[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 30 APRILE 1979, N.61

EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA - SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA REGIONI ED ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO.

1. L'Istituto si impegna a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata previsti dalla legge 5-8- 1978, n.457 alle condizioni e modalità stabiliti dalla legge stessa, dalle norme sul credito fondiario ed edilizio e dalle pattuizioni della presente convenzione.

2. I mutui saranno concessi ai soggetti individuati dalla regione per la realizzazione dei singoli programmi.
Le domande di finanziamento presentate alla Regione ai sensi della citata legge n.457 conterranno l'indicazione dell'Istituto o Sezione di credito fondiario ed edilizio; il richiedente potrà successivamente modificare l'indicazione inizialmente effettuata.
Qualora le abitazioni ammesse a finanziamento, da eseguire su aree indicate dal comune nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, siano comprese in fabbricati per i quali lo strumento urbanistico preveda la realizzazione di locali ad uso non residenziale non compresi nella superficie con uguale destinazione ammessa a contributo, l'Istituto, riconoscendo l'opportunità di agevolare la realizzazione dei programmi costruttivi di cui alla presente convenzione, esaminerà contestualmente la possibilità di concedere un mutuo ordinario su tali porzioni.

3. L'Istituto procederà all'istruttoria per la delibera di concessione dei mutui sulla base della comunicazione da parte della Regione dell'ammissione al finanziamento dell'iniziativa e della documentazione indicata nel decreto ministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art.14 della citata legge n.457.
Nella comunicazione della Regione saranno indicati la localizzazione dell'intervento, il programma costruttivo, il soggetto incaricato a realizzarlo, nonché l'importo massimo ammesso a contributo.
Alla verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche ed economiche prescritte dalla normativa statale e regionale provvede la Regione attraverso il rilancio di un visto di conformità preliminare sul progetto, provvisto delle concessioni ad edificare, e sulla Relazione tecnico-economica richiamata dal decreto di cui al primo comma.
Eventuali successive varianti al progetto di cui al comma precedente che riguardino le predette caratteristiche tecniche ed economiche dovranno essere assoggettate al rilascio di analogo visto di conformità della Regione.
Conclusa con esito positivo la predetta istruttoria, l'Istituto procederà a deliberare la concessione del mutuo. La deliberazione sarà assunta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione predetta.

4. I mutui sono deliberati dall'Istituto fino al 100% della spesa riconosciuta dalla Regione per l'acquisizione dell'area e per la realizzazione della costruzione con il limite massimo di mutuo, per ogni abitazione, vigente al momento dell'ammissione regionale al finanziamento. Per gli alloggi la cui spesa riconosciuta superi l'importo del mutuo concedibile come sopra determinato, il mutuo non potrà comunque eccedere detto importo.

5. L'Istituto invierà comunicazione alla Regione circa l'avvenuta deliberazione del mutuo, corredata dei dati necessari per l'emanazione del provvedimento regionale di concessione del contributo.

6. L'Istituto procederà all'espletamento dell'istruttoria per il contratto di mutuo. La stipulazione del contratto stesso avverrà, conclusa positivamente l'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione prevista dal decreto ministeriale di cui all'art.14, ultimo comma, della ricordata legge n.457.
Nell'ipotesi di applicazione dell'art.10-ter della legge 18- 10-1975, n.492, la documentazione dovrà essere integrata in base a quanto previsto dall'articolo stesso.
Nel contratto di mutuo verrà fatto espresso richiamo alla presente convenzione ed alle disposizioni regionali relative all'uso ed alla disponibilità delle abitazioni finanziate.
L'Istituto trasmetterà copia del contratto alla Regione.
L'eventuale somma richiesta dall'Istituto al mutuatario all'inizio dell'istruttoria tecnico-legale a titolo di deposito per le relative spese è restituita al mutuatario stesso, nel caso in cui l'istruttoria abbia avuto esito favorevole, all'atto della prima erogazione del mutuo, mentre verrà trattenuta e conguagliata qualora l'istruttoria abbia esito negativo.

7. Il mutuo sarà erogato dopo che l'Istituto abbia accertato l'idoneità della documentazione a tal fine necessaria, prevista nel ripetuto decreto ministeriale di cui al primo comma del precedente art.3, e abbia ricevuto copia del provvedimento regionale di concessione del contributo.
La prima erogazione verrà effettuata, successivamente all'inizio dei lavori, sulla base delle spese per l'area e per la costruzione, ammesse a finanziamento sostenute dal mutuatario.
Le erogazioni successive saranno effettuate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori per importi non inferiori al 10% del mutuo concesso, fermo restando che per il versamento a saldo dovrà rimanere da erogare un importo comunque non inferiore al 10% del mutuo stesso, riducendo all'occorrenza la percentuale minima della penultima erogazione.
Per i programmi costruttivi la cui spesa riconosciuta superi l'ammontare del mutuo concedibile, le erogazioni di norma avranno luogo dopo che il mutuatario avrà investito la differenza fra spesa riconosciuta e mutuo concesso.
Per le erogazioni, i mutuatari debbono esplicitamente dichiarare che esse si riferiscono a spese effettivamente sostenute per il programma costruttivo ammesso a contributo.
L'Istituto dà comunicazione alla Regione con lettera raccomandata delle avvenute erogazioni.

