[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 1 FEBBRAIO 1979, N.9/79

CARRELLI ELEVATORI. APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

In tempi recenti sono sorte numerose questioni circa la applicabilità e i limiti relativi delle norme di prevenzione agli infortuni sul lavoro di cui al decreto Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547, per l'uso negli ambienti di lavoro dei carrelli elevatori.
E' noto che tali mezzi, oltre a caratteristiche proprie, ne assumono anche alcune riguardanti gli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento, per cui l'applicazione a tali mezzi delle norme del Titolo V del decreto Presidente della Repubblica n.547 sopra citato (artt.168 e 232) ha dato luogo a difformità di interpretazione da parte degli uffici e degli enti di vigilanza.
Al riguardo c'è da rappresentare che le norme di tale Titolo V, che hanno dato luogo a maggiori difficoltà interpretative, riguardano il posto di manovra dell'operatore (art.182), gli organi di comando (art.183), la discesa libera dei carichi (art.192),l'arresto automatico in caso di mancanza di forza motrice (articolo 174).
In particolare, alcuni ispettorati, ritenendo determinati dispositivi non in linea col dettato normativo hanno richiamato ditte costruttrici e utilizzatrici di carrelli elevatori alla puntuale osservanza delle norme, per cui si è instaurato un notevole contenzioso con le aziende produttrici ed utilizzatrici.
Si è ritenuto, quindi, di dover acquisire il parere della Commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni sia sulla questione più generale dell'applicabilità delle norme che sui punti oggetto di ricorsi.
Tale organo consultivo, nel quale sono rappresentate le organizzazioni sia del settore produttivo che del settore dei lavoratori, dopo avere affermato l'assoggettabilità anche dei carrelli elevatori alle norme di prevenzione in forza dell'art.7 dello stesso decreto Presidente della Repubblica n.547, ha ravvisato l'esigenza di una disciplina più specifica e compiuta delle norme tecniche per tali apparecchi e a tale scopo ha già definito un documento tecnico comprendente una serie di misure ritenute idonee a garantire, per ogni aspetto tecnico particolare, la sicurezza e l'affidabilità dei mezzi.
Considerato, però, che già da tempo è allo studio in sede comunitaria una proposta di direttiva in materia che, quindi, a causa dell'accordo sullo "status quo" fra gli Stati membri della CEE, non è possibile, nelle more, innovare la legislazione, si è ravvisata l'opportunità di limitare l'esegesi delle norme in vigore a quei punti controversi che maggiormente esigono, per le notevoli implicanze di sicurezza e oneri costruttivi, delle chiare posizioni interpretative.
In conformità, pertanto, del parere espresso dall'organo consultivo di prevenzione infortuni, questo Ministero ritiene di richiamare l'attenzione degli uffici e degli enti in indirizzo, sulla necessità che, in sede di applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni di cui al già richiamato decreto Presidente della Repubblica n.547, attinente alla materia, siano seguite le istruzioni ed i criteri tecnici normativi che seguono.

Art.174. - Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice.
La funzione di garantire l'arresto automatico del carico può essere svolta in termini adeguati, durante la fase di sollevamento, tramite una valvola di non ritorno applicata sul distributore e, nella fase di discesa, tramite una valvola parzializzatrice del flusso posta alla base del cilindro elevatore.
In caso di guasto del motore in fase di salita, infatti, il carico, per effetto della valvola di non ritorno, non può scendere, mentre, in caso di guasto del motore in fase di discesa, il carico continua a scendere con velocità prossima a quella di esercizio.
Nel caso infine di distacco, rottura o fessurazione di un condotto del circuito idraulico, il carico non precipita, ma scende a velocità e traiettoria controllate.
In tutte e tre le fattispecie trattasi di un arresto "automatico", che avviene, cioè, senza l'intervento diretto dell'uomo.
Comunque, per maggiore cautela, è ritenuto senz'altro consigliabile disporre l'adozione di tubi flessibili di adduzione dell'olio conformi alle norme SAE e la loro sostituzione almeno ogni due anni.

Art.182. - Posto di manovra.
Ai fini della protezione del posto di manovra si può ritenere idoneo un tetto conforme alle prescrizioni della norma ISO n.6055/78-06-22.
La protezione del tetto inoltre deve essere concepita in modo tale da poter impedire il passaggio di materiale minuto sulla zona sovrastante quella occupata dall'operatore durante l'azionamento del mezzo.
Si evidenzia inoltre l'opportunità di proteggere contro il rischio di "cesoiamento" tutte le zone accessibili normalmente dall'operatore dalla sua posizione corretta di guida; in particolare i montanti fissi devono essere dotati di protezioni, costituite ad esempio da reti o da lastre trasparenti.
Per quanto riguarda, infine, i carrelli elevatori azionati da uomo a terra si reputa sufficiente l'installazione di un tettuccio a sbalzo dimensionato solo per la protezione dell'uomo nella sua posizione abituale, normale alla direttrice di marcia del carrello, entro l'area di base del carrello stesso; inoltre il carrello deve essere dotato di telaio reggi-carico applicato verticalmente sulla piastra porta forche.

Art.183. - Organi di comando.
Al fine di ottemperare a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo in questione, è necessario che tutti i comandi, relativamente agli organi del gruppo di sollevamento dei carichi, abbiano il ritorno automatico in posizione neutra. La leva, inoltre, deve essere azionabile per via meccanica, elettrica o altro sistema, esclusivamente con l'intervento volontario dell'operatore. A tale riguardo può essere ritenuto idoneo anche un sistema, ergonomicamente concepito, tale da evitare qualsiasi azionamento per urto accidentale.

Art.192. - Divieto della discesa libera dei carichi.
La valvola parzializzatrice sopra menzionata è ritenuta in grado altresì di adempiere alla funzione di evitare la discesa libera del carico, avendo essa la funzione di controllare la velocità di discesa, anche nel caso di rottura del tubo flessibile di adduzione dell'olio.
L'A.N.I.M.A-U.C.I.C.I.S., cui la presente circolare è diretta per conoscenza, curerà, come d'intesa, che le ditte costruttrici conformino la nuova produzione, con ogni possibile immediatezza, alle indicazioni tecniche sopra riportate.
Gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, nell'espletamento della normale attività di vigilanza, dovranno sovrintendere all'osservanza anche delle presenti istruzioni, segnalando se del caso, eventuali gravi difficoltà di osservanza allo scrivente.
Per quanto attiene alla non conformità degli apparecchi già in uso alle disposizioni di sicurezza, gli ispettorati del lavoro valuteranno l'opportunità di concedere, caso per caso, i tempi tecnici necessari per l'adeguamento dei carrelli elevatori ai criteri tecnico-normativi sopraspecificati.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's