[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 11 GIUGNO 1973 N.300/AG

LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N.865 E DECRETI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1972, N.1035 E 1036.
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO.

Con l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.58 del 3-3-1973 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 del 30-12-1972, che reca norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, può essere considerata ormai definita la fase di avvio della legge 22-10-1971, n.865, che, profondamente innovando i sistemi d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ha delegato le regioni all'attuazione dei programmi da esse stesse approvati, ai sensi dell'art.3, ed ha disciplinato ex novo sia le modalità di programmazione delle opere sia le modalità di acquisizione del contributo e di quanto attiene alle procedure di erogazione dei fondi destinati al finanziamento dei lavori.
Ora, al fine di ottenere la migliore e più uniforme applicazione delle nuove procedure nonché la più sollecita attuazione dei programmi di edilizia residenziale, si ritiene opportuno, tenuto conto dello stadio di avanzamento della programmazione e della localizzazione degli interventi, fornire i seguenti chiarimenti e, nelle more dell'emanazione da parte di questo Ministero dei criteri generali previsti dalle lettere a) e b) dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n.1036 e della successiva determinazione, da parte delle regioni, delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, ai sensi della lettera a) del successivo art.5, le seguenti istruzioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.1036, fermo restando che eventuali ulteriori ed integrative istruzioni possono essere impartite dalle regioni stesse qualora ritenute necessarie per una più puntuale disciplina di particolari situazioni.

1.- PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai sensi del comma 5 dell'art.3 della legge, la programmazione degli interventi, con la individuazione della localizzazione degli interventi stessi, compete, esclusivamente, alle regioni (comma 6, art.3 della legge), che sono tenute, soltanto, a darne comunicazione al C.E.R. cui spetta, peraltro, ovviamente, di intervenire qualora, nel prenderne atto ai fini di una verifica di compatibilità e di coerenza con il quadro generale programmatico, rilevasse che i criteri seguiti nella destinazione dei fondi per categoria o per settore presentassero difformità sostanziali da quelli indicati nel piano approvato dal C.I.P.E.
Pertanto, essendo le regioni stesse delegate, ai sensi dell'art.4 della legge, all'attuazione dei programmi, avvalendosi, in via principale, degli I.A.C.P. e delle cooperative edilizie, nonché dei rispettivi consorzi, i competenti organi regionali, effettuata la prescritta comunicazione dei piani di locazione al C.E.U.:

A - Procedono alla individuazione degli enti cui affidare la concreta attuazione dei programmi costruttivi ed al conferimento del relativo incarico di stazione appaltante.
Non si ritiene, in linea generale, necessaria la stipula di un'apposita convenzione per l'affidamento di detto incarico relativamente ai programmi da realizzarsi dagli I.A.C.P. e, per la costruzione di abitazioni da assegnarsi ai propri soci, dalle cooperative edilizie, ai quali sono attribuite la competenza e la responsabilità dell'attuazione dei programmi in quanto soggetti destinatari dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art.68 della legge, per i quali la legge non prevede espressamente siffatta procedura. Peraltro può essere utilmente adottata la procedura più semplificata, fino ad oggi seguita per la realizzazione degli analoghi programmi finanziati con leggi precedenti. Alla opportunità di precisare i compiti e le procedure da svolgersi da parte di tali enti può sopperirsi richiamando nelle lettere di comunicazione del programma di localizzazione anche quanto previsto nella presente circolare.
Per quanto concerne i programmi da affidare alle imprese scelte ai sensi del comma 3 dell'art.4 della legge od alle cooperative e loro consorzi e società a prevalente partecipazione statale, ai sensi del primo comma dell'art.57, deve necessariamente procedersi alla stipula di apposita convenzione da sottoporsi, ai sensi della seconda parte della lettera d) dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica n.1036, preventivamente al C.E.R.
Al fine di ottenere la maggiore correttezza possibile nell'attuazione dei programmi, già in notevole ritardo sui tempi previsti, si ritiene opportuno che vengano adottati indirizzi e criteri uniformi e non vengano prescritti adempimenti che non siano da considerare strettamente necessari ed assolutamente indispensabili alla più immediata esecuzione dei lavori.

B - Comunicano la localizzazione degli interventi e gli enti incaricati di realizzare i programmi costruttivi al comitato per l'edilizia residenziale ed ai provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai quali compete, rispettivamente:
a) di richiedere al Ministero per i lavori pubblici la emissione del decreto con il quale vengono messe a disposizione degli I.A.C.P. le somme necessarie per il finanziamento degli interventi da realizzare con i fondi costituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art.5 della legge, giusta quanto previsto dal terzo comma dell'art.10 del decreto Presidente della Repubblica n.1036;
b) di emanare, ai sensi dell'art.53 della legge, il decreto di concessione formale del contributo, relativamente alle opere comprese nei programmi da realizzare con il contributo di cui all'art.68, lettere a) e b).
Tale comunicazione deve essere fatta secondo l'unito modello di scheda, al fine di consentire l'uniforme e migliore individuazione degli enti, dei canali di finanziamento nonché delle opere da realizzare.

C - Indicando al provveditorato regionale alle opere pubbliche gli elementi necessari a determinare la misura del contributo da destinare a ciascun intervento localizzato, tenendo presente che il contributo complessivamente necessario, per il finanziamento degli investimenti previsti nel programma di localizzazione, deve essere contenuto entro l'importo attribuito alla regione dal piano C.E.R. approvato dal C.I.P.E. Infatti, per i programmi di cui alle lettere a) e b) dell'art.68 della legge, oggetto dell'attribuzione è una aliquota del limite d'impegno autorizzato.
Il volume degli investimenti, riportato nelle varie tabelle del suddetto piano, riveste un carattere meramente indicativo, tenuto conto che detto volume è funzione variabile della misura del contributo in relazione alle condizioni, diverse nel tempo, praticate dagli enti finanziatori ed alla diversa destinazione dei contributi.