8. Sulle erogazioni effettuate in conto mutuo l'Istituto provvederà alla liquidazione, alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, degli interessi dovuti nella misura tempo per tempo stabilita nel decreto ministeriale recante il costo del denaro determinato ai sensi del Titolo II della legge 1179/65 e successive modifiche ed integrazioni.
Affinché detti interessi non gravino sui mutuatari in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art.18 della legge n.457, la Regione provvederà a corrispondere alle stesse date un contributo pari alla differenza fra il costo del denaro e detto tasso.
A tal fine l'Istituto, entro il 20 maggio e il 20 novembre di ciascun anno, comunica alla Regione gli importi dovuti per ciascuna erogazione effettuata entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre precedenti in relazione ad ogni singola operazione.
Gli importi dovuti sulle erogazioni effettuate negli ultimi due mesi di ogni semestre solare saranno comunicati alla Regione con la segnalazione relativa al semestre successivo.
La Regione disporrà il pagamento tramite il proprio tesoriere alle predette date del 30 giugno e del 31 dicembre con valuta in pari data.

9. Ultimati i lavori, l'Istituto stipulerà l'atto di erogazione e quietanza a saldo dopo aver acquisito:
a) il certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori;
b) l'attestato regionale sul rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione dei programmi, anche in relazione alla spesa sostenuta, nonché la restante documentazione prevista nel decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art.14 della legge n.457.
Unitamente all'attestato di cui alla predetta lett. b) la Regione indica l'ammontare della spesa complessiva ammessa definitivamente a contributo; conseguentemente l'Istituto, in occasione dell'erogazione a saldo, provvederà ad adeguare alla predetta spesa l'importo del mutuo, effettuando le eventuali riduzioni.
Qualora l'importo erogato superi la spesa ammessa a contributo, il mutuatario dovrà rimborsare l'eccedenza, unitamente al contributo corrisposto dalla Regione sui relativi interessi di preammortamento.
Prima della stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza a saldo il mutuatario dovrà produrre la documentazione occorrente ai fini della ripartizione in quote del mutuo e dell'ipoteca.
Il mancato rispetto delle caratteristiche e dei requisiti prescritti per le abitazioni finanziate, risultante dall'attestato regionale, comporta la decadenza dal beneficio del contributo.

10. Con l'atto di erogazione e quietanza a saldo o con gli eventuali atti pubblici di erogazione parziale in ammortamento resta definitivamente stabilito il costo del denaro applicabile, rispettivamente, all'intero mutuo o alla quota relativa all'erogazione parziale.
La decorrenza dell'ammortamento delle somme erogate non potrà essere fissata anteriormente al 1o gennaio o al 1o luglio successivo alla data dei relativi atti di erogazione e quietanza. L'Istituto, ove possibile, farà decorrere da identica data l'ammortamento del mutuo integralmente erogato.
Copia dell'atto o degli atti di cui sopra sono trasmessi alla Regione unitamente ad una comunicazione da cui risulti l'ammontare del contributo sugli interessi di preammortamento, dall'ultima liquidazione semestrale sino all'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso, e l'ammontare del contributo dovuti sulle semestralità nel periodo di ammortamento.
La Regione, sulla base degli atti di erogazione e quietanza e delle comunicazioni anzidette, emette il provvedimento di liquidazione del contributo, che viene corrisposto a partire dalla prima scadenza semestrale successiva alla comunicazione, per quanto riguarda il contributo relativo agli interessi di preammortamento, ed alla scadenza delle singole semestralità, per il contributo relativo al periodo di ammortamento. Per gli atti trasmessi dall'Istituto dopo il 20 maggio ed il 20 novembre, il contributo sugli interessi di preammortamento è corrisposto alla Regione, rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre o del 30 giugno immediatamente successive.
L'Istituto consentirà, in relazione all'andamento del mercato finanziario, che l'operazione, compreso il periodo di preammortamento abbia la durata massima prevista dalla legge n.457 per i diversi settori di intervento, facoltizzata beninteso la Regione a stabilire una durata inferiore

11. La Regione prende atto che il rispetto dei termini di pagamento sopra stabiliti agli artt. 8 e 10 è condizione essenziale perché anche l'Istituto possa far fronte agli obblighi assunti con la presente convenzione.
L'Istituto prende atto che la tempestiva somministrazione degli acconti e delle rate di saldo dei mutui è condizione essenziale per il rispetto, da parte del mutuatario, dei tempi di realizzazione che gli saranno indicati dalla Regione e, conseguentemente, per il raggiungimento delle finalità dei programmi di edilizia agevolata.

