DEFINIZIONE DEI "VOLUMI TECNICI" AI FINI DEL CALCOLO DELLA CUBATURA DEGLI EDIFICI.
Alcuni Comuni hanno chiesto a questo Ministero - in
data anteriore al 1o aprile 1972 - di chiarire la portata
del termine "volumi tecnici" e ciò
al fine di escludere i volumi stessi dal calcolo della
cubatura utile dell'edificio.
Questo Ministero ha sottoposto la questione al parere
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si
è espresso in merito con voto n.214 del 14 marzo
1972, facendo innanzitutto presente che alla locuzione
"volumi tecnici" deve darsi in via generale
un significato aderente alle reali necessità
edificatorie e tale, soprattutto, da non consentire
violazione della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Precisa, poi, codesto consesso che i volumi tecnici
debbono:
1) avere stretta connessione con la funzionalità
degli impianti tecnici indispensabili per assicurare
il comfort abitativo degli edifici;
2) essere determinati dalla impossibilità tecnica
di poterne provvedere l'inglobamento entro il corpo
della costruzione realizzabile nei limiti della normativa.
Ciò premesso, il Consiglio Superiore propone
la seguente definizione:
"Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini
della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile,
i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire
l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico,
termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di
ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di
funzionalità degli impianti stessi, trovare
luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei
limiti imposti dalle norme urbanistiche".
A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente
che sono da considerare "volumi tecnici"
quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi
idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione
dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di
ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee
di gronda. Non sono invece da intendere come volumi
tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali
di sgombero e simili.
In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non
deve costituire pregiudizio per la validità
estetica dell'insieme architettonico.
Precisa, infine, il Consiglio Superiore che la definizione
surriferita dell'espressione in questione può
trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi
tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati
dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune.
Questo Ministero condivide pienamente il parere del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Tuttavia poiché
le funzioni statali, nella materia di cui trattasi,
sono state ormai trasferite alle Regioni, si pregano
le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza
degli organi regionali per le determinazioni che essi
riterranno di adottare.
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