LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N.865 E DECRETI PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1972, N.1035 E 1036.
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
DELLO STATO.
Con l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n.58 del 3-3-1973 del decreto Presidente della Repubblica
n.1036 del 30-12-1972, che reca norme per la riorganizzazione
delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti
nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, può
essere considerata ormai definita la fase di avvio
della legge 22-10-1971, n.865, che, profondamente innovando
i sistemi d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica, ha delegato le regioni all'attuazione dei
programmi da esse stesse approvati, ai sensi dell'art.3,
ed ha disciplinato ex novo sia le modalità di
programmazione delle opere sia le modalità di
acquisizione del contributo e di quanto attiene alle
procedure di erogazione dei fondi destinati al finanziamento
dei lavori.
Ora, al fine di ottenere la migliore e più uniforme
applicazione delle nuove procedure nonché la
più sollecita attuazione dei programmi di edilizia
residenziale, si ritiene opportuno, tenuto conto dello
stadio di avanzamento della programmazione e della
localizzazione degli interventi, fornire i seguenti
chiarimenti e, nelle more dell'emanazione da parte
di questo Ministero dei criteri generali previsti dalle
lettere a) e b) dell'art.2 del decreto del Presidente
della Repubblica n.1036 e della successiva determinazione,
da parte delle regioni, delle norme tecniche per la
progettazione, la esecuzione ed il collaudo delle costruzioni,
ai sensi della lettera a) del successivo art.5, le
seguenti istruzioni ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'art.3 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica n.1036, fermo restando
che eventuali ulteriori ed integrative istruzioni possono
essere impartite dalle regioni stesse qualora ritenute
necessarie per una più puntuale disciplina di
particolari situazioni.
1.- PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Ai sensi del comma 5 dell'art.3 della legge, la programmazione
degli interventi, con la individuazione della localizzazione
degli interventi stessi, compete, esclusivamente, alle
regioni (comma 6, art.3 della legge), che sono tenute,
soltanto, a darne comunicazione al C.E.R. cui spetta,
peraltro, ovviamente, di intervenire qualora, nel prenderne
atto ai fini di una verifica di compatibilità
e di coerenza con il quadro generale programmatico,
rilevasse che i criteri seguiti nella destinazione
dei fondi per categoria o per settore presentassero
difformità sostanziali da quelli indicati nel
piano approvato dal C.I.P.E.
Pertanto, essendo le regioni stesse delegate, ai sensi
dell'art.4 della legge, all'attuazione dei programmi,
avvalendosi, in via principale, degli I.A.C.P. e delle
cooperative edilizie, nonché dei rispettivi
consorzi, i competenti organi regionali, effettuata
la prescritta comunicazione dei piani di locazione
al C.E.U.:
A - Procedono alla individuazione degli enti cui affidare
la concreta attuazione dei programmi costruttivi ed
al conferimento del relativo incarico di stazione appaltante.
Non si ritiene, in linea generale, necessaria la stipula
di un'apposita convenzione per l'affidamento di detto
incarico relativamente ai programmi da realizzarsi
dagli I.A.C.P. e, per la costruzione di abitazioni
da assegnarsi ai propri soci, dalle cooperative edilizie,
ai quali sono attribuite la competenza e la responsabilità
dell'attuazione dei programmi in quanto soggetti destinatari
dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art.68
della legge, per i quali la legge non prevede espressamente
siffatta procedura. Peraltro può essere utilmente
adottata la procedura più semplificata, fino
ad oggi seguita per la realizzazione degli analoghi
programmi finanziati con leggi precedenti. Alla opportunità
di precisare i compiti e le procedure da svolgersi
da parte di tali enti può sopperirsi richiamando
nelle lettere di comunicazione del programma di localizzazione
anche quanto previsto nella presente circolare.
Per quanto concerne i programmi da affidare alle imprese
scelte ai sensi del comma 3 dell'art.4 della legge
od alle cooperative e loro consorzi e società
a prevalente partecipazione statale, ai sensi del primo
comma dell'art.57, deve necessariamente procedersi
alla stipula di apposita convenzione da sottoporsi,
ai sensi della seconda parte della lettera d) dell'art.15
del decreto del Presidente della Repubblica n.1036,
preventivamente al C.E.R.
Al fine di ottenere la maggiore correttezza possibile
nell'attuazione dei programmi, già in notevole
ritardo sui tempi previsti, si ritiene opportuno che
vengano adottati indirizzi e criteri uniformi e non
vengano prescritti adempimenti che non siano da considerare
strettamente necessari ed assolutamente indispensabili
alla più immediata esecuzione dei lavori.
B - Comunicano la localizzazione degli interventi e
gli enti incaricati di realizzare i programmi costruttivi
al comitato per l'edilizia residenziale ed ai provveditorati
regionali alle opere pubbliche, ai quali compete, rispettivamente:
a) di richiedere al Ministero per i lavori pubblici
la emissione del decreto con il quale vengono messe
a disposizione degli I.A.C.P. le somme necessarie per
il finanziamento degli interventi da realizzare con
i fondi costituiti presso la Cassa depositi e prestiti
ai sensi dell'art.5 della legge, giusta quanto previsto
dal terzo comma dell'art.10 del decreto Presidente
della Repubblica n.1036;
b) di emanare, ai sensi dell'art.53 della legge, il
decreto di concessione formale del contributo, relativamente
alle opere comprese nei programmi da realizzare con
il contributo di cui all'art.68, lettere a) e b).
Tale comunicazione deve essere fatta secondo l'unito
modello di scheda, al fine di consentire l'uniforme
e migliore individuazione degli enti, dei canali di
finanziamento nonché delle opere da realizzare.
C - Indicando al provveditorato regionale alle opere
pubbliche gli elementi necessari a determinare la misura
del contributo da destinare a ciascun intervento localizzato,
tenendo presente che il contributo complessivamente
necessario, per il finanziamento degli investimenti
previsti nel programma di localizzazione, deve essere
contenuto entro l'importo attribuito alla regione dal
piano C.E.R. approvato dal C.I.P.E. Infatti, per i
programmi di cui alle lettere a) e b) dell'art.68 della
legge, oggetto dell'attribuzione è una aliquota
del limite d'impegno autorizzato.
