EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA - SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA REGIONI ED ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO.
1. L'Istituto si impegna a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata previsti dalla legge 5-8- 1978, n.457 alle condizioni e modalità stabiliti dalla legge stessa, dalle norme sul credito fondiario ed edilizio e dalle pattuizioni della presente convenzione.
2. I mutui saranno concessi ai soggetti individuati
dalla regione per la realizzazione dei singoli programmi.
Le domande di finanziamento presentate alla Regione
ai sensi della citata legge n.457 conterranno l'indicazione
dell'Istituto o Sezione di credito fondiario ed edilizio;
il richiedente potrà successivamente modificare
l'indicazione inizialmente effettuata.
Qualora le abitazioni ammesse a finanziamento, da eseguire
su aree indicate dal comune nell'ambito dei piani di
zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, siano comprese
in fabbricati per i quali lo strumento urbanistico
preveda la realizzazione di locali ad uso non residenziale
non compresi nella superficie con uguale destinazione
ammessa a contributo, l'Istituto, riconoscendo l'opportunità
di agevolare la realizzazione dei programmi costruttivi
di cui alla presente convenzione, esaminerà
contestualmente la possibilità di concedere
un mutuo ordinario su tali porzioni.
3. L'Istituto procederà all'istruttoria per la
delibera di concessione dei mutui sulla base della
comunicazione da parte della Regione dell'ammissione
al finanziamento dell'iniziativa e della documentazione
indicata nel decreto ministeriale previsto dall'ultimo
comma dell'art.14 della citata legge n.457.
Nella comunicazione della Regione saranno indicati la
localizzazione dell'intervento, il programma costruttivo,
il soggetto incaricato a realizzarlo, nonché
l'importo massimo ammesso a contributo.
Alla verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche
ed economiche prescritte dalla normativa statale e
regionale provvede la Regione attraverso il rilancio
di un visto di conformità preliminare sul progetto,
provvisto delle concessioni ad edificare, e sulla Relazione
tecnico-economica richiamata dal decreto di cui al
primo comma.
Eventuali successive varianti al progetto di cui al
comma precedente che riguardino le predette caratteristiche
tecniche ed economiche dovranno essere assoggettate
al rilascio di analogo visto di conformità della
Regione.
Conclusa con esito positivo la predetta istruttoria,
l'Istituto procederà a deliberare la concessione
del mutuo. La deliberazione sarà assunta entro
30 giorni dal ricevimento della documentazione predetta.
4. I mutui sono deliberati dall'Istituto fino al 100% della spesa riconosciuta dalla Regione per l'acquisizione dell'area e per la realizzazione della costruzione con il limite massimo di mutuo, per ogni abitazione, vigente al momento dell'ammissione regionale al finanziamento. Per gli alloggi la cui spesa riconosciuta superi l'importo del mutuo concedibile come sopra determinato, il mutuo non potrà comunque eccedere detto importo.
5. L'Istituto invierà comunicazione alla Regione circa l'avvenuta deliberazione del mutuo, corredata dei dati necessari per l'emanazione del provvedimento regionale di concessione del contributo.
6. L'Istituto procederà all'espletamento dell'istruttoria
per il contratto di mutuo. La stipulazione del contratto
stesso avverrà, conclusa positivamente l'istruttoria,
entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione
prevista dal decreto ministeriale di cui all'art.14,
ultimo comma, della ricordata legge n.457.
Nell'ipotesi di applicazione dell'art.10-ter della legge
18- 10-1975, n.492, la documentazione dovrà
essere integrata in base a quanto previsto dall'articolo
stesso.
Nel contratto di mutuo verrà fatto espresso richiamo
alla presente convenzione ed alle disposizioni regionali
relative all'uso ed alla disponibilità delle
abitazioni finanziate.
L'Istituto trasmetterà copia del contratto alla
Regione.
L'eventuale somma richiesta dall'Istituto al mutuatario
all'inizio dell'istruttoria tecnico-legale a titolo
di deposito per le relative spese è restituita
al mutuatario stesso, nel caso in cui l'istruttoria
abbia avuto esito favorevole, all'atto della prima
erogazione del mutuo, mentre verrà trattenuta
e conguagliata qualora l'istruttoria abbia esito negativo.
