ULTIMAZIONE DEI LAVORI (ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765).
1. - Ai sensi del settimo comma art.17 legge 6-8-1967,
n.765 le disposizioni di cui ai commi primo, secondo,
terzo, quarto e sesto dello stesso articolo, non si
applicano alle licenze edilizie rilasciate nel periodo
cosiddetto di moratoria - un anno dall'entrata in vigore
della legge - periodo scaduto il 31 agosto 1968. Tali
licenze, dispone il settimo comma dello stesso art.17,
<<non sono prorogabili e le costruzioni devono
essere ultimate entro due anni dalla data di inizio
dei lavori>>.
Essendo sorti alcuni dubbi interpretativi in relazione
a questa ultima disposizione, soprattutto con riguardo
alla nozione di ultimazione dei lavori, questo Ministero
ha ritenuto opportuno chiedere il parere del consiglio
di Stato al fine di trarne le direttive, cui informare
concretamente la propria azione.
2. - Il consiglio di Stato, con parere sezione 2. 8-6-1971,
n.483.71 ha rilevato che <<una costruzione deve
ritenersi ultimata ai fini dell'applicazione della
legislazione in esame allorché siano portate
a compimento le strutture essenziali dell'edificio>>.
Ciò in quanto il momento nel quale le strutture
essenziali - rustico e copertura - sono portate a compimento
è quello nel quale il terreno destinato alla
edificazione è stato completamente utilizzato.
L'edificio, infatti, allorché sarà completo
nei volumi e nell'altezza, può dirsi che abbia
realizzato il progetto, almeno nel senso che l'autorità
pubblica è posta in condizione di effettuare
tutti gli accertamenti necessari per stabilire se le
prescrizioni impartite con il rilascio della licenza
sono state osservate. Nello stesso tempo gli ulteriori
lavori di completamento della costruzione non creano
nuove situazioni di danno, né determinano per
sé soli compromissioni dell'assetto di danno,
né determinano per sé soli compromissioni
dell'assetto urbanistico futuro.
Per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori dopo
il biennio, il consiglio di Stato ha rilevato che ove
si tratti di costruzioni portate a compimento nelle
strutture essenziali ma non ancora completate, dopo
la scadenza del biennio possono essere proseguite tutte
le opere di completamento e di rifinitura.
Nel caso, invece, di costruzioni nelle quali neanche
le strutture essenziali siano state completate nei
termini di legge, ferma la possibilità di completare
e rifinire le parti effettivamente costruite, non dovrebbe
essere consentito, sulla base della originale licenza,
il completamento dei lavori di struttura.
Tale divieto, però, non potrebbe tuttavia "operare
con carattere di assoluta generalità, nel senso,
cioè, che il fatto obiettivo della scadenza
del termine comporti l'immediato arresto dell'attività
costruttiva". Nel caso in cui "il mancato
adempimento dell'ordine di costruire nel termine non
può essere imputato al costruttore, ma si collega
piuttosto al sopravvenire di fatti estranei alla sua
volontà... spetterebbe all'amministrazione di
stabilire, sulla base del suo apprezzamento, da effettuare
alla stregua del più rigoroso rispetto delle
esigenze del pubblico interesse , se sussistano condizioni
tali da rendere necessario il suo diretto intervento
ai fini della sospensione dei lavori".
D'altra parte, ha osservato il consiglio di Stato, vi
sono certamente casi nei quali la stessa legge offre
indicazioni abbastanza precise, nel senso di rendere
possibile la continuazione dei lavori oltre i termini.
Ciò accade, ad esempio, ogni qualvolta l'opera
in corso di costruzione non contrasti con lo strumento
urbanistico nel frattempo approvato, divenendo in tal
caso irrilevante la inosservanza del termine di cui
all'art.17 della legge n.765, ovvero nei casi in cui
non siano più applicabili le prescrizioni dell'art.17
per effetto della presentazione di detto strumento
all'autorità competente per la approvazione
(sempre che, ovviamente, il comune interessato non
sia incluso negli elenchi di cui all'art.4 della legge
1-6-1971, n.291) e l'opera in corso non contrasti con
le previsioni del piano regolatore o del programma
di fabbricazione adottati.
3. - Questo Ministero ritiene di dover aderire alle
considerazioni svolte dal consiglio di Stato in sede
consultiva ed invita pertanto tutte le amministrazioni
competenti nel settore ad ispirare ad esse la propria
azione concreta.
In conclusione, perciò, questo Ministero precisa
che per le costruzioni portate a compimento nelle strutture
essenziali entro il biennio, ma non ancora completate,
è legittimo il proseguimento dei lavori di completamento
e di rifinitura. Per le costruzioni, invece, non completate
nelle strutture essenziali entro i termini di legge,
ferma restando la possibilità di completare
e rifinire le parti costruite, non è legittimo
il proseguimento delle opere strutturali; salvo che
ricorrano le ipotesi di cui fa cenno il parere del
consiglio di Stato e che sono state indicate al precedente
punto.
Eventuali ulteriori problemi applicativi potranno essere
direttamente prospettati a questo Ministero, il quale
darà ad essi risoluzione nel quadro dei principi
affermati dal supremo consesso consultivo.
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