Il volume degli investimenti, riportato nelle varie
tabelle del suddetto piano, riveste un carattere meramente
indicativo, tenuto conto che detto volume è
funzione variabile della misura del contributo in relazione
alle condizioni, diverse nel tempo, praticate dagli
enti finanziatori ed alla diversa destinazione dei
contributi.
D - Provvedono ad impartire le opportune istruzioni agli I.A.C.P. per la emissione dei bandi di prenotazione, di cui alla lettera f) dell'art.5 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, relativamente stanziamenti effettuati a favore delle cooperative edilizie, stabilendo i criteri particolari per la formulazione delle graduatorie con l'osservanza di quelli generali determinati da questo Ministero.
E - Promuovono la costituzione dei consorzi regionali
tra gli I.A.C.P. aventi sede nella regione, approvandone
lo statuto, sentito il Ministro per i lavori pubblici,
ai sensi dell'art.7 del decreto Presidente della Repubblica
n.1036. Al fine di consentire la più sollecita
istituzione di detti nuovi organismi, le regioni vorranno
trasmettere a questo Ministero gli schemi di statuto
all'uopo predisposti, onde permettere il coordinamento
delle iniziative assunte, tenuto conto della utilità
di uniformare per quanto possibile, le iniziative stesse.
Nel sottolineare l'utilità del nuovo organismo,
si ritiene che lo stesso possa conseguire i migliori
risultati essenzialmente attraverso l'esercizio di
funzioni di indirizzo, di coordinamento, di studio,
di verifica, nonché attraverso l'espletamento
di servizi particolari che sia conveniente od opportuno
assumere a livello regionale in forme accentrate. In
particolare si ritiene di evidenziare i compiti di
coordinamento delle iniziative dirette alla esecuzione
di particolari programmi di edilizia residenziale pubblica,
con specifico riferimento a quelli che presentano maggiori
caratteristiche innovative o nei quali sia opportuno
verificare l'affidabilità della normativa e
delle procedure all'uopo predisposte, per il loro successivo
impiego in programmi analoghi, come quelli destinati
alla realizzazione di interventi di ristrutturazione,
risanamento e restauro conservativo di complessi edilizi
compresi nei centri storici, di cui all'art.55 lettera
e), della legge nonché le attività connesse
ai rilevamenti censuari previsti dall'ultimo comma
dell'art.8 della legge stessa.
2. - ACQUISIZIONE DELLE AREE
Giusta quanto previsto dall'art.50 della legge, che obbliga alla realizzazione dei programmi costruttivi di abitazioni, di opere di urbanizzazione e di edilizia sociale connesse, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, oppure, in assenza di detti piani, nell'ambito delle aree da indicare espressamente dal comune ai sensi del successivo art.51, gli enti cui ne compete la attuazione, espletata la procedura di cui al paragrafo 1, provvedono all'acquisizione delle aree secondo le norme di cui ai Titoli II e III della legge.
A - Si richiama la particolare attenzione degli enti
interessati sulle disposizioni di cui all'art.6 del
decreto Presidente della Repubblica n.1036, che sancisce
la competenza delle regioni all'emanazione dei decreti
di espropriazione e di occupazione di urgenza, di quelle
contenute nell'art.52 della legge, che dichiara le
opere comprese nei programmi di pubblica utilità
ed i lavori urgenti e indifferibili, e nell'art.35
della legge stessa che prevede l'esproprio di tutte
le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge
n.167 da parte dei comuni, o dei loro consorzi, e la
loro acquisizione al patrimonio comunale o consortile
nonché la concessione del diritto di superficie
o di proprietà per l'esercizio dello "jus
aedificandi".
Premesso che le costruzioni finanziate ai sensi della
legge n.865 debbono essere realizzate su aree concesse
con diritto di superficie, fatta eccezione per i casi
in cui la legge consente l'utilizzo di aree assegnate
in proprietà (art.35, comma 11), i legali rappresentanti
degli enti beneficiari dei contributi o destinatari
dei finanziamenti (I.A.C.P. o cooperative edilizie)
avanzano domanda per la individuazione dell'area, per
la concessione del diritto di superficie o per la cessione
in proprietà dell'area stessa nonché,
eventualmente, per la delega a procedere direttamente
alla acquisizione dell'area stessa ed alla realizzazione
delle occorrenti opere di urbanizzazione, ai sensi
del combinato disposto dagli artt.60 e 48 della legge.
Detta domanda deve essere inoltrata al sindaco od al
presidente del consorzio in nome e per conto dell'ente
stesso, se le opere sono realizzate dagli I.A.C.P.
o da cooperative edilizie, oppure in nome e per conto
dell'ente cui le opere saranno consegnate, se sono
realizzate da imprese, società o cooperative
ai sensi del terzo comma dell'art.4 e della seconda
parte del primo comma dell'art.57 della legge.
Il consiglio comunale o l'assemblea del consorzio deliberano,
quindi, detta concessione tenendo presente che nella
delibera deve essere determinato il contenuto della
convenzione, da stipularsi, poi, per atto pubblico
e da trascriversi presso la competente conservatoria
dei registri immobiliari.
E' opportuno, peraltro, precisare, al fine di consentire
agli enti costruttori di dare il più sollecito
corso all'attuazione dei programmi finanziati, che,
qualora all'atto dell'assunzione della delibera di
concessione del diritto di superficie sull'area richiesta
non fosse possibile determinare tutte le condizioni
previste dall'ottavo comma del citato art.35, la delibera
stessa potrà, fissando termini e condizioni
di massima, rinviare tale determinazione ad una ulteriore
deliberazione.
Ciò si rende tanto più necessario in
quanto, altrimenti, la intrinseca difficoltà,
allo stato attuale, di determinare talune condizioni
rinvierebbe nel tempo il concreto inizio dei programmi
costruttivi.
B - Ai fini della più immediata realizzazione dei programmi costruttivi nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18-4-1962, n.167, si sottolinea la particolare importanza che riveste la facoltà sostitutiva riconosciuta, dal penultimo comma dell'art.51 della legge, al presidente della giunta regionale per quanto concerne la scelta dell'area.