7. Il mutuo sarà erogato dopo che l'Istituto
abbia accertato l'idoneità della documentazione
a tal fine necessaria, prevista nel ripetuto decreto
ministeriale di cui al primo comma del precedente art.3,
e abbia ricevuto copia del provvedimento regionale
di concessione del contributo.
La prima erogazione verrà effettuata, successivamente
all'inizio dei lavori, sulla base delle spese per l'area
e per la costruzione, ammesse a finanziamento sostenute
dal mutuatario.
Le erogazioni successive saranno effettuate sulla base
dello stato di avanzamento dei lavori per importi non
inferiori al 10% del mutuo concesso, fermo restando
che per il versamento a saldo dovrà rimanere
da erogare un importo comunque non inferiore al 10%
del mutuo stesso, riducendo all'occorrenza la percentuale
minima della penultima erogazione.
Per i programmi costruttivi la cui spesa riconosciuta
superi l'ammontare del mutuo concedibile, le erogazioni
di norma avranno luogo dopo che il mutuatario avrà
investito la differenza fra spesa riconosciuta e mutuo
concesso.
Per le erogazioni, i mutuatari debbono esplicitamente
dichiarare che esse si riferiscono a spese effettivamente
sostenute per il programma costruttivo ammesso a contributo.
L'Istituto dà comunicazione alla Regione con
lettera raccomandata delle avvenute erogazioni.
8. Sulle erogazioni effettuate in conto mutuo l'Istituto
provvederà alla liquidazione, alle date del
30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, degli interessi
dovuti nella misura tempo per tempo stabilita nel decreto
ministeriale recante il costo del denaro determinato
ai sensi del Titolo II della legge 1179/65 e successive
modifiche ed integrazioni.
Affinché detti interessi non gravino sui mutuatari
in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art.18
della legge n.457, la Regione provvederà a corrispondere
alle stesse date un contributo pari alla differenza
fra il costo del denaro e detto tasso.
A tal fine l'Istituto, entro il 20 maggio e il 20 novembre
di ciascun anno, comunica alla Regione gli importi
dovuti per ciascuna erogazione effettuata entro il
30 aprile ed entro il 31 ottobre precedenti in relazione
ad ogni singola operazione.
Gli importi dovuti sulle erogazioni effettuate negli
ultimi due mesi di ogni semestre solare saranno comunicati
alla Regione con la segnalazione relativa al semestre
successivo.
La Regione disporrà il pagamento tramite il proprio
tesoriere alle predette date del 30 giugno e del 31
dicembre con valuta in pari data.
9. Ultimati i lavori, l'Istituto stipulerà l'atto
di erogazione e quietanza a saldo dopo aver acquisito:
a) il certificato comunale attestante la data di ultimazione
dei lavori;
b) l'attestato regionale sul rispetto delle procedure,
dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti
per la realizzazione dei programmi, anche in relazione
alla spesa sostenuta, nonché la restante documentazione
prevista nel decreto ministeriale di cui all'ultimo
comma dell'art.14 della legge n.457.
Unitamente all'attestato di cui alla predetta lett.
b) la Regione indica l'ammontare della spesa complessiva
ammessa definitivamente a contributo; conseguentemente
l'Istituto, in occasione dell'erogazione a saldo, provvederà
ad adeguare alla predetta spesa l'importo del mutuo,
effettuando le eventuali riduzioni.
Qualora l'importo erogato superi la spesa ammessa a
contributo, il mutuatario dovrà rimborsare l'eccedenza,
unitamente al contributo corrisposto dalla Regione
sui relativi interessi di preammortamento.
Prima della stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza
a saldo il mutuatario dovrà produrre la documentazione
occorrente ai fini della ripartizione in quote del
mutuo e dell'ipoteca.
Il mancato rispetto delle caratteristiche e dei requisiti
prescritti per le abitazioni finanziate, risultante
dall'attestato regionale, comporta la decadenza dal
beneficio del contributo.
10. Con l'atto di erogazione e quietanza a saldo o con
gli eventuali atti pubblici di erogazione parziale
in ammortamento resta definitivamente stabilito il
costo del denaro applicabile, rispettivamente, all'intero
mutuo o alla quota relativa all'erogazione parziale.