D - Provvedono ad impartire le opportune istruzioni agli I.A.C.P. per la emissione dei bandi di prenotazione, di cui alla lettera f) dell'art.5 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, relativamente stanziamenti effettuati a favore delle cooperative edilizie, stabilendo i criteri particolari per la formulazione delle graduatorie con l'osservanza di quelli generali determinati da questo Ministero.

E - Promuovono la costituzione dei consorzi regionali tra gli I.A.C.P. aventi sede nella regione, approvandone lo statuto, sentito il Ministro per i lavori pubblici, ai sensi dell'art.7 del decreto Presidente della Repubblica n.1036. Al fine di consentire la più sollecita istituzione di detti nuovi organismi, le regioni vorranno trasmettere a questo Ministero gli schemi di statuto all'uopo predisposti, onde permettere il coordinamento delle iniziative assunte, tenuto conto della utilità di uniformare per quanto possibile, le iniziative stesse.
Nel sottolineare l'utilità del nuovo organismo, si ritiene che lo stesso possa conseguire i migliori risultati essenzialmente attraverso l'esercizio di funzioni di indirizzo, di coordinamento, di studio, di verifica, nonché attraverso l'espletamento di servizi particolari che sia conveniente od opportuno assumere a livello regionale in forme accentrate. In particolare si ritiene di evidenziare i compiti di coordinamento delle iniziative dirette alla esecuzione di particolari programmi di edilizia residenziale pubblica, con specifico riferimento a quelli che presentano maggiori caratteristiche innovative o nei quali sia opportuno verificare l'affidabilità della normativa e delle procedure all'uopo predisposte, per il loro successivo impiego in programmi analoghi, come quelli destinati alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, risanamento e restauro conservativo di complessi edilizi compresi nei centri storici, di cui all'art.55 lettera e), della legge nonché le attività connesse ai rilevamenti censuari previsti dall'ultimo comma dell'art.8 della legge stessa.

2. - ACQUISIZIONE DELLE AREE

Giusta quanto previsto dall'art.50 della legge, che obbliga alla realizzazione dei programmi costruttivi di abitazioni, di opere di urbanizzazione e di edilizia sociale connesse, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, oppure, in assenza di detti piani, nell'ambito delle aree da indicare espressamente dal comune ai sensi del successivo art.51, gli enti cui ne compete la attuazione, espletata la procedura di cui al paragrafo 1, provvedono all'acquisizione delle aree secondo le norme di cui ai Titoli II e III della legge.

A - Si richiama la particolare attenzione degli enti interessati sulle disposizioni di cui all'art.6 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, che sancisce la competenza delle regioni all'emanazione dei decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza, di quelle contenute nell'art.52 della legge, che dichiara le opere comprese nei programmi di pubblica utilità ed i lavori urgenti e indifferibili, e nell'art.35 della legge stessa che prevede l'esproprio di tutte le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge n.167 da parte dei comuni, o dei loro consorzi, e la loro acquisizione al patrimonio comunale o consortile nonché la concessione del diritto di superficie o di proprietà per l'esercizio dello "jus aedificandi".
Premesso che le costruzioni finanziate ai sensi della legge n.865 debbono essere realizzate su aree concesse con diritto di superficie, fatta eccezione per i casi in cui la legge consente l'utilizzo di aree assegnate in proprietà (art.35, comma 11), i legali rappresentanti degli enti beneficiari dei contributi o destinatari dei finanziamenti (I.A.C.P. o cooperative edilizie) avanzano domanda per la individuazione dell'area, per la concessione del diritto di superficie o per la cessione in proprietà dell'area stessa nonché, eventualmente, per la delega a procedere direttamente alla acquisizione dell'area stessa ed alla realizzazione delle occorrenti opere di urbanizzazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt.60 e 48 della legge. Detta domanda deve essere inoltrata al sindaco od al presidente del consorzio in nome e per conto dell'ente stesso, se le opere sono realizzate dagli I.A.C.P. o da cooperative edilizie, oppure in nome e per conto dell'ente cui le opere saranno consegnate, se sono realizzate da imprese, società o cooperative ai sensi del terzo comma dell'art.4 e della seconda parte del primo comma dell'art.57 della legge.
Il consiglio comunale o l'assemblea del consorzio deliberano, quindi, detta concessione tenendo presente che nella delibera deve essere determinato il contenuto della convenzione, da stipularsi, poi, per atto pubblico e da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
E' opportuno, peraltro, precisare, al fine di consentire agli enti costruttori di dare il più sollecito corso all'attuazione dei programmi finanziati, che, qualora all'atto dell'assunzione della delibera di concessione del diritto di superficie sull'area richiesta non fosse possibile determinare tutte le condizioni previste dall'ottavo comma del citato art.35, la delibera stessa potrà, fissando termini e condizioni di massima, rinviare tale determinazione ad una ulteriore deliberazione.
Ciò si rende tanto più necessario in quanto, altrimenti, la intrinseca difficoltà, allo stato attuale, di determinare talune condizioni rinvierebbe nel tempo il concreto inizio dei programmi costruttivi.

B - Ai fini della più immediata realizzazione dei programmi costruttivi nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18-4-1962, n.167, si sottolinea la particolare importanza che riveste la facoltà sostitutiva riconosciuta, dal penultimo comma dell'art.51 della legge, al presidente della giunta regionale per quanto concerne la scelta dell'area.

