CARRELLI ELEVATORI. APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
In tempi recenti sono sorte numerose questioni circa
la applicabilità e i limiti relativi delle norme
di prevenzione agli infortuni sul lavoro di cui al
decreto Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547,
per l'uso negli ambienti di lavoro dei carrelli elevatori.
E' noto che tali mezzi, oltre a caratteristiche proprie,
ne assumono anche alcune riguardanti gli apparecchi
di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento,
per cui l'applicazione a tali mezzi delle norme del
Titolo V del decreto Presidente della Repubblica n.547
sopra citato (artt.168 e 232) ha dato luogo a difformità
di interpretazione da parte degli uffici e degli enti
di vigilanza.
Al riguardo c'è da rappresentare che le norme
di tale Titolo V, che hanno dato luogo a maggiori difficoltà
interpretative, riguardano il posto di manovra dell'operatore
(art.182), gli organi di comando (art.183), la discesa
libera dei carichi (art.192),l'arresto automatico in
caso di mancanza di forza motrice (articolo 174).
In particolare, alcuni ispettorati, ritenendo determinati
dispositivi non in linea col dettato normativo hanno
richiamato ditte costruttrici e utilizzatrici di carrelli
elevatori alla puntuale osservanza delle norme, per
cui si è instaurato un notevole contenzioso
con le aziende produttrici ed utilizzatrici.
Si è ritenuto, quindi, di dover acquisire il
parere della Commissione consultiva per la prevenzione
degli infortuni sia sulla questione più generale
dell'applicabilità delle norme che sui punti
oggetto di ricorsi.
Tale organo consultivo, nel quale sono rappresentate
le organizzazioni sia del settore produttivo che del
settore dei lavoratori, dopo avere affermato l'assoggettabilità
anche dei carrelli elevatori alle norme di prevenzione
in forza dell'art.7 dello stesso decreto Presidente
della Repubblica n.547, ha ravvisato l'esigenza di
una disciplina più specifica e compiuta delle
norme tecniche per tali apparecchi e a tale scopo ha
già definito un documento tecnico comprendente
una serie di misure ritenute idonee a garantire, per
ogni aspetto tecnico particolare, la sicurezza e l'affidabilità
dei mezzi.
Considerato, però, che già da tempo è
allo studio in sede comunitaria una proposta di direttiva
in materia che, quindi, a causa dell'accordo sullo
"status quo" fra gli Stati membri della CEE,
non è possibile, nelle more, innovare la legislazione,
si è ravvisata l'opportunità di limitare
l'esegesi delle norme in vigore a quei punti controversi
che maggiormente esigono, per le notevoli implicanze
di sicurezza e oneri costruttivi, delle chiare posizioni
interpretative.
In conformità, pertanto, del parere espresso
dall'organo consultivo di prevenzione infortuni, questo
Ministero ritiene di richiamare l'attenzione degli
uffici e degli enti in indirizzo, sulla necessità
che, in sede di applicazione delle norme di prevenzione
degli infortuni di cui al già richiamato decreto
Presidente della Repubblica n.547, attinente alla materia,
siano seguite le istruzioni ed i criteri tecnici normativi
che seguono.
Art.174. - Arresto automatico in caso di improvvisa
mancanza della forza motrice.
La funzione di garantire l'arresto automatico del carico
può essere svolta in termini adeguati, durante
la fase di sollevamento, tramite una valvola di non
ritorno applicata sul distributore e, nella fase di
discesa, tramite una valvola parzializzatrice del flusso
posta alla base del cilindro elevatore.
In caso di guasto del motore in fase di salita, infatti,
il carico, per effetto della valvola di non ritorno,
non può scendere, mentre, in caso di guasto
del motore in fase di discesa, il carico continua a
scendere con velocità prossima a quella di esercizio.
Nel caso infine di distacco, rottura o fessurazione
di un condotto del circuito idraulico, il carico non
precipita, ma scende a velocità e traiettoria
controllate.
In tutte e tre le fattispecie trattasi di un arresto
"automatico", che avviene, cioè, senza
l'intervento diretto dell'uomo.
Comunque, per maggiore cautela, è ritenuto senz'altro
consigliabile disporre l'adozione di tubi flessibili
di adduzione dell'olio conformi alle norme SAE e la
loro sostituzione almeno ogni due anni.
Art.182. - Posto di manovra.
Ai fini della protezione del posto di manovra si può
ritenere idoneo un tetto conforme alle prescrizioni
della norma ISO n.6055/78-06-22.
La protezione del tetto inoltre deve essere concepita
in modo tale da poter impedire il passaggio di materiale
minuto sulla zona sovrastante quella occupata dall'operatore
durante l'azionamento del mezzo.
Si evidenzia inoltre l'opportunità di proteggere
contro il rischio di "cesoiamento" tutte
le zone accessibili normalmente dall'operatore dalla
sua posizione corretta di guida; in particolare i montanti
fissi devono essere dotati di protezioni, costituite
ad esempio da reti o da lastre trasparenti.
Per quanto riguarda, infine, i carrelli elevatori azionati
da uomo a terra si reputa sufficiente l'installazione
di un tettuccio a sbalzo dimensionato solo per la protezione
dell'uomo nella sua posizione abituale, normale alla
direttrice di marcia del carrello, entro l'area di
base del carrello stesso; inoltre il carrello deve
essere dotato di telaio reggi-carico applicato verticalmente
sulla piastra porta forche.
Art.183. - Organi di comando.
Al fine di ottemperare a quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo in questione, è necessario
che tutti i comandi, relativamente agli organi del
gruppo di sollevamento dei carichi, abbiano il ritorno
automatico in posizione neutra. La leva, inoltre, deve
essere azionabile per via meccanica, elettrica o altro
sistema, esclusivamente con l'intervento volontario
dell'operatore. A tale riguardo può essere ritenuto
idoneo anche un sistema, ergonomicamente concepito,
tale da evitare qualsiasi azionamento per urto accidentale.
Art.192. - Divieto della discesa libera dei carichi.
La valvola parzializzatrice sopra menzionata è
ritenuta in grado altresì di adempiere alla
funzione di evitare la discesa libera del carico, avendo
essa la funzione di controllare la velocità
di discesa, anche nel caso di rottura del tubo flessibile
di adduzione dell'olio.
L'A.N.I.M.A-U.C.I.C.I.S., cui la presente circolare
è diretta per conoscenza, curerà, come
d'intesa, che le ditte costruttrici conformino la nuova
produzione, con ogni possibile immediatezza, alle indicazioni
tecniche sopra riportate.
Gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro,
nell'espletamento della normale attività di
vigilanza, dovranno sovrintendere all'osservanza anche
delle presenti istruzioni, segnalando se del caso,
eventuali gravi difficoltà di osservanza allo
scrivente.
Per quanto attiene alla non conformità degli
apparecchi già in uso alle disposizioni di sicurezza,
gli ispettorati del lavoro valuteranno l'opportunità
di concedere, caso per caso, i tempi tecnici necessari
per l'adeguamento dei carrelli elevatori ai criteri
tecnico-normativi sopraspecificati.
(c) 1996 Note's