C - Nel richiamare in particolare, quanto espressamente
previsto dal citato ottavo comma sul contenuto delle
convenzioni, si ritiene opportuno precisare che la
delibera comunale o consortile deve prevedere, e la
convenzione contenere, anche la clausola relativa alla
esplicita rinuncia dell'ente concedente al diritto
all'accessione.
In ogni caso, il corrispettivo della concessione da
far gravare sugli istituti autonomi per le case popolari
deve essere determinato al netto degli eventuali benefici
statali o regionali (a contributo o a fondo perduto),
di cui il comune fosse destinatario per le singole
opere di urbanizzazione o per l'acquisizione delle
aree.
Per quanto concerne la clausola, da inserire nelle convenzioni,
relative ai criteri per la determinazione e la revisione
periodica dei canoni di locazione, previsti dalla lettera
e) dell'ottavo comma dell'art.35 della legge, deve,
ovviamente, farsi riferimento, trattandosi di abitazioni
costruite ai sensi della legge n.865, alle norme di
cui al decreto Presidente della Repubblica n.1035 del
30-12-1972.
3. - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI ED APPALTO DELLE OPERE
Premesso che, in relazione al particolare meccanismo di finanziamento dei programmi costruttivi (aliquota di contributo diversa a seconda delle opere da realizzare, canali di finanziamento diversi a seconda degli interventi), si ritiene necessario che vengano redatti distinti progetti per categorie omogenee di opere, l'ente costruttore, individuata l'area sulla quale potrà essere realizzato il programma costruttivo finanziato, nelle more del perfezionamento amministrativo della concessione del diritto di superficie di cui all'art.35 della legge, procede:
A - Se trattasi di I.A.C.P. o di cooperative edilizie
alla redazione, per ogni intervento (localizzazione),
del programma esecutivo di cui alla lettera a) dell'art.9
del decreto Presidente della Repubblica n.1036. Tale
programma deve comprendere:
- una relazione dalla quale risultino le indicazioni
catastali, i tipi di coltura praticati, una valutazione
indicativa dell'indennità di esproprio nonché
delle norme, destinazioni e vincoli derivanti dallo
strumento urbanistico vigente interessante le aree
sulle quali verrà realizzato l'intervento;
- una relazione geotecnica, desunta da adeguato numero
di sondaggi, se ritenuta necessaria in rapporto alla
natura del terreno ed all'entità dell'intervento.
La mancanza di tale relazione dovrà essere motivata;
- il quadro economico dell'intervento che deve contenere:
- la previsione di spesa per la costruzione delle abitazioni,
nonché, distintamente, quella per l'acquisizione
dell'area, comprendendovi quella per le prospezioni
geognostiche, sondaggi, ecc., eventualmente necessari
e per gli allacciamenti, nei limiti dei costi massimi
che all'uopo saranno determinati ai sensi della lettera
d) dell'art.2 del decreto Presidente della Repubblica
n.1036 del Ministero dei lavori pubblici.
Nelle more di detta determinazione, la previsione di
spesa deve essere effettuata sulla base dei costi in
atto utilizzati per la programmazione degli analoghi
interventi finanziati con leggi precedenti, opportunamente
aggiornati, se necessario, in relazione alle situazioni
attuali di mercato, dal consiglio di amministrazione
degli I.A.C.P. d'intesa con il competente assessorato
regionale.
Gli I.A.C.P., anche al fine di consentire l'acquisizione
degli elementi necessari alla determinazione dei costi
ammissibili, danno immediata comunicazione al Ministero
dei costi applicati, riferendoli sia a vano che a metro
quadrato utile abitabile, per tutti gli interventi
i vani debbono essere convenzionalmente considerati
pari al numero dei vani utili aumentati di due unità
per i vani accessori (ingressi, disimpegni, cucina
e servizi).
La previsione di spesa, ivi compresa quella per l'acquisizione
delle relative aree, per le opere di urbanizzazione
(non più del 20%) e di edilizia sociale (non
meno del 5%). Al riguardo si richiama quanto previsto
dall'art.64 e dal terzo comma dell'art.48 della legge.
Tale previsione deve essere effettuata sulla base di
prezzi desunti da apposito prezziario, a carattere
provinciale, che gli I.A.C.P. sono tenuti a predisporre
e ad aggiornare, periodicamente, in relazione all'andamento
dei prezzi di mercato sulle piazze più rappresentative
della provincia.
La previsione di apposito accantonamento per imprevisti
ed eventuale revisione prezzi (almeno il 10% del complessivo
ammontare dell'intervento) nonché per la spesa
relativa all'I.V.A.
La previsione di spesa per l'eventuale demolizione delle
baracche, per gli interventi finanziati ai sensi della
lettera a) dell'art.68 della legge.
L'ammontare presumibile del contributo da concedersi
su degli interessi di preammortamento, capitalizzati
ai sensi del primo comma dell'art.53, per gli interventi
assistiti dai contributi di cui alle lettere a) e b)
dell'art.68 della legge.
L'ammontare delle competenze spettanti agli organismi
incaricati dell'attuazione, secondo le percentuali
che al riguardo verranno determinate ai sensi della
citata lettera c) dell'art.5 del decreto Presidente
della Repubblica n.1036 dalle singole regioni, le quali
ne danno comunicazione al C.E.R. per il necessario
coordinamento.
Nelle more di detta determinazione, si ritiene che possono
essere applicate le aliquote vigenti per gli interventi
realizzati ai sensi della legge 14-2-1963, n.60, nonché,
per la determinazione della spesa per progettazione
e collaudo, delle aliquote previste dalle vigenti tariffe
professionali, decurtate del 30% qualora la progettazione
venga eseguita dalla stazione appaltante.
Le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei fabbricati
e degli alloggi, in relazione alle esigenze della utenza
nonché all'economia di costruzione, di manutenzione
e di gestione.
Le caratteristiche delle opere di urbanizzazione e di
edilizia sociale comprese nell'intervento e l'indicazione
degli enti cui attribuire le opere stesse ai sensi
dell'ultimo comma dell'art.57 della legge.
I materiali e le relative caratteristiche, da impiegare
in relazione alle disponibilità locali.