La decorrenza dell'ammortamento delle somme erogate
non potrà essere fissata anteriormente al 1o
gennaio o al 1o luglio successivo alla data dei relativi
atti di erogazione e quietanza. L'Istituto, ove possibile,
farà decorrere da identica data l'ammortamento
del mutuo integralmente erogato.
Copia dell'atto o degli atti di cui sopra sono trasmessi
alla Regione unitamente ad una comunicazione da cui
risulti l'ammontare del contributo sugli interessi
di preammortamento, dall'ultima liquidazione semestrale
sino all'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso,
e l'ammontare del contributo dovuti sulle semestralità
nel periodo di ammortamento.
La Regione, sulla base degli atti di erogazione e quietanza
e delle comunicazioni anzidette, emette il provvedimento
di liquidazione del contributo, che viene corrisposto
a partire dalla prima scadenza semestrale successiva
alla comunicazione, per quanto riguarda il contributo
relativo agli interessi di preammortamento, ed alla
scadenza delle singole semestralità, per il
contributo relativo al periodo di ammortamento. Per
gli atti trasmessi dall'Istituto dopo il 20 maggio
ed il 20 novembre, il contributo sugli interessi di
preammortamento è corrisposto alla Regione,
rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre o del
30 giugno immediatamente successive.
L'Istituto consentirà, in relazione all'andamento
del mercato finanziario, che l'operazione, compreso
il periodo di preammortamento abbia la durata massima
prevista dalla legge n.457 per i diversi settori di
intervento, facoltizzata beninteso la Regione a stabilire
una durata inferiore
11. La Regione prende atto che il rispetto dei termini
di pagamento sopra stabiliti agli artt. 8 e 10 è
condizione essenziale perché anche l'Istituto
possa far fronte agli obblighi assunti con la presente
convenzione.
L'Istituto prende atto che la tempestiva somministrazione
degli acconti e delle rate di saldo dei mutui è
condizione essenziale per il rispetto, da parte del
mutuatario, dei tempi di realizzazione che gli saranno
indicati dalla Regione e, conseguentemente, per il
raggiungimento delle finalità dei programmi
di edilizia agevolata.
12. Nel rispetto dei termini fissati dal secondo comma
dell'art.18 della legge n.457 e comunque entro 60 giorni
dalla stipulazione degli atti pubblici di assegnazione
e di vendita, gli assegnatari e gli acquirenti dei
singoli alloggi devono notificare alla Regione ed all'Istituto,
a norma dell'art.20 del T.U. 16-7- 1905, n.646, gli
atti medesimi, corredati della certificazione della
Regione concernente il possesso dei requisiti per accedere
alle agevolazioni, con l'indicazione del tasso applicabile
ai sensi di legge.
L'Istituto provvederà ad applicare tale tasso
sul capitale residuo della relativa quota di mutuo
alla data di stipula degli atti pubblici anzidetti,
con effetto dalla prima rata semestrale successiva.
L'Istituto comunicherà, inoltre, alla Regione
l'ammontare del contributo a carico dello Stato riferito
alla singola quota di mutuo, operando i relativi conguagli.
L'acquirente o l'assegnatario che abbia fruito di un
contributo sulle rate di sua competenza maggiore di
quello spettantegli per effetto di notifica successiva
alla scadenza della prima rata a suo carico è
tenuto a restituire l'eccedenza con i relativi interessi
legali.
La mancanza della certificazione di cui al primo comma
comproverà la decadenza dal contributo sugli
interessi di preammortamento. In tal caso resta fermo
l'obbligo per gli interessati di rimborsare allo Stato
l'ammontare dei relativi contributi.
La cooperativa e l'impresa che entro due anni dall'ultimazione
dei lavori non abbiano provveduto all'assegnazione
o alla cessione degli alloggi realizzati, con relativo
accollo di mutuo a favore di soggetti che risultino
in possesso dei requisiti per fruire del contributo
dello Stato, ovvero la cooperativa e l'impresa che
abbiano assegnato o ceduto gli alloggi a soggetti in
possesso di un reddito superiore al limite massimo
stabilito dalla legge decadono dal contributo corrispondente
a tali quote. Decade altresì dal contributo
il privato che non abbia stipulato l'atto di erogazione
finale del mutuo contratto per la costruzione dell'alloggio
entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
In tal caso la cooperativa, l'impresa ed il privato
sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei
contributi corrisposti sugli interessi di preammortamento
nonché, per gli alloggi assegnati, ceduti o
costruiti da soggetti in possesso di un reddito superiore
al limite massimo stabilito dalla legge, sugli interessi
di ammortamento.