C - Nel richiamare in particolare, quanto espressamente previsto dal citato ottavo comma sul contenuto delle convenzioni, si ritiene opportuno precisare che la delibera comunale o consortile deve prevedere, e la convenzione contenere, anche la clausola relativa alla esplicita rinuncia dell'ente concedente al diritto all'accessione.
In ogni caso, il corrispettivo della concessione da far gravare sugli istituti autonomi per le case popolari deve essere determinato al netto degli eventuali benefici statali o regionali (a contributo o a fondo perduto), di cui il comune fosse destinatario per le singole opere di urbanizzazione o per l'acquisizione delle aree.
Per quanto concerne la clausola, da inserire nelle convenzioni, relative ai criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, previsti dalla lettera e) dell'ottavo comma dell'art.35 della legge, deve, ovviamente, farsi riferimento, trattandosi di abitazioni costruite ai sensi della legge n.865, alle norme di cui al decreto Presidente della Repubblica n.1035 del 30-12-1972.

3. - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI ED APPALTO DELLE OPERE

Premesso che, in relazione al particolare meccanismo di finanziamento dei programmi costruttivi (aliquota di contributo diversa a seconda delle opere da realizzare, canali di finanziamento diversi a seconda degli interventi), si ritiene necessario che vengano redatti distinti progetti per categorie omogenee di opere, l'ente costruttore, individuata l'area sulla quale potrà essere realizzato il programma costruttivo finanziato, nelle more del perfezionamento amministrativo della concessione del diritto di superficie di cui all'art.35 della legge, procede:

A - Se trattasi di I.A.C.P. o di cooperative edilizie alla redazione, per ogni intervento (localizzazione), del programma esecutivo di cui alla lettera a) dell'art.9 del decreto Presidente della Repubblica n.1036. Tale programma deve comprendere:
- una relazione dalla quale risultino le indicazioni catastali, i tipi di coltura praticati, una valutazione indicativa dell'indennità di esproprio nonché delle norme, destinazioni e vincoli derivanti dallo strumento urbanistico vigente interessante le aree sulle quali verrà realizzato l'intervento;
- una relazione geotecnica, desunta da adeguato numero di sondaggi, se ritenuta necessaria in rapporto alla natura del terreno ed all'entità dell'intervento. La mancanza di tale relazione dovrà essere motivata;
- il quadro economico dell'intervento che deve contenere:
- la previsione di spesa per la costruzione delle abitazioni, nonché, distintamente, quella per l'acquisizione dell'area, comprendendovi quella per le prospezioni geognostiche, sondaggi, ecc., eventualmente necessari e per gli allacciamenti, nei limiti dei costi massimi che all'uopo saranno determinati ai sensi della lettera d) dell'art.2 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 del Ministero dei lavori pubblici.
Nelle more di detta determinazione, la previsione di spesa deve essere effettuata sulla base dei costi in atto utilizzati per la programmazione degli analoghi interventi finanziati con leggi precedenti, opportunamente aggiornati, se necessario, in relazione alle situazioni attuali di mercato, dal consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. d'intesa con il competente assessorato regionale.
Gli I.A.C.P., anche al fine di consentire l'acquisizione degli elementi necessari alla determinazione dei costi ammissibili, danno immediata comunicazione al Ministero dei costi applicati, riferendoli sia a vano che a metro quadrato utile abitabile, per tutti gli interventi i vani debbono essere convenzionalmente considerati pari al numero dei vani utili aumentati di due unità per i vani accessori (ingressi, disimpegni, cucina e servizi).
La previsione di spesa, ivi compresa quella per l'acquisizione delle relative aree, per le opere di urbanizzazione (non più del 20%) e di edilizia sociale (non meno del 5%). Al riguardo si richiama quanto previsto dall'art.64 e dal terzo comma dell'art.48 della legge.
Tale previsione deve essere effettuata sulla base di prezzi desunti da apposito prezziario, a carattere provinciale, che gli I.A.C.P. sono tenuti a predisporre e ad aggiornare, periodicamente, in relazione all'andamento dei prezzi di mercato sulle piazze più rappresentative della provincia.
La previsione di apposito accantonamento per imprevisti ed eventuale revisione prezzi (almeno il 10% del complessivo ammontare dell'intervento) nonché per la spesa relativa all'I.V.A.
La previsione di spesa per l'eventuale demolizione delle baracche, per gli interventi finanziati ai sensi della lettera a) dell'art.68 della legge.
L'ammontare presumibile del contributo da concedersi su degli interessi di preammortamento, capitalizzati ai sensi del primo comma dell'art.53, per gli interventi assistiti dai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art.68 della legge.
L'ammontare delle competenze spettanti agli organismi incaricati dell'attuazione, secondo le percentuali che al riguardo verranno determinate ai sensi della citata lettera c) dell'art.5 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 dalle singole regioni, le quali ne danno comunicazione al C.E.R. per il necessario coordinamento.
Nelle more di detta determinazione, si ritiene che possono essere applicate le aliquote vigenti per gli interventi realizzati ai sensi della legge 14-2-1963, n.60, nonché, per la determinazione della spesa per progettazione e collaudo, delle aliquote previste dalle vigenti tariffe professionali, decurtate del 30% qualora la progettazione venga eseguita dalla stazione appaltante.
Le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei fabbricati e degli alloggi, in relazione alle esigenze della utenza nonché all'economia di costruzione, di manutenzione e di gestione.
Le caratteristiche delle opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nell'intervento e l'indicazione degli enti cui attribuire le opere stesse ai sensi dell'ultimo comma dell'art.57 della legge.
I materiali e le relative caratteristiche, da impiegare in relazione alle disponibilità locali.
Nel sottolineare l'importanza di una quantificazione realistica e prudenziale delle varie voci del quadro economico, specie degli accantonamenti, si richiama l'attenzione sulla circostanza che le previsioni di spesa debbono tenere anche conto del nuovo regime fiscale, che pone a carico della stazione appaltante il pagamento dell'I.V.A., se dovuta, in quanto, essendo stati ripartiti integralmente, con il piano C.E.R., i fondi stanziati dall'art.67, lettera a) e quelli prevedibilmente disponibili di cui alle lettere c) e d) dello stesso art.67, non sarebbe possibile procedere ad alcuna integrazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Per gli interventi di non rilevante entità (300 milioni esclusa area ed accantonamenti in analogia a quanto previsto dall'art.5 della legge 1-6-1971, n.291) e per quelli effettuati da cooperative edilizie a proprietà individuale il programma esecutivo è sostituito dal progetto delle opere, debitamente integrato nella parte descrittiva degli elementi di cui ai precedenti punti.