Nel sottolineare l'importanza di una quantificazione
realistica e prudenziale delle varie voci del quadro
economico, specie degli accantonamenti, si richiama
l'attenzione sulla circostanza che le previsioni di
spesa debbono tenere anche conto del nuovo regime fiscale,
che pone a carico della stazione appaltante il pagamento
dell'I.V.A., se dovuta, in quanto, essendo stati ripartiti
integralmente, con il piano C.E.R., i fondi stanziati
dall'art.67, lettera a) e quelli prevedibilmente disponibili
di cui alle lettere c) e d) dello stesso art.67, non
sarebbe possibile procedere ad alcuna integrazione
che si rendesse eventualmente necessaria.
Per gli interventi di non rilevante entità (300
milioni esclusa area ed accantonamenti in analogia
a quanto previsto dall'art.5 della legge 1-6-1971,
n.291) e per quelli effettuati da cooperative edilizie
a proprietà individuale il programma esecutivo
è sostituito dal progetto delle opere, debitamente
integrato nella parte descrittiva degli elementi di
cui ai precedenti punti.
B - L'I.A.C.P. competente per territorio, previa approvazione
da parte del consiglio di amministrazione del programma
esecutivo, ai sensi della lettera a) dell'art.9 del
decreto Presidente della Repubblica n.1036 ovvero,
sentita la commissione di cui all'art.63 della legge,
del progetto, cura l'invio alla regione, al provveditorato
regionale alle opere pubbliche ed al C.E.R. del programma
o del progetto, a seconda dei casi, dandone notizia
all'ente costruttore; per le opere assistite dal contributo
ex art.68, lettere a) e b), il provveditore emana il
decreto di concessione del contributo stesso e per
le opere finanziate con i fondi di cui al primo comma
dell'art.10 del decreto Presidente della Repubblica
n.1036 il C.E.R. richiede la emissione del decreto
previsto dal successivo terzo comma dello stesso art.10.
L'ente costruttore, intervenuta l'anzidetta approvazione,
cura, a mezzo dei propri uffici tecnici o mediante
incarico a liberi professionisti, la progettazione
esecutiva delle singole opere e l'invio dell'elaborato
progettuale all'I.A.C.P. per la prescritta approvazione
ai sensi dell'art.62 della legge, sentita la commissione
prevista dall'art.63, da parte del consiglio di amministrazione;
l'I.A.C.P. invia copia dei progetti approvati concernenti
le opere assistite dal contributo al provveditorato
regionale alle opere pubbliche.
C - Per le opere di manutenzione e risanamento del patrimonio esistente, di cui alle lettere a) e b) dell'art.68 della legge, gli I.A.C.P. inoltrano apposita domanda per la concessione del mutuo alla Cassa depositi e prestiti e curano la redazione di apposita perizia che, approvata dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione di cui all'art.63, viene trasmessa al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la emissione del decreto di concessione del contributo per ogni singola localizzazione oppure per gruppi di esse qualora si renda opportuno anche al fine di evitare una polverizzazione nell'accensione dei mutui.
D - Per i prestiti individuali di cui alla lettera d) dell'art.55 della legge, nelle more della determinazione dei criteri generali e delle norme tecniche previsti dal decreto Presidente della Repubblica n.1036, si applicano le procedure predisposte, a suo tempo, per gli analoghi interventi finanziati ai sensi della legge 14-2-1963, n.60.
E - Acquisite tutte le prescritte autorizzazioni e licenze
richieste dalle vigenti disposizioni ed accertata la
libera disponibilità dell'area, l'ente costruttore,
nelle more della determinazione dei criteri generali
e delle norme tecniche anzidette, cura la realizzazione
delle opere tenendo presente quanto al riguardo dispone
l'art.11 del decreto Presidente della Repubblica n.1036
ed, in particolare, che "Gli enti ed organismi
incaricati dell'appalto e della gestione degli interventi
di edilizia residenziale pubblica sono direttamente
responsabili, sia per gli aspetti tecnici che per quelli
amministrativi, della esecuzione degli interventi stessi"
e che "Agli atti di gestione si applicano le norme
per le opere di conto dello Stato, intendendosi sostituito
agli organi preposti all'approvazione dei singoli atti
il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo
per le case popolari, che provvede sentita la commissione
di cui all'art.63 della legge 22-10-1971, n.865".
Per quanto concerne l'appalto dei lavori, si richiamano
le recenti "Norme sui procedimenti di gara negli
appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata"
di cui alla legge 2-2-1973, n.14. Circa le modalità,
mentre è da escludere in linea generale il ricorso
alla trattativa privata, salvo i casi espressamente
autorizzati ai sensi di legge dai competenti organi
regionali per comprovata assoluta necessità
sulla base di motivata richiesta dell'I.A.C.P. deliberata
dal consiglio di amministrazione previo parere della
commissione di cui al citato art.63, può utilmente
essere adottato il sistema previsto dalla lettera e)
dell'art.1 della legge n.14, e disciplinato dal successivo
art.5, per la realizzazione di opere di natura particolare.
Per gli altri casi si segnala quanto disposto con la
circolare ministeriale 8-3-1973, n.2797 Div. 32/bis.
Alla predisposizione dell'eventuale scheda segreta con
i limiti di minimo e massimo ribasso provvede una terna
composta da uno dei componenti tecnici della commissione
di cui all'art.63 della legge e da un tecnico dell'I.A.C.P.,
designati dal presidente dello stesso I.A.C.P. con
criterio di rotazione, nonché da un rappresentante
tecnico designato dal presidente della sezione appaltante.
Qualora la gara abbia avuto esito negativo deve procedersi
all'immediato esperimento di altra gara con offerte
anche in aumento.
Il verbale della gara, alla quale in ogni caso non potranno
essere invitate meno di venti ditte, salvo che trattisi
di lavori di modesta entità o che richiedano
una particolare specializzazione, di cui un congruo
numero con sede in province diverse ed in altre regioni
qualora abbiano presentato richiesta ai sensi dell'art.7
della citata legge n.14, deve essere redatto da pubblico
ufficiale e firmato dal titolare della ditta aggiudicataria,
se presente, o da due testimoni, e deve contenere la
clausola che, mentre è immediatamente impegnativo
per l'impresa, diverrà esecutivo per la stazione
appaltante ad avvenuta approvazione da parte del proprio
organo deliberante ovvero, nel caso in cui sia stata
ammessa anche la presentazione di offerte in aumento,
ad avvenuta ratifica da parte del consiglio di amministrazione
dell'I.A.C.P., sentita la commissione di cui all'art.63.
