[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 27 AGOSTO 1971, N.79

NORME DI SICUREZZA PER I LOCALI DESTINATI A TRATTENIMENTI DANZANTI, CONCERTI, CONFERENZE, ECC., DI CAPIENZA INFERIORE A 150 PERSONE.

La circolare n.16 del 15-2-1951 di questa direzione generale stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere, compresi quelli destinati a trattenimenti danzanti (art.17 punto 4).
Va però osservato che le citate norme, valide in linea generale per tutti i locali di pubblico spettacolo di notevole ampiezza, non appaiono rigorosamente applicabili per quei locali che, oltre ad avere specifica destinazione come quella in oggetto, sono al disotto della capienza di 150 posti.
Questa direzione, anche per rispondere a varie istanze interpretative pervenute in proposito, ha ritenuto di riesaminare il problema della sicurezza dei locali sopraddetti onde fissare i criteri interpretativi alla normativa della circolare n.16.
Si ritiene pertanto opportuno stabilire che per i locali destinati a trattenimenti danzanti e per quelli indicati nell'art.17.4 con una capienza inferiore a 150 persone i seguenti articoli della circolare n.16 siano così modificati:

Art.19.
Non è richiesta l'applicazione.

Art.20.
Può essere ammesso nello stesso edificio la presenza di magazzini, officine, autorimesse, a condizione che fra questi ed i locali di pubblico spettacolo siano interposte strutture tagliafuoco.

Art.48.
Può essere tollerata l'adozione di strutture metalliche senza protezione esclusivamente per locali con pavimento su terrapieno in edifici ad un solo piano fuori terra, fermo restando il divieto di impiegare rivestimenti in materiali combustibili, in particolare quelli in materiale plastico quali il polistirolo espanso, il poliuretano espanso, ecc.

Art.53.
Il locale potrà essere dotato di due sole uscite all'esterno: l'ingresso e l'uscita di sicurezza di cui almeno una direttamente in area pubblica. La larghezza complessiva delle uscite dovrà essere quella calcolata con le norme dell'art.35.

Art.149.
L'impianto illuminazione di sicurezza potrà essere costituito anche da lampade speciali alimentate dalla rete dotata di dispositivo di accensione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica, di batteria e raddrizzatore per la ricarica automatica. Dette lampade dovranno essere di potenza e numero sufficiente a guidare il pubblico fino alla pubblica via.




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