B - L'I.A.C.P. competente per territorio, previa approvazione da parte del consiglio di amministrazione del programma esecutivo, ai sensi della lettera a) dell'art.9 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 ovvero, sentita la commissione di cui all'art.63 della legge, del progetto, cura l'invio alla regione, al provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al C.E.R. del programma o del progetto, a seconda dei casi, dandone notizia all'ente costruttore; per le opere assistite dal contributo ex art.68, lettere a) e b), il provveditore emana il decreto di concessione del contributo stesso e per le opere finanziate con i fondi di cui al primo comma dell'art.10 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 il C.E.R. richiede la emissione del decreto previsto dal successivo terzo comma dello stesso art.10.
L'ente costruttore, intervenuta l'anzidetta approvazione, cura, a mezzo dei propri uffici tecnici o mediante incarico a liberi professionisti, la progettazione esecutiva delle singole opere e l'invio dell'elaborato progettuale all'I.A.C.P. per la prescritta approvazione ai sensi dell'art.62 della legge, sentita la commissione prevista dall'art.63, da parte del consiglio di amministrazione; l'I.A.C.P. invia copia dei progetti approvati concernenti le opere assistite dal contributo al provveditorato regionale alle opere pubbliche.

C - Per le opere di manutenzione e risanamento del patrimonio esistente, di cui alle lettere a) e b) dell'art.68 della legge, gli I.A.C.P. inoltrano apposita domanda per la concessione del mutuo alla Cassa depositi e prestiti e curano la redazione di apposita perizia che, approvata dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione di cui all'art.63, viene trasmessa al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la emissione del decreto di concessione del contributo per ogni singola localizzazione oppure per gruppi di esse qualora si renda opportuno anche al fine di evitare una polverizzazione nell'accensione dei mutui.

D - Per i prestiti individuali di cui alla lettera d) dell'art.55 della legge, nelle more della determinazione dei criteri generali e delle norme tecniche previsti dal decreto Presidente della Repubblica n.1036, si applicano le procedure predisposte, a suo tempo, per gli analoghi interventi finanziati ai sensi della legge 14-2-1963, n.60.

E - Acquisite tutte le prescritte autorizzazioni e licenze richieste dalle vigenti disposizioni ed accertata la libera disponibilità dell'area, l'ente costruttore, nelle more della determinazione dei criteri generali e delle norme tecniche anzidette, cura la realizzazione delle opere tenendo presente quanto al riguardo dispone l'art.11 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 ed, in particolare, che "Gli enti ed organismi incaricati dell'appalto e della gestione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sono direttamente responsabili, sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi, della esecuzione degli interventi stessi" e che "Agli atti di gestione si applicano le norme per le opere di conto dello Stato, intendendosi sostituito agli organi preposti all'approvazione dei singoli atti il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, che provvede sentita la commissione di cui all'art.63 della legge 22-10-1971, n.865".
Per quanto concerne l'appalto dei lavori, si richiamano le recenti "Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata" di cui alla legge 2-2-1973, n.14. Circa le modalità, mentre è da escludere in linea generale il ricorso alla trattativa privata, salvo i casi espressamente autorizzati ai sensi di legge dai competenti organi regionali per comprovata assoluta necessità sulla base di motivata richiesta dell'I.A.C.P. deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere della commissione di cui al citato art.63, può utilmente essere adottato il sistema previsto dalla lettera e) dell'art.1 della legge n.14, e disciplinato dal successivo art.5, per la realizzazione di opere di natura particolare. Per gli altri casi si segnala quanto disposto con la circolare ministeriale 8-3-1973, n.2797 Div. 32/bis.
Alla predisposizione dell'eventuale scheda segreta con i limiti di minimo e massimo ribasso provvede una terna composta da uno dei componenti tecnici della commissione di cui all'art.63 della legge e da un tecnico dell'I.A.C.P., designati dal presidente dello stesso I.A.C.P. con criterio di rotazione, nonché da un rappresentante tecnico designato dal presidente della sezione appaltante.
Qualora la gara abbia avuto esito negativo deve procedersi all'immediato esperimento di altra gara con offerte anche in aumento.
Il verbale della gara, alla quale in ogni caso non potranno essere invitate meno di venti ditte, salvo che trattisi di lavori di modesta entità o che richiedano una particolare specializzazione, di cui un congruo numero con sede in province diverse ed in altre regioni qualora abbiano presentato richiesta ai sensi dell'art.7 della citata legge n.14, deve essere redatto da pubblico ufficiale e firmato dal titolare della ditta aggiudicataria, se presente, o da due testimoni, e deve contenere la clausola che, mentre è immediatamente impegnativo per l'impresa, diverrà esecutivo per la stazione appaltante ad avvenuta approvazione da parte del proprio organo deliberante ovvero, nel caso in cui sia stata ammessa anche la presentazione di offerte in aumento, ad avvenuta ratifica da parte del consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P., sentita la commissione di cui all'art.63.
Ove l'esito della gara comporti il superamento della spesa complessivamente prevista per l'intervento, l'approvazione dell'aggiudicazione dovrà essere subordinata, per la copertura della maggiore spesa, all'autorizzazione della regione, alla quale compete di indicare con quali mezzi vi si dovrà fare fronte.