12. Nel rispetto dei termini fissati dal secondo comma dell'art.18 della legge n.457 e comunque entro 60 giorni dalla stipulazione degli atti pubblici di assegnazione e di vendita, gli assegnatari e gli acquirenti dei singoli alloggi devono notificare alla Regione ed all'Istituto, a norma dell'art.20 del T.U. 16-7- 1905, n.646, gli atti medesimi, corredati della certificazione della Regione concernente il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni, con l'indicazione del tasso applicabile ai sensi di legge.
L'Istituto provvederà ad applicare tale tasso sul capitale residuo della relativa quota di mutuo alla data di stipula degli atti pubblici anzidetti, con effetto dalla prima rata semestrale successiva. L'Istituto comunicherà, inoltre, alla Regione l'ammontare del contributo a carico dello Stato riferito alla singola quota di mutuo, operando i relativi conguagli.
L'acquirente o l'assegnatario che abbia fruito di un contributo sulle rate di sua competenza maggiore di quello spettantegli per effetto di notifica successiva alla scadenza della prima rata a suo carico è tenuto a restituire l'eccedenza con i relativi interessi legali.
La mancanza della certificazione di cui al primo comma comproverà la decadenza dal contributo sugli interessi di preammortamento. In tal caso resta fermo l'obbligo per gli interessati di rimborsare allo Stato l'ammontare dei relativi contributi.
La cooperativa e l'impresa che entro due anni dall'ultimazione dei lavori non abbiano provveduto all'assegnazione o alla cessione degli alloggi realizzati, con relativo accollo di mutuo a favore di soggetti che risultino in possesso dei requisiti per fruire del contributo dello Stato, ovvero la cooperativa e l'impresa che abbiano assegnato o ceduto gli alloggi a soggetti in possesso di un reddito superiore al limite massimo stabilito dalla legge decadono dal contributo corrispondente a tali quote. Decade altresì dal contributo il privato che non abbia stipulato l'atto di erogazione finale del mutuo contratto per la costruzione dell'alloggio entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
In tal caso la cooperativa, l'impresa ed il privato sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi corrisposti sugli interessi di preammortamento nonché, per gli alloggi assegnati, ceduti o costruiti da soggetti in possesso di un reddito superiore al limite massimo stabilito dalla legge, sugli interessi di ammortamento.
La restituzione deve avvenire nel termine di giorni 30 dal verificarsi della condizione che l'ha determinata. Decorso inutilmente tale termine, la cooperativa e l'impresa dovranno corrispondere allo Stato sulle somme dovute gli interessi legali dalla scadenza del biennio o dalla stipulazione dell'atto di assegnazione e vendita a soggetti privi dei requisiti per fruire del contributo fino al giorno del pagamento. Altrettanto dovrà fare il privato a far data dalla scadenza del termine consentito per la definizione del mutuo.
L'Istituto comunica alla Regione ogni notificazione, ai sensi dell'art.20 del T.U. 1905, n.646, relativa ai successivi trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali sulle abitazioni il cui mutuo non sia stato estinto: la permanenza delle agevolazioni a favore dell'avente causa del mutuatario è subordinata al rilascio della certificazione della Regione concernente il possesso dei requisiti per accedere alle stesse.

13. In relazione all'aumento o alla diminuzione dei tassi ai sensi dell'art.19, secondo comma, la Regione provvederà alla variazione del contributo statale da corrispondere all'Istituto.
Correlativamente l'Istituto provvederà alla variazione della rata a carico del mutuatario.

14. Agli interventi di recupero indicati dall'art.33 della legge n.457 si applicano le procedure previste dalla presente convenzione.

15. I mutui possono essere estinti anticipatamente, in tutto o in parte; in tal caso il mutuatario sarà tenuto, oltre al pagamento del residuo debito a quant'altro dovuto in base alle disposizioni in vigore sul credito fondiario ed edilizio secondo le pattuizioni dei contratti di mutuo.
L'Istituto dà comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali dei mutui. La Regione dispone, per i mutui estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dalla semestralità di ammortamento successiva alla estinzione medesima, mentre per i mutui estinti parzialmente il contributo statale è ridotto in proporzione al capitale rimborsato.

16. Qualora, in conseguenza di inadempienze contrattuali del mutuatario, abbia avuto inizio la procedura esecutiva sull'immobile finanziato e la procedura stessa si sia conclusa con l'aggiudicazione a soggetto non avente i requisiti per fruire delle agevolazioni, l'Istituto ne darà ugualmente comunicazione alla Regione per la cessazione del contributo.
Nel caso invece in cui l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di soggetto avente i requisiti per il permanere delle agevolazioni in atto, l'Istituto ne darà ugualmente comunicazione alla Regione.

17. In relazione agli adempimenti che competono alla Regione ai sensi dell'art.4, lett. h) ed i), della legge n.457, l'Istituto fornirà, a richiesta, ogni necessaria informazione in merito ai contratti di mutuo stipulati e a quelli in istruttoria; analogo impegno dovrà essere previsto per i mutuatari nel contratto di mutuo.

18. Tutte le operazioni contabili fra Regione e Istituto verranno effettuate tramite la Tesoreria regionale.

19. Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione ......................,quelle dirette all'Istituto presso la propria Sede, via...................................

20. Le spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto.

21. La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei mutui da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi.
La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di mutuo; a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente convenzione.

22. La presente convenzione viene redatta in esemplari ed è impegnativa per l'Istituto dal momento della stipulazione, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di approvazione.




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