Ove l'esito della gara comporti il superamento della
spesa complessivamente prevista per l'intervento, l'approvazione
dell'aggiudicazione dovrà essere subordinata,
per la copertura della maggiore spesa, all'autorizzazione
della regione, alla quale compete di indicare con quali
mezzi vi si dovrà fare fronte.
F - Stipulato il contratto di appalto e consegnati i
lavori all'impresa, copia del relativo verbale deve
essere inviata all'assessorato regionale competente
per la attuazione della legge n.865 che, nelle more
della determinazione delle norme di cui alla lettera
a), dell'art.5 del decreto Presidente della Repubblica
n.1036, provvede alla nomina dei collaudatori, d'intesa
con il provveditorato regionale alle opere pubbliche,
non appena la stazione appaltante avrà inviato
copia del verbale di ultimazione dei lavori.
Per le opere da realizzare che rivestono particolare
entità o complessità o qualora l'andamento
dei lavori lo renda opportuno, la stazione appaltante
o l'I.A.C.P. competente per territorio, previa delibera
del proprio consiglio di amministrazione, possono richiedere
tale nomina in corso d'opera.
Tanto l'incarico di collaudo di opere già eseguite
quanto quello in corso d'opera possono essere conferiti
da una commissione di collaudo di più membri.
Resta, comunque, fermo che alla nomina dei collaudatori
delle opere finanziate in base a leggi precedenti alla
legge n.865, provvede, secondo le vigenti disposizioni,
il provveditore regionale alle opere pubbliche. Il
collaudo, infatti, costituisce l'elemento conclusivo
della gestione che, a norma dell'art.10 del decreto
Presidente della Repubblica 15-1-1972, n.8, è
rimasta di competenza degli organi statali.
4. - FINANZIAMENTO INTERVENTI E CONCESSIONE CONTRIBUTO
DELLO STATO
A - Per le opere assistite dal contributo dello Stato
ai sensi delle lettere a) e b) dell'art.68 della legge,
gli enti interessati, nelle more della definizione
della progettazione degli interventi e dell'appalto
delle opere, inviano all'ente mutuante (Cassa depositi
e prestiti o altro ente finanziario all'uopo abilitato
ai sensi dell'ultimo comma dell'art.5 della legge)
la domanda per la concessione del mutuo occorrente
per il finanziamento delle opere stesse ed al provveditorato
regionale alle opere pubbliche, a seconda dei casi,
gli elaborati di cui alla lettera A del paragrafo 3,
corredati di copia della delibera di approvazione dell'I.A.C.P.,
del parere della commissione di cui all'art.63, ove
previsto, nonché di copia della convenzione
stipulata con il comune per la concessione del diritto
di superficie sull'area sulla quale verranno realizzate
le opere.
Qualora tale convenzione non fosse stata ancora stipulata,
la documentazione anzidetta può essere corredata
di copia di una delle delibere comunali o consorziali
di concessione del diritto di superficie sull'area
richiesta, previste dal precedente paragrafo 2, lettera
A.
B - L'ente mutuante, in relazione alla domanda di cui al precedente punto A, comunica all'ente richiedente il mutuo ed al provveditorato regionale alle opere pubbliche, competente per territorio, la propria disponibilità alla concessione del mutuo richiesto precisandone la durata, il tasso dell'interesse annuo richiesto, l'ammontare complessivo della rata annua di ammortamento, compresi gli oneri per spese ed interessi, nonché il tasso di interesse richiesto per il periodo di preammortamento e le relative modalità di capitalizzazione, al fine di consentire la concreta applicazione di quanto previsto dal primo comma dell'art.53 della legge.
C - Il provveditore regionale alle opere pubbliche,
tenuto conto di quanto previsto dal piano di attribuzione
alle regioni dei fondi per i programmi di edilizia
residenziale pubblica, approvato dal C.I.P.E. nella
seduta del 16 marzo 1972, e previa verifica della corrispondenza
degli elaborati di cui al primo comma della lettera
c) del paragrafo 3 al programma di localizzazione approvato
dalla regione ai sensi del sesto comma dell'art.3 della
legge nonché sulla base degli elementi forniti
dall'ente mutuante, giusta precedente punto B, emette,
ai sensi dell'art.53 della legge, il decreto di concessione
del contributo statale determinandone l'ammontare,
per la parte relativa alle opere assistite integralmente
dal contributo, nella misura indicata dall'ente mutuante
per il totale ammortamento dei mutui e, per le altre
parti, nella misura indicata dalla regione.
Tenuto conto che l'ammontare complessivo degli investimenti
realizzabili è condizionato dalle disponibilità
di contributo attribuite alle singole regioni e dalla
misura del contributo stesso, qualora la regione non
ritenesse di fornire una esplicita indicazione di detta
misura, i provveditori la determinano secondo le indicazioni
del piano C.E.R. ed in particolare nella misura del
5% per la costruzione di alloggi da parte degli I.A.C.P.
e nella misura occorrente per il totale ammortamento
dei mutui per la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e di edilizia sociale nonché di manutenzione
e risanamento: ove il finanziamento degli interventi
sia assicurato da istituto di credito diverso dalla
Cassa depositi e prestiti, la misura del contributo
è determinata su proposta dell'I.A.C.P. d'intesa
con la regione entro il limite massimo dell'8%.
Ciò nel presupposto che la regione, avendo mantenuto
ferma la entità dell'investimento calcolato
in sede di piano, abbia implicitamente recepito le
aliquote di contributo assunte per la qualificazione
degli investimenti indicati nel piano stesso.
In ogni caso, per quanto concerne i contributi destinati
alle cooperative edilizie - il cui ammontare complessivo
non può eccedere la percentuale del 10% della
quota attribuita alle regioni sui fondi ex art.68-b,
indicata come limite massimo dal piano approvato dal
C.I.P.E., salvo specifico assenso ed eventuali deroghe
da parte del comitato per l'edilizia residenziale -
la misura del contributo stesso non può eccedere
il 4% per i sodalizi a proprietà individuale
ed il 5% per quelli a proprietà indivisa.