F - Stipulato il contratto di appalto e consegnati i lavori all'impresa, copia del relativo verbale deve essere inviata all'assessorato regionale competente per la attuazione della legge n.865 che, nelle more della determinazione delle norme di cui alla lettera a), dell'art.5 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, provvede alla nomina dei collaudatori, d'intesa con il provveditorato regionale alle opere pubbliche, non appena la stazione appaltante avrà inviato copia del verbale di ultimazione dei lavori.
Per le opere da realizzare che rivestono particolare entità o complessità o qualora l'andamento dei lavori lo renda opportuno, la stazione appaltante o l'I.A.C.P. competente per territorio, previa delibera del proprio consiglio di amministrazione, possono richiedere tale nomina in corso d'opera.
Tanto l'incarico di collaudo di opere già eseguite quanto quello in corso d'opera possono essere conferiti da una commissione di collaudo di più membri.
Resta, comunque, fermo che alla nomina dei collaudatori delle opere finanziate in base a leggi precedenti alla legge n.865, provvede, secondo le vigenti disposizioni, il provveditore regionale alle opere pubbliche. Il collaudo, infatti, costituisce l'elemento conclusivo della gestione che, a norma dell'art.10 del decreto Presidente della Repubblica 15-1-1972, n.8, è rimasta di competenza degli organi statali.

4. - FINANZIAMENTO INTERVENTI E CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLO STATO
A - Per le opere assistite dal contributo dello Stato ai sensi delle lettere a) e b) dell'art.68 della legge, gli enti interessati, nelle more della definizione della progettazione degli interventi e dell'appalto delle opere, inviano all'ente mutuante (Cassa depositi e prestiti o altro ente finanziario all'uopo abilitato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.5 della legge) la domanda per la concessione del mutuo occorrente per il finanziamento delle opere stesse ed al provveditorato regionale alle opere pubbliche, a seconda dei casi, gli elaborati di cui alla lettera A del paragrafo 3, corredati di copia della delibera di approvazione dell'I.A.C.P., del parere della commissione di cui all'art.63, ove previsto, nonché di copia della convenzione stipulata con il comune per la concessione del diritto di superficie sull'area sulla quale verranno realizzate le opere.
Qualora tale convenzione non fosse stata ancora stipulata, la documentazione anzidetta può essere corredata di copia di una delle delibere comunali o consorziali di concessione del diritto di superficie sull'area richiesta, previste dal precedente paragrafo 2, lettera A.

B - L'ente mutuante, in relazione alla domanda di cui al precedente punto A, comunica all'ente richiedente il mutuo ed al provveditorato regionale alle opere pubbliche, competente per territorio, la propria disponibilità alla concessione del mutuo richiesto precisandone la durata, il tasso dell'interesse annuo richiesto, l'ammontare complessivo della rata annua di ammortamento, compresi gli oneri per spese ed interessi, nonché il tasso di interesse richiesto per il periodo di preammortamento e le relative modalità di capitalizzazione, al fine di consentire la concreta applicazione di quanto previsto dal primo comma dell'art.53 della legge.

C - Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto di quanto previsto dal piano di attribuzione alle regioni dei fondi per i programmi di edilizia residenziale pubblica, approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 16 marzo 1972, e previa verifica della corrispondenza degli elaborati di cui al primo comma della lettera c) del paragrafo 3 al programma di localizzazione approvato dalla regione ai sensi del sesto comma dell'art.3 della legge nonché sulla base degli elementi forniti dall'ente mutuante, giusta precedente punto B, emette, ai sensi dell'art.53 della legge, il decreto di concessione del contributo statale determinandone l'ammontare, per la parte relativa alle opere assistite integralmente dal contributo, nella misura indicata dall'ente mutuante per il totale ammortamento dei mutui e, per le altre parti, nella misura indicata dalla regione.
Tenuto conto che l'ammontare complessivo degli investimenti realizzabili è condizionato dalle disponibilità di contributo attribuite alle singole regioni e dalla misura del contributo stesso, qualora la regione non ritenesse di fornire una esplicita indicazione di detta misura, i provveditori la determinano secondo le indicazioni del piano C.E.R. ed in particolare nella misura del 5% per la costruzione di alloggi da parte degli I.A.C.P. e nella misura occorrente per il totale ammortamento dei mutui per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di edilizia sociale nonché di manutenzione e risanamento: ove il finanziamento degli interventi sia assicurato da istituto di credito diverso dalla Cassa depositi e prestiti, la misura del contributo è determinata su proposta dell'I.A.C.P. d'intesa con la regione entro il limite massimo dell'8%.
Ciò nel presupposto che la regione, avendo mantenuto ferma la entità dell'investimento calcolato in sede di piano, abbia implicitamente recepito le aliquote di contributo assunte per la qualificazione degli investimenti indicati nel piano stesso.
In ogni caso, per quanto concerne i contributi destinati alle cooperative edilizie - il cui ammontare complessivo non può eccedere la percentuale del 10% della quota attribuita alle regioni sui fondi ex art.68-b, indicata come limite massimo dal piano approvato dal C.I.P.E., salvo specifico assenso ed eventuali deroghe da parte del comitato per l'edilizia residenziale - la misura del contributo stesso non può eccedere il 4% per i sodalizi a proprietà individuale ed il 5% per quelli a proprietà indivisa.
Per quanto riguarda la spesa relativa all'I.V.A. si precisa che per gli interventi realizzati dagli I.A.C.P. il contributo deve essere concesso anche su detta spesa mentre per quelli delle cooperative edilizie tale spesa non è ammissibile a contributo (v. paragrafo 7, lettera A).

