966 dal sindaco previa deliberazione consiliare <<approvata nei modi e forme di legge>>.
B) Anche le lottizzazioni poste in essere tra il 2 dicembre 1966 e la data di entrata in vigore della legge ponte (1 settembre 1967) - la cui efficacia, ai sensi del comma 10 del menzionato art.8, resta sospesa fino alla stipula della convenzione relativa agli oneri di urbanizzazione - debbono aver completato integralmente l'iter formativo entro tale ultima data, e pertanto esse possono recuperare la loro efficacia soltanto se, alla data del 1 settembre 1967, erano state autorizzate con provvedimento formale del sindaco, previa deliberazione consiliare approvata nei modi e forme di legge.
C) Tutte le lottizzazioni anteriori alla legge ponte - anche se fatte salve - sono soggette alle limitazioni edificatorie stabilite dall'art.17 della legge ponte per l'edificazione a scopo residenziale o produttivo nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione. Ciò in quanto - fa presente il Consiglio di Stato - <<la salvaguardia delle lottizzazioni anteriori alla legge opera nel senso che le stesse siano considerate valide ed efficaci pur non presentando tutti i requisiti prescritti dalla nuova legge, ma non si estende al loro contenuto urbanistico-edilizio>>.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che <<se il contenuto urbanistico delle lottizzazioni viene a trovarsi in contrasto con le precise e tassative prescrizioni urbanistiche dell'art.17. non vi è dubbio che debbono essere queste ultime a prevalere>>.
2) Dal suindicato parere del Consiglio di Stato risulta quindi confermata l'interpretazione seguita da questo Ministero (circolare n.3210 del 28-10-1967), circa le lottizzazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 2 dicembre 1966 e la data di entrata in vigore della legge ponte: che, cioè, anche per tali lottizzazioni occorre che sia intervenuta, come per quelle anteriori al 2 dicembre 1966, la deliberazione comunale, <<ancorché la legge non lo dica esplicitamente ed anzi <<a fortiori>> - afferma testualmente il Consiglio di Stato - trattandosi di salvezza condizionata>>.
3) Si evince, altresì, dal suddetto parere, che le delibere debbono essere state emesse ed approvate prima delle due date indicate rispettivamente per le due <<categorie>> di lottizzazioni e, quindi, in ogni caso prima dell'entrata in vigore della legge ponte.
L'approvazione della giunta provinciale amministrativa intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge ponte deve quindi ritenersi irregolare, poiché è vero che essa attiene all'efficacia e non alla perfezione dell'atto, ma è altrettanto vero che l'approvazione, intervenendo sotto l'impero della nuova disciplina, renderebbe operative lottizzazioni che sono in contrasto con tale disciplina.
4) Dalle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, si desume, inoltre, che le lottizzazioni aventi data anteriore alla legge ponte incontrano sempre un limite nella disciplina urbanistica sopravvenuta - sia questa dettata da norme di legge, sia da piani o regolamenti - e che pertanto il rilascio delle licenze nel loro ambito deve essere subordinato al rispetto delle previsioni dei piani regolatori adottati, in quanto l'adozione dei piani regolatori comporta l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia (che sono invece facoltative per i programmi di fabbricazione).
5) Per puntualizzare il regime delle lottizzazioni a seguito del recente parere del Consiglio di Stato, e ad integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare 28-10-1967, n.3210, si precisa che:
- le lottizzazioni anteriori alla data del 2 dicembre 1966 che non abbiano i requisiti formali e indicati al punto 1) lettera A sono decadute e non possono, pertanto, essere attuate;
- le lottizzazioni poste in essere tra il 2 dicembre 1966 e il 1 settembre 1967 che non abbiano i requisiti formali indicati al punto 1) lettera B, sono decadute e non possono, pertanto, essere integrate con la convenzione riguardante gli oneri di urbanizzazione e, tanto meno, essere attuate;
- le lottizzazioni aventi, alle date suindicate, i richiesti requisiti formali, sono <<fatte salve>> se anteriori al 2 dicembre 1966, o sospese, fino alla stipula della convenzione per gli oneri di urbanizzazione, se poste in essere tra quella data e l'entrata in vigore della legge ponte: ma il rilascio delle relative licenze è subordinato all'osservanza delle limitazioni edificatorie di cui all'art.27 legge n.765, se ricadono nel territorio di comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione e, nel caso che il piano regolatore sia stato adottato anche al rispetto delle previsioni, prescrizioni e norme di quest'ultimo attraverso l'applicazione che, come è noto, è obbligatoria delle misure di salvaguardia (per i programmi di fabbricazione, ovviamente, l'applicazione di tali misure è rimessa al potere discrezionale del comune);
- intervenuta l'approvazione dello strumento urbanistico - piano regolatore o programma di fabbricazione - le lottizzazioni anteriori alla legge ponte debbono, in ogni caso, essere uniformate alla regolamentazione stabilita da detti strumenti.




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