Per quanto riguarda la spesa relativa all'I.V.A. si
precisa che per gli interventi realizzati dagli I.A.C.P.
il contributo deve essere concesso anche su detta spesa
mentre per quelli delle cooperative edilizie tale spesa
non è ammissibile a contributo (v. paragrafo
7, lettera A).
D - Per le opere finanziate con i fondi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art.67, il C.E.R. - al quale gli I.A.C.P. inviano, indicando l'istituto di credito presso il quale successivamente debbono essere accreditate le somme, i programmi approvati ai sensi della lettera a) dell'art.9 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, oppure la relazione ai progetti giusta quanto previsto dal precedente paragrafo 3, lettera c) -, chiede al Ministro per i lavori pubblici, come previsto dal terzo comma dell'art.10 dello stesso decreto Presidente della Repubblica, l'emanazione del decreto che mette a disposizione degli I.A.C.P., presso la Cassa depositi e prestiti, le somme necessarie per la realizzazione delle opere.
5. - ESECUZIONE DELLE OPERE
A - La regione, ai sensi della lettera e) dell'art.5
del decreto Presidente della Repubblica n.1036, sovrintende
alla attuazione dei programmi mediante azioni di indirizzo
e di vigilanza sulla esecuzione delle opere oggetto
dei programmi stessi.
Durante lo svolgimento dei lavori gli I.A.C.P. comunicano
ogni quadrimestre (30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre)
alla regione lo stato di attuazione dei programmi e
lo stato di avanzamento delle opere realizzate sia
direttamente che da altra stazione appaltante, le quali
devono trasmettere agli I.A.C.P. stessi i relativi
dati entro la prima decade successiva alla scadenza
di ciascun quadrimestre.
Sulla base degli elementi forniti dagli I.A.C.P., le
regioni, successivamente alle scadenze del 31 maggio,
30 settembre e 31 gennaio, danno comunicazione, ai
sensi della seconda parte della lettera e) dell'art.4
del decreto Presidente della Repubblica n.1036, al
comitato per l'edilizia residenziale dello stato complessivo
di utilizzo dei finanziamenti.
Si fa riserva di inviare apposite separate istruzioni
in merito a facsimile dei modelli che all'uopo saranno
predisposti al fine di assicurare omogeneità
al rilevamento.
B - Per tutto quanto concerne i rapporti fra stazioni
appaltanti e impresa appaltatrice nonché la
direzione, contabilità e collaudo dei lavori,
si deve fare riferimento, nelle more della determinazione
dei criteri generali di cui alle lettere a) e b) dell'art.2
del decreto Presidente della Repubblica n.1036 e delle
norme tecniche di cui alla lettera a) dell'art.5 dello
stesso decreto Presidente della Repubblica, alle norme
in vigore per le opere di conto dello Stato, giusta
quanto previsto espressamente dall'art.3 e dalla prima
parte del secondo comma dell'art.11 del decreto Presidente
della Repubblica n.1036 ed, in particolare, al regolamento
approvato con Regio decreto 25-5-1895, n.350, al capitolato
generale delle opere di competenza del Ministero dei
lavori pubblici approvato con decreto Presidente della
Repubblica 16-7-1962, n.1063, nonché alle istruzioni
di cui alla circolare ministeriale 3-7-1969, n.6120.
Nei singoli appalti, in luogo degli appositi capitolati
speciali-tipo, in uso attualmente per le varie categorie
di opere presso i singoli I.A.C.P., qualora per talune
di esse siano previste modalità di esecuzione
difformi da quelle consuete, potranno essere adottati,
dandone tempestiva comunicazione al C.E.R., appositi
capitolati, all'uopo predisposti dagli I.A.C.P. d'intesa
con la regione.
Poiché l'impresa esecutrice delle opere comprese
in interventi destinati alla generalità è
obbligata ad eliminare tutti gli inconvenienti attribuibili
a cattiva esecuzione delle opere stesse, rilevati prima
della chiusura del collaudo, pena la esecuzione in
danno delle necessarie riparazioni, sembra opportuno
che venga acquisito anche il parere del competente
servizio per la gestione degli immobili dell'I.A.C.P.
e che, a tal fine, venga inserita nel contratto di
appalto apposita esplicita clausola.
C - Giusta quanto espressamente previsto dalla seconda parte del secondo comma dell'art.11 del decreto Presidente della Repubblica n.1036, all'approvazione dei singoli atti di gestione, che dalla legge n.865 e dal decreto Presidente della Repubblica n.1036 non siano demandati esplicitamente a determinati organi, provvede il consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. sentita la commissione di cui all'art.63 della legge.
D - Le opere debbono essere eseguite in conformità
dei progetti approvati e nei limiti della spesa prevista
in progetto a base d'appalto, al netto del ribasso
d'asta.
Qualora si rendesse necessaria una maggiore e/o una
diversa spesa, deve essere disposta la redazione di
apposita perizia di variante e/o suppletiva, da contenere,
in ogni caso, entro lo stanziamento complessivo previsto
dal programma di localizzazione approvato dalla regione
da sottoporre alla preventiva approvazione del consiglio
di amministrazione dell'I.A.C.P. previo parere della
commissione di cui all'art.63 della legge.
Tuttavia, qualora si rendesse necessario per la migliore
esecuzione delle opere non sospendere i lavori e l'ammontare
delle somme suppletive da impegnare non raggiungesse
una percentuale rilevante (fino al 2% dell'ammontare
complessivo del contratto d'appalto), comunque rientrante
nei limiti delle somme disponibili, il direttore dei
lavori, sotto la propria personale responsabilità,
può fare eseguire i maggiori o diversi lavori
in pendenza della redazione della perizia, che deve
essere inoltrata all'I.A.C.P. competente, per l'approvazione,
entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori
cui la perizia stessa si riferisce.
Resta fermo che ogni variazione qualitativa dei materiali
e delle forniture non può essere effettuata
senza la preventiva approvazione della relativa perizia.
Nei casi di più modesta entità (meno dello
0,50%) la redazione della perizia di variante o suppletiva
può essere omessa e i relativi lavori approvati,
a sanatoria, dal consiglio di amministrazione dell'ente
costruttore in sede di approvazione degli atti di collaudo,
qualora il collaudatore, ai sensi dell'art.103 del
regolamento n.350 del 25-5-1895, li ritenga ammissibili.