D - Per le opere finanziate con i fondi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art.67, il C.E.R. - al quale gli I.A.C.P. inviano, indicando l'istituto di credito presso il quale successivamente debbono essere accreditate le somme, i programmi approvati ai sensi della lettera a) dell'art.9 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, oppure la relazione ai progetti giusta quanto previsto dal precedente paragrafo 3, lettera c) -, chiede al Ministro per i lavori pubblici, come previsto dal terzo comma dell'art.10 dello stesso decreto Presidente della Repubblica, l'emanazione del decreto che mette a disposizione degli I.A.C.P., presso la Cassa depositi e prestiti, le somme necessarie per la realizzazione delle opere.

5. - ESECUZIONE DELLE OPERE

A - La regione, ai sensi della lettera e) dell'art.5 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, sovrintende alla attuazione dei programmi mediante azioni di indirizzo e di vigilanza sulla esecuzione delle opere oggetto dei programmi stessi.
Durante lo svolgimento dei lavori gli I.A.C.P. comunicano ogni quadrimestre (30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre) alla regione lo stato di attuazione dei programmi e lo stato di avanzamento delle opere realizzate sia direttamente che da altra stazione appaltante, le quali devono trasmettere agli I.A.C.P. stessi i relativi dati entro la prima decade successiva alla scadenza di ciascun quadrimestre.
Sulla base degli elementi forniti dagli I.A.C.P., le regioni, successivamente alle scadenze del 31 maggio, 30 settembre e 31 gennaio, danno comunicazione, ai sensi della seconda parte della lettera e) dell'art.4 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, al comitato per l'edilizia residenziale dello stato complessivo di utilizzo dei finanziamenti.
Si fa riserva di inviare apposite separate istruzioni in merito a facsimile dei modelli che all'uopo saranno predisposti al fine di assicurare omogeneità al rilevamento.

B - Per tutto quanto concerne i rapporti fra stazioni appaltanti e impresa appaltatrice nonché la direzione, contabilità e collaudo dei lavori, si deve fare riferimento, nelle more della determinazione dei criteri generali di cui alle lettere a) e b) dell'art.2 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 e delle norme tecniche di cui alla lettera a) dell'art.5 dello stesso decreto Presidente della Repubblica, alle norme in vigore per le opere di conto dello Stato, giusta quanto previsto espressamente dall'art.3 e dalla prima parte del secondo comma dell'art.11 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 ed, in particolare, al regolamento approvato con Regio decreto 25-5-1895, n.350, al capitolato generale delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto Presidente della Repubblica 16-7-1962, n.1063, nonché alle istruzioni di cui alla circolare ministeriale 3-7-1969, n.6120.
Nei singoli appalti, in luogo degli appositi capitolati speciali-tipo, in uso attualmente per le varie categorie di opere presso i singoli I.A.C.P., qualora per talune di esse siano previste modalità di esecuzione difformi da quelle consuete, potranno essere adottati, dandone tempestiva comunicazione al C.E.R., appositi capitolati, all'uopo predisposti dagli I.A.C.P. d'intesa con la regione.
Poiché l'impresa esecutrice delle opere comprese in interventi destinati alla generalità è obbligata ad eliminare tutti gli inconvenienti attribuibili a cattiva esecuzione delle opere stesse, rilevati prima della chiusura del collaudo, pena la esecuzione in danno delle necessarie riparazioni, sembra opportuno che venga acquisito anche il parere del competente servizio per la gestione degli immobili dell'I.A.C.P. e che, a tal fine, venga inserita nel contratto di appalto apposita esplicita clausola.

C - Giusta quanto espressamente previsto dalla seconda parte del secondo comma dell'art.11 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, all'approvazione dei singoli atti di gestione, che dalla legge n.865 e dal decreto Presidente della Repubblica n.1036 non siano demandati esplicitamente a determinati organi, provvede il consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. sentita la commissione di cui all'art.63 della legge.

D - Le opere debbono essere eseguite in conformità dei progetti approvati e nei limiti della spesa prevista in progetto a base d'appalto, al netto del ribasso d'asta.
Qualora si rendesse necessaria una maggiore e/o una diversa spesa, deve essere disposta la redazione di apposita perizia di variante e/o suppletiva, da contenere, in ogni caso, entro lo stanziamento complessivo previsto dal programma di localizzazione approvato dalla regione da sottoporre alla preventiva approvazione del consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. previo parere della commissione di cui all'art.63 della legge.
Tuttavia, qualora si rendesse necessario per la migliore esecuzione delle opere non sospendere i lavori e l'ammontare delle somme suppletive da impegnare non raggiungesse una percentuale rilevante (fino al 2% dell'ammontare complessivo del contratto d'appalto), comunque rientrante nei limiti delle somme disponibili, il direttore dei lavori, sotto la propria personale responsabilità, può fare eseguire i maggiori o diversi lavori in pendenza della redazione della perizia, che deve essere inoltrata all'I.A.C.P. competente, per l'approvazione, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori cui la perizia stessa si riferisce.
Resta fermo che ogni variazione qualitativa dei materiali e delle forniture non può essere effettuata senza la preventiva approvazione della relativa perizia.
Nei casi di più modesta entità (meno dello 0,50%) la redazione della perizia di variante o suppletiva può essere omessa e i relativi lavori approvati, a sanatoria, dal consiglio di amministrazione dell'ente costruttore in sede di approvazione degli atti di collaudo, qualora il collaudatore, ai sensi dell'art.103 del regolamento n.350 del 25-5-1895, li ritenga ammissibili.
Nel caso, invece, in cui, per motivi eccezionali (difetti dell'area di sedime non rilevabili in sede di esame geognostico preliminare, eventi imprevedibili come mutato regime di falde idriche, movimenti franosi, ecc.) e/o cause di forza maggiore (fallimento di imprese, occupazioni abusive, eventi calamitosi, ecc.) dovesse prevedersi il verificarsi di una diversa o maggiore spesa rispetto allo stanziamento complessivo previsto dal programma di localizzazione approvato dalla regione, deve essere data immediata comunicazione alla regione stessa da parte dell'I.A.C.P. competente, formulando concrete proposte anche per l'eventuale ridimensionamento dell'intervento qualora all'uopo non fossero disponibili accantonamenti in sede regionale.
La stazione appaltante ai sensi del primo comma dell'art.11 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 assume piena, esclusiva e incondizionata responsabilità per le eventuali maggiori o diverse spese effettuate senza la preventiva approvazione.

