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CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 16 LUGLIO 1971, N.5760ULTIMAZIONE DEI LAVORI (ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765).
1. - Ai sensi del settimo comma art.17 legge 6-8-1967, 
n.765 le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, 
terzo, quarto e sesto dello stesso articolo, non si 
applicano alle licenze edilizie rilasciate nel periodo 
cosiddetto di moratoria - un anno dall'entrata in vigore 
della legge - periodo scaduto il 31 agosto 1968. Tali 
licenze, dispone il settimo comma dello stesso art.17, 
<<non sono prorogabili e le costruzioni devono 
essere ultimate entro due anni dalla data di inizio 
dei lavori>>.
Essendo sorti alcuni dubbi interpretativi in relazione 
a questa ultima disposizione, soprattutto con riguardo 
alla nozione di ultimazione dei lavori, questo Ministero 
ha ritenuto opportuno chiedere il parere del consiglio 
di Stato al fine di trarne le direttive, cui informare 
concretamente la propria azione.
2. - Il consiglio di Stato, con parere sezione 2. 8-6-1971, 
n.483.71 ha rilevato che <<una costruzione deve 
ritenersi ultimata ai fini dell'applicazione della 
legislazione in esame allorché siano portate 
a compimento le strutture essenziali dell'edificio>>. 
Ciò in quanto il momento nel quale le strutture 
essenziali - rustico e copertura - sono portate a compimento 
è quello nel quale il terreno destinato alla 
edificazione è stato completamente utilizzato. 
L'edificio, infatti, allorché sarà completo 
nei volumi e nell'altezza, può dirsi che abbia 
realizzato il progetto, almeno nel senso che l'autorità 
pubblica è posta in condizione di effettuare 
tutti gli accertamenti necessari per stabilire se le 
prescrizioni impartite con il rilascio della licenza 
sono state osservate. Nello stesso tempo gli ulteriori 
lavori di completamento della costruzione non creano 
nuove situazioni di danno, né determinano per 
sé soli compromissioni dell'assetto di danno, 
né determinano per sé soli compromissioni 
dell'assetto urbanistico futuro.
Per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori dopo 
il biennio, il consiglio di Stato ha rilevato che ove 
si tratti di costruzioni portate a compimento nelle 
strutture essenziali ma non ancora completate, dopo 
la scadenza del biennio possono essere proseguite tutte 
le opere di completamento e di rifinitura.
Nel caso, invece, di costruzioni nelle quali neanche 
le strutture essenziali siano state completate nei 
termini di legge, ferma la possibilità di completare 
e rifinire le parti effettivamente costruite, non dovrebbe 
essere consentito, sulla base della originale licenza, 
il completamento dei lavori di struttura.
Tale divieto, però, non potrebbe tuttavia "operare 
con carattere di assoluta generalità, nel senso, 
cioè, che il fatto obiettivo della scadenza 
del termine comporti l'immediato arresto dell'attività 
costruttiva". Nel caso in cui "il mancato 
adempimento dell'ordine di costruire nel termine non 
può essere imputato al costruttore, ma si collega 
piuttosto al sopravvenire di fatti estranei alla sua 
volontà... spetterebbe all'amministrazione di 
stabilire, sulla base del suo apprezzamento, da effettuare 
alla stregua del più rigoroso rispetto delle 
esigenze del pubblico interesse , se sussistano condizioni 
tali da rendere necessario il suo diretto intervento 
ai fini della sospensione dei lavori".
D'altra parte, ha osservato il consiglio di Stato, vi 
sono certamente casi nei quali la stessa legge offre 
indicazioni abbastanza precise, nel senso di rendere 
possibile la continuazione dei lavori oltre i termini. 
Ciò accade, ad esempio, ogni qualvolta l'opera 
in corso di costruzione non contrasti con lo strumento 
urbanistico nel frattempo approvato, divenendo in tal 
caso irrilevante la inosservanza del termine di cui 
all'art.17 della legge n.765, ovvero nei casi in cui 
non siano più applicabili le prescrizioni dell'art.17 
per effetto della presentazione di detto strumento 
all'autorità competente per la approvazione 
(sempre che, ovviamente, il comune interessato non 
sia incluso negli elenchi di cui all'art.4 della legge 
1-6-1971, n.291) e l'opera in corso non contrasti con 
le previsioni del piano regolatore o del programma 
di fabbricazione adottati.
3. - Questo Ministero ritiene di dover aderire alle 
considerazioni svolte dal consiglio di Stato in sede 
consultiva ed invita pertanto tutte le amministrazioni 
competenti nel settore ad ispirare ad esse la propria 
azione concreta.
In conclusione, perciò, questo Ministero precisa 
che per le costruzioni portate a compimento nelle strutture 
essenziali entro il biennio, ma non ancora completate, 
è legittimo il proseguimento dei lavori di completamento 
e di rifinitura. Per le costruzioni, invece, non completate 
nelle strutture essenziali entro i termini di legge, 
ferma restando la possibilità di completare 
e rifinire le parti costruite, non è legittimo 
il proseguimento delle opere strutturali; salvo che 
ricorrano le ipotesi di cui fa cenno il parere del 
consiglio di Stato e che sono state indicate al precedente 
punto.
Eventuali ulteriori problemi applicativi potranno essere 
direttamente prospettati a questo Ministero, il quale 
darà ad essi risoluzione nel quadro dei principi 
affermati dal supremo consesso consultivo.
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