PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE E DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI.
Sono stati posti a questo Ministero quesiti in ordine
alla applicabilità di quanto contenuto nella
circolare n.97 del 23-9-1967, anche per le visite e
i controlli di prevenzione incendi degli esercizi alberghieri.
Al riguardo nel richiamare le norme procedurali vigenti
nonché la lettera - circolare n.27030/4122/1
del 21-10-1974, si precisa quanto segue.
I comandi provinciali, ricevuta la richiesta di visita,
effettueranno un primo sopralluogo dal quale potrà
accertarsi:
- primo caso: la rispondenza del complesso ai criteri
tecnici di sicurezza riportati nell'allegato A alla
lettera - circolare succitata; ovvero:
- secondo caso: la parziale non rispondenza del complesso
ai detti criteri di sicurezza, ma, al tempo stesso,
la possibilità di rendere il complesso rispondente
mercé l'esecuzione, in conformità a quanto
dettato al Capo II dei citati criteri, di idonei lavori
di adattamento che non comportino comunque la cessazione
dell'attività; ovvero
- terzo caso: la non rispondenza del complesso ai detti
criteri con la conseguente necessità di totale
o parziale ristrutturazione dell'edificio comportante
la cessazione dell'attività.
Nel primo caso il comando provinciale provvederà
al rilascio del certificato prevenzione incendi, dandone
comunicazione alla questura.
Nel secondo caso il comando darà dettagliata
comunicazione delle carenze riscontrate alla questura
ed all'interessato, rappresentando al tempo stesso
la opportunità che l'esercente presenti al comando
per l'esame e l'approvazione, un progetto delle opere
da eseguirsi per rendere il complesso rispondente ai
criteri tecnici di sicurezza; nella relazione illustrativa
del progetto dovranno essere indicati i tempi tecnici
presumibilmente necessari per l'esecuzione delle opere.
Nel tempo intercorrente fra la prima visita sopralluogo,
la presentazione e l'approvazione del progetto e l'ultimazione
delle opere - cui farà seguito evidentemente
il controllo della rispondenza delle stesse ai dati
di progetto con l'atto conclusivo del rilascio del
certificato di prevenzione incendi - il comando, in
relazione alla natura ed al grado dei pericoli in atto,
potrà proporre, affinché sia consentita
dall'organo responsabile la continuazione dell'esercizio,
l'adozione di provvedimenti volti a garantire la possibilità
di allarme immediato, di un facile esodo in caso di
incendio e dei primi interventi tempestivi ed efficaci.
Tra questi sono da tenersi presenti:
a) installazione di impianto di campanelli di allarme
con comando centralizzato permanentemente presidiato
e suonerie disposte lungo i corridoi di accesso alle
camere;
b) eliminazione dalle vie di uscita di ogni materiale
combustibile;
c) istituzione di un servizio di vigilanza notturna
da affidare a personale addestrato all'uso di mezzi
antincendi, con servizio di ronda controllato mediante
orologi;
d) limitazione della ricettività, in relazione
alle caratteristiche delle vie di uscita;
e) installazione di impianto di luce di sicurezza provvisorio
lungo le vie di uscita, realizzato anche con lampade
alimentate a batteria e ad accensione automatica in
caso di mancanza di corrente in rete;
f) divieto assoluto di apparecchi di riscaldamento a
fiamma libera.
Nel terzo caso, conseguendo dalla non rispondenza ai
criteri di sicurezza, la cessazione dell'attività
fino a ristrutturazione eseguita potrà, di volta
in volta, valutarsi se sia proponibile all'organo responsabile,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza, sempre
prevalenti, e in ogni caso con l'adozione delle misure
cautelari sopra riportate, la possibilità di
consentire la prosecuzione dell'esercizio per il tempo
strettamente indispensabile alla sistemazione delle
pendenze di carattere gestionale.
Per le attività alberghiere con ricettività
inferiore ai cento posti-letto, qualora venga richiesta
l'effettuazione di controlli, non solo - come già
prescritto - per esercizi di nuova installazione, ma
anche per quelli già funzionanti, sarà
adottata la stessa procedura innanzi stabilita, con
l'applicazione dei criteri tecnici di cui all'allegato
A alla lettera - circolare citata.
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