[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 16 LUGLIO 1971, N.5760

ULTIMAZIONE DEI LAVORI (ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765).

1. - Ai sensi del settimo comma art.17 legge 6-8-1967, n.765 le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto dello stesso articolo, non si applicano alle licenze edilizie rilasciate nel periodo cosiddetto di moratoria - un anno dall'entrata in vigore della legge - periodo scaduto il 31 agosto 1968. Tali licenze, dispone il settimo comma dello stesso art.17, <<non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori>>.
Essendo sorti alcuni dubbi interpretativi in relazione a questa ultima disposizione, soprattutto con riguardo alla nozione di ultimazione dei lavori, questo Ministero ha ritenuto opportuno chiedere il parere del consiglio di Stato al fine di trarne le direttive, cui informare concretamente la propria azione.

2. - Il consiglio di Stato, con parere sezione 2. 8-6-1971, n.483.71 ha rilevato che <<una costruzione deve ritenersi ultimata ai fini dell'applicazione della legislazione in esame allorché siano portate a compimento le strutture essenziali dell'edificio>>. Ciò in quanto il momento nel quale le strutture essenziali - rustico e copertura - sono portate a compimento è quello nel quale il terreno destinato alla edificazione è stato completamente utilizzato. L'edificio, infatti, allorché sarà completo nei volumi e nell'altezza, può dirsi che abbia realizzato il progetto, almeno nel senso che l'autorità pubblica è posta in condizione di effettuare tutti gli accertamenti necessari per stabilire se le prescrizioni impartite con il rilascio della licenza sono state osservate. Nello stesso tempo gli ulteriori lavori di completamento della costruzione non creano nuove situazioni di danno, né determinano per sé soli compromissioni dell'assetto di danno, né determinano per sé soli compromissioni dell'assetto urbanistico futuro.
Per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori dopo il biennio, il consiglio di Stato ha rilevato che ove si tratti di costruzioni portate a compimento nelle strutture essenziali ma non ancora completate, dopo la scadenza del biennio possono essere proseguite tutte le opere di completamento e di rifinitura.
Nel caso, invece, di costruzioni nelle quali neanche le strutture essenziali siano state completate nei termini di legge, ferma la possibilità di completare e rifinire le parti effettivamente costruite, non dovrebbe essere consentito, sulla base della originale licenza, il completamento dei lavori di struttura.
Tale divieto, però, non potrebbe tuttavia "operare con carattere di assoluta generalità, nel senso, cioè, che il fatto obiettivo della scadenza del termine comporti l'immediato arresto dell'attività costruttiva". Nel caso in cui "il mancato adempimento dell'ordine di costruire nel termine non può essere imputato al costruttore, ma si collega piuttosto al sopravvenire di fatti estranei alla sua volontà... spetterebbe all'amministrazione di stabilire, sulla base del suo apprezzamento, da effettuare alla stregua del più rigoroso rispetto delle esigenze del pubblico interesse , se sussistano condizioni tali da rendere necessario il suo diretto intervento ai fini della sospensione dei lavori".
D'altra parte, ha osservato il consiglio di Stato, vi sono certamente casi nei quali la stessa legge offre indicazioni abbastanza precise, nel senso di rendere possibile la continuazione dei lavori oltre i termini. Ciò accade, ad esempio, ogni qualvolta l'opera in corso di costruzione non contrasti con lo strumento urbanistico nel frattempo approvato, divenendo in tal caso irrilevante la inosservanza del termine di cui all'art.17 della legge n.765, ovvero nei casi in cui non siano più applicabili le prescrizioni dell'art.17 per effetto della presentazione di detto strumento all'autorità competente per la approvazione (sempre che, ovviamente, il comune interessato non sia incluso negli elenchi di cui all'art.4 della legge 1-6-1971, n.291) e l'opera in corso non contrasti con le previsioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione adottati.

3. - Questo Ministero ritiene di dover aderire alle considerazioni svolte dal consiglio di Stato in sede consultiva ed invita pertanto tutte le amministrazioni competenti nel settore ad ispirare ad esse la propria azione concreta.
In conclusione, perciò, questo Ministero precisa che per le costruzioni portate a compimento nelle strutture essenziali entro il biennio, ma non ancora completate, è legittimo il proseguimento dei lavori di completamento e di rifinitura. Per le costruzioni, invece, non completate nelle strutture essenziali entro i termini di legge, ferma restando la possibilità di completare e rifinire le parti costruite, non è legittimo il proseguimento delle opere strutturali; salvo che ricorrano le ipotesi di cui fa cenno il parere del consiglio di Stato e che sono state indicate al precedente punto.
Eventuali ulteriori problemi applicativi potranno essere direttamente prospettati a questo Ministero, il quale darà ad essi risoluzione nel quadro dei principi affermati dal supremo consesso consultivo.




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