E - La concessione di proroghe o di sospensione dei lavori, nonché l'adozione dei provvedimenti relativi alla definizione e risoluzione delle vertenze che sorgono nel corso dei lavori con le imprese appaltatrici è di competenza, giusta il ricordato secondo comma dell'art.11 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, del consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P.
Allorquando le determinazioni assunte comportano oneri eccedenti lo stanziamento complessivo previsto dal programma di localizzazione approvato dalla regione, l'I.A.C.P. competente ne dà comunicazione alla regione stessa, formulando proposte per la copertura della spesa.
Alle maggiori spese, non derivanti da comprovate esigenze tecniche, le cooperative edilizie, che curano direttamente la realizzazione del proprio programma costruttivo, provvedono con mezzi propri, o con mutui sui quali potrà essere concesso il contributo dello Stato, nei limiti delle effettive disponibilità. Comunque, i provveditorati regionali alle opere pubbliche possono, se richiesti, estendere il contributo già concesso alla maggiore spesa, fermo restandone l'ammontare.

F - La determinazione del compenso per la revisione dei prezzi contrattuali e la liquidazione degli eventuali acconti, sono demandate, su istanza dell'impresa appaltatrice, alla stazione appaltante.
Alla liquidazione definitiva dell'importo revisionale spettante provvede, nei limiti delle somme appositamente accantonate in sede di approvazione del progetto, il consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. previo parere della commissione di cui all'art.63 della legge.
Qualora, per le variazioni verificatesi nei prezzi di mercato, dovesse determinarsi un supero di spesa rispetto alle somme a tale titolo accantonate, alla cui copertura non sia possibile provvedere nell'ambito degli stanziamenti complessivamente previsti dal programma regionale di localizzazione, l'I.A.C.P. competente ne dà tempestiva notizia alla regione, formulando proposte per la copertura della spesa stessa.

6. - COLLAUDO DEI LAVORI

Ultimati i lavori la stazione appaltante trasmette al collaudatore, nel frattempo nominato giusta quanto previsto al precedente paragrafo 3 lettera F, la documentazione di cui all'art.65 del regolamento 25-5-1895, n.350.
Nel caso di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori tale documentazione deve essere integrata da un verbale di visita, redatto dal servizio dell'I.A.C.P. addetto alla manutenzione e gestione degli immobili, dal quale risultino le osservazioni che il servizio stesso ritiene di dover formulare in sede di accertamento dell'ultimazione dei lavori.
Nel certificato di collaudo deve farsi esplicita menzione anche della riscontrata regolarità e tempestività degli adempimenti amministrativi della direzione dei lavori, della stazione appaltante e degli organi intervenuti nella attuazione dell'opera. Nel caso di commissioni di collaudo deve essere predisposta apposita relazione al riguardo.
E' opportuno che nei capitolati speciali d'appalto sia inserita apposita clausola per la quale la conclusione del collaudo non può avere luogo prima che sia trascorso un anno dalla ultimazione dei lavori.
La data delle visite di collaudo, alle quali deve partecipare anche un rappresentante dell'I.A.C.P. competente qualora si tratti di opere eseguite da altri enti, è comunicata dalla stazione appaltante agli assegnatari degli alloggi, con preavviso di almeno quindici giorni, al fine di raccoglierne eventuali reclami, sui quali successivamente il collaudatore riferisce nella propria relazione al certificato di collaudo.
Il collaudatore provvede, altresì, alla compilazione di una relazione economica finale di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, secondo l'unita scheda (Allegato D), da inviare ai collaudatori all'atto dell'incarico.
Il collaudatore, espletato l'incarico, restituisce gli atti corredati della propria relazione, del verbale di visita e del certificato di collaudo, in triplice copia, nonché della relazione economica finale, in cinque copie, all'organo che ne ha disposto la nomina, il quale, accertatane la regolarità tecnico-amministrativa, li trasmette all'ente costruttore, al cui consiglio di amministrazione compete la approvazione del certificato di collaudo, a norma dell'ultimo comma dell'art.53 della legge.
L'ente costruttore, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo da parte del consiglio di amministrazione dell'ente stesso (art.53), ne invia copia alla Cassa depositi e prestiti, altra copia, unitamente ad un esemplare della relazione economica finale, all'I.A.C.P. competente, nonché copia di questa ultima relazione alla regione ed al C.E.R. e, per gli interventi assistiti dal contributo di cui alle lettere a) e b) dell'art.68, anche al provveditorato regionale alle opere pubbliche per le eventuali conseguenti riduzioni del contributo concesso.