La restituzione deve avvenire nel termine di giorni
30 dal verificarsi della condizione che l'ha determinata.
Decorso inutilmente tale termine, la cooperativa e
l'impresa dovranno corrispondere allo Stato sulle somme
dovute gli interessi legali dalla scadenza del biennio
o dalla stipulazione dell'atto di assegnazione e vendita
a soggetti privi dei requisiti per fruire del contributo
fino al giorno del pagamento. Altrettanto dovrà
fare il privato a far data dalla scadenza del termine
consentito per la definizione del mutuo.
L'Istituto comunica alla Regione ogni notificazione,
ai sensi dell'art.20 del T.U. 1905, n.646, relativa
ai successivi trasferimenti ed alle costituzioni di
diritti reali sulle abitazioni il cui mutuo non sia
stato estinto: la permanenza delle agevolazioni a favore
dell'avente causa del mutuatario è subordinata
al rilascio della certificazione della Regione concernente
il possesso dei requisiti per accedere alle stesse.
13. In relazione all'aumento o alla diminuzione dei
tassi ai sensi dell'art.19, secondo comma, la Regione
provvederà alla variazione del contributo statale
da corrispondere all'Istituto.
Correlativamente l'Istituto provvederà alla variazione
della rata a carico del mutuatario.
14. Agli interventi di recupero indicati dall'art.33 della legge n.457 si applicano le procedure previste dalla presente convenzione.
15. I mutui possono essere estinti anticipatamente,
in tutto o in parte; in tal caso il mutuatario sarà
tenuto, oltre al pagamento del residuo debito a quant'altro
dovuto in base alle disposizioni in vigore sul credito
fondiario ed edilizio secondo le pattuizioni dei contratti
di mutuo.
L'Istituto dà comunicazione alla Regione delle
avvenute estinzioni, totali o parziali dei mutui. La
Regione dispone, per i mutui estinti interamente, la
cessazione del contributo con effetto dalla semestralità
di ammortamento successiva alla estinzione medesima,
mentre per i mutui estinti parzialmente il contributo
statale è ridotto in proporzione al capitale
rimborsato.
16. Qualora, in conseguenza di inadempienze contrattuali
del mutuatario, abbia avuto inizio la procedura esecutiva
sull'immobile finanziato e la procedura stessa si sia
conclusa con l'aggiudicazione a soggetto non avente
i requisiti per fruire delle agevolazioni, l'Istituto
ne darà ugualmente comunicazione alla Regione
per la cessazione del contributo.
Nel caso invece in cui l'aggiudicazione sia avvenuta
in favore di soggetto avente i requisiti per il permanere
delle agevolazioni in atto, l'Istituto ne darà
ugualmente comunicazione alla Regione.
17. In relazione agli adempimenti che competono alla Regione ai sensi dell'art.4, lett. h) ed i), della legge n.457, l'Istituto fornirà, a richiesta, ogni necessaria informazione in merito ai contratti di mutuo stipulati e a quelli in istruttoria; analogo impegno dovrà essere previsto per i mutuatari nel contratto di mutuo.
18. Tutte le operazioni contabili fra Regione e Istituto verranno effettuate tramite la Tesoreria regionale.
19. Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione ......................,quelle dirette all'Istituto presso la propria Sede, via...................................
20. Le spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto.
21. La presente convenzione resta in vigore per tutto
il tempo necessario per la concessione ed estinzione
dei mutui da essa previsti, salva la facoltà
per le parti di darne disdetta con un preavviso di
sei mesi.
La risoluzione, se interverrà, avrà effetto
soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione
di quelle per le quali sia già stato stipulato
il contratto di mutuo; a queste ultime si applicheranno,
fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente
convenzione.
22. La presente convenzione viene redatta in esemplari ed è impegnativa per l'Istituto dal momento della stipulazione, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di approvazione.
(c) 1996 Note's