Nel caso, invece, in cui, per motivi eccezionali (difetti
dell'area di sedime non rilevabili in sede di esame
geognostico preliminare, eventi imprevedibili come
mutato regime di falde idriche, movimenti franosi,
ecc.) e/o cause di forza maggiore (fallimento di imprese,
occupazioni abusive, eventi calamitosi, ecc.) dovesse
prevedersi il verificarsi di una diversa o maggiore
spesa rispetto allo stanziamento complessivo previsto
dal programma di localizzazione approvato dalla regione,
deve essere data immediata comunicazione alla regione
stessa da parte dell'I.A.C.P. competente, formulando
concrete proposte anche per l'eventuale ridimensionamento
dell'intervento qualora all'uopo non fossero disponibili
accantonamenti in sede regionale.
La stazione appaltante ai sensi del primo comma dell'art.11
del decreto Presidente della Repubblica n.1036 assume
piena, esclusiva e incondizionata responsabilità
per le eventuali maggiori o diverse spese effettuate
senza la preventiva approvazione.
E - La concessione di proroghe o di sospensione dei
lavori, nonché l'adozione dei provvedimenti
relativi alla definizione e risoluzione delle vertenze
che sorgono nel corso dei lavori con le imprese appaltatrici
è di competenza, giusta il ricordato secondo
comma dell'art.11 del decreto Presidente della Repubblica
n.1036, del consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P.
Allorquando le determinazioni assunte comportano oneri
eccedenti lo stanziamento complessivo previsto dal
programma di localizzazione approvato dalla regione,
l'I.A.C.P. competente ne dà comunicazione alla
regione stessa, formulando proposte per la copertura
della spesa.
Alle maggiori spese, non derivanti da comprovate esigenze
tecniche, le cooperative edilizie, che curano direttamente
la realizzazione del proprio programma costruttivo,
provvedono con mezzi propri, o con mutui sui quali
potrà essere concesso il contributo dello Stato,
nei limiti delle effettive disponibilità. Comunque,
i provveditorati regionali alle opere pubbliche possono,
se richiesti, estendere il contributo già concesso
alla maggiore spesa, fermo restandone l'ammontare.
F - La determinazione del compenso per la revisione
dei prezzi contrattuali e la liquidazione degli eventuali
acconti, sono demandate, su istanza dell'impresa appaltatrice,
alla stazione appaltante.
Alla liquidazione definitiva dell'importo revisionale
spettante provvede, nei limiti delle somme appositamente
accantonate in sede di approvazione del progetto, il
consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. previo parere
della commissione di cui all'art.63 della legge.
Qualora, per le variazioni verificatesi nei prezzi di
mercato, dovesse determinarsi un supero di spesa rispetto
alle somme a tale titolo accantonate, alla cui copertura
non sia possibile provvedere nell'ambito degli stanziamenti
complessivamente previsti dal programma regionale di
localizzazione, l'I.A.C.P. competente ne dà
tempestiva notizia alla regione, formulando proposte
per la copertura della spesa stessa.
6. - COLLAUDO DEI LAVORI
Ultimati i lavori la stazione appaltante trasmette al
collaudatore, nel frattempo nominato giusta quanto
previsto al precedente paragrafo 3 lettera F, la documentazione
di cui all'art.65 del regolamento 25-5-1895, n.350.
Nel caso di alloggi destinati alla generalità
dei lavoratori tale documentazione deve essere integrata
da un verbale di visita, redatto dal servizio dell'I.A.C.P.
addetto alla manutenzione e gestione degli immobili,
dal quale risultino le osservazioni che il servizio
stesso ritiene di dover formulare in sede di accertamento
dell'ultimazione dei lavori.
Nel certificato di collaudo deve farsi esplicita menzione
anche della riscontrata regolarità e tempestività
degli adempimenti amministrativi della direzione dei
lavori, della stazione appaltante e degli organi intervenuti
nella attuazione dell'opera. Nel caso di commissioni
di collaudo deve essere predisposta apposita relazione
al riguardo.
E' opportuno che nei capitolati speciali d'appalto sia
inserita apposita clausola per la quale la conclusione
del collaudo non può avere luogo prima che
sia trascorso un anno dalla ultimazione dei lavori.
La data delle visite di collaudo, alle quali deve partecipare
anche un rappresentante dell'I.A.C.P. competente qualora
si tratti di opere eseguite da altri enti, è
comunicata dalla stazione appaltante agli assegnatari
degli alloggi, con preavviso di almeno quindici giorni,
al fine di raccoglierne eventuali reclami, sui quali
successivamente il collaudatore riferisce nella propria
relazione al certificato di collaudo.
Il collaudatore provvede, altresì, alla compilazione
di una relazione economica finale di tutte le spese
sostenute per la realizzazione dell'intervento, secondo
l'unita scheda (Allegato D), da inviare ai collaudatori
all'atto dell'incarico.
Il collaudatore, espletato l'incarico, restituisce gli
atti corredati della propria relazione, del verbale
di visita e del certificato di collaudo, in triplice
copia, nonché della relazione economica finale,
in cinque copie, all'organo che ne ha disposto la nomina,
il quale, accertatane la regolarità tecnico-amministrativa,
li trasmette all'ente costruttore, al cui consiglio
di amministrazione compete la approvazione del certificato
di collaudo, a norma dell'ultimo comma dell'art.53
della legge.
L'ente costruttore, ad avvenuta approvazione del certificato
di collaudo da parte del consiglio di amministrazione
dell'ente stesso (art.53), ne invia copia alla Cassa
depositi e prestiti, altra copia, unitamente ad un
esemplare della relazione economica finale, all'I.A.C.P.
competente, nonché copia di questa ultima relazione
alla regione ed al C.E.R. e, per gli interventi assistiti
dal contributo di cui alle lettere a) e b) dell'art.68,
anche al provveditorato regionale alle opere pubbliche
per le eventuali conseguenti riduzioni del contributo
concesso.
7. - EROGAZIONE DEI MUTUI E DEI FONDI DEPOSITATI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE
A - Tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma
dell'art.53 della legge, gli I.A.C.P. e le cooperative
edilizie, per ottenere la erogazione dei mutui destinati
al finanziamento delle opere assistite dal contributo
dello Stato, inoltrano direttamente all'ente mutuante
il certificato di pagamento, corredato dallo stato
di avanzamento, firmato dal direttore dei lavori e
vistato dal presidente dell'ente costruttore.