7. - EROGAZIONE DEI MUTUI E DEI FONDI DEPOSITATI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE

A - Tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.53 della legge, gli I.A.C.P. e le cooperative edilizie, per ottenere la erogazione dei mutui destinati al finanziamento delle opere assistite dal contributo dello Stato, inoltrano direttamente all'ente mutuante il certificato di pagamento, corredato dallo stato di avanzamento, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal presidente dell'ente costruttore.
Al riguardo si precisa che, in relazione al nuovo regime fiscale introdotto dal decreto Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, l'importo del certificato di pagamento deve essere determinato sulla base di quanto dovuto all'impresa per i lavori eseguiti, quali risultano dallo stato di avanzamento, e dell'ammontare dell'I.V.A., se dovuta, calcolata in base alle aliquote di legge per le singole categorie di opere.
Ovviamente tale procedura per la redazione del certificato di pagamento si applica anche ai lavori in corso.
L'ente mutuante effettua, quindi, la corresponsione delle somme a valere sul mutuo concesso in relazione all'ammontare complessivo del certificato di pagamento ancorché la spesa relativa all'I.V.A. non risulti espressamente prevista nei progetti a suo tempo approvati ed in corso di esecuzione e per la quale può essere concesso apposito mutuo suppletivo.
In relazione, poi, al disposto del precedente paragrafo 4, lettera C, si chiarisce, per quanto concerne le cooperative edilizie, che, pur non essendo la spesa relativa all'I.V.A. ammissibile a contributo - trattandosi di soggetti di imposta i cui atti di assegnazione degli alloggi realizzati non sono imponibili ai fini dell'I.V.A., con il conseguente diritto ad ottenere il rimborso delle imposte pagate per la costruzione -, i provveditori regionali alle opere pubbliche possono, se richiesti, estendere il contributo anche all'importo dell'imposta fermo restandone comunque l'ammontare. Ciò per consentire ai sodalizi interessati di finanziare anche tale titolo di spesa mediante mutuo.

B - Premesso che i fondi destinati al finanziamento degli interventi previsti dall'art.55 della legge sono depositati su "appositi conti correnti" presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art.5 della stessa legge, l'I.A.C.P. competente, del quale sono stati messi a disposizione sulla base del decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato su richiesta del comitato per l'edilizia residenziale, giusta quanto previsto dal precedente paragrafo 4 lettera D, invia la documentazione prevista dal quarto comma dell'art.10 del decreto Presidente della Repubblica n.1036 allo stesso comitato il quale provvederà ad impartire le necessarie istruzioni alla Cassa depositi e prestiti per il successivo accredito delle somme dovute.
La documentazione di cui è prevista la trasmissione al comitato deve essere accompagnata da apposita richiesta di accredito sottoscritta dal presidente dell'istituto. Tale richiesta comporta l'assunzione da parte dell'istituto stesso di ogni responsabilità in ordine al corretto impiego dei fondi.
L'istituto di credito, presso il quale sono stati effettuati gli accreditamenti, provvede ai pagamenti su disposizione del competente I.A.C.P., il quale cura annualmente il deposito degli interessi, maturati sulle giacenze, sul conto corrente di cui all'art.5 della legge, istituito presso la Cassa depositi e prestiti.
Per quanto concerne le cooperative edilizie, l'I.A.C.P. provvede alla corresponsione alle imprese sui fondi accreditati dalla Cassa depositi e prestiti, soltanto di quanto dovuto per i lavori effettivamente eseguiti, quali risultano dallo stato di avanzamento, mentre i sodalizi interessati provvedono alla diretta corresponsione alla impresa stessa dell'ammontare, se dovuto, dell'I.V.A., poiché, come precisato alla precedente lettera A, trattasi di imposta di cui è previsto il rimborso da parte dello Stato.
Per quanto concerne, poi, gli alloggi realizzati dagli I.A.C.P. per essere ceduti a riscatto ai sensi del primo comma dell'art.61 della legge, gli istituti stessi, provvedono a versare sul conto corrente di cui all'art.5 della legge, costituito presso la Cassa depositi e prestiti, l'ammontare dell'I.V.A. percepito all'atto dell'assegnazione dal destinatario dell'alloggio.

8. - APPLICAZIONE DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.1035 DEL 30-12-1972
Nel far riserva di fornire, separatamente, chiarimenti ed istruzioni per la migliore e più uniforme applicazione delle modalità e delle procedure per dare attuazione alle norme concernenti l'assegnazione degli alloggi ed, in generale, a quanto dispone il decreto Presidente della Repubblica n.1035 del 30-12-1972, si richiama, innanzi tutto, la particolare e personale attenzione dei signori presidenti delle giunte regionali sul primo comma dell'art.6 dello stesso decreto Presidente della Repubblica n.1035, che prevede la istituzione di una apposita nuova unica commissione per la formazione delle graduatorie in luogo di quelle esistenti previste dalla precedente normativa vigente al riguardo.
Poiché, come è di tutta evidenza, la assegnazione delle abitazioni costruite con l'intervento pubblico rappresenta un momento importante e qualificante della politica diretta al soddisfacimento del fabbisogno abitativo della popolazione locale, i signori presidenti vorranno provvedere, senza indugio, alla immediata nomina dei componenti la commissione stessa al fine di assicurare il più sollecito espletamento dei concorsi.
Nel frattempo gli I.A.C.P. cureranno la emanazione, secondo le modalità previste dal decreto Presidente della Repubblica n.1035, dei bandi per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art.1, nonché la costituzione degli uffici di segreteria delle istituende commissioni e la istituzione degli schedari.
Con l'occasione si precisa che, per quanto concerne i concorsi i cui bandi siano stati emanati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto Presidente della Repubblica, questo Ministero ritiene opportuno, tenuto conto anche delle intrinseche difficoltà di una immediata operatività delle nuove commissioni, che alla formazione della relativa graduatoria debbono provvedere le vecchie commissioni per l'assegnazione degli alloggi, competenti ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del bando, secondo le norme indicate nel bando stesso.




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