Al riguardo si precisa che, in relazione al nuovo regime
fiscale introdotto dal decreto Presidente della Repubblica
26-10-1972, n.633, l'importo del certificato di pagamento
deve essere determinato sulla base di quanto dovuto
all'impresa per i lavori eseguiti, quali risultano
dallo stato di avanzamento, e dell'ammontare dell'I.V.A.,
se dovuta, calcolata in base alle aliquote di legge
per le singole categorie di opere.
Ovviamente tale procedura per la redazione del certificato
di pagamento si applica anche ai lavori in corso.
L'ente mutuante effettua, quindi, la corresponsione
delle somme a valere sul mutuo concesso in relazione
all'ammontare complessivo del certificato di pagamento
ancorché la spesa relativa all'I.V.A. non risulti
espressamente prevista nei progetti a suo tempo approvati
ed in corso di esecuzione e per la quale può
essere concesso apposito mutuo suppletivo.
In relazione, poi, al disposto del precedente paragrafo
4, lettera C, si chiarisce, per quanto concerne le
cooperative edilizie, che, pur non essendo la spesa
relativa all'I.V.A. ammissibile a contributo - trattandosi
di soggetti di imposta i cui atti di assegnazione degli
alloggi realizzati non sono imponibili ai fini dell'I.V.A.,
con il conseguente diritto ad ottenere il rimborso
delle imposte pagate per la costruzione -, i provveditori
regionali alle opere pubbliche possono, se richiesti,
estendere il contributo anche all'importo dell'imposta
fermo restandone comunque l'ammontare. Ciò per
consentire ai sodalizi interessati di finanziare anche
tale titolo di spesa mediante mutuo.
B - Premesso che i fondi destinati al finanziamento
degli interventi previsti dall'art.55 della legge sono
depositati su "appositi conti correnti" presso
la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art.5 della
stessa legge, l'I.A.C.P. competente, del quale sono
stati messi a disposizione sulla base del decreto del
Ministro per i lavori pubblici, emanato su richiesta
del comitato per l'edilizia residenziale, giusta quanto
previsto dal precedente paragrafo 4 lettera D, invia
la documentazione prevista dal quarto comma dell'art.10
del decreto Presidente della Repubblica n.1036 allo
stesso comitato il quale provvederà ad impartire
le necessarie istruzioni alla Cassa depositi e prestiti
per il successivo accredito delle somme dovute.
La documentazione di cui è prevista la trasmissione
al comitato deve essere accompagnata da apposita richiesta
di accredito sottoscritta dal presidente dell'istituto.
Tale richiesta comporta l'assunzione da parte dell'istituto
stesso di ogni responsabilità in ordine al corretto
impiego dei fondi.
L'istituto di credito, presso il quale sono stati effettuati
gli accreditamenti, provvede ai pagamenti su disposizione
del competente I.A.C.P., il quale cura annualmente
il deposito degli interessi, maturati sulle giacenze,
sul conto corrente di cui all'art.5 della legge, istituito
presso la Cassa depositi e prestiti.
Per quanto concerne le cooperative edilizie, l'I.A.C.P.
provvede alla corresponsione alle imprese sui fondi
accreditati dalla Cassa depositi e prestiti, soltanto
di quanto dovuto per i lavori effettivamente eseguiti,
quali risultano dallo stato di avanzamento, mentre
i sodalizi interessati provvedono alla diretta corresponsione
alla impresa stessa dell'ammontare, se dovuto, dell'I.V.A.,
poiché, come precisato alla precedente lettera
A, trattasi di imposta di cui è previsto il
rimborso da parte dello Stato.
Per quanto concerne, poi, gli alloggi realizzati dagli
I.A.C.P. per essere ceduti a riscatto ai sensi del
primo comma dell'art.61 della legge, gli istituti stessi,
provvedono a versare sul conto corrente di cui all'art.5
della legge, costituito presso la Cassa depositi e
prestiti, l'ammontare dell'I.V.A. percepito all'atto
dell'assegnazione dal destinatario dell'alloggio.
8. - APPLICAZIONE DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
N.1035 DEL 30-12-1972
Nel far riserva di fornire, separatamente, chiarimenti
ed istruzioni per la migliore e più uniforme
applicazione delle modalità e delle procedure
per dare attuazione alle norme concernenti l'assegnazione
degli alloggi ed, in generale, a quanto dispone il
decreto Presidente della Repubblica n.1035 del 30-12-1972,
si richiama, innanzi tutto, la particolare e personale
attenzione dei signori presidenti delle giunte regionali
sul primo comma dell'art.6 dello stesso decreto Presidente
della Repubblica n.1035, che prevede la istituzione
di una apposita nuova unica commissione per la formazione
delle graduatorie in luogo di quelle esistenti previste
dalla precedente normativa vigente al riguardo.
Poiché, come è di tutta evidenza, la assegnazione
delle abitazioni costruite con l'intervento pubblico
rappresenta un momento importante e qualificante della
politica diretta al soddisfacimento del fabbisogno
abitativo della popolazione locale, i signori presidenti
vorranno provvedere, senza indugio, alla immediata
nomina dei componenti la commissione stessa al fine
di assicurare il più sollecito espletamento
dei concorsi.
Nel frattempo gli I.A.C.P. cureranno la emanazione,
secondo le modalità previste dal decreto Presidente
della Repubblica n.1035, dei bandi per l'assegnazione
degli alloggi di cui all'art.1, nonché la costituzione
degli uffici di segreteria delle istituende commissioni
e la istituzione degli schedari.
Con l'occasione si precisa che, per quanto concerne
i concorsi i cui bandi siano stati emanati prima della
data di entrata in vigore del suddetto decreto Presidente
della Repubblica, questo Ministero ritiene opportuno,
tenuto conto anche delle intrinseche difficoltà
di una immediata operatività delle nuove commissioni,
che alla formazione della relativa graduatoria debbono
provvedere le vecchie commissioni per l'assegnazione
degli alloggi, competenti ai sensi delle disposizioni
vigenti alla data del bando, secondo le norme indicate
nel bando stesso.
(c